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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n 236/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 141/2024 del Tribunale di Lecco iscritta al n. r.g. 1408/24 estensore
Giudice Dr.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO
2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BORELLA LAURA , elettivamente domiciliata in Monza Via
Bergamo 1 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO, P.IVA_2
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliato in MILANO Via Mazzini 1 presso l'ufficio legale dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito in via principale in riforma della sentenza appellata n. 141/24 Tribunale di
Lecco, per tuttii motivi di fatto e di diritto indicati in atti, previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.ma Corte di Appello revocare e/o annullare e/o disapplicare e/o dichiarare l'inefficacia in tutto e/o in parte del provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22 contro cui è diretto il presente ricorso, annullando e/o revocando e/o disapplicando e/o dichiarando inefficace l'apertura della voce di rischio 0116 istituita da CP_1
con decorrenza dal 1.11.22 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) e disponendo invece l'apertura e/o istituzione e/o applicazione della voce di rischio 0119 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) con decorrenza dal 1.11.22 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il tutto con ogni e conseguente statuizione del caso;
- in ogni caso, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, in riforma della sentenza appellata n.
141/24 Tribunale di Lecco, voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e in modifica in tutto e/o in parte del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo impugnato, disporre -in luogo della voce di rischio 0116 istituita da con decorrenza dal 1.11.22 nel provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22 qui opposto (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111)-l'apertura e/o istituzione e/o pagina 2 di 9 applicazione della voce di rischio 0119 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) con decorrenza dal 1.11.22 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il tutto con ogni e conseguente statuizione del caso;
sempre nel merito- a seguito dell'accoglimento delle domande principali nel merito sopra svolte, voglia l'Ill.ma
Corte di Appello disporre la restituzione a favore dell'appellante degli importi nel mentre pagati in eccedenza in applicazione della voce 0116 istituita da con il provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfettario generale, nonché relativi oneri contributivi e fiscali, comprese le somme eventualmente erogate ai Consulenti
Tecnici d'Ufficio e ai Consulenti Tecnici di parte.
CP_1 PER Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: rigettare il ricorso in appello avversario, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecco n. 141/2024.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio del grado
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Lecco ha rigettato il ricorso proposto dalla di seguito avverso il Parte_1 Parte_1
provvedimento con cui ha disposto la variazione rischio e CP_1
rapporto assicurativo, applicando la voce 0116 in luogo della 0119 invocata. La ricorrente sosteneva infatti di essere una semplice ferramenta, la cui attività non rientrava quindi tra quelle comprese nella classificazione 0116 in quanto oggetto di una voce specifica, appunto la 0119.
Il primo Giudice ha osservato che, al momento del sopralluogo effettuato dagli Ispettori, in ditta erano presenti tre pagina 3 di 9 classificazioni diverse: attività di ufficio, attività di rappresentanti di commercio e attività 0111 ossia commercio di merci senza attrezzature motorizzate di movimento merci . L'ispezione CP_1
aveva però riscontrato la presenza nel punto vendita e nei magazzini di carrelli elevatori e di Lifter utilizzati per movimentare la merce, oltre a un muletto ( comunque dichiarato e presente fin nel
1994). Il tutto risultava dai registri dei beni ammortizzabili.
Ha ripercorso l'iter logico seguito da nel giungere alla CP_1
determinazione contestata, e quindi l'esame dell'oggetto sociale della ditta, come risultava da visura camerale, osservando che comprendeva sia il commercio all'ingrosso che al dettaglio di ferramenta, di DIP, di strumenti di misura per ambito scientifico, per l'antincendio, nonché di impianti per industria e di apparecchi elettrici per uso non domestico ed anche di attrezzi agricoli ,inclusi trattori.
Il Tribunale ha poi esaminato quanto risultava dal sito web aziendale dove pubblicizza i propri settori di attività ed i propri Parte_1
prodotti. Dal sito risultavano pubblicizzati presse idrauliche, transpallet, sollevatori magnetici, argani e utensili elettrici, che l' aveva ritenuto non far parte della ordinaria merce di CP_1
ferramenta.
Il primo Giudice ha ritenuto corretta tale valutazione.Ha infatti ritenuto che la ricorrente non fosse un “ semplice e tradizionale “ negozio di ferramenta, come tale riconducibile nella voce tariffaria
0119. L'attività di ferramenta era certo esercitata , ma su questa prevaleva quella definita “ più complessa “, estrinsecantesi nelle commercializzazione dei beni suindicati.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza CP_1 pagina 4 di 9 All'udienza del 13 marzo la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto.
