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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6090/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6090/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 1 aprile 2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 23.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nicola Nappi, con il quale elettivamente domicilia in
Camposano (Na), alla via Provinciale n. 138;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.,, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23.11.2017, dall'avv. Marco Sartoni, unitamente al quale elettivamente domicilia nello studio del suddetto difensore in Faenza (Ra), alla via Volta n. 5/4;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a d.i. n. 1532/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 1 aprile 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1532/2017 del 15-16/06/2017, notificato a mezzo raccomandata il 28/06/2017, recante
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l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 13.471,15, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il credito azionato dall'odierna opposta si fonda sulla polizza di assicurazione Rischio impiego n.
930602, obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950, a cui il aveva dichiarato Pt_1 espressamente di aderire, a garanzia del credito sorto a favore dell'istituto di finanziamento mutuante, con la sottoscrizione in data 3/03/2018, del contratto di mutuo con cessione pro solvendo del quinto della retribuzione lavorativa (doc. 1 fasc. monitorio), in forza del quale era stata erogata la somma di euro 18.360,00 da restituire in n. 108 rate mensili da 170 euro cadauna.
In data 30/06/2009 si interruppe il rapporto di lavoro tra il ed il Pt_1 Parte_2
con conseguente interruzione dei pagamenti mensili effettuati dalla datrice di lavoro a favore
[...] della mutuante e a saldo progressivo del residuo debito da finanziamento che, alla Controparte_2 data del 30/06/2009 ammontava ad euro 13.471,15 (vedi doc. 3 fascicolo monitorio).
Verificatosi il rischio coperto dalla polizza assicurativa innanzi indicata – ovvero l'interruzione dei versamenti dopo la cessazione del rapporto lavorativo del mutuatario – e non avendo il posto Pt_1 in essere alcuna iniziativa volta al saldo spontaneo del dovuto, la (nelle more Controparte_2 divenute ST S.p.a.) mutuante chiese alla di procedere alla Controparte_1 liquidazione dell'indennizzo assicurativo. La Compagnia assicurativa, in adempimento dei propri obblighi, ha liquidato in favore del mutuante l'importo di euro 13.471,15 (doc. 4 fascicolo monitorio)
Conseguentemente, la surrogata per identico importo nel diritto di Controparte_1 credito dell'istituto di finanziamento mutuante nei confronti del intimò a quest'ultimo il Pt_1 pagamento della medesima somma. Tuttavia, in assenza di un riscontro del debitore, l'assicurazione, al fine di recuperare la somma dovuta, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
2. Con l'opposizione in esame, ha eccepito: - di non aver ricevuto copia del Parte_1 contratto di finanziamento stipulato con l'allora - di aver in data 2.11.2015 Controparte_2 formalizzato una proposta di transazione nei confronti di ST S.p.a., con richiesta di rateizzazione del debito riferito al periodo compreso tra il 31.10.2015 al 31.01.2020 a mezzo del pagamento di n. 51 rate di euro 100 ciascuna, ancora in corso;
- di aver sempre contestato in maniera sollecita le richieste di pagamento provenienti dal sub- service e/o da parte di ST Parte_3
S.p.a., contestualmente chiedendo copia del contratto di finanziamento mai fornitagli a dimostrazione della buona fede del debitore;
- l'improcedibilità della domanda di pagamento per non avere l'opposta attivato il procedimento di mediazione obbligatorio. Disconoscendo, infine, la conformità della documentazione prodotta in copia agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha domandato, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'istituto di finanziamento che, qualora, fosse riconosciuto
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un credito in favore dell'opposta questo fosse rateizzato in modo da consentirne la rimborsabilità in considerazione delle sue difficoltà economiche.
3. Si è costituita in giudizio la che ha contestato i motivi di doglianza Controparte_1 agitati dalla controparte e chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e diniego della autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
4. Omessa la pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, delegato vanamente alle parti l'espletamento della procedura di mediazione ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'allora giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione,
l'ha immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 22.12.2020, poi differita mediante una serie di rinvii al 1.10.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (nel frattempo subentrato), ne è stato disposto un ulteriore rinvio - dettato dall'esigenza di garantire lo smaltimento entro il 31 dicembre 2024 delle cause di iscrizione a ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi imposti dal PNRR – al 1 aprile 2025, allorquando, sulle conclusioni rassegnate in via definita dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza, previa concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Dal contenuto degli atti difensivi e dai documenti prodotti dalle parti, i fatti rilevanti di causa possono essere così riassunti: - in data 3/03/2018 sottoscrisse con Parte_1 CP_2
quale mandataria di Banca 24-7 S.p.a. (oggi ST S.p.a.) un contratto di mutuo con
[...] cessione pro solvendo di quote dello stipendio che prevedeva l'erogazione, a suo favore della somma di euro 18.360,00 da restituirsi in n. 108 rate mensili da 170 euro cadauna tramite cessione della quinta parte della retribuzione lavorativa mensile, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 180/1950
(doc. 1 opposta); -a garanzia del rimborso del finanziamento ottenuto – ed in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 54 del D.P.R. richiamato- la stipulò con la Controparte_2 Controparte_1 la polizza “impiego e vita” n. 930602 (doc. 2 opposta), alla quale il dichiarò di aderire in Pt_1 forza della previsione dell'art. 13 del richiamato contratto di finanziamento;
- il Parte_2
quale datore di lavoro del raggiunto da notifica della cessione del credito,
[...] Pt_1 provvide al versamento a favore della mutuante di n. 14 rate dell'importo di euro 170 ciascuna, mediante trattenute sulle retribuzioni maturate dal dipendente fino al 30/06/2009, per complessivi euro 2.380,00 imputati a saldo parziale del debito radicato nel contratto di finanziamento;
- in data
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30/06/2009 si interruppe il rapporto di lavoro tra il ed il , per il fallimento di Pt_1 Parte_2 quest'ultimo, con conseguente interruzione dei pagamenti mensili effettuati dal datore di lavoro in favore della mutuante, a saldo progressivo del residuo debito da finanziamento;
- alla data del
30/06/2009 il residuo debito da finanziamento, al netto della somma complessivamente versata dal
, ammontava ad euro 13.471,15 (doc. 3 opposta); - essendosi verificato il rischio “perdita Parte_2 impiego” coperto dalla polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento la mutante intimò alla di procedere alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo;
- in Controparte_3 data 10/07/2015 la Compagnia assicurativa, in esecuzione dei propri obblighi contrattuali, liquidò in favore della ST S.p.a. la somma di euro 13.471,15 pari al residuo debito da finanziamento, surrogandosi nel diritto da essa vantato per tale somma nei confronti del (doc. 4 opposta) e Pt_1 dandone a costui plurime comunicazioni (doc. 6-7-8 opposta).
1.1. Tanto debitamente premesso, va anzitutto osservato che la domanda di pagamento azionata dalla
è procedibile, per essere stato esperito il tentativo di mediazione Controparte_1
(obbligatorio nella materia de qua) nel termine assegnato dal Giudice con ordinanza resa a verbale dell'udienza di prima comparizione delle parti (come espressamente previsto dall'art. 5 d.gs.
28/2010), conclusosi con esito negativo per l'impossibilità delle parti, entrambe presenti, di raggiungere un accordo transattivo (vedi verbale del 2.02.2018 in atti).
1.2. Nella specie devono considerarsi poi pacifiche e documentali la stipula della polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 tra la e la Controparte_2 Controparte_1
cui ha aderito il in sede di sottoscrizione del finanziamento con cessione del quinto
[...] Pt_1 dello stipendio e la piena validità dell'art. 13 del richiamato contratto che prevede il diritto della
Compagnia assicuratrice di surrogarsi nei diritti della mutuante verso il mutuatario in caso di liquidazione dell'indennizzo in favore della prima, una volta verificatosi il sinistro consistente nella perdita di lavoro del mutuatario e il mancato rimborso del residuo debito.
Al riguardo va osservato che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54
D.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per la liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La normativa applicabile prevede al riguardo die tipi di polizze diverse tra loro: il codice delle assicurazioni private (art. 2 del d.lgs n. 209 del 2005) ha demandato ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi. L'art. 14 del Regolamento Isvap n. 29 del 2009, ha distinto:
- la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria.
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Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodichè potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria. In tal caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
- la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il lavoratore/mutuatario ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario. In tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale.
La differenza sostanziale tra le due polizze assicurative si trova nella copertura offerta, ossia, nella protezione che offrono al lavoratore/mutuatario in caso di perdita del lavoro.
In particolare, nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “perdite pecuniarie” garantisce al lavoratore/mutuatario- soggetto in favore del quale è stipulata- una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
Nella specie, dalla lettura combinata dell'adesione alla polizza assicurativa e del contratto di finanziamento de quo, emerge che la stessa sia volta a beneficio e garanzia della finanziaria mutuante.
A favore della tesi secondo la quale l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le condizioni del contratto di finanziamento nelle quali è previsto, da un lato, che è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e, dunque, di impossibilità di pagare il mutuo, e che, dall'altro, l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. A ciò si aggiunge la previsione che la polizza è stipulata dal Delegante ad esclusivo beneficio del mutuante. Dipoi,
l'oggetto della garanzia prestata dal contratto di assicurazione sono le perdite pecuniarie subite dal
Contraente per la mancata estinzione del prestito erogato all'assicurato in caso di sinistro costituito dalla cessazione del diritto dell'assicurato allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro qualunque possa essere la causa di tale risoluzione, compreso il fallimento del ceduto, il pensionamento anticipato ed il decesso dell'assicurato. La Corte di Cassazione ha, in proposito chiarito, che non risulta incompatibile con questa qualificazione “la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il
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finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito” (cfr. Cass. n. 9866/2022).
Cosa diversa sarebbe l'abusività della clausola che pone il pagamento del premio a carico del finanziato: aspetto, questo, che, però, non è stato oggetto di censura.
