TRIBACQUE
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 03/12/2025, n. 10017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 10017 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Presidente-
Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere di Cassazione-Rel.
Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere di Cassazione -
Dott. CECILIA ALTAVISTA -Consigliere di Stato -
Dott. FRANCESCO NAPOLITANO -Esperto -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso di rettificazione, iscritto al n. 13 del Ruolo Generale VG
dell'anno 2025,
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, giusta procura in calce al ricorso in rettificazione;
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato ALESSANDRO GIANELLI dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente ricorso, con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. EMANUELA QUICI, in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI
n. 35.;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Istanza ex artt. 151 e 204 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 per la rettificazione della sentenza n. 56/2025 resa dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche nel giudizio iscritto all'RG n. 21/2023;
CONCLUSIONI
La ricorrente chiede, previa rettificazione della sentenza impugnata,
dichiararsi non dovuti canoni concessori di piccola derivazione per gli anni
2015 e 2017, con la condanna della alla restituzione di Controparte_1
quanto indebitamente percetto a tale titolo.
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
La convenne in giudizio innanzi al TRAP presso la Parte_1
Corte d'appello di Milano la Regione Lombardia, per chiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di
€ 47.007,80, a titolo di canone di concessione di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico sul torrente per l'anno 2015 nonché la Pt_1
restituzione dei canoni pagati negli anni dal 2006 al 2017. Espose di aver ottenuto la concessione di piccola derivazione ad uso idroelettrico dal
Torrente da parte del Comune di Sondrio con Determinazione n. 84 Pt_1
del 21.11.2006 e che in data 13.12.2011 era stata assentita la variante alla concessione di piccola derivazione, ai fini dell'incremento della forza idraulica, con termine per concludere i lavori in cinque anni decorrente dalla data di emanazione del decreto e quindi in data 13.12.2016.
In data 7.5.2012 aveva presentato istanza di autorizzazione unica per la
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -2- realizzazione delle opere e, dopo un lungo contenzioso, solo il 30.7.2015
era stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico sul torrente . Pt_1
A seguito di un contenzioso amministrativo, la aveva Controparte_1
prorogato al 12.12.2021 il termine per la fine dei lavori relativi alla concessione per grande derivazione Secondo la ricorrente, i canoni richiesti per la concessione di piccola derivazione non erano dovuti dal 2011,
coincidente con la richiesta di variante;
non erano nemmeno dovuti i canoni relativi alla concessione di grande derivazione fino al 2016, termine fissato per la realizzazione dei lavori per la concessione di grande derivazione poi prorogato fino al 2021.
Nella resistenza delle il TRAP di Milano con la Controparte_1
sentenza n. 3395 del 28 ottobre 2022 rigettò la domanda. Osservò che erano sicuramente dovuti i canoni relativi agli anni 2006-2008 perché era imputabile alla la tardiva richiesta dell'autorizzazione per la Parte_1
costruzione delle opere di piccola derivazione;
anche riguardo ai canoni
2009-2010, la società non aveva dimostrato che la mancata derivazione delle acque fosse dovuta a causa a lei non imputabile, essendo non pertinenti le vicende relative alla trasformazione della piccola derivazione in grande derivazione in quanto derivanti da una scelta della società, che aveva continuato ad utilizzare l'acqua della piccola derivazione di cui la aveva chiesto il pagamento. CP_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello e nella Parte_1
resistenza dell'appellata, questo Tribunale Superiore con la sentenza n. 56
del 17 aprile 2025 ha rigettato il gravame.
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -3- Quanto al primo motivo d'appello, che lamentava l'erroneità della sentenza del per violazione dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/20, nella parte in cui Pt_2
ritenne che fossero dovuti i canoni relativi agli anni 2008-2010, nella censura si evidenziava che la giurisprudenza aveva ampliato i casi di non debenza del canone al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art.48 del R.D N.1775/1933, estendendolo ai casi di impossibilità
giuridica di utilizzazione dell'acqua, per cause di forza maggiore o per fatti illeciti ascrivibili al concedente. Poiché nella specie, l'autorizzazione unica sarebbe stata rilasciata dalla Provincia di Sondrio con determina del
12.4.2010, oltre i termini previsti dall'art.12 del D. Lgs N. 387/2003, prima di tale data il concessionario non avrebbe potuto utilizzare le acque, con l'effetto che l'obbligazione di pagamento decorrerebbe non già dal rilascio della concessione ma dal rilascio dell'autorizzazione unica.
