Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.