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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1251/2023 avente ad oggetto: contratti di mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. Riccardo Bistolfi del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Roberto Marchetti e Giorgia Marchetti, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 9 Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Torino, in riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. numero 554/2023 pubblicata in data 20 giugno 2023 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, notificata in data 06 settembre 2023 ad istanza della Controparte_1
-in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi indicata al momento della stipula dalla nei contratti di contratti di mutuo 19 marzo 2004 [rogito del Controparte_1
dottor , Notaio in VI Ligure (Repertorio numero 100367, Raccolta numero 14183)] di Persona_2
euro 35.000,00 e 10 giugno 2010 [atto a rogito del dottor Notaio in Acqui Terme Persona_3
(Repertorio numero 6376, Raccolta numero 4117)] di euro 90.000,00, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, c.c., che per tali contratti di finanziamento non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere del debito complessivamente reclamato dall'Istituto Bancario in oggi appellato;
-in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis;
-respingere le domande tutte formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la conchiudente da ogni pretesa, confermando al contempo l'appellata sentenza in ogni sua parte.
Con rifusione di spese ed onorari di causa, Iva, cpa e rimborso forfetario inclusi sia del giudizio di primo grado che del secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
(i) con riferimento ai contratti di mutuo fondiario stipulati tra le parti in data 19.3.2004 e in data
10.6.2010, di accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori, con conseguente applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c.; (ii) con riferimento ai medesimi contratti, di accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca di condizioni più sfavorevoli per il mutuatario rispetto a quelle pubblicizzate nel contratto e nel documento di sintesi, relativamente al TAEG, con in violazione degli artt. 116 e 117
pagina 2 di 9 TUB e necessità di rideterminare il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB;
(iii) con riferimento al “conto prefinanziamento-somministrazione” n.
F6C2622836010, di accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 120 TUB, con eliminazione degli importi indebitamente addebitati.
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate e, in via Controparte_1
riconvenzionale, domandava di condannare il sig. a pagare alla banca il debito residuo di Pt_1
€ 84.543,57, oltre agli interessi al tasso di mora fino al saldo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 554/2023 pubblicata in data 20.6.2023, rilevava:
(i)-l'infondatezza dell'allegazione attorea secondo cui con i contratti di mutuo fondiario del 2004 e del
2010 erano stati pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia;
occorreva infatti applicare la pronuncia decisiva di Cass. Sez. Unite n. 19597/2020 e la successiva sentenza Cass. n. 26051/2022, sicché per i contratti conclusi dal 10.4.2003 al 30.6.2011, quali i due mutui in esame, il tasso-soglia di mora doveva essere determinato sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del
2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei D.M.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 comma 4 legge n. 108 del 1996, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 2004 (6,85%) era inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori (9,51%); e anche il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 2010 (5,45%) era inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori (7,095%);
(ii)-la fondatezza delle doglianze relative all'indeterminatezza dei tassi ai sensi degli artt. 116 e 117
TUB, con rideterminazione del piano di ammortamento da parte del c.t.u. e applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB, risultando una somma a favore dell'attore pari a € 4.893,03 per il contratto di mutuo del 2004 e di € 15.929,62 per il contratto di mutuo del 2010;
(iii)-la fondatezza della doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto prefinanziamento-somministrazione, con espunzione dal riconteggio dell'importo di
€ 12.080,51.