Donde, dimostrato l'avvenuto pagamento del residuo capitale da restituire a seguito della perdita del lavoro da parte di e la dichiarazione di surroga ai sensi degli artt. 1201 e 1916 c.c., Parte_1 correttamente la compagnia di assicurazione ha agito nei confronti di quest'ultimo per il recupero del relativo importo.
1.3. Invero, la portata probatoria della documentazione offerta in comunicazione dalla opposta non è in alcun modo scalfita dal disconoscimento delle copie agli originali posto in essere dall'opponente.
Ed infatti, per come formulato lo stesso è da ritenersi inammissibile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n.
24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557,
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Nel caso in esame l'opponente, senza peraltro neppure specificare a quale dei plurimi documenti prodotti dall'opposta intendesse fare riferimento, non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. Donde, il disconoscimento, come anticipato, non può essere ritenuto efficace.
1.4. E' poi smentita per tabulas l'eccezione sollevata dall'opponente di non aver mai ricevuto la copia del contratto di finanziamento dal quale origina la pretesa creditoria. Ed infatti, dalla dichiarazione dal medesimo sottoscritta in calce al contratto di finanziamento in disamina, risulta che lo stesso ha ricevuto 1. “l'avviso sulle principali norme di trasparenza, 2. Il foglio informativo con i dati dell'intermediario finanziario o i principali connotati e rischi dell'operazione, 3. L'elaborato contrattuale, completamente compilato in ogni sua parte, di averne preso visione dopo averne ponderato i dati del finanziamento e le norme generali del contratto”.
1.5. Ed ancora, dal testo della scrittura transattiva prodotta dal in allegato all'atto introduttivo Pt_1 del giudizio, siglata con ST S.p.a. emerge la posizione creditoria ivi menzionata e transatta
(riferita alla cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento n. 2700089069) non corrisponde a quella oggetto della presente controversi, radicata quest'ultima nel diverso contratto di
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finanziamento n. PD/240/2008 sottoscritto in data 03/03/2008 con n.q. di Controparte_2 mandataria di Banca 24-7 S.p.a..
Depongono poi nel senso che l'accordo transattivo allegato in atti dall'opponente non riguardi il credito oggetto di causa, sia il fatto che il credito dichiarato da ST nell'accordo transattivo viene quantificato in euro 4.707,39 mentre il credito residuo derivante dal contratto di mutuo oggetto di causa – nel quale la si è surrogata – ammontava all'importo notevolmente Controparte_1 superiore di euro 13.471,15, sia la circostanza che pur avendo più volte la Compagnia di
Assicurazione intimato al il pagamento della somma di euro 13.471,15 in forza della surroga Pt_1 esercitata nei confronti della con comunicazioni successive al detto accordo Controparte_2 transattivo, il debitore non ha mai opposto – come sarebbe stato ragionevole – l'esistenza dello stesso, limitandosi a contestare la quantificazione offerta dalla richiedente in forza delle rate già pagate a mezzo delle trattenute stipendiali operate dal datore di lavoro ed anzi riconoscendosi pienamente debitore nella misura in cui ha chiesto una dilazione del pagamento, alla quale, pur accettata dalla
Compagnia assicuratrice, non ha dato poi seguito.
1.6. Da ultimo, va osservato che ha quantificato in maniera analitica e Controparte_1 circostanziata il credito in contesa (doc. 4). Dal montante lordo dell'operazione di prestito (€
18.360,00) risultano infatti correttamente stornati:
- € 2.380,00 corrispondenti a n. 14 quote da € 170,00 cadauna trattenute dalla datrice di lavoro delegata al pagamento sulle retribuzioni mensili erogate al dal 01/05/2008 al 30/06/2009; Pt_1
- € 2.508,85 a titolo di rimborso degli interessi anticipatamente trattenuti dalla
Finanziaria sul montante lordo al momento dell'erogazione del prestito e tuttavia non effettivamente maturati, in quanto riferiti in piano di ammortamento alle rate aventi scadenza successiva al sinistro lavorativo.
La sopra descritta differenza aritmetica restituisce l'importo di € 13.471.15 corrispondente all'indennizzo liquidato da in escussione della polizza assicurativa ed al credito Controparte_1 capitale portato in domanda di ingiunzione.
A fronte del carattere esaustivo ed analitico del conteggio del dovuto, incombeva sull'opponente l'onere – rimasto del tutto insoluto - di dimostrarne l'erroneità e di fornire un'ipotesi di calcolo alternativa.
2. Conclusivamente, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c., senza che possa, in questa sede, essere accordata la dilazione di pagamento richiesta dall'opponente (che potrà
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semmai essere oggetto di un accordo tra le parti), avendo l'assicurazione il diritto a percepire per intero la somma nella quale si è surrogata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.), che va condannato alla rifusione di quelle sostenute dalla opposta per la difesa nella presente fase.
Alla liquidazione delle stesse si provvede come da dispositivo secondo il D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, tenuto conto dell'importo ingiunto (scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), applicati i parametri minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte e dell'attività in concreto svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'opposta neppure depositato le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1532/2017, emesso da questo Tribunale in data 15-16.06.2017 e notificato in data 28.06.2017 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna , alla rifusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 3/07/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 6090/2017 – Sentenza - Pag. 8