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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PAOLO CP_1
CIPICCIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
FRANCESCO STANDOLI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dal coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_2 in Terni (TR) in data 05.09.2015 e che dall'unione in data 14.02.2017 è nata la figlia _1
e deducendo, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva è terminata e tra le parti non vi è più la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, in quanto il resistente avrebbe posto in essere comportamenti contrari ai doveri familiari e propri del matrimonio. Invero, il resistente avrebbe adottato comportamenti ossessivi e financo aggressivi nei confronti della ricorrente, tanto da essere raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge con relativa applicazione del braccialetto elettronico. La ricorrente ha esposto di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito mensile. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, adottare i provvedimenti provvisori ed indifferibili anche inaudita altera parte e, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del resistente, con richiesta di affidamento in via esclusiva a sé della figlia minore e previa _1 valutazione delle capacità genitoriali, con regolamentazione del diritto di visita del padre per due giorni alla settimana, con possibilità per le vacanze estive di tenere con sé la minore per giorni 14 e per le vacanze natalizie e pasquali, stabilendo una modalità alternata tra i genitori, con imposizione a carico del di contributo al mantenimento della figlia CP_2 di importo pari ad euro 350,00 al mese, oltre Istat annuale autorizzando la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia e ponendo a carico del _1 CP_2
l'obbligo di corrispondere contributo al mantenimento in favore della di importo pari CP_1 ad euro 350,00 al mese, oltre Istat annuale, con assegnazione dell'uso esclusivo della automobile alla già in uso alla stessa, onerandola di provvedere alla manutenzione CP_1 ordinaria e alle relative spese, e autorizzazione a inserire la figlia minore sul _1 passaporto della madre;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolar modo, la richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre. Inoltre, il resistente ha respinto tutto quanto addebitatogli dalla ricorrente circa i comportamenti maltrattanti e ossessivi allegati dalla controparte, rappresentando, altresì, di aver aggiunto un componimento in sede stragiudiziale del procedimento penale. Tanto premesso, il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione con affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare con quanto ivi contenuto;
chiedendo di disciplinare il diritto di visita padre-figlia secondo gli impegni lavorativi dei genitori, rispettando il principio dell'alternanza per le feste di Natale e per quelle di Pasqua, con possibilità di trascorrere le vacanze estive per almeno tre settimane con ognuno dei genitori;
con assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto/documenti validi per l'espatrio e determinazione del contributo al mantenimento della figlia carico dello stesso resistente di euro 400,00 mensili, _1 oltre Istat annuale e 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
disponendo che l'assegno unico fosse suddiviso al 50% tra le parti, con assegnazione per intero alla del contributo economico erogato dalla Regione CP_1
Umbria; ponendo a carico del resistente assegno di mantenimento in favore della ricorrente per euro 250,00 al mese, oltre Istat annuale con assegnazione a titolo gratuito della automobile alla CP_1 All'udienza di comparizione del 26.02.2025 sono comparse le parti dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione del procedimento alle chiedendo che la causa fosse riservata al Collegio con richiesta di accoglimento delle condizioni congiunte:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa e collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata in via esclusiva la casa familiare sita in Terni, alla Via Gabelletta 33, di proprietà del Controparte_2
3. I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi, in uso della GNa e della minore, ad esclusione di quelli strettamente personali del GN CP_1
che saranno dallo stesso asportati dall'abitazione; CP_2
4. Le modalità di visita del padre con la figlia, saranno regolate, anche in ragione degli impegni lavorativi attuali dei genitori, come di seguito:
- il GN prenderà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita CP_2 _1 della scuola alla domenica sera (con rientro a casa della mamma alle 21,30 circa); nei week end in cui non ci dovesse essere la scuola (estate, vacanze di natale, ecc.) il CP_2 prenderà la minore dal venerdì pomeriggio (indicativamente alle ore 16,00 con rientro a casa della mamma alle 21,30 circa della domenica sera) salvi sempre diversi accordi fra le parti con specifico riferimento ai week end in cui non ci dovesse essere scuola;
- il GN , inoltre, prenderà con sé tutti i martedì dall'uscita della scuola, CP_2 _1 riaccompagnandola il mercoledì mattina presso il plesso scolastico;
nei giorni in cui non ci dovesse essere la scuola (estate, vacanze di natale, ecc.) il prenderà la minore CP_2 sempre il martedì con orario da meglio definire in base alle esigenze di _1
(indicativamente dal martedì mattina alle 10,00) sino alla mattina del mercoledì (indicativamente alle 10,00). Le parti, comunque, concordano che i genitori, qualora diversamente organizzati sotto il profilo lavorativo, previo espresso accordo, potranno modificare i giorni e gli orari di permanenza di con il papà e, se del caso, prevedere _1 un giorno in più rispetto a quanto sopra indicato, prevedendosi in tale giornata aggiuntiva anche il pernotto;
- Rispettando il principio dell'alternanza per le feste del Natale, la bambina trascorrerà con un genitore il 23 e 24 fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00, e starà con l'altro genitore dal 25 pomeriggio, il 26 e 27 dicembre;
alternanza anche per il 31.12 ed il 1 gennaio: la bambina verrà prelevata dal genitore alle ore 11,30 del primo gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore. Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc.);
- Per le vacanze estive trascorrerà almeno tre settimane con il padre e almeno tre _1 settimane con la madre, di cui due anche consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio della minore, con indicazione del nominativo di entrambi i genitori sui documenti della minore;
- La minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso, in deroga ai tempi e modi di visita innanzi indicati;
5. Il GN verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia un CP_2 _1 assegno mensile di euro 400,00, da corrispondere alla coniuge entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla GNa recante IBAN CP_1
[...], oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Terni;
6. L'assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i coniugi mentre il contributo economico erogato dalla Regione Umbria attualmente riconosciuto in conseguenza dalla patologia cui soffre la piccola (id est celiachia) verrà integralmente riscosso dalla _1 sig.ra ; le detrazioni verranno effettuate da ciascun coniuge nel rispetto della CP_1 percentuale di concorso al pagamento delle spese;
7. Il GN verserà un assegno di mantenimento per la coniuge Controparte_2 CP_1
pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere alla medesima entro il giorno 15 di
[...] ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla stessa recante IBAN [...];
8. Entrambi i coniugi sono già intestatari di conti correnti personali, per cui le giacenze ivi presenti resteranno nella disponibilità esclusiva di ciascuno, senza altro a pretendere;
9. Le parti danno atto che il IG. ha già provveduto a cedere alla IG.ra Controparte_2
la propria quota parte di proprietà, a propria cura e spese, dell'autoveicolo CP_1
Ford Focus targata FM617JH nonché si obbliga ad estinguere personalmente ad a propria cura e spese il prestito contratto per l'originario acquisto della autovettura stessa;
10. I coniugi, nel darsi reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro sorto in costanza di matrimonio, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ferme restando le pattuizioni contenute ai punti precedenti. Si deposita, ad integrazione di tutto quanto già allegato ai rispettivi atti difensivi, il piano genitoriale sottoscritto dai coniugi.”
Sulle concordi conclusioni delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia, acquisito il parere del PM depositato in data 03.03.2025.
Con ordinanza del 24.4.2025 il Collegio rilevando la presentazione di conclusioni congiunte nelle quali è stato richiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e frequentazioni padre figlia, dando atto che era stata acquisita documentazione attestante che in data 30 ottobre 2024 era stata emessa a carico di , dal G.I.P. del Tribunale di Controparte_2
Terni, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla ricorrente nel raggio di 500 metri con relativa applicazione del braccialetto elettronico, misura confermata in sede di riesame richiesto dal resistente, e che con decreto di giudizio immediato del 03 dicembre 2024 il era stato Controparte_2 rinviato a giudizio per l'udienza del 17 febbraio 2025 per il delitto di cui all'articolo 572 cp, ritenendo di dover verificare, ai fini della decisione, gli esiti del procedimento penale ed in particolare la permanenza ovvero la revoca della misura, nonché l'eventuale compatibilità con quanto emerso dal procedimento penale in merito a condotte maltrattanti del resistente in danno della ricorrente con l'affidamento condiviso, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo della Presidente relatrice per la comparizione delle parti.
A tale udienza del 16.07.2025 sono comparse le parti che richieste di rappresentare la evoluzione della situazione hanno dichiarato:
-la ricorrente: “Il resistente si comporta bene;
abbiamo trovato un equilibrio. Avevo fatto una denuncia perche venivo seguita con GPS e ho trovato dei messaggi aggressivi che venivano inviati dal padre di mio marito;
il resistente non ha mai tenuto nei miei confronti comportamenti aggressivi. Subivo pressioni da mio marito ma non ho mai subito maltrattamenti fisici;
al momento la situazione con il resistente va bene, è positiva, riesco a parlare tranquillamente con il resistente per tutto quanto riguarda la bambina, non ci sono tensioni quando dobbiamo prendere decisioni insieme. Ho qualche difficoltà con la famiglia del mio ex marito perché sento la loro pressione .” il resistente: “Ho installato il GPS quando la ricorrente è stata in Moldavia perchè la volta precedente ogni volta che la chiamavo non mi rispondeva mai e non riuscivo a comunicare con la bambina;
il Gps l'ho messo nella macchina;
ho patteggiato perche la misura cautelare era eccessiva e non avevo modo di comunicare con la bambina non potendo comunicare con la ricorrente e per questo ho scelto di patteggiare. I miei genitori hanno interrotto ogni rapporto con la ricorrente se non per la gestione della bambina. A settembre inizierò un percorso per il recupero dagli agiti presso un centro di Perugia.”
All'esito dell'udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e la decisione è stata rimessa al Collegio, previo deposito degli atti del procedimento penale entro 15 giorni dall'udienza.
Acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del resistente definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte, e acquisito in data 8.8.2025 parere del PM che non si è opposto all'accoglimento delle conclusioni congiunte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Quanto alla domanda di separazione l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le condizioni della separazione contenute nelle conclusioni congiunte proposte, riportate in parte motiva, devono ritenersi congrue.
Infatti, pur in presenza di condotte denigratorie e controllanti poste in essere dal resistente in danno della ricorrente (cfr. in merito gli atti del procedimento penale acquisiti, in particolare i messaggi e le ulteriori risultanze presenti nel fascicolo del pubblico ministero), che devono essere considerate in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore delle parti, il resistente ha dimostrato di voler superare tali condotte, come confermato dai contenuti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 16.7.2025.
Nella sentenza n. 70/2025 emessa dal GIP dell'intestato Tribunale, in data 9.4.2015, è stata applicata al la pena di un anno di reclusione per i reati contestati (delitto di CP_2 maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.), con applicazione sia delle circostanze generiche sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.6 c.p. dando atto dell'intervenuto risarcimento del danno alla persona offesa (odierna ricorrente) e della remissione della querela da parte di quest'ultima. Inoltre, nella sentenza è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio alla partecipazione dell'odierno resistente a percorsi di recupero e sostegno per gli autori di delitti di violenza domestica, che il ha dichiarato di voler seguire (cfr. dichiarazioni sopra riportate). CP_2
Alla luce di tali risultanze, e soprattutto in considerazione di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, emerge la sopravvenuta consapevolezza da parte del resistente del disvalore delle condotte poste in essere (a rescindere dalla qualificazione delle stesse come illeciti penali), e della volontà di compiere un serio percorso per evitare la loro futura reiterazione. Tale consapevolezza, e l'accertamento del corretto comportamento assunto dal resistente in data successiva alla seprazione, rendono compatibile con l'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, secondo le modalità contenute nelle conclusioni congiunte da ritenere congrue.