Pertanto accoglieva in parte la domanda attorea e condannava il sig. a pagare in favore della Pt_1 banca il debito residuo accertato di € 51.640,41, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
17.11.2016 fino al saldo effettivo;
condannava l'attore e rifondere le spese di lite alla convenuta;
poneva le spese di c.t.u. per il 60% a carico dell'attore e per il 40% a carico della convenuta.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per il motivo di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 9 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato, confermando la Controparte_1
sentenza; formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appellante propone un unico motivo di gravame – “La natura usuraria della clausola convenzionale di mora contenuta nei contratti di mutuo stipulati rispettivamente in data 19 marzo 2004 con la un contratto di mutuo fondiario [rogito del dottor , Notaio in Controparte_1 Persona_2
VI Ligure (Repertorio numero 100367, Raccolta numero 14183)] di euro 35.000,00, ed in data 10 giugno 2010 [atto a rogito del dottor Notaio in Acqui Terme (Repertorio numero 6376, Persona_3
Raccolta numero 4117)] di euro 90.000,00, per contrarietà alla normativa antiusura, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.” – con cui censura la sentenza nella parte in cui esclude la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nei contratti di mutuo fondiario del 19.3.2004 e del
10.6.2010, allegando che: il Tribunale si è erroneamente appiattito sulle conclusioni della sentenza n.
19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, senza un minimo di senso critico in merito alla fondatezza e legittimità normativa del Tasso Soglia Usura Moratorio;
ha così violato, ovvero non correttamente applicato, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 108/1998, l'art. 1 del D.L. 394/2000 conv. in
L.24/2001 e l'art. 1815 comma 2 c.c., che statuiscono la natura usuraria degli interessi, a qualunque titolo dovuti, che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e conseguentemente la gratuità del contratto;
nel contratto di mutuo fondiario del 19.4.2004 era previsto un tasso moratorio del 6,850%, quindi in misura superiore al tasso soglia usura (6,360%) previsto legislativamente nel periodo
01.01/31.03.2004 e nel contratto di mutuo fondiario del 10.6.2010 era previsto un tasso moratorio del
5,450%, quindi in misura superiore al tasso soglia usura (3,945%) previsto legislativamente nel periodo
01.04/30.06.2010; non può essere condiviso il ragionamento della Cassazione, seguito dal Tribunale di
Alessandria, che ha dato fondamento all'esistenza di un Tasso soglia moratorio, anche se solo successivamente all'entrata in vigore (1° aprile 2003) del D.M. 22 marzo 2003, per il fatto che l'interesse di mora non è inserito nel computo del Tasso Effettivo Globale Medio (T.e.g.m.); infatti, la rilevazione del costo medio deve essere effettuata nella fase di fisiologia del rapporto e, per tale ragione, anche la mora è rimasta esclusa dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; in caso contrario, l'inserimento di tale voce di costo, comminata al cliente in una situazione di patologia del rapporto, porterebbe ad una lievitazione del Tasso Medio del credito, che invece deve costituire un
“calmiere” dei costi generalmente applicati alla clientela, e non delle peculiarità del singolo caso;
questo deve portare ad escludere la cogenza del “principio di simmetria”, anche in forza del fatto che la legge ha previsto uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, proprio al fine di lasciare pagina 4 di 9 uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato;
il tasso-soglia è unico, distinto non per singole voci di costo ma solo per categorie di operazioni di finanziamento;
pertanto, la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, rinvenuta sulla base delle indagini svolte da Banca d'Italia per fini estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni soggette alla normativa antiusura, si pone in violazione con gli artt. 644 comma 4 c.p., 2 comma 4 L. n. 108 del 1996
e 1 comma 1 D.L. n. 394/2000 conv. in L.24/2001.
L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiama le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e la giurisprudenza di legittimità di Cass. Sez. Unite 19597/2020 e Cass. civ. 26051/2022.
Il motivo è infondato.
L'unica censura mossa dall'appellante concerne l'applicazione, da parte del Tribunale, dei principi dettati delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19597/2020 per determinare la natura usuraria o meno degli interessi di mora.
Non viene censurato che il metodo di calcolo, utilizzato dal Giudice di prime cure per individuare il tasso-soglia per gli interessi moratori, corrisponda a quanto statuito dalle Sezioni Unite, né che in applicazione di tali statuizioni l'interesse di mora pattuito nei due contratti di mutuo fondiario non superi il tasso-soglia per gli interessi moratori.
Il motivo propone argomenti giuridici affrontati e superati dalla sentenza delle Sezioni Unite, che correttamente il Tribunale invoca, illustra e applica.
La pronuncia 19597/2020 è decisiva sul tema in esame e viene condivisa da questa Corte (che si è già ripetutamente pronunciata in tal senso), per l'autorevolezza delle Sezioni Unite e il ruolo nomofilattico dalle stesse svolto, ed è stata costantemente recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr.
Cass. civ. ord. 15505/2022, ord. 145/2023, sent. 2641/2024, ord. 2575/2024, ord. 5157/2024, ord.
1156/2025); così, tra le altre, Cass. civ. 2575/2024 ha statuito che <come le sezioni unite di questa
Corte hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. n. 19597): “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”. “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori pagina 5 di 9 mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”>>.
Pertanto la valutazione di usurarietà va compiuta anche con riferimento agli interessi di mora
(questione pacifica nel presente giudizio d'appello), ma non può essere parametrata al tasso-soglia di usura individuato per gli interessi corrispettivi, come pretende l'appellante, bensì alla “soglia” individuata secondo i criteri sopra illustrati, correttamente attuati dal Tribunale.
Contrariamente a quanto allegato nel motivo, i principi dettati dalle Sezioni Unite non violano le norme ivi invocate (artt. 644 c.p., 1, 2, 3, 4 L. 108/1996, 1 D.L. n. 394/2000 conv. in L.24/2001, 1815 comma
2 c.c.), ma ne fanno applicazione.
Come esposto nella motivazione della pronuncia 19597/2020:
-la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
-non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni;
e diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio,
l'intermediario può determinare i tassi applicabili, ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura;
-la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
-così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
pagina 6 di 9 -l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
-il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio, reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro;
-le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda;
la misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013); la nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controlli e della vigilanza ad esso propria;
lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato;
la conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate;
-il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante;
-occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il
T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la maggiorazione dell'aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4; la soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9); dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e pagina 7 di 9 D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori;
la formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4;
-va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione;
tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il
T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 554/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 20.6.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 8 di 9 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1251/2023 avente ad oggetto: contratti di mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'Avv. Riccardo Bistolfi del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Roberto Marchetti e Giorgia Marchetti, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 9 Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Torino, in riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. numero 554/2023 pubblicata in data 20 giugno 2023 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, notificata in data 06 settembre 2023 ad istanza della Controparte_1
-in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi indicata al momento della stipula dalla nei contratti di contratti di mutuo 19 marzo 2004 [rogito del Controparte_1
dottor , Notaio in VI Ligure (Repertorio numero 100367, Raccolta numero 14183)] di Persona_2
euro 35.000,00 e 10 giugno 2010 [atto a rogito del dottor Notaio in Acqui Terme Persona_3
(Repertorio numero 6376, Raccolta numero 4117)] di euro 90.000,00, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, c.c., che per tali contratti di finanziamento non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere del debito complessivamente reclamato dall'Istituto Bancario in oggi appellato;
-in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis;
-respingere le domande tutte formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolvere la conchiudente da ogni pretesa, confermando al contempo l'appellata sentenza in ogni sua parte.
Con rifusione di spese ed onorari di causa, Iva, cpa e rimborso forfetario inclusi sia del giudizio di primo grado che del secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
(i) con riferimento ai contratti di mutuo fondiario stipulati tra le parti in data 19.3.2004 e in data
10.6.2010, di accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori, con conseguente applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c.; (ii) con riferimento ai medesimi contratti, di accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca di condizioni più sfavorevoli per il mutuatario rispetto a quelle pubblicizzate nel contratto e nel documento di sintesi, relativamente al TAEG, con in violazione degli artt. 116 e 117
pagina 2 di 9 TUB e necessità di rideterminare il piano di ammortamento applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB;
(iii) con riferimento al “conto prefinanziamento-somministrazione” n.
F6C2622836010, di accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione dell'art. 120 TUB, con eliminazione degli importi indebitamente addebitati.
