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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. IA LC Presidente relatore
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°759 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marchese di Parte_1
Villabianca n. 98, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Pellegrino, che la rappresenta e difende. Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Doa e Delia Cernigliaro. Appellato
All'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato presso il Tribunale G.L. di Palermo il 7 luglio 2021,
, n.q. di erede del marito , aveva convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
l' contestando la legittimità dei provvedimenti notificatile con 2 note entrambe CP_1 del 28 ottobre 2020, con i quali l' le aveva comunicato che, nei periodi CP_1
1.01.2008-31.07.2010 e 1.01 2013-31.01.2015, era stata erroneamente corrisposta al marito, deceduto il 19.03.2020, la somma di € 1.599,63, per il primo periodo, e di € 6.763,20 , per il secondo, sulla pensione categoria IO (assegno ordinario di invalidità), avendo provveduto a rideterminarne l'importo, sulla base della
1 comunicazione dei redditi per l'anno 2008 e per l'anno 2012, e così revocando l'integrazione al trattamento minimo. A sostegno della domanda aveva dedotto la propria buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all' , per CP_1 avere il coniuge regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate, da cui emergeva il superamento dei limiti reddituali (per contestuale percezione di emolumenti da lavoro dipendente), sicché l'eventuale indebito, in assenza di dolo o colpa grave, non era ripetibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 co. 2 L. 88 del 1989, così come oggetto di interpretazione autentica dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991. Aveva eccepito, infine, la prescrizione e l'intervenuta decadenza dal diritto di ripetere l'indebito ai sensi dell'art. 13 co.2 l. 412/91, rilevando, ancora, di non essere l'unica erede sicché, in subordine, chiedeva la riduzione della somma richiesta in ripetizione, in proporzione della quota ereditaria pari ad un terzo. L' aveva contestato la domanda invocandone il rigetto. CP_1
Con sentenza n. 192/2023, emessa il 23 gennaio 2023, il Tribunale ha respinto la domanda, in applicazione della su citata normativa (art.52 L.n.88/89 e art.13 c.2 L.n.n.412/1991) ritenendo trattarsi di indebito previdenziale, ripetibile in quanto dipeso soltanto da un errore dell' , che tuttavia, aveva recuperato nel termine di CP_1 prescrizione decennale e nei termini decadenziali di cui al comma 2 dell'art.13 su citato, non potendosi ravvisare alcun legittimo affidamento del percipiente che aveva dolosamente omesso la segnalazione dei redditi da lavoro dipendente con il Modello Red. Ha dichiarato, quindi, legittima la richiesta dell' e condannato la ricorrente CP_1 alla restituzione di un terzo della somma complessiva. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 22 luglio 2023. L' ha resistito al gravame, con memoria del 6 settembre 2023. CP_1
All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***** Reiterando in forma di doglianza gli argomenti difensivi già articolati in prime cure, l'appellante censura la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto tempestiva la richiesta in violazione dell'art. 13 c.2 della L.n.412/1991, omettendo di tener conto del legittimo affidamento del beneficiario, da valutarsi in relazione al lasso temporale intercorso fra la fruizione della prestazione indebita e il momento in cui è richiesta la ripetizione, nonché dell'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore o della riconoscibilità di quest'ultimo con l'ordinaria diligenza.
2 Censura la decisione per avere il giudice ritenuto che il fosse tenuto a Per_1 inviare il , nonostante avesse provveduto ad inoltrare annualmente le Parte_2 dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate. Contesta, ancora, l'erronea interpretazione del concetto di dolo non identificabile con il mero silenzio nell'ipotesi in cui le situazioni ostative alla corresponsione siano note all'Ente previdenziale o da questi conoscibili con l'ordinaria diligenza, quale soggetto erogatore della prestazione. Lamenta, in ultimo, l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art.3 c.1 della l.n.241/1990 e sul difetto di motivazione e chiede la riforma della parte della decisione in cui l verrebbe onerato di recuperare la somma indebita anche nei CP_1 confronti delle due figlie del de cuius. L'appello è infondato. Va preliminarmente osservato, quanto all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ribadito dall'appellante, che per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550). La ricorrente non ha specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo del trattamento pensionistico del defunto marito, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di dolo e sulla ritenuta tardività dell'azione di recupero, sicché l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava alla ricorrente. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 52 della L. n. 88/1989 che prevede: “Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
3 La norma stabilisce, altresì, al comma 2 che: Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Tale disposizione normativa è stata successivamente interpretata (o meglio, integrata, secondo quanto ritenuto da Corte Cost. n. 39 del 1993) dall'art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 il quale ha disposto: “1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente CP_1 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” La disciplina complessiva che si ricava dalla lettura congiunta delle citate disposizioni va, dunque, ricostruita nel senso che l'indebito previdenziale pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, CP_1 oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' . CP_1
La sanatoria prevista dalla norma è, quindi, rivendicabile a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del CP_1 tutto incolpevole) salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché detti fatti non siano già conosciuti all'Ente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004, sent. n.13915/2021, ord.n.5984/2022). Infatti, nel settore dell'indebito previdenziale “diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a ingenerare affidamento" (Corte Cost. n. 166/1966, Cass n.1446/2008 e Cass. n.11921/2015). L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è
4 subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa
o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l' ). (Cass.Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 Controparte_2 su cit.) Inoltre, “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). “Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla CP_1 regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_1
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico”. (cfr. Cass. n. 3802/2019). Vale aggiungere, altresì, ad ulteriore precisazione, che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione CP_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della
5 richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del CP_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.” (Cass. Sez. L n. 15039 del 31/05/2019 e n.3215/2018). Ciò che va accertato, quindi, è che l' abbia rispettato il termine CP_1 decadenziale stabilito dal su citato art.13 c.2 della L.n.412/1991 e, quindi, la tempestività dell'azione di recupero ai sensi di tale norma, come correttamente valutato dal Tribunale. Tenuto conto delle considerazioni in proposito su espresse, oltre che della lettura testuale della norma (che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2, si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica l' deve avviare, a pena CP_1 di decadenza, il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (v. in tal senso Cass sez. Lav. n.13918/2021: la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” e, per come osservato, in fattispecie analoga, da Cassazione Civile, sezione lavoro, 8.02.2019 n.380 in parte motiva “nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell'indebito accertato in esito alla dichiarazione dei redditi del 2004, comunicata dal …. nel corso dell'anno 2005. Pertanto, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, maturava allo spirare del 31.12.2006 e l'atto di recupero dell'ottobre 2006 è da considerare tempestivo”). Nel caso in esame l aveva dedotto, con la memoria di prime cure, che il CP_1 primo indebito deriva da ricostituzione reddituale con cui l' aveva CP_1 rideterminato d'ufficio l'importo della prestazione IO n. 15039473, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/07/2010, sulla base della comunicazione dei redditi;
nel dettaglio, sulla base dei redditi percepiti dal pensionato negli anni presi in esame dalla ricostituzione reddituale, era stata rideterminata l'integrazione al trattamento minimo. Infatti, il dante causa aveva percepito redditi di lavoro dipendente che hanno fatto venire meno il diritto all'integrazione al minimo della prestazione e il carattere indebito dei ratei erogati è stato accertato e notificato tempestivamente, poiché il debito si riferisce ai dati reddituali per il 2008, che si applicano in proiezione per l'anno 2009 e 2010.
6 I redditi vengono, difatti, conosciuti dall' con la trasmissione della CP_1 dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, che avviene a consuntivo. Dunque, per i redditi per il 2008, dall'anno 2009 decorreva il termine annuale previsto dalla l. 412 del 1991, art. 13, co. 2, per l'accertamento e notifica dell'indebito; come chiarito anche dall' con circolare n. 47 del 2018, nel caso di CP_1 redditi non direttamente conosciuti dall' , il termine annuale di cui all'art. 13, CP_1 co. 2, l. 412 del 1991 decorre dalla trasmissione di dati reddituali certi;
pertanto, l'accertamento e la notifica del debito effettuato con raccomandata A/R n. 60830520564-7del 26 luglio 2010 deve ritenersi tempestivo, perché avvenuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della trasmissione della dichiarazione dei redditi (ossia il 2009). Successivamente alla prima notifica, l'indebito è stato notificato al dante causa con raccomandata A/R n. 60955052701-2 del 23/11/2011 e, prima che si verificasse la prescrizione del diritto di credito vantato dall' , è stato notificato all'erede con CP_1 raccomandata A/R n. 68977104614-1 del 28/10/2020. Il secondo indebito deriva da ricostituzione reddituale con cui l' aveva CP_1 rideterminato d'ufficio la prestazione IO n. 15039473, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015, sulla base della comunicazione dei redditi per il 2012. Nel dettaglio, sulla base dei redditi percepiti dal pensionato nel 2012, è stata rideterminata l'integrazione al trattamento minimo;
difatti il dante causa ha percepito redditi di lavoro dipendente che hanno fatto venire meno il diritto all'integrazione al minimo della prestazione erogata.
Anche tale indebito è stato tempestivamente accertato e notificato, in quanto esso si riferisce ai dati reddituali per il 2012, conosciuti nel 2013 con la trasmissione della dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, che avviene a consuntivo ed anche in questo caso, trattandosi di redditi non direttamente conosciuti dall , il CP_1 termine annuale di cui all'art. 13, co. 2, l. 412 del 1991 decorreva dalla trasmissione di dati reddituali certi, sicché l'accertamento e la notifica del debito effettuato con raccomandata A/R n. 61347338872-2 del 17/12/2014 deve ritenersi tempestivo. Successivamente, l'indebito è stato notificato all'erede con raccomandata A/R n. 68977104615-2 del 28/10/2020, prima che si verificasse la prescrizione del diritto di credito dell' che soggiace al termine ordinario decennale. CP_1
Pertanto, in entrambi casi, l'indebito si è determinato in conseguenza del venire meno dell'integrazione al trattamento minimo, dovuta alla percezione di redditi di lavoro dipendente rilevanti che, diversamente dall'assunto della ricorrente, non sono direttamente conosciuti dall e sono oggetto di comunicazione reddituale (e non CP_1 di comunicazione con Modello Red, come ritenuto dal Tribunale), effettuata a consuntivo, sicché non può invocarsi neppure l'errore dell' che rileva solo CP_1
7 quando sia dovuto al fatto proprio dell'Ente erogatore (ad esempio, liquidazione di altra prestazione incompatibile con quella già erogata). Ne consegue la ripetibilità dell'indebito relativo a tali annualità, non potendo in tale caso avere alcun rilievo l'assenza di dolo del pensionato (Cass. Sez. L n. 15039 cit). In ultimo, contrariamente all'asserto di parte appellante, la sentenza non contiene alcuna pronuncia circa l'onere per l' di recuperare l'indebito anche con CP_1 riguardo alle quote degli altri due coeredi rinunciatari all'eredità. In conclusione, con la motivazione su estesa la sentenza impugnata va confermata. Nonostante la soccombenza l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese di lite, avendo ritualmente presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.192/2023 emessa il 23 gennaio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IA LC
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