Parimenti sono da ritenere congrue le condizioni economiche della separazione stabilite nelle conclusioni congiunte.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_1 Controparte_2 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 05.09.2015 alle condizioni congiunte indicate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 38, parte 2, serie A dell'anno 2015); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PAOLO CP_1
CIPICCIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
FRANCESCO STANDOLI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2024, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione dal coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_2 in Terni (TR) in data 05.09.2015 e che dall'unione in data 14.02.2017 è nata la figlia _1
e deducendo, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva è terminata e tra le parti non vi è più la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, in quanto il resistente avrebbe posto in essere comportamenti contrari ai doveri familiari e propri del matrimonio. Invero, il resistente avrebbe adottato comportamenti ossessivi e financo aggressivi nei confronti della ricorrente, tanto da essere raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge con relativa applicazione del braccialetto elettronico. La ricorrente ha esposto di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito mensile. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, in via preliminare, adottare i provvedimenti provvisori ed indifferibili anche inaudita altera parte e, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del resistente, con richiesta di affidamento in via esclusiva a sé della figlia minore e previa _1 valutazione delle capacità genitoriali, con regolamentazione del diritto di visita del padre per due giorni alla settimana, con possibilità per le vacanze estive di tenere con sé la minore per giorni 14 e per le vacanze natalizie e pasquali, stabilendo una modalità alternata tra i genitori, con imposizione a carico del di contributo al mantenimento della figlia CP_2 di importo pari ad euro 350,00 al mese, oltre Istat annuale autorizzando la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per la figlia e ponendo a carico del _1 CP_2
l'obbligo di corrispondere contributo al mantenimento in favore della di importo pari CP_1 ad euro 350,00 al mese, oltre Istat annuale, con assegnazione dell'uso esclusivo della automobile alla già in uso alla stessa, onerandola di provvedere alla manutenzione CP_1 ordinaria e alle relative spese, e autorizzazione a inserire la figlia minore sul _1 passaporto della madre;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in particolar modo, la richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre. Inoltre, il resistente ha respinto tutto quanto addebitatogli dalla ricorrente circa i comportamenti maltrattanti e ossessivi allegati dalla controparte, rappresentando, altresì, di aver aggiunto un componimento in sede stragiudiziale del procedimento penale. Tanto premesso, il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione con affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare con quanto ivi contenuto;
chiedendo di disciplinare il diritto di visita padre-figlia secondo gli impegni lavorativi dei genitori, rispettando il principio dell'alternanza per le feste di Natale e per quelle di Pasqua, con possibilità di trascorrere le vacanze estive per almeno tre settimane con ognuno dei genitori;
con assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto/documenti validi per l'espatrio e determinazione del contributo al mantenimento della figlia carico dello stesso resistente di euro 400,00 mensili, _1 oltre Istat annuale e 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
disponendo che l'assegno unico fosse suddiviso al 50% tra le parti, con assegnazione per intero alla del contributo economico erogato dalla Regione CP_1
Umbria; ponendo a carico del resistente assegno di mantenimento in favore della ricorrente per euro 250,00 al mese, oltre Istat annuale con assegnazione a titolo gratuito della automobile alla CP_1 All'udienza di comparizione del 26.02.2025 sono comparse le parti dichiarando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione del procedimento alle chiedendo che la causa fosse riservata al Collegio con richiesta di accoglimento delle condizioni congiunte:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa e collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata in via esclusiva la casa familiare sita in Terni, alla Via Gabelletta 33, di proprietà del Controparte_2
3. I beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno ivi, in uso della GNa e della minore, ad esclusione di quelli strettamente personali del GN CP_1
che saranno dallo stesso asportati dall'abitazione; CP_2
4. Le modalità di visita del padre con la figlia, saranno regolate, anche in ragione degli impegni lavorativi attuali dei genitori, come di seguito:
- il GN prenderà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita CP_2 _1 della scuola alla domenica sera (con rientro a casa della mamma alle 21,30 circa); nei week end in cui non ci dovesse essere la scuola (estate, vacanze di natale, ecc.) il CP_2 prenderà la minore dal venerdì pomeriggio (indicativamente alle ore 16,00 con rientro a casa della mamma alle 21,30 circa della domenica sera) salvi sempre diversi accordi fra le parti con specifico riferimento ai week end in cui non ci dovesse essere scuola;
