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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. HE TA presidente dott.ssa OV PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7003/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Drago, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Francesca Granata, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
8939/2020, R.G. n. 33000/2018, pubblicata in data 27.5.2020.
***
Si è costituito in giudizio l . CP_1
pagina 1 di 3 ***
Con ordinanza emessa all'udienza del 20.5.2021, è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2/3.4.2025, sostituito il consigliere relatore, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note.
***
Le parti non hanno depositato le note e, in data 2.12.2025, l'avv.to Vincenzo Drago ha depositato nel fascicolo informatico la revoca del mandato a firma dell'appellante , Parte_1 datata 4.12.2023.
***
All'udienza dell'11.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 11.12.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
pagina 2 di 3
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV PA HE TA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. HE TA presidente dott.ssa OV PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7003/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Drago, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Francesca Granata, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
8939/2020, R.G. n. 33000/2018, pubblicata in data 27.5.2020.
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Si è costituito in giudizio l . CP_1
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Con ordinanza emessa all'udienza del 20.5.2021, è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2/3.4.2025, sostituito il consigliere relatore, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza dell'11.12.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note.
***
Le parti non hanno depositato le note e, in data 2.12.2025, l'avv.to Vincenzo Drago ha depositato nel fascicolo informatico la revoca del mandato a firma dell'appellante , Parte_1 datata 4.12.2023.
***
All'udienza dell'11.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.12.2025.
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In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 11.12.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV PA HE TA
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