Decreto cautelare 23 novembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/05/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5936 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
- del decreto n. prot. n. 531/2024 del 20.09.2024 adottato dalla Questura di Caserta, e notificato il 20.09.2024, con il quale è stata dichiarata irricevibile la istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente esponeva:
- di avere fatto ingresso in Italia allorquando era minore e di essere stato collocato presso una comunità per minori stranieri;
- di essere stato regolarmente autorizzato a soggiornare in Italia, in virtù del permesso di soggiorno per minore età ottenuto dalla Questura di Napoli in data 2 febbraio 2017, con scadenza nell’ottobre 2018;
- di avere, in data 30.10.2018, presentato istanza di conversione del titolo precedente in permesso per motivi di lavoro – attesa occupazione;
- che la Questura di Napoli, indi, aveva invitato il ricorrente presso i propri uffici per regolarizzare, e documentalmente integrare, la istanza, dapprima in data 19.10.2020 e, di poi, in data 2.2.2021;
- di avere, nelle more del procedimento, spostato la propria dimora in provincia di Caserta, chiedendo anche la trasmissione del fascicolo procedimentale avanti gli uffici della Questura di Caserta, divenuta territorialmente competente.
1.1. Il Questore di Caserta, al fine, dichiarava la irricevibilità della istanza avanzata dal ricorrente, in quanto intempestivamente presentata (solo in data 11 giugno 2019) già archiviata nel 2020, tenuto conto altresì della mancata presentazione del ricorrente in data 19 ottobre 2020; di qui la sua non regolare presenza nel territorio nazionale, il carattere necessitato del provvedimento e la omissione del cd. preavviso di rigetto.
1.2. Avverso tale provvedimento insorgeva avanti questo TAR il ricorrente, ad unico ed articolato mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n.241/1990 - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 10bis della L. 241/1990 – Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 21-octies della Legge 241/1990 - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione, stante la tempestiva presentazione della domanda (prima della scadenza del precedente permesso di soggiorno per minore età), la presenza in data 19 dicembre 2020 presso gli uffici della Questura e, indi, la rituale pendenza di un procedimento nelle more del quale esso ricorrente sarebbe legittimamente rimasto sul territorio nazionale, in attesa giustappunto della definizione di esso procedimento; trattasi di elementi, peraltro, che ben avrebbero potuto essere introdotti in sede procedimentale dal ricorrente, sol che si fosse avviata una doverosa interlocuzione prima della adozione del gravato provvedimento.
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
1.4. La causa, infine, all’esito della udienza pubblica del 19 marzo 2025 veniva introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. E, invero, la positiva delibazione della censura afferente alla lesione delle indefettibili guarentigie difensive procedimentali del ricorrente, si appalesa vieppiù pregnante proprio in ragione:
- della concreta possibilità per il ricorrente di chiarire le circostanze relative all’effettivo stato del procedimento, all’assolvimento dell’onere di presenziare all’appuntamento in data 19 dicembre 2020, all’ulteriore rinvio ivi disposto, alla mutazione di dimora medio tempore intervenuta e alla richiesta di “traslazione” del procedimento avanti la gli uffici della Questura divenuti competenti;
- della tempestività della presentazione della istanza, avvenuta in data 30 ottobre 2018, in prossimità della scadenza del primigenio permesso di cui godeva esso ricorrente; del resto, l’assunto della Amministrazione (circa la intempestività, di contro, della istanza) si fonda sulla (asserita) esistenza di un vizio ictu oculi ac illico et immediate percepibile; ciò che avrebbe imposto ad essa Amministrazione di comunicarlo immediatamente all’istante, al fine di consentirgli di fornire i necessari chiarimenti;
- dello stesso contegno serbato dalla Amministrazione, che in occasione delle interlocuzioni avute nel corso del lunghissimo spazio temporale intercorso dalla presentazione della domanda, non mai ha fatto riferimento a tale vizio “originale” della istanza, né tampoco alla sua archiviazione nell’aprile 2020;
- della necessità, per la stessa Amministrazione di meglio lumeggiare la fattispecie oggetto di scrutinio, tempestivamente consentendo giustappunto all’interessato la possibilità di regolarizzare la domanda, in ossequio al ben noto principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento ;
- della plausibilità delle allegazioni del ricorrente, quivi anche documentalmente confortate, circa: i) la tempestività della originaria istanza; ii) la partecipazione e lo spirito collaborativo manifestato dal ricorrente nel corso degli anni, presenziando alle convocazioni disposte e, anzi, plurimamente sollecitando la definizione del procedimento, rappresentando altresì la mutazione di dimora determinante la traslazione della potestas decidendi in capo al Questore di Caserta, medio tempore divenuto competente ratione loci ; iii) la crisi CA , sopravvenuta nel corso dell’iter procedimentale.
2.1.1. La mancata partecipazione procedimentale, non mai adeguatamente giustificata dalla Amministrazione –stante la complessità, la peculiarità e la stessa durata del procedimento, con le pregresse interlocuzioni avvenute con il ricorrente- assume, nel caso di specie, valenza incidente, e non già meramente estetica, a cagione delle inequivocabili evidenze documentali, in questa sede giurisdizionale esibite – e non introdotte in sede procedimentale proprio a cagione della pretermissione delle prerogative spettanti allo straniero - per certo idonee a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.1.2. Il mancato dispiegarsi delle guarentigie procedimentali appare assumere, nella fattispecie de qua agitur , pregnanza “sostanziale”, tenuto conto:
- che –contrariamente a quanto sembra assumere la Amministrazione- in sede procedimentale ad una prima convocazione per il giorno 19.10.2020 è seguito l’invito a ripresentarsi il giorno 2 febbraio 2021;
- ragionevoli si appalesano le giustificazioni del ricorrente circa la “stasi” che è seguita, rispetto alle convocazioni dell’ottobre 2020 e del febbraio 2021, a cagione della emergenza epidemiologica in allora in atto;
- della successiva istanza dallo stesso ricorrente presentata in data 7.7.2023, al fine dell’incardinamento del procedimento verso la Questura di Caserta, divenuta competente dopo la mutazione di dimora;
- della effettiva pendenza, indi, del procedimento che, peraltro, ha consentito al ricorrente, nelle more, di permanere optimo iure – e non già in guisa “ illegale ” - all’interno del territorio nazionale.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO