Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
( ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Pozzallo (RG) in via Cristoforo Colombo n. 44/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alberto Baroni del foro di Reggio Emilia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Pozzallo in via Cristoforo Colombo n. 44/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Sabrina Fazio del foro di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
11.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio nel C omune di Pozzallo i l 22. 06.2 005 , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie
A, dell'anno 2005, in regime di comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le due figlie e (Modica, 29.11.2006); Persona_1 Per_2
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 16.09.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi: SI.ra , nata a Ragusa in [...]
data 19.11.1981, residente a [...] ed il SI.
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Cristoforo Colombo n. 44/A, nonché lo scioglimento della comunione legale dei beni cosi come stabilito dall'art. 191 c.c.
2. ordinare al Comune di Pozzallo (RG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. Le figlie minori, fino al raggiungimento della maggiore età, sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con mantenimento di collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la residenza della madre, sita a Pozzallo (RG), alla Cristoforo Colombo n. 44/A;
5. La casa familiare sita a Pozzallo (RG), alla Cristoforo Colombo n. 44/A, è intestata come da documentazione allegata, ad entrambi i ricorrenti, la quale tuttavia verrà assegnata alla madre presso la quale come indicato al punto 1), le figlie minori manterranno la loro residenza e collocazione privilegiata;
6. le figlie trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato, dopo scuola dalle ore 13.00, fino al lunedì mattina quando il IG accompagnerà le figlie a scuola;
le figlie trascorreranno con il padre anche due giorni infrasettimanali nelle due settimane in cui il IG non vedrà le figlie nel weekend-end; - le figlie, inoltre, nel periodo estivo trascorreranno con il padre due settimane anche consecutive, che il IG sarà tenuto a comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda le festività natalizie, le figlie trascorreranno, alternativamente da entrambi i genitori, ad anni alterni, le giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno con le rispettive vigilie. Per quanto riguarda le festività pasquali, le figlie trascorreranno, alternativamente da entrambi i genitori, ad anni alterni, le giornate di Pasqua, Pasquetta con le rispettive vigilie.
7. Il SI. IG verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1 minori, la somma complessiva di € 2.500,00, somma che sarà versata direttamente sul conto corrente personale della SI.ra anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a Pt_1 decorrere dal mese di Settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.
8. il SI. IG verserà alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la somma di Pt_1
euro 2500,00, somma che sarà versata direttamente sul conto corrente personale della IG.ra anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre Pt_1
2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
9. I ricorrenti terranno a proprio carico il 50 % delle spese extra relative alle figlie secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Ragusa e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dalServizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.; che l'udienza di comparizione del dì 11.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole, con esclusioni delle Per_ disposizioni in punto di affidamento e collocamento, in quanto le due figlie e nelle more Per_2
sono divenute maggiorenni, appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e IG , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Pozzallo il 22.06.2 005 , matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti