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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 457/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 593/2024 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
14.03.2024 e notificata in data 19.03.2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angelo Andrea Benvenuto
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
Appellato
NONCHÉ
Controparte_2
Appellato- contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1039/2022, pubblicata il 14.03.2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda di inefficacia proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dall' (d'ora in Parte_2
1 poi, per brevità, nei confronti di , nella qualità di CP_3 Controparte_2 venditore, e la società nella qualità di acquirente, ha così deciso: Parte_1
” 1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attrice
l'atto di compravendita num. 004825 del 01 agosto 2013, registrato in DPPZ
Potenza il 06.08.2013, trascritto il 07 agosto 2013 (R.G. 30221) alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con cui ha Controparte_4 ceduto la piena proprietà di fabbricato, descritto in parte motiva, a favore della società ; Parte_1
2. Dispone la annotazione del presente provvedimento da parte del competente
Conservatore, come per Legge;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in euro 8.500,00 oltre accessori come per legge.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto provati sia l'esistenza di un credito leso dal compimento dell'atto, sia l'eventus damni, sia, infine, la scientia damni.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha proposto appello avverso la predetta sentenza così Parte_1 concludendo: “In via preliminare e pregiudiziale
1. per i motivi esposti accogliere il presente gravame e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata;
2. nel merito accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato in data 01.08.2013 per Notar rep.4825 e Persona_1 racc. 3448 e trascritto in Conservatoria di Salerno il 07.08.2013 ai numeri 30221
e 25208;
3. sempre nel merito accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dell'importo posto a base del contratto di compravendita richiamato;
4. condannare gli appellati in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre maggiorazione di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
2 Con comparsa depositata in data 7.11.2024 si è costituito Controparte_2 aderendo alle conclusioni dell'appellante.
Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e all'udienza del 21.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ha rimesso la Causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della scientia fraudis anche in capo al terzo acquirente ponendo a fondamento Parte_1 della propria decisione elementi indiziari - l'esistenza di un rapporto di parentela tra i contraenti e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita - in realtà inesistenti.
In particolare, critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie potesse desumersi dall'esistenza del “rapporto di stretta parentela come si evince dai certificati di stato di famiglia depositati”.
Assume che l'attrice aveva in effetti prodotto solo un certificato di residenza di
(al fine di attestare la regolarità della notifica delle cartelle) Controparte_2
e non un certificato di stato di famiglia.
Ad ogni modo afferma l'appellante che, con la comparsa di costituzione in giudizio, la aveva contestato l'esistenza di qualsiasi rapporto di Parte_1 parentela tra e il socio della;
Controparte_2 Parte_1 Persona_2 assume al riguardo che il cognome “ ” è estremamente diffuso nel CP_2 territorio di Sant'Antonio Abate e l'omonimia non dimostra l'esistenza di un rapporto di parentela.
Contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui altro elemento indiziario della consapevolezza del terzo contraente sarebbe dato dalla mancanza di prova della reale corresponsione del prezzo di vendita essendo avvenuto il pagamento del corrispettivo mediante accollo del residuo mutuo ipotecario e che per la restante parte non vi è prova che la società avesse ottemperato al pagamento del prezzo.
3 Evidenzia che dal contratto di compravendita emerge che le parti avevano espressamente pattuito le modalità con le quali effettuare il pagamento, ossia mediante la dazione di assegni bancari e titoli cambiari, obbligazione integralmente adempiuta, come comprovato dalla copia dei titoli cambiari e degli assegni rilasciati nonché degli estratti conto, documentazione prodotta dalla in assolvimento del proprio onere probatorio. Parte_1
Assume pertanto che il primo giudice ha errato nell'assumere che il pagamento del prezzo era avvenuto mediante l'accollo del mutuo nonché nell'ignorare la prova offerta dell'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo;
lamenta inoltre che il Tribunale non ha accolto l'istanza di prova testimoniale articolata al fine di dimostrare la propria buona fede, evincibile dal fatto che, prima dell'acquisto, dopo la stipula del preliminare, aveva consultato dei tecnici per la stima dell'immobile ed effettuato indagini sulla situazione dell'immobile attraverso visure ipocatastali, effettuate presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di
Salerno, da cui non emergeva alcuna trascrizione di formalità negativa contro il venditore;
che, inoltre, quale ulteriore indice della propria buona fede, il prezzo indicato dal tecnico corrispondeva al prezzo d'acquisto.
Afferma l'appellante che “In conclusione, il principale motivo di censura avverso
l'impugnata sentenza, riguarda essenzialmente il mancato esame da parte del
Giudice di prime cure degli atti depositati dalla convenuta ”. CP_5
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto esistente e non prescritto il diritto di credito della tanto, CP_3
a suo dire, “già sarebbe sufficiente a ritenere insussistente il requisito della scientia fraudis in capo alla odierna appellante e pertanto a ritenere inammissibile l'azione revocatoria”.
