Legge 14 novembre 2016, n. 220

Commentari64

Mostra tutto (64)
  • 1Tax credit cinema e audiovisivo,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Product placement ai limiti della pubblicità occulta: Baby K e Chiara Ferragni per Pantene
    Marlene Raco · https://www.iusinitinere.it/

    Product placement, quali sono i limiti della pubblicità occulta del video clip di Baby K e Chiara Ferragni per Pantene? La vicenda trae origine il 25 giugno 2020 dalla pubblicazione del videoclip “Non mi basta più” della cantante italiana Baby K con la partecipazione della nota influencer Chiara Ferragni. Il brano, sponsorizzato attraverso una collaborazione con Amazon Alexa, è stato altresì scelto come colonna sonora dello spot televisivo estivo di Pantene. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, ha denunciato sia il videoclip che la canzone come pubblicità occulta chiedendo di …

     Leggi di più…

  • 3Zes unica del Mezzogiorno
    https://www.finanzaefisco.com/

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026». Di seguito, sono riportati i principali interventi in materia fiscale recati dall'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Vedi anche: Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale limitatamente al periodo d'imposta 2024, prevista una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i …

     Leggi di più…

  • 4Legge di Bilancio 2025 - 14:
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Misure per le imprese e le famiglie
    https://www.fiscooggi.it/
Mostra tutto (64)

Giurisprudenza231

Mostra tutto (231)
  • 1TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/10/2024, n. 19019
    Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2024 N. 19019/2024 REG.PROV.COLL. N. 07597/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2021, proposto da AN MA RB, in proprio e quale titolare della Ditta individuale GM Production di AN RB, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gianbattista Bembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; …
     Leggi di più...
    • contributi selettivi·
    • giurisdizione di legittimità·
    • riedizione attività amministrativa·
    • incompatibilità commissario·
    • art. 26 legge n. 220/2016·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • criteri di valutazione·
    • documentari e cortometraggi

  • 2TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/08/2025, n. 15759
    Provvedimento: Pubblicato il 26/08/2025 N. 15759/2025 REG.PROV.COLL. N. 05336/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5336 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Direzione Generale Cinema e Audiovisivo …
     Leggi di più...
    • nomina commissione esperti·
    • motivazione atto amministrativo·
    • accesso agli atti·
    • deficit istruttorio·
    • disparità di trattamento·
    • giurisdizione amministrativa·
    • discrezionalità amministrativa·
    • selezione pubblica·
    • art. 26 legge 220/2016·
    • criteri di valutazione

  • 3Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5572
    Provvedimento: Pubblicato il 27/06/2025 N. 05572/2025REG.PROV.COLL. N. 00335/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 335 del 2024, proposto dal Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro IA RI RB, in proprio e quale titolare della ditta individuale GMG Production di IA RB, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC …
     Leggi di più...
    • principio di economia processuale·
    • interpretazione clausola bando·
    • iscrizione registro imprese·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • compensazione spese·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • requisiti di partecipazione·
    • codice Ateco·
    • contributi pubblici

  • 4TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/07/2025, n. 14404
    Provvedimento: Pubblicato il 21/07/2025 N. 14404/2025 REG.PROV.COLL. N. 11517/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11517 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pit Stop Group S.r.l. e Fargo Entertainment S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Malossini, Francesco Vannicelli e Christian Collovà, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Malossini in Roma, via Varrone 9; contro Ministero della cultura e …
     Leggi di più...
    • difetto di interesse·
    • spese di lite·
    • principio di soccombenza virtuale·
    • improcedibilità ricorso·
    • modifica decreto interministeriale·
    • art. 85 cod. proc. amm.·
    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • credito di imposta·
    • intervento ad opponendum

  • 5Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 7840
    Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2025 N. 07840/2025REG.PROV.COLL. N. 05246/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2024, proposto da PQuattro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la …
     Leggi di più...
    • art. 8 legge n. 220/2016·
    • interesse culturale particolarmente importante·
    • giurisdizione di legittimità·
    • patrimonio culturale·
    • vincolo culturale·
    • valutazione amministrativa·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • art. 10 d.lgs. n. 42/2004
Mostra tutto (231)

Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali
  • Art. 1.


    Oggetto e finalita'

    1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9 , 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
    2. In attuazione dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
    3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, della Costituzione , l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonche' di rapporti di lavoro nel settore.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note all'art. 1:
    Si riportano i testi degli articoli 9 , 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
    "Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
    "Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
    La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
    Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
    La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
    La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."
    "Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".
    L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
  • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
    b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;
    d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;
    e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
    f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
    g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
    h) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'articolo 5;
    i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;
    l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
    m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;
    n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
    o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;
    p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
    q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
    r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 ;
    s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 ;
    t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall' articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ;
    u) «cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
    v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.
    2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.
    Note all'art. 2:
    Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, lettere l) , p) , r) u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:
    "Art. 2. Definizioni
    1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    (Omissis).
    l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);
    p) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;
    r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
    u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
    (Omissis).".
    Si riporta il testo dell' articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.:
    "Art. 16. (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting)
    1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
    a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
    b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
    3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.".