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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/02/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2450/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LANGIU Parte_1 C.F._1
MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI CP_1 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, innanzi al Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 23.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 27.9.2023, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
pagina 1 di 4 (8.7.2008), chiedeva a questo Tribunale la separazione personale dei coniugi e, decorsi i Per_2
tempi di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo della minore a sé alla luce del disinteresse del padre nonché la previsione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia per la somma di €
500,00, oltre eventuali assegni familiari.
Con comparsa depositata in data 12.12.2023, si costituiva il quale aderiva alla domanda CP_1
di separazione e di successivo divorzio, chiedendo, però, l'affidamento condiviso della minore nonché la fissazione dell'assegno di mantenimento per la somma di € 250,00, anche rappresentate le proprie difficoltà economiche nonché la propria incapacità lavorativa.
All'udienza del 23.1.2024, il Giudice sentiva personalmente le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e, all'esito della discussione, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, di seguito riportate:
1. Separazione personale dei coniugi:
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3. la casa familiare sita in Sassari, Via Carlo Lenci n°15/a, sarà assegnata alla signora
[...]
, dove vivrà con la figlia;
Pt_1
4. Il genitore verserà, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno di CP_1 mantenimento mensile di €.300/00 rivalutabile ogni inizio anno secondo l'indice ISTAT, oltre la metà delle spese straordinaria. Tale assegno sarà versato entro ogni giorno 5 del mese;
5. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
6. Il padre starà con la figlia il martedì e il giovedì, dalla fine dell'attività terapeutica di , Per_1
prevista per quel giorno, sino alle ore 20,30, la figlia sarà recuperata e prelevata sempre dalla casa dei nonni paterni, nonché il sabato dalla fine della scuola sino alle ore 20,30, sempre nella casa paterna, salvo migliori accordi.
Le festività secondo regole dell'alternanza”.
I procuratori delle parti precisavano pertanto le conclusioni con riguardo alla separazione personale.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione parziale.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 CP_1
5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia (8.7.2008). Persona_3
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso della figlia minore
, con collocamento prevalente presso la madre nonché calendario concordato di visita Persona_3
presso il padre.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia adatto all'interesse della figlia in quanto garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita della minore.
Anche sotto il profilo economico, l'accordo è idoneo ad assicurare a le condizioni di Persona_3
vita funzionali alla sua crescita e alle sue esigenze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
*
La parte ricorrente chiedeva in via cumulativa la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c.
In questa sede, deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio procedibile in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza, le parti parti compariranno personalmente per la definizione delle condizioni di divorzio, auspicabilmente in via concordata e congiunta.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2 , serie A);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 23.1.2024);
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 25.1.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LANGIU Parte_1 C.F._1
MARCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI CP_1 C.F._2
SALVATORE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, innanzi al Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 23.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 27.9.2023, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
pagina 1 di 4 (8.7.2008), chiedeva a questo Tribunale la separazione personale dei coniugi e, decorsi i Per_2
tempi di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo della minore a sé alla luce del disinteresse del padre nonché la previsione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia per la somma di €
500,00, oltre eventuali assegni familiari.
Con comparsa depositata in data 12.12.2023, si costituiva il quale aderiva alla domanda CP_1
di separazione e di successivo divorzio, chiedendo, però, l'affidamento condiviso della minore nonché la fissazione dell'assegno di mantenimento per la somma di € 250,00, anche rappresentate le proprie difficoltà economiche nonché la propria incapacità lavorativa.
All'udienza del 23.1.2024, il Giudice sentiva personalmente le parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e, all'esito della discussione, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, di seguito riportate:
1. Separazione personale dei coniugi:
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre;
3. la casa familiare sita in Sassari, Via Carlo Lenci n°15/a, sarà assegnata alla signora
[...]
, dove vivrà con la figlia;
Pt_1
4. Il genitore verserà, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno di CP_1 mantenimento mensile di €.300/00 rivalutabile ogni inizio anno secondo l'indice ISTAT, oltre la metà delle spese straordinaria. Tale assegno sarà versato entro ogni giorno 5 del mese;
5. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
6. Il padre starà con la figlia il martedì e il giovedì, dalla fine dell'attività terapeutica di , Per_1
prevista per quel giorno, sino alle ore 20,30, la figlia sarà recuperata e prelevata sempre dalla casa dei nonni paterni, nonché il sabato dalla fine della scuola sino alle ore 20,30, sempre nella casa paterna, salvo migliori accordi.
Le festività secondo regole dell'alternanza”.
I procuratori delle parti precisavano pertanto le conclusioni con riguardo alla separazione personale.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione parziale.
DIRITTO
pagina 2 di 4 I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 CP_1
5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2,
Serie A), dalla cui unione è nata la figlia (8.7.2008). Persona_3
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso della figlia minore
, con collocamento prevalente presso la madre nonché calendario concordato di visita Persona_3
presso il padre.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia adatto all'interesse della figlia in quanto garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita della minore.
Anche sotto il profilo economico, l'accordo è idoneo ad assicurare a le condizioni di Persona_3
vita funzionali alla sua crescita e alle sue esigenze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
*
La parte ricorrente chiedeva in via cumulativa la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c.
In questa sede, deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio procedibile in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza, le parti parti compariranno personalmente per la definizione delle condizioni di divorzio, auspicabilmente in via concordata e congiunta.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2 , serie A);
pagina 3 di 4 2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 23.1.2024);
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 25.1.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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