Specifica l'appellante che “negli ultimi anni ha aderito alla Controparte_2 procedura di Rottamazione Ter e Rottamazione Quater, con notevole riduzione del carico impositivo, ed ha versato e sta continuando a versare le rate scadute”; sicché, stante le specifiche previsioni normative in materia di definizione agevolata, l' nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo CP_3 grado, non avrebbe potuto avviare alcuna procedura esecutiva nei confronti del debitore.
4 L'appello è infondato.
Ancorché la prima doglianza colga un aspetto effettivamente rispondente alla realtà processuale - la mancata produzione dello stato di famiglia attestante il rapporto di stretta parentela tra l'alienante, , e uno dei soci Controparte_2 della compratrice osserva la Corte che Parte_1 Persona_2
l'allegazione dell' in merito all'esistenza di tale rapporto non è stato mai CP_3 contestato dalle parti nei termini delle preclusioni assertive previste dal codice di rito, sicché la circostanza, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pacifica in causa e, dunque, espunta dal thema probandum.
La giurisprudenza di legittimità sul tema ha affermato che "La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" (Cass. n. 31402/2019).
La Cassazione ha anche precisato che "Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non
è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”.
(Cass. n. 26859/2013).
5 Ciò posto, rileva la Corte che nel giudizio di primo grado il convenuto CP_2
pur essendosi costituito prima del maturarsi di dette preclusioni, non
[...] ha affatto contestato la circostanza allegata dall' con l'atto di citazione né CP_3 nella comparsa di costituzione né con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., neanche depositata, limitandosi a formulare solo con la memoria di replica ex art. 183 n.
2 c.p.c., dunque, inammissibilmente, istanze istruttorie relative all'unica contestazione proposta, ossia l'effettiva sussistenza di ragioni creditorie in capo all'attrice.
L'odierna appellante si è poi costituita solo in data 1.10.2010, ossia dopo il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, sicché ogni contestazione in merito a detta circostanza gli era preclusa in primo grado e non è più contestabile in tale sede.
Correttamente poi il giudice di primo grado non ha tenuto conto della produzione documentale dell' che, a suo dire, avrebbe comprovato l'intervenuto Parte_1 pagamento del prezzo della compravendita.
Come appena evidenziato il processo civile è improntato al sistema delle preclusioni che progressivamente limitano il potere delle parti –e del giudice– di incidere sul processo;
sono dunque previsti termini perentori anche per l'articolazione di istanze istruttorie, allo scadere dei quali le parti che non vi hanno provveduto decadono dal potere di esercitare tale attività.
Ebbene, ciò è quanto accaduto nel caso che ci occupa ove l' si è costituita Pt_1 nel giudizio di primo grado ben oltre il termine per la formulazione delle istanze istruttorie e per la produzione di documenti;
la produzione documentale dell' non poteva essere utilizzata ai fini della decisione per cui il primo Pt_1 giudice, pur non avendone esplicitato le ragioni, correttamente non ne ha tenuto conto;
tardiva è stata anche l'istanza di prova testimoniale.
Sulla scorta di queste premesse, non possono che trovare conferma le presunzioni in base alle quali il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente in capo alle parti la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni dei creditori dell'alienante.
Il primo motivo di appello va, dunque, rigettato.
Medesima sorte merita la seconda doglianza.
6 Per confutare l'assunto dell'appellante è sufficiente osservare che i limiti posti all'azione esecutiva dalla normativa in tema di rottamazione dei crediti attengono esclusivamente alla fase esecutiva, ma non impediscono che l'agente della riscossione possa agire in revocatoria anche a tutela di un credito per il quale sia avvenuta la presentazione di una istanza di rateizzazione del debito.
Ciò in quanto, non solo esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, ma anche perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. n.
28141/2023; Cass. n. n. 23208/2016).
In definitiva l'appello, per tali ragioni, va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Di conseguenza l'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei CP_3 parametri ministeriali in vigore, ai valori medi, di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (Cass. n.
10089/2014).
Anche per questo giudizio va liquidata la fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile” (così Cass.
n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 8703/2022; Cass. n.
27056/2012).
Nel rapporto processuale con l'appellato le spese vanno Controparte_2 compensate avendo quest'ultimo aderito alle conclusioni dell'appellante.
7 Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata liquidando il compenso professionale in euro 18.977,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, IVA e
CAP come per legge;
3) compensa le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
4) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002).