L'appellante censura sostanzialmente la scorretta lettura del tariffario . Sostiene che la voce 0116 abbia carattere CP_1 residuale, e sia quindi applicabile alle tipologie di attività di vendita non incluse in voce specifica. L'attività di ferramenta invece trova riscontro in una tariffa specifica, ossia proprio nella
0119 invocata.
Afferma che l'elemento da tenere presente è la natura dell'attività e non l'utilizzo della movimentazione meccanizzata valorizzata dal
Tribunale, che, anzi, risponde essa stessa ad esigenze di tutela del lavoratore impiegato nello spostamento di merce pesante.
Sostiene, poi, che la voce 0119 si applica quando si vendono merci alimentari insieme a quelle non alimentari. Il primo Giudice ha quindi errato, afferma, quando ha invece escluso la necessità della commercializzazione congiunta delle due tipologie di merci.
Esamina le altre voci tariffarie del gruppo cd terziario ed osserva che sono tutte relative ad attività di beni che, per natura, necessitano di movimentazione meccanica . Conclude quindi ribadendo che la voce 0116 non può che avere natura residuale, ossia è applicabile solo là dove ci si trovi di fronte ad attività già non ricompresa in altre tariffe.
Contesta poi l' affermazione del primo Giudice circa la “ complessità” della attività di vendita di non Parte_1
classificabile in piccolo negozio di ferramenta, in quanto gli utensili cui ha fatto riferimento sono, viceversa, oggetto di pagina 5 di 9 commercio comune proprio in ferramenta e le attrezzature agricole vendute sarebbero tagliaerba ed altri piccoli strumenti. Non rileva il numero dei dipendenti impiegati, di cui invece il Tribunale fa menzione in sentenza..
Il sito web, d'altro canto, avrebbe solo valore pubblicitario , mentre la tariffa va applicata in relazione all'attività svolta CP_1
nel concreto.
Poiché la questione è interamente incentrata sulla interpretazione delle voci tariffarie, se ne riporta il tenore testuale.
Premesso che per lavorazioni si intende il ciclo di attività necessarie per arrivare al prodotto finito, e che tutto il gruppo tariffario 0100 si colloca nel terziario commercio, la voce 0116 è così descritta “ commercio di merci e generi alimentari con utilizzazione di attrezzature motorizzate di movimentazione merci;
comprese le eventuali fasi di progettazione controllo qualità merci commissionata a terzi;
esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale vedi riferimenti specifici . Escluse attività di produzione e trasformazione “
Alla voce 0119 invece si legge “Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti;
per gli esercizi che effettuano anche la vendita di materiali da costruzione v. voce 0118.
Escluse le attività di montaggio in opera e installazione. Se effettuato da grandi magazzini e ipermercati v. riferimenti specifici.”
La voce 0119 contiene poi varie sottovoci, che riguardano tutte attività di vendita di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci, di autoveicoli, di imbarcazioni.
pagina 6 di 9 La tesi dell'appellante è basata su una lettura letterale ma anche riduttiva della normativa. Sostanzialmente ritiene che là dove vi sia specificità , si applica la relativa voce. La ferramenta viene indicata in voce specifica, quindi è quella la voce applicabile. Se una attività di vendita di una merce non rientra in voci specifiche, allora si applica la tariffa residuale, 0116 o 0111 a seconda se vi sia o non vi sia movimentazione meccanica.
Si premette, innanzitutto, che, per darsi applicazione della voce
0116 non occorre la vendita congiunta di merci alimentari e non alimentari. La norma non impone affatto una vendita congiunta, che del resto non avrebbe senso. Chiarito ciò, la lettura proposta dall'appellante trascura la ratio dello stesso tariffario nonché il rilievo della necessità di movimentazione meccanica.
La ratio delle tariffe è monitorare il rischio;
a maggior rischio maggior premio. Ecco perché il tariffario differenzia le varie voci in relazione alle lavorazioni piuttosto che alla tipologia delle merci. La vendita di materiale da costruzione, per esempio, cambia tariffa in base alla tipologia del venditore, e quindi a seconda delle “ lavorazioni “ intese nel senso sopra indicato ( tipologia di trattamento della merce), che si riscontra nelle varie categorie di esercizi.
Applicando tali principi, è difficile negare che una attività complessa, quindi rischiosa, di movimentazione di qualsiasi merce non debba avere una considerazione a se stante e quindi prevalere anche sulle voci ritenute specifiche. Certamente, l'utilizzo di macchinari per spostare merce pesante ha anche lo scopo di tutelare la salute del lavoratore;
ma è altrettanto certo che il ricorso ai mezzi necessari comporta per chi li usa un rischio maggiore.