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate e, in via Controparte_1
riconvenzionale, domandava di condannare il sig. a pagare alla banca il debito residuo di Pt_1
€ 84.543,57, oltre agli interessi al tasso di mora fino al saldo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 554/2023 pubblicata in data 20.6.2023, rilevava:
(i)-l'infondatezza dell'allegazione attorea secondo cui con i contratti di mutuo fondiario del 2004 e del
2010 erano stati pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia;
occorreva infatti applicare la pronuncia decisiva di Cass. Sez. Unite n. 19597/2020 e la successiva sentenza Cass. n. 26051/2022, sicché per i contratti conclusi dal 10.4.2003 al 30.6.2011, quali i due mutui in esame, il tasso-soglia di mora doveva essere determinato sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del
2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei D.M.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 comma 4 legge n. 108 del 1996, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 2004 (6,85%) era inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori (9,51%); e anche il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 2010 (5,45%) era inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori (7,095%);
(ii)-la fondatezza delle doglianze relative all'indeterminatezza dei tassi ai sensi degli artt. 116 e 117
TUB, con rideterminazione del piano di ammortamento da parte del c.t.u. e applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB, risultando una somma a favore dell'attore pari a € 4.893,03 per il contratto di mutuo del 2004 e di € 15.929,62 per il contratto di mutuo del 2010;
(iii)-la fondatezza della doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel conto prefinanziamento-somministrazione, con espunzione dal riconteggio dell'importo di
€ 12.080,51.
Pertanto accoglieva in parte la domanda attorea e condannava il sig. a pagare in favore della Pt_1 banca il debito residuo accertato di € 51.640,41, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
17.11.2016 fino al saldo effettivo;
condannava l'attore e rifondere le spese di lite alla convenuta;
poneva le spese di c.t.u. per il 60% a carico dell'attore e per il 40% a carico della convenuta.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per il motivo di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 9 costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato, confermando la Controparte_1
sentenza; formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appellante propone un unico motivo di gravame – “La natura usuraria della clausola convenzionale di mora contenuta nei contratti di mutuo stipulati rispettivamente in data 19 marzo 2004 con la un contratto di mutuo fondiario [rogito del dottor , Notaio in Controparte_1 Persona_2
VI Ligure (Repertorio numero 100367, Raccolta numero 14183)] di euro 35.000,00, ed in data 10 giugno 2010 [atto a rogito del dottor Notaio in Acqui Terme (Repertorio numero 6376, Persona_3
Raccolta numero 4117)] di euro 90.000,00, per contrarietà alla normativa antiusura, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 c.c.” – con cui censura la sentenza nella parte in cui esclude la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti nei contratti di mutuo fondiario del 19.3.2004 e del
10.6.2010, allegando che: il Tribunale si è erroneamente appiattito sulle conclusioni della sentenza n.
19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, senza un minimo di senso critico in merito alla fondatezza e legittimità normativa del Tasso Soglia Usura Moratorio;
ha così violato, ovvero non correttamente applicato, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 108/1998, l'art. 1 del D.L. 394/2000 conv. in
L.24/2001 e l'art. 1815 comma 2 c.c., che statuiscono la natura usuraria degli interessi, a qualunque titolo dovuti, che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e conseguentemente la gratuità del contratto;
nel contratto di mutuo fondiario del 19.4.2004 era previsto un tasso moratorio del 6,850%, quindi in misura superiore al tasso soglia usura (6,360%) previsto legislativamente nel periodo
01.01/31.03.2004 e nel contratto di mutuo fondiario del 10.6.2010 era previsto un tasso moratorio del
5,450%, quindi in misura superiore al tasso soglia usura (3,945%) previsto legislativamente nel periodo
01.04/30.06.2010; non può essere condiviso il ragionamento della Cassazione, seguito dal Tribunale di
Alessandria, che ha dato fondamento all'esistenza di un Tasso soglia moratorio, anche se solo successivamente all'entrata in vigore (1° aprile 2003) del D.M. 22 marzo 2003, per il fatto che l'interesse di mora non è inserito nel computo del Tasso Effettivo Globale Medio (T.e.g.m.); infatti, la rilevazione del costo medio deve essere effettuata nella fase di fisiologia del rapporto e, per tale ragione, anche la mora è rimasta esclusa dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; in caso contrario, l'inserimento di tale voce di costo, comminata al cliente in una situazione di patologia del rapporto, porterebbe ad una lievitazione del Tasso Medio del credito, che invece deve costituire un
“calmiere” dei costi generalmente applicati alla clientela, e non delle peculiarità del singolo caso;
questo deve portare ad escludere la cogenza del “principio di simmetria”, anche in forza del fatto che la legge ha previsto uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, proprio al fine di lasciare pagina 4 di 9 uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato;
il tasso-soglia è unico, distinto non per singole voci di costo ma solo per categorie di operazioni di finanziamento;
pertanto, la “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, rinvenuta sulla base delle indagini svolte da Banca d'Italia per fini estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni soggette alla normativa antiusura, si pone in violazione con gli artt. 644 comma 4 c.p., 2 comma 4 L. n. 108 del 1996
e 1 comma 1 D.L. n. 394/2000 conv. in L.24/2001.
L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, richiama le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e la giurisprudenza di legittimità di Cass. Sez. Unite 19597/2020 e Cass. civ. 26051/2022.
Il motivo è infondato.
L'unica censura mossa dall'appellante concerne l'applicazione, da parte del Tribunale, dei principi dettati delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19597/2020 per determinare la natura usuraria o meno degli interessi di mora.
Non viene censurato che il metodo di calcolo, utilizzato dal Giudice di prime cure per individuare il tasso-soglia per gli interessi moratori, corrisponda a quanto statuito dalle Sezioni Unite, né che in applicazione di tali statuizioni l'interesse di mora pattuito nei due contratti di mutuo fondiario non superi il tasso-soglia per gli interessi moratori.
Il motivo propone argomenti giuridici affrontati e superati dalla sentenza delle Sezioni Unite, che correttamente il Tribunale invoca, illustra e applica.
La pronuncia 19597/2020 è decisiva sul tema in esame e viene condivisa da questa Corte (che si è già ripetutamente pronunciata in tal senso), per l'autorevolezza delle Sezioni Unite e il ruolo nomofilattico dalle stesse svolto, ed è stata costantemente recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr.
Cass. civ. ord. 15505/2022, ord. 145/2023, sent. 2641/2024, ord. 2575/2024, ord. 5157/2024, ord.
1156/2025); così, tra le altre, Cass. civ. 2575/2024 ha statuito che <come le sezioni unite di questa
Corte hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. n. 19597): “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”. “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori pagina 5 di 9 mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”. “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”>>.
Pertanto la valutazione di usurarietà va compiuta anche con riferimento agli interessi di mora
(questione pacifica nel presente giudizio d'appello), ma non può essere parametrata al tasso-soglia di usura individuato per gli interessi corrispettivi, come pretende l'appellante, bensì alla “soglia” individuata secondo i criteri sopra illustrati, correttamente attuati dal Tribunale.
Contrariamente a quanto allegato nel motivo, i principi dettati dalle Sezioni Unite non violano le norme ivi invocate (artt. 644 c.p., 1, 2, 3, 4 L. 108/1996, 1 D.L. n. 394/2000 conv. in L.24/2001, 1815 comma
2 c.c.), ma ne fanno applicazione.
Come esposto nella motivazione della pronuncia 19597/2020:
-la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
-non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni;
e diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio,
l'intermediario può determinare i tassi applicabili, ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura;
-la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
-così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
pagina 6 di 9 -l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
-il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio, reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori;
che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro;
-le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda;
la misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013); la nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controlli e della vigilanza ad esso propria;
lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato;
la conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate;
-il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante;
-occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il
T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la maggiorazione dell'aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4; la soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9); dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e pagina 7 di 9 D.M. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori;
la formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4;
-va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass.
22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione;
tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il
T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio,
€ 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 554/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 20.6.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 8 di 9 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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