Così deciso in Salerno il 4 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 457/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 593/2024 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data
14.03.2024 e notificata in data 19.03.2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Angelo Andrea Benvenuto
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
Appellato
NONCHÉ
Controparte_2
Appellato- contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1039/2022, pubblicata il 14.03.2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda di inefficacia proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dall' (d'ora in Parte_2
1 poi, per brevità, nei confronti di , nella qualità di CP_3 Controparte_2 venditore, e la società nella qualità di acquirente, ha così deciso: Parte_1
” 1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attrice
l'atto di compravendita num. 004825 del 01 agosto 2013, registrato in DPPZ
Potenza il 06.08.2013, trascritto il 07 agosto 2013 (R.G. 30221) alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, con cui ha Controparte_4 ceduto la piena proprietà di fabbricato, descritto in parte motiva, a favore della società ; Parte_1
2. Dispone la annotazione del presente provvedimento da parte del competente
Conservatore, come per Legge;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che si liquidano in euro 8.500,00 oltre accessori come per legge.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto provati sia l'esistenza di un credito leso dal compimento dell'atto, sia l'eventus damni, sia, infine, la scientia damni.
Ritenendola errata e ingiusta, con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha proposto appello avverso la predetta sentenza così Parte_1 concludendo: “In via preliminare e pregiudiziale
1. per i motivi esposti accogliere il presente gravame e conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda attorea perché infondata e non provata;
2. nel merito accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato in data 01.08.2013 per Notar rep.4825 e Persona_1 racc. 3448 e trascritto in Conservatoria di Salerno il 07.08.2013 ai numeri 30221
e 25208;
3. sempre nel merito accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dell'importo posto a base del contratto di compravendita richiamato;
4. condannare gli appellati in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre maggiorazione di legge, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
2 Con comparsa depositata in data 7.11.2024 si è costituito Controparte_2 aderendo alle conclusioni dell'appellante.
Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e all'udienza del 21.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, ha rimesso la Causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo della scientia fraudis anche in capo al terzo acquirente ponendo a fondamento Parte_1 della propria decisione elementi indiziari - l'esistenza di un rapporto di parentela tra i contraenti e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita - in realtà inesistenti.
In particolare, critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie potesse desumersi dall'esistenza del “rapporto di stretta parentela come si evince dai certificati di stato di famiglia depositati”.
Assume che l'attrice aveva in effetti prodotto solo un certificato di residenza di
(al fine di attestare la regolarità della notifica delle cartelle) Controparte_2
e non un certificato di stato di famiglia.
Ad ogni modo afferma l'appellante che, con la comparsa di costituzione in giudizio, la aveva contestato l'esistenza di qualsiasi rapporto di Parte_1 parentela tra e il socio della;
Controparte_2 Parte_1 Persona_2 assume al riguardo che il cognome “ ” è estremamente diffuso nel CP_2 territorio di Sant'Antonio Abate e l'omonimia non dimostra l'esistenza di un rapporto di parentela.
Contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui altro elemento indiziario della consapevolezza del terzo contraente sarebbe dato dalla mancanza di prova della reale corresponsione del prezzo di vendita essendo avvenuto il pagamento del corrispettivo mediante accollo del residuo mutuo ipotecario e che per la restante parte non vi è prova che la società avesse ottemperato al pagamento del prezzo.
3 Evidenzia che dal contratto di compravendita emerge che le parti avevano espressamente pattuito le modalità con le quali effettuare il pagamento, ossia mediante la dazione di assegni bancari e titoli cambiari, obbligazione integralmente adempiuta, come comprovato dalla copia dei titoli cambiari e degli assegni rilasciati nonché degli estratti conto, documentazione prodotta dalla in assolvimento del proprio onere probatorio. Parte_1
Assume pertanto che il primo giudice ha errato nell'assumere che il pagamento del prezzo era avvenuto mediante l'accollo del mutuo nonché nell'ignorare la prova offerta dell'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo;
lamenta inoltre che il Tribunale non ha accolto l'istanza di prova testimoniale articolata al fine di dimostrare la propria buona fede, evincibile dal fatto che, prima dell'acquisto, dopo la stipula del preliminare, aveva consultato dei tecnici per la stima dell'immobile ed effettuato indagini sulla situazione dell'immobile attraverso visure ipocatastali, effettuate presso la Conservatoria dei R.R. I.I. di
Salerno, da cui non emergeva alcuna trascrizione di formalità negativa contro il venditore;
che, inoltre, quale ulteriore indice della propria buona fede, il prezzo indicato dal tecnico corrispondeva al prezzo d'acquisto.
Afferma l'appellante che “In conclusione, il principale motivo di censura avverso
l'impugnata sentenza, riguarda essenzialmente il mancato esame da parte del
Giudice di prime cure degli atti depositati dalla convenuta ”. CP_5
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto esistente e non prescritto il diritto di credito della tanto, CP_3
a suo dire, “già sarebbe sufficiente a ritenere insussistente il requisito della scientia fraudis in capo alla odierna appellante e pertanto a ritenere inammissibile l'azione revocatoria”.