- il GN , inoltre, prenderà con sé tutti i martedì dall'uscita della scuola, CP_2 _1 riaccompagnandola il mercoledì mattina presso il plesso scolastico;
nei giorni in cui non ci dovesse essere la scuola (estate, vacanze di natale, ecc.) il prenderà la minore CP_2 sempre il martedì con orario da meglio definire in base alle esigenze di _1
(indicativamente dal martedì mattina alle 10,00) sino alla mattina del mercoledì (indicativamente alle 10,00). Le parti, comunque, concordano che i genitori, qualora diversamente organizzati sotto il profilo lavorativo, previo espresso accordo, potranno modificare i giorni e gli orari di permanenza di con il papà e, se del caso, prevedere _1 un giorno in più rispetto a quanto sopra indicato, prevedendosi in tale giornata aggiuntiva anche il pernotto;
- Rispettando il principio dell'alternanza per le feste del Natale, la bambina trascorrerà con un genitore il 23 e 24 fino al pomeriggio del 25 dicembre alle ore 17,00, e starà con l'altro genitore dal 25 pomeriggio, il 26 e 27 dicembre;
alternanza anche per il 31.12 ed il 1 gennaio: la bambina verrà prelevata dal genitore alle ore 11,30 del primo gennaio;
quanto alla Pasqua, sempre con alternanza: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì in albis dalle ore 10,00, martedì e mercoledì con l'altro genitore. Ulteriori festività alternate di anno in anno (Epifania, festa del patrono, 8 dicembre, ecc.);
- Per le vacanze estive trascorrerà almeno tre settimane con il padre e almeno tre _1 settimane con la madre, di cui due anche consecutive, in ogni caso previo accordo tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio della minore, con indicazione del nominativo di entrambi i genitori sui documenti della minore;
- La minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso, in deroga ai tempi e modi di visita innanzi indicati;
5. Il GN verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia un CP_2 _1 assegno mensile di euro 400,00, da corrispondere alla coniuge entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla GNa recante IBAN CP_1
[...], oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Terni;
6. L'assegno unico universale verrà suddiviso al 50% tra i coniugi mentre il contributo economico erogato dalla Regione Umbria attualmente riconosciuto in conseguenza dalla patologia cui soffre la piccola (id est celiachia) verrà integralmente riscosso dalla _1 sig.ra ; le detrazioni verranno effettuate da ciascun coniuge nel rispetto della CP_1 percentuale di concorso al pagamento delle spese;
7. Il GN verserà un assegno di mantenimento per la coniuge Controparte_2 CP_1
pari ad Euro 250,00 mensili, da corrispondere alla medesima entro il giorno 15 di
[...] ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ed importo bonificato sul conto corrente intestato alla stessa recante IBAN [...];
8. Entrambi i coniugi sono già intestatari di conti correnti personali, per cui le giacenze ivi presenti resteranno nella disponibilità esclusiva di ciascuno, senza altro a pretendere;
9. Le parti danno atto che il IG. ha già provveduto a cedere alla IG.ra Controparte_2
la propria quota parte di proprietà, a propria cura e spese, dell'autoveicolo CP_1
Ford Focus targata FM617JH nonché si obbliga ad estinguere personalmente ad a propria cura e spese il prestito contratto per l'originario acquisto della autovettura stessa;
10. I coniugi, nel darsi reciprocamente atto di aver definito e transatto ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro sorto in costanza di matrimonio, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ferme restando le pattuizioni contenute ai punti precedenti. Si deposita, ad integrazione di tutto quanto già allegato ai rispettivi atti difensivi, il piano genitoriale sottoscritto dai coniugi.”
Sulle concordi conclusioni delle parti la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia, acquisito il parere del PM depositato in data 03.03.2025.
Con ordinanza del 24.4.2025 il Collegio rilevando la presentazione di conclusioni congiunte nelle quali è stato richiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e frequentazioni padre figlia, dando atto che era stata acquisita documentazione attestante che in data 30 ottobre 2024 era stata emessa a carico di , dal G.I.P. del Tribunale di Controparte_2
Terni, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla ricorrente nel raggio di 500 metri con relativa applicazione del braccialetto elettronico, misura confermata in sede di riesame richiesto dal resistente, e che con decreto di giudizio immediato del 03 dicembre 2024 il era stato Controparte_2 rinviato a giudizio per l'udienza del 17 febbraio 2025 per il delitto di cui all'articolo 572 cp, ritenendo di dover verificare, ai fini della decisione, gli esiti del procedimento penale ed in particolare la permanenza ovvero la revoca della misura, nonché l'eventuale compatibilità con quanto emerso dal procedimento penale in merito a condotte maltrattanti del resistente in danno della ricorrente con l'affidamento condiviso, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo della Presidente relatrice per la comparizione delle parti.