Con il secondo motivo di appello, si lamentava la violazione degli artt.
2033 c.c. e 2935 c.c., con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, e precisamente quanto all'affermazione della Corte d'appello secondo cui sarebbe prescritta l'azione di ripetizione dei canoni versati fino al 2010 in quanto la prescrizione decorrerebbe dal pagamento dei canoni, avvenuto in data
5.6.2014.
Il terzo motivo di ricorso censurava la sentenza del TRAP nella parte in cui aveva ritenuto dovuti i canoni di concessione per piccola derivazione successivi al 2011 perché, con decreto del 13.12.2011, la
[...]
aveva assentito la variante della concessione precedentemente CP_1
rilasciata che, di fatto, avrebbe comportato la trasformazione della piccola
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -4- derivazione in grande derivazione. Secondo l'appellante, la concessione per piccola derivazione, assentita nel 2006, dal 2011 non esisteva più; il Pt_2
avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto che la società fosse titolare di due distinte concessioni.
Questo Tribunale Superiore nell'esaminare congiuntamente i motivi,
rilevava che la domanda della concerneva la Parte_1
restituzione dei canoni di concessione di piccola derivazione di acqua già
pagati relativi alle annualità dal 2008-2009 (non essendo appellato il capo della sentenza di rigetto di restituzione dei canoni relativi agli anni 2006-
2007), delle annualità 2010, 2012, 2013, 2014 e 2017; quanto all'annualità
2015 era stata impugnata l'ordinanza della con la quale Controparte_1
era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di € 47.007,80 per l'annualità del 2015.
Orbene, ai sensi dell'art.37 del Regio Decreto n. 1775/1933, il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.
Solo per le grandi derivazioni, il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori.
Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.
Nella fattispecie, la concessione per la piccola derivazione era stata rilasciata con provvedimento del 21.11.2006, sicché dal 2007 la
[...]
era tenuta al pagamento del canone concessorio, Parte_1
indipendentemente dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. Anche le
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -5- vicende amministrative relative alla richiesta di variante in grande derivazione erano ininfluenti ai fini della debenza del canone per la piccola derivazione perché l'assenso alla variante non determinava ipso iure
l'inefficacia dell'originaria concessione, in quanto la società poteva continuare a prelevare l'acqua fino al perfezionamento dell'iter amministrativo relativo alla grande derivazione.
Non era invocabile la previsione di cui all'art 48 del RD 11 dicembre 1933
n 1775, che prevede la riduzione o cessazione del canone per il caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua, a seguito di modifica per
"cause naturali" del regime di un corso o bacino. Ancorché la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'art. 48 in senso estensivo,
ritenendo che la norma non contenga una disciplina completa ed esclusiva dell'incidenza, sugli obblighi del concessionario, degli eventi che comportino una originaria o sopravvenuta impossibilità, fisica o giuridica,
totale o parziale, di godere della derivazione assentita, nel caso di specie,
come correttamente osservato dal non ricorreva nessuna di queste Pt_2
ipotesi perché la aveva la possibilità di prelevare Parte_1
l'acqua ma non lo aveva fatto per sua scelta, sicché era dovuto il pagamento del canone per la piccola derivazione, non avendo la Controparte_1
chiesto il pagamento del canone per la grande derivazione.
Inoltre, come ribadito dalla stessa società appellante, il termine per l'ultimazione dei lavori per la grande derivazione era fissato sino al
12.12.2021 mentre i canoni richiesti, ed in parte pagati dalla
[...]
si riferivano agli anni dal 2006 al 2017. Parte_1
Il rigetto nel merito della domanda di ripetizione dei canoni pagati
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -6- assorbiva la questione relativa alla decorrenza dell'eccezione di prescrizione, proposta dalla in via subordinata mentre, in relazione CP_1
al canone del 2015, che non era stato corrisposto dall'appellante, non poteva configurarsi il diritto alla ripetizione di quanto non ancora pagato.
Avverso tale sentenza di appello, la parte appellante ha quindi proposto la presente istanza ai sensi dell'art. 204 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 per la sua rettificazione.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'istanza. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva il Collegio che non sussiste alcun ostacolo in punto di diritto alla partecipazione alla presente decisione (in qualità di presidente) di un magistrato che abbia fatto parte (nella stessa qualità) del collegio che ha deciso il processo definito con la sentenza n. 56/2024 di cui si chiede la rettificazione. Il Collegio ritiene che non sussista incompatibilità alcuna, per le ragioni già espresse nella precedente sentenza di questo Tribunale Superiore n. 10006/2024, alle quali si intende assicurare continuità.
1.1 L'art. 204 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"), nel testo in vigore applicabile ratione temporis, prevede che per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale
Superiore si osserva il disposto dell'art.473 codice di proc. civ. del 1865,
entrato in vigore con il regio decreto 25 giugno 1865, n.2366. Non è perciò
necessario alcuno dei mezzi ordinari o straordinari di impugnazione (art. 465) per far emendare nelle sentenze omissioni o errori che non ne
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -7- producono la nullità (art.361), né per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, né per correggere, anche nella parte dispositiva, un errore di calcolo. Inoltre, la rettificazione davanti al giudice delle acque può essere domandata anche nei casi previsti all'art. 517 del codice di proc. civ. del 1865, ossia: (n. 4) se il giudice abbia pronunciato su cosa non domandata, (n. 5) se abbia attribuito (“aggiudicato”) più di quello che era domandato, (n. 6) se abbia omesso di pronunciare su alcuno dei capi della domanda dedotti e (n. 7) ove la sentenza contenga disposizioni contraddittorie. Infine, la rettificazione è ammessa se abbiano concorso alla deliberazione della sentenza giudici che non hanno assistito alla discussione della causa (art. 357 del citato codice) o sia stato omesso uno dei requisiti di contenuto-forma di base della sentenza indicati all'articolo 360 del codice medesimo, ossia il dispositivo (n. 7), data e luogo (n. 8) e sottoscrizione (n.
9). Emerge la peculiare natura dell'istanza di rettificazione avanti al giudice delle acque, che espressamente il testo unico esclude sia una semplice correzione di errore materiale (cfr. art. 361 c.p.c. del 1865).
La rettificazione è poi diversa anche dalla revocazione, perché il testo unico acque espressamente disciplina tale strumento all'art. 199, il quale dispone al primo comma: “Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'articolo 494 del codice di procedura civile” del 1865, articolo,
rubricato “rivocazione” (revocazione).
L'istanza di rettificazione disegnata dal testo unico acque è diretta a
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -8- correggere un errore che, anche se non può essere considerato meramente materiale (cfr. art. 361 c.p.c. del 1865), alla stregua delle ipotesi per cui è
prevista, è un rimedio per lo più per casi meno gravi di quelli per i quali è
prevista la revocazione (cfr. artt. 199, in combinato disposto con l'art. 395
c.p.c. vigente).
1.2 Nella giurisprudenza di legittimità si è escluso che determini una nullità
deducibile in sede di impugnazione, la presenza del giudice che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda di revocazione nel collegio chiamato a decidere su di essa, in quanto potrebbe dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (Cass. n. 30112 del 13/10/2022, n.
16861 del 05/07/2013, n. 19498 del 12/09/2006; cfr., indirettamente, SU n.
26022 del 15/10/2019).
Con riferimento alla revocazione, per interpretazione consolidata (Cass. n.
23498 del 09/10/2017, conforme a n. 19498 del 12/09/2006), salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 395 n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), non sussiste per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già
valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante.
Tali principi appaiono invocabili per la rettificazione ai sensi dell'art. 204
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, trattandosi di un rimedio per casi normalmente minori rispetto alla revocazione. Tanto la rettificazione
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -9- dell'art. 204 quanto la revocazione dell'art. 199 non sono un ulteriore grado del medesimo processo, trattandosi di sequenze processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori.
L'incompatibilità̀, perciò, non sussiste - salvo che nell'ipotesi di prospettato dolo del giudice - alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione,
né sussistono aspetti specifici di frizione con gli artt. 6 CEDU e 111 Cost.
che, anzi, sono costantemente interpretati, rispettivamente, dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. tra i molti precedenti, Corte EDU
sentenza 23 aprile 1987, No. 9816/82, OI c. Austria;
Corte EDU sentenza
27 ottobre 1994, No. 2539/86, SC De L Grange c. Italia) e della Corte
costituzionale (cfr. Corte Cost. ordinanza n.32/2001, e già Corte Cost.
ordinanza n.7/1997), nel senso del rispetto delle scelte del legislatore purché venga assicurato un tempo ragionevole di decisione della controversia e l'effettiva risposta alla domanda di giustizia.
2. La ricorrente a fondamento dell'istanza di rettificazione deduce, a mente dell'art. 517 n. 7 del codice di procedura civile previgente, cui fa espresso rinvio l'art. 204 del t.u. acque, la presenza di disposizioni contraddittorie in relazione alle somme richieste a titolo di canone concessorio relativo alla piccola derivazione per le annualità 2015 e 2017.
Si sostiene che la sentenza avrebbe affermato che per tali annualità la società poteva continuare a prelevare acqua fino al perfezionamento dell'iter amministrativo relativo alla grande derivazione.
Assume parte ricorrente che al punto 4.4 la sentenza impugnata avrebbe quindi sostenuto l'insensibilità dell'obbligo di pagamento della concessione di piccola derivazione rispetto alla variante della concessione, ma che tale
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -10- insensibilità varrebbe sino alla data di perfezionamento dell'iter amministrativo relativo alla grande derivazione, e cioè fino al rilascio dell'Autorizzazione Unica, avvenuto con decreto del 30 luglio 2015.
Trattasi perciò di una affermazione che si pone in insanabile contraddittorietà con l'esito finale del giudizio che ha invece respinto le domande della società di ripetizione per le annualità successive al detto rilascio dell'A.U.
La deduzione è manifestamente infondata, dovendo escludersi che ricorra la denunciata contraddittorietà.
Anche a voler sorvolare sul fatto che la contraddittorietà non deve porsi tra argomentazioni contenute nella sentenza, ma che pervengano ad un risultato univoco, ma piuttosto, come prescrive il n. 7 dell'art. 517 del previgente codice di rito, laddove la sentenza “contenga disposizioni contraddittorie” e cioè statuizioni autonome tra loro confliggenti, la deduzione che è alla base del presente ricorso trascura evidentemente di prendere in esame quanto affermato nella sentenza rettificanda alla pag. 7,
laddove afferma che il pagamento del canone per la piccola derivazione,
anche in assenza di effettiva fruizione dell'acqua, ma per scelta della società, era dovuto sino a quando non fosse invece esigibile il canone per la grande derivazione. Sul punto, sempre alla pag. 7 si specifica che la non aveva richiesto il pagamento del canone di grande derivazione CP_1
per gli anni cui si riferiva la richiesta di ripetizione, e ciò perché il termine per l'ultimazione dei lavori per la grande derivazione era stato prorogato alla data del 12/12/2021. Trattasi di considerazione che si collega con quanto in precedenza riportato al punto 4.3 della sentenza, ove si specifica
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -11- che solo per le grandi derivazioni, in deroga a quanto in generale disposto dall'art. 37 t.u. acque, il pagamento del canone decorre dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori, fatta salva la possibilità di anticiparne la debenza se, prima di detto termine, l'acqua sia utilizzata.
In sintesi, la ratio che sorregge la sentenza impugnata si sostanzia nell'affermazione per la quale il canone per la piccola derivazione è dovuto sin quando non sia divenuto esigibile quello per la grande derivazione, la cui esigibilità è correlata, non già al rilascio dell'autorizzazione unica, ma alla diversa data fissata per l'ultimazione dei lavori (ovvero prima, se l'acqua sia già utilizzata). Non è quindi l'autorizzazione unica, nella ricostruzione operata da questo Tribunale, l'evento che determina il venir meno dell'obbligo di pagamento del canone di piccola derivazione, ma è
invece la diversa data di ultimazione dei lavori per lo sfruttamento della grande derivazione, ovvero quella di effettivo utilizzo dell'acqua, se anteriore al detto termine.
Ne deriva che non sussiste alcuna contraddittorietà nel ragionamento seguito dalla sentenza gravata, dovendosi quindi pervenire al rigetto del ricorso in esame.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Poiché la rettificazione è rigettata, sussistono le condizioni per dare atto
– ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art.
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -12- sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta il ricorso per rettificazione e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, pari al
15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1,
co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UR RI ON TR M. AM
Proc. n. 13/2024 VG - ud. 26-11-2025 -13- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della