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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA Controparte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-resistente-
avente ad oggetto: risarcimento danni da dequalificazione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone: di essere stato dipendente dell'
[...]
dal 16.7.2009 al 31.7.2020, con la qualifica di Controparte_2
Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, categoria D;
di essere stato addetto al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di , che consta di 13 CP_1
Pag. 1 a 9 posti letto per degenza e 3/6 posti letto per day hospital;
di avere, tuttavia, sempre svolto in modo esclusivo, prevalente e continuo le inferiori mansioni di Operatore
Socio Sanitario (OSS), stante la carenza di tali ultime figure professionali nell'organico del reparto di assegnazione.
1.1. Espone, in particolare, che, presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
di , sono stati impiegati nel tempo 1 OSS dal 22.5.2007 al marzo 2017, 2 CP_1
OSS da marzo 2017 a giugno 2018, 3 OSS da luglio 2018 a febbraio 2019, 4 OSS da marzo 2019 a luglio 2020, 6 OSS da agosto 2020 a maggio 2021 e 7 OSS da giugno 2021 a settembre 2021; che, in realtà, il fabbisogno del personale relativo al reparto in esame è pari a n. 10 OSS (cfr. deliberazione della Commissione
Cont Straordinaria dell' n. 116 del 12.3.2020); che, in ragione di quanto premesso, a seconda del turno assegnato, il ricorrente è chiamato tutti i giorni ad espletare, in modo esclusivo e comunque prevalente ed assorbente le seguenti mansioni, rientranti tra quelle tipiche e specifiche del profilo professionale di OSS: attività
“alberghiera”, incombenze igieniche, trasporto pazienti (per esami strumentali o trasferimenti interni), facchinaggio e chiusura ROT (rifiuti ospedalieri trattati), pulizia personale del paziente e delle sedie a rotelle e delle barelle, somministrazione di alimenti ai pazienti, cambio pannoloni, rifacimento dei letti, pulizia dei comodini, pulizia e riordino dei carrelli per trasporto farmaci dalla farmacia ospedaliera al reparto, spostamento letti, trasporto della biancheria sporca
(lenzuola, materassi, cuscini) nel cassone allocato nei locali adiacenti il reparto, pulizia e disinfezione apparecchiature elettromedicali.
1.2. Chiede, pertanto, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale, quantificato nella misura di € 120.995.23 (pari al 50% della retribuzione percepita nel periodo 2012-2020).
2. Parte resistente eccepisce la prescrizione del diritto di credito azionato e l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
Pag. 2 a 9 4. Nell'ambito del pubblico impiego, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento.
4.1. La giurisprudenza è univoca nell'affermare che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2020, n.
19419).
4.2. Affinché possa ritenersi accertato lo svolgimento di mansioni inferiori da parte del pubblico dipendente, dunque, è necessario verificare: 1) se vi sia stato lo svolgimento di fatto da parte dei ricorrenti di mansioni inferiori;
2) se le stesse possano qualificarsi o meno come accessorie;
3) se siano o meno del tutto estranee alla professionalità della categoria di infermieri;
4) se lo svolgimento delle stesse abbia comunque garantito lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni di infermieri (Tribunale Palermo, sez. lav., 19/03/2021, n. 1219).
4.3. Dal punto di vista normativo, il D.M. n. 739/1994, recante “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”, stabilisce all'art. 1 che “l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
Pag. 3 a 9 l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale”.
4.4. Il profilo professionale degli operatori socio-sanitari, per come descritto anche dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti attività: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale
e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e
l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva
e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora
Pag. 4 a 9 alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici” (cfr. allegato “A” dell'Accordo del 22 febbraio 2001).
5. Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame delle testimonianze addotte in giudizio, è stato possibile appurare che l'odierno ricorrente espletava, oltre alle mansioni di infermiere, anche le attività proprie degli OSS, così come indicate al superiore punto n. 2) (cfr. dichiarazioni rese dai testi ed ON
, medici in servizio presso il reparto di Psichiatria, all'udienza del Testimone_2
6.12.2023).
5.1. Ciò che, invece, sulla base degli esiti dell'istruttoria orale, non è stato possibile accertare, è che detta adibizione a mansioni inferiori fosse prevalente rispetto all'attività propria dell'infermiere professionale.
5.2. Nello specifico, è emerso che, comunque, venivano pur sempre espletate le mansioni proprie del profilo dell'infermiere professionale (cfr. teste : Tes_1
“ADR dell'avv. Muraca: l'attività infermieristica veniva comunque svolta, ma gli infermieri dovevano occuparsi sia di questo che delle altre cose di cui ho riferito
Tes (ossia, mansioni di OSS)”; nonché teste : “ADR del Giudice: gli infermieri svolgevano sia attività di competenza loro, sia attività di competenza degli OSS”), non risultando, tuttavia, possibile distinguere, da un punto di vista quantitativo, la prevalenza dell'espletamento delle une piuttosto che delle altre mansioni (cfr. teste
: “ADR dell'avv. Muraca: la durata dello svolgimento delle mansioni di Tes_1
OSS da parte degli infermieri, nell'ambito di un turno di 6 ore, dipendeva dalle esigenze dei pazienti: nei periodi in cui, ad esempio, c'era un solo OSS, è chiaro che gli infermieri dovevano provvedere a dare la colazione la mattina, alla cura ed all'igiene personale e queste incombenze potevano occupare un tempo variabile da Tes una a due/tre ore”; nonché teste : “Non riesco a quantificare la prevalenza dell'una piuttosto che dell