Specifica l'appellante che “negli ultimi anni ha aderito alla Controparte_2 procedura di Rottamazione Ter e Rottamazione Quater, con notevole riduzione del carico impositivo, ed ha versato e sta continuando a versare le rate scadute”; sicché, stante le specifiche previsioni normative in materia di definizione agevolata, l' nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo CP_3 grado, non avrebbe potuto avviare alcuna procedura esecutiva nei confronti del debitore.
4 L'appello è infondato.
Ancorché la prima doglianza colga un aspetto effettivamente rispondente alla realtà processuale - la mancata produzione dello stato di famiglia attestante il rapporto di stretta parentela tra l'alienante, , e uno dei soci Controparte_2 della compratrice osserva la Corte che Parte_1 Persona_2
l'allegazione dell' in merito all'esistenza di tale rapporto non è stato mai CP_3 contestato dalle parti nei termini delle preclusioni assertive previste dal codice di rito, sicché la circostanza, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi pacifica in causa e, dunque, espunta dal thema probandum.
La giurisprudenza di legittimità sul tema ha affermato che "La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" (Cass. n. 31402/2019).
La Cassazione ha anche precisato che "Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non
è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte”.
(Cass. n. 26859/2013).
5 Ciò posto, rileva la Corte che nel giudizio di primo grado il convenuto CP_2
pur essendosi costituito prima del maturarsi di dette preclusioni, non
[...] ha affatto contestato la circostanza allegata dall' con l'atto di citazione né CP_3 nella comparsa di costituzione né con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., neanche depositata, limitandosi a formulare solo con la memoria di replica ex art. 183 n.
2 c.p.c., dunque, inammissibilmente, istanze istruttorie relative all'unica contestazione proposta, ossia l'effettiva sussistenza di ragioni creditorie in capo all'attrice.
L'odierna appellante si è poi costituita solo in data 1.10.2010, ossia dopo il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, sicché ogni contestazione in merito a detta circostanza gli era preclusa in primo grado e non è più contestabile in tale sede.
Correttamente poi il giudice di primo grado non ha tenuto conto della produzione documentale dell' che, a suo dire, avrebbe comprovato l'intervenuto Parte_1 pagamento del prezzo della compravendita.
Come appena evidenziato il processo civile è improntato al sistema delle preclusioni che progressivamente limitano il potere delle parti –e del giudice– di incidere sul processo;
sono dunque previsti termini perentori anche per l'articolazione di istanze istruttorie, allo scadere dei quali le parti che non vi hanno provveduto decadono dal potere di esercitare tale attività.
Ebbene, ciò è quanto accaduto nel caso che ci occupa ove l' si è costituita Pt_1 nel giudizio di primo grado ben oltre il termine per la formulazione delle istanze istruttorie e per la produzione di documenti;
la produzione documentale dell' non poteva essere utilizzata ai fini della decisione per cui il primo Pt_1 giudice, pur non avendone esplicitato le ragioni, correttamente non ne ha tenuto conto;
tardiva è stata anche l'istanza di prova testimoniale.
Sulla scorta di queste premesse, non possono che trovare conferma le presunzioni in base alle quali il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente in capo alle parti la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni dei creditori dell'alienante.
Il primo motivo di appello va, dunque, rigettato.
Medesima sorte merita la seconda doglianza.
6 Per confutare l'assunto dell'appellante è sufficiente osservare che i limiti posti all'azione esecutiva dalla normativa in tema di rottamazione dei crediti attengono esclusivamente alla fase esecutiva, ma non impediscono che l'agente della riscossione possa agire in revocatoria anche a tutela di un credito per il quale sia avvenuta la presentazione di una istanza di rateizzazione del debito.
Ciò in quanto, non solo esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, ma anche perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
"credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. n.
28141/2023; Cass. n. n. 23208/2016).
In definitiva l'appello, per tali ragioni, va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Di conseguenza l'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei CP_3 parametri ministeriali in vigore, ai valori medi, di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (Cass. n.
10089/2014).
Anche per questo giudizio va liquidata la fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, che è fase ineludibile” (così Cass.
n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 8703/2022; Cass. n.
27056/2012).
Nel rapporto processuale con l'appellato le spese vanno Controparte_2 compensate avendo quest'ultimo aderito alle conclusioni dell'appellante.
7 Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio
2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata liquidando il compenso professionale in euro 18.977,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso, IVA e
CAP come per legge;
3) compensa le spese di lite tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_2
4) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello per il contributo unificato (ex art. 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002).
Così deciso in Salerno il 4 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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