E' fatto notorio che una ferramenta venda, appunto, utensili, ma difficilmente macchinari di una certa complessità, come quelli pagina 7 di 9 pubblicizzati sul sito della . Si concorda con quanto Parte_1
affermato dall'appellante, e cioè che va individuata l'attività svolta nel concreto, ma si ritiene che tale individuazione , nel caso di specie, sia appunto stata effettuata , e correttamente, dall' , come ha affermato il Tribunale. La pubblicizzazione CP_1
infatti fa proprio parte dell'attività svolta in concreto, per cui non appare discutibile che commercializzi appunto i Parte_1
prodotti indicati sul sito, in base ai quali richiama i clienti.
Sul sito web, come merce reperibile presso si trovano Parte_1
armadi, di vario tipo, scale ,cassettiere e “ arredi per ecologia “ banchi da lavoro, utensili ed attrezzatura per officina ( quindi non solo utensili semplici per uso “ domestico”) per “pneumatica”, ed anche attrezzature per saldatura, compresi motosaldatrici, ed anche, infine, gruppi elettrogeni e compressori. Si tratta quindi non tanto, o non soltanto, di utensili, più o meno complessi, ma di veri e propri macchinari.
Del resto, nel verbale di ispezione, che non è mai stato oggetto di contestazione, il titolare stesso dichiara che la ditta svolge attività di commercio all'ingrosso di utensili e attrezzature industriali in genere, escluso legno ed edilizia.
Esiste quindi una differenziazione tra quella che anche CP_1
definisce “ ferramenta tradizionale”, che rientra nella voce 0119,
e le altre attività che svolge. Parte_1
Si ritiene quindi che la valutazione del primo Giudice, incentrata sugli elementi atti a rivelare appunto la natura e le caratteristiche concrete dell'attività svolta in relazione alla minore o maggiore classificazione del rischio, sia esente da vizi
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lecco
141/2024.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 9 di 9
N. R.G. registro generale appello lavoro 1408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 141/2024 del Tribunale di Lecco iscritta al n. r.g. 1408/24 estensore
Giudice Dr.ssa Trovò, discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO
2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BORELLA LAURA , elettivamente domiciliata in Monza Via
Bergamo 1 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO, P.IVA_2
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliato in MILANO Via Mazzini 1 presso l'ufficio legale dell'ente
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito in via principale in riforma della sentenza appellata n. 141/24 Tribunale di
Lecco, per tuttii motivi di fatto e di diritto indicati in atti, previa ogni declaratoria del caso, voglia l'Ill.ma Corte di Appello revocare e/o annullare e/o disapplicare e/o dichiarare l'inefficacia in tutto e/o in parte del provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22 contro cui è diretto il presente ricorso, annullando e/o revocando e/o disapplicando e/o dichiarando inefficace l'apertura della voce di rischio 0116 istituita da CP_1
con decorrenza dal 1.11.22 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) e disponendo invece l'apertura e/o istituzione e/o applicazione della voce di rischio 0119 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) con decorrenza dal 1.11.22 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il tutto con ogni e conseguente statuizione del caso;
- in ogni caso, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, in riforma della sentenza appellata n.
141/24 Tribunale di Lecco, voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e in modifica in tutto e/o in parte del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo impugnato, disporre -in luogo della voce di rischio 0116 istituita da con decorrenza dal 1.11.22 nel provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22 qui opposto (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111)-l'apertura e/o istituzione e/o pagina 2 di 9 applicazione della voce di rischio 0119 (in sostituzione della cessata voce di rischio 0111) con decorrenza dal 1.11.22 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, il tutto con ogni e conseguente statuizione del caso;
sempre nel merito- a seguito dell'accoglimento delle domande principali nel merito sopra svolte, voglia l'Ill.ma
Corte di Appello disporre la restituzione a favore dell'appellante degli importi nel mentre pagati in eccedenza in applicazione della voce 0116 istituita da con il provvedimento di variazione del CP_1
rapporto assicurativo del 18.10.22. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per rimborso forfettario generale, nonché relativi oneri contributivi e fiscali, comprese le somme eventualmente erogate ai Consulenti
Tecnici d'Ufficio e ai Consulenti Tecnici di parte.
CP_1 PER Voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: rigettare il ricorso in appello avversario, confermando la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecco n. 141/2024.
Con vittoria di spese e di onorari del giudizio del grado
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Lecco ha rigettato il ricorso proposto dalla di seguito avverso il Parte_1 Parte_1
provvedimento con cui ha disposto la variazione rischio e CP_1
rapporto assicurativo, applicando la voce 0116 in luogo della 0119 invocata. La ricorrente sosteneva infatti di essere una semplice ferramenta, la cui attività non rientrava quindi tra quelle comprese nella classificazione 0116 in quanto oggetto di una voce specifica, appunto la 0119.
Il primo Giudice ha osservato che, al momento del sopralluogo effettuato dagli Ispettori, in ditta erano presenti tre pagina 3 di 9 classificazioni diverse: attività di ufficio, attività di rappresentanti di commercio e attività 0111 ossia commercio di merci senza attrezzature motorizzate di movimento merci . L'ispezione CP_1
aveva però riscontrato la presenza nel punto vendita e nei magazzini di carrelli elevatori e di Lifter utilizzati per movimentare la merce, oltre a un muletto ( comunque dichiarato e presente fin nel
1994). Il tutto risultava dai registri dei beni ammortizzabili.
Ha ripercorso l'iter logico seguito da nel giungere alla CP_1
determinazione contestata, e quindi l'esame dell'oggetto sociale della ditta, come risultava da visura camerale, osservando che comprendeva sia il commercio all'ingrosso che al dettaglio di ferramenta, di DIP, di strumenti di misura per ambito scientifico, per l'antincendio, nonché di impianti per industria e di apparecchi elettrici per uso non domestico ed anche di attrezzi agricoli ,inclusi trattori.
Il Tribunale ha poi esaminato quanto risultava dal sito web aziendale dove pubblicizza i propri settori di attività ed i propri Parte_1
prodotti. Dal sito risultavano pubblicizzati presse idrauliche, transpallet, sollevatori magnetici, argani e utensili elettrici, che l' aveva ritenuto non far parte della ordinaria merce di CP_1
ferramenta.
Il primo Giudice ha ritenuto corretta tale valutazione.Ha infatti ritenuto che la ricorrente non fosse un “ semplice e tradizionale “ negozio di ferramenta, come tale riconducibile nella voce tariffaria
0119. L'attività di ferramenta era certo esercitata , ma su questa prevaleva quella definita “ più complessa “, estrinsecantesi nelle commercializzazione dei beni suindicati.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza CP_1 pagina 4 di 9 All'udienza del 13 marzo la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto.
L'appellante censura sostanzialmente la scorretta lettura del tariffario . Sostiene che la voce 0116 abbia carattere CP_1 residuale, e sia quindi applicabile alle tipologie di attività di vendita non incluse in voce specifica. L'attività di ferramenta invece trova riscontro in una tariffa specifica, ossia proprio nella
0119 invocata.
Afferma che l'elemento da tenere presente è la natura dell'attività e non l'utilizzo della movimentazione meccanizzata valorizzata dal
Tribunale, che, anzi, risponde essa stessa ad esigenze di tutela del lavoratore impiegato nello spostamento di merce pesante.
Sostiene, poi, che la voce 0119 si applica quando si vendono merci alimentari insieme a quelle non alimentari. Il primo Giudice ha quindi errato, afferma, quando ha invece escluso la necessità della commercializzazione congiunta delle due tipologie di merci.
Esamina le altre voci tariffarie del gruppo cd terziario ed osserva che sono tutte relative ad attività di beni che, per natura, necessitano di movimentazione meccanica . Conclude quindi ribadendo che la voce 0116 non può che avere natura residuale, ossia è applicabile solo là dove ci si trovi di fronte ad attività già non ricompresa in altre tariffe.
Contesta poi l' affermazione del primo Giudice circa la “ complessità” della attività di vendita di non Parte_1
classificabile in piccolo negozio di ferramenta, in quanto gli utensili cui ha fatto riferimento sono, viceversa, oggetto di pagina 5 di 9 commercio comune proprio in ferramenta e le attrezzature agricole vendute sarebbero tagliaerba ed altri piccoli strumenti. Non rileva il numero dei dipendenti impiegati, di cui invece il Tribunale fa menzione in sentenza..
Il sito web, d'altro canto, avrebbe solo valore pubblicitario , mentre la tariffa va applicata in relazione all'attività svolta CP_1
nel concreto.
Poiché la questione è interamente incentrata sulla interpretazione delle voci tariffarie, se ne riporta il tenore testuale.
Premesso che per lavorazioni si intende il ciclo di attività necessarie per arrivare al prodotto finito, e che tutto il gruppo tariffario 0100 si colloca nel terziario commercio, la voce 0116 è così descritta “ commercio di merci e generi alimentari con utilizzazione di attrezzature motorizzate di movimentazione merci;
comprese le eventuali fasi di progettazione controllo qualità merci commissionata a terzi;
esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale vedi riferimenti specifici . Escluse attività di produzione e trasformazione “
Alla voce 0119 invece si legge “Commercio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, comprese le eventuali operazioni effettuate sui prodotti venduti;
per gli esercizi che effettuano anche la vendita di materiali da costruzione v. voce 0118.
Escluse le attività di montaggio in opera e installazione. Se effettuato da grandi magazzini e ipermercati v. riferimenti specifici.”
La voce 0119 contiene poi varie sottovoci, che riguardano tutte attività di vendita di merci e generi alimentari senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci, di autoveicoli, di imbarcazioni.
pagina 6 di 9 La tesi dell'appellante è basata su una lettura letterale ma anche riduttiva della normativa. Sostanzialmente ritiene che là dove vi sia specificità , si applica la relativa voce. La ferramenta viene indicata in voce specifica, quindi è quella la voce applicabile. Se una attività di vendita di una merce non rientra in voci specifiche, allora si applica la tariffa residuale, 0116 o 0111 a seconda se vi sia o non vi sia movimentazione meccanica.
Si premette, innanzitutto, che, per darsi applicazione della voce
0116 non occorre la vendita congiunta di merci alimentari e non alimentari. La norma non impone affatto una vendita congiunta, che del resto non avrebbe senso. Chiarito ciò, la lettura proposta dall'appellante trascura la ratio dello stesso tariffario nonché il rilievo della necessità di movimentazione meccanica.
La ratio delle tariffe è monitorare il rischio;
a maggior rischio maggior premio. Ecco perché il tariffario differenzia le varie voci in relazione alle lavorazioni piuttosto che alla tipologia delle merci. La vendita di materiale da costruzione, per esempio, cambia tariffa in base alla tipologia del venditore, e quindi a seconda delle “ lavorazioni “ intese nel senso sopra indicato ( tipologia di trattamento della merce), che si riscontra nelle varie categorie di esercizi.
Applicando tali principi, è difficile negare che una attività complessa, quindi rischiosa, di movimentazione di qualsiasi merce non debba avere una considerazione a se stante e quindi prevalere anche sulle voci ritenute specifiche. Certamente, l'utilizzo di macchinari per spostare merce pesante ha anche lo scopo di tutelare la salute del lavoratore;
ma è altrettanto certo che il ricorso ai mezzi necessari comporta per chi li usa un rischio maggiore.
E' fatto notorio che una ferramenta venda, appunto, utensili, ma difficilmente macchinari di una certa complessità, come quelli pagina 7 di 9 pubblicizzati sul sito della . Si concorda con quanto Parte_1
affermato dall'appellante, e cioè che va individuata l'attività svolta nel concreto, ma si ritiene che tale individuazione , nel caso di specie, sia appunto stata effettuata , e correttamente, dall' , come ha affermato il Tribunale. La pubblicizzazione CP_1
infatti fa proprio parte dell'attività svolta in concreto, per cui non appare discutibile che commercializzi appunto i Parte_1
prodotti indicati sul sito, in base ai quali richiama i clienti.
Sul sito web, come merce reperibile presso si trovano Parte_1
armadi, di vario tipo, scale ,cassettiere e “ arredi per ecologia “ banchi da lavoro, utensili ed attrezzatura per officina ( quindi non solo utensili semplici per uso “ domestico”) per “pneumatica”, ed anche attrezzature per saldatura, compresi motosaldatrici, ed anche, infine, gruppi elettrogeni e compressori. Si tratta quindi non tanto, o non soltanto, di utensili, più o meno complessi, ma di veri e propri macchinari.
Del resto, nel verbale di ispezione, che non è mai stato oggetto di contestazione, il titolare stesso dichiara che la ditta svolge attività di commercio all'ingrosso di utensili e attrezzature industriali in genere, escluso legno ed edilizia.
Esiste quindi una differenziazione tra quella che anche CP_1
definisce “ ferramenta tradizionale”, che rientra nella voce 0119,
e le altre attività che svolge. Parte_1
Si ritiene quindi che la valutazione del primo Giudice, incentrata sugli elementi atti a rivelare appunto la natura e le caratteristiche concrete dell'attività svolta in relazione alla minore o maggiore classificazione del rischio, sia esente da vizi
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Lecco
141/2024.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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