A tale udienza del 16.07.2025 sono comparse le parti che richieste di rappresentare la evoluzione della situazione hanno dichiarato:
-la ricorrente: “Il resistente si comporta bene;
abbiamo trovato un equilibrio. Avevo fatto una denuncia perche venivo seguita con GPS e ho trovato dei messaggi aggressivi che venivano inviati dal padre di mio marito;
il resistente non ha mai tenuto nei miei confronti comportamenti aggressivi. Subivo pressioni da mio marito ma non ho mai subito maltrattamenti fisici;
al momento la situazione con il resistente va bene, è positiva, riesco a parlare tranquillamente con il resistente per tutto quanto riguarda la bambina, non ci sono tensioni quando dobbiamo prendere decisioni insieme. Ho qualche difficoltà con la famiglia del mio ex marito perché sento la loro pressione .” il resistente: “Ho installato il GPS quando la ricorrente è stata in Moldavia perchè la volta precedente ogni volta che la chiamavo non mi rispondeva mai e non riuscivo a comunicare con la bambina;
il Gps l'ho messo nella macchina;
ho patteggiato perche la misura cautelare era eccessiva e non avevo modo di comunicare con la bambina non potendo comunicare con la ricorrente e per questo ho scelto di patteggiare. I miei genitori hanno interrotto ogni rapporto con la ricorrente se non per la gestione della bambina. A settembre inizierò un percorso per il recupero dagli agiti presso un centro di Perugia.”
All'esito dell'udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e la decisione è stata rimessa al Collegio, previo deposito degli atti del procedimento penale entro 15 giorni dall'udienza.
Acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del resistente definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte, e acquisito in data 8.8.2025 parere del PM che non si è opposto all'accoglimento delle conclusioni congiunte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Quanto alla domanda di separazione l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le condizioni della separazione contenute nelle conclusioni congiunte proposte, riportate in parte motiva, devono ritenersi congrue.
Infatti, pur in presenza di condotte denigratorie e controllanti poste in essere dal resistente in danno della ricorrente (cfr. in merito gli atti del procedimento penale acquisiti, in particolare i messaggi e le ulteriori risultanze presenti nel fascicolo del pubblico ministero), che devono essere considerate in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento della figlia minore delle parti, il resistente ha dimostrato di voler superare tali condotte, come confermato dai contenuti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e dalle dichiarazioni della ricorrente rese all'udienza del 16.7.2025.
Nella sentenza n. 70/2025 emessa dal GIP dell'intestato Tribunale, in data 9.4.2015, è stata applicata al la pena di un anno di reclusione per i reati contestati (delitto di CP_2 maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.), con applicazione sia delle circostanze generiche sia della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.6 c.p. dando atto dell'intervenuto risarcimento del danno alla persona offesa (odierna ricorrente) e della remissione della querela da parte di quest'ultima. Inoltre, nella sentenza è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio alla partecipazione dell'odierno resistente a percorsi di recupero e sostegno per gli autori di delitti di violenza domestica, che il ha dichiarato di voler seguire (cfr. dichiarazioni sopra riportate). CP_2
Alla luce di tali risultanze, e soprattutto in considerazione di quanto dichiarato in udienza dalla ricorrente, emerge la sopravvenuta consapevolezza da parte del resistente del disvalore delle condotte poste in essere (a rescindere dalla qualificazione delle stesse come illeciti penali), e della volontà di compiere un serio percorso per evitare la loro futura reiterazione. Tale consapevolezza, e l'accertamento del corretto comportamento assunto dal resistente in data successiva alla seprazione, rendono compatibile con l'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, secondo le modalità contenute nelle conclusioni congiunte da ritenere congrue.
Parimenti sono da ritenere congrue le condizioni economiche della separazione stabilite nelle conclusioni congiunte.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_1 Controparte_2 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 05.09.2015 alle condizioni congiunte indicate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 38, parte 2, serie A dell'anno 2015); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti