Art. 4.
Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera, esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di eta', e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.
Al concorso suddetto e' anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi gia' in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale di cui al precedente articolo 2 e' estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26 .
Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera, esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di eta', e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.
Al concorso suddetto e' anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi gia' in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale di cui al precedente articolo 2 e' estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26 .