Articolo 19 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
Articolo 18Articolo 20
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11 dicembre 2016
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1 gennaio 2021
Art. 19. Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi 1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al ((40 per cento)) della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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