Art. 4. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 5 dei DD. LL. n. 102/1989, n. 191/1989, n. 260/1989 e n. 326/1989 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente:
"Art. 4. - 1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all' art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art.
1- bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 , nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.
3. L' art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va interpretato nel senso che le maggiori anzianita' riconosciute non vanno computate come azianita' effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.
4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
Art. 5. - 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983 sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , alla data del 1 luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1 gennaio 1988.
2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall' art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 5 dei DD. LL. n. 102/1989, n. 191/1989, n. 260/1989 e n. 326/1989 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente:
"Art. 4. - 1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all' art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.
2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art.
1- bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 , nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.
3. L' art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va interpretato nel senso che le maggiori anzianita' riconosciute non vanno computate come azianita' effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.
4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
Art. 5. - 1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983 sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , alla data del 1 luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1 gennaio 1988.
2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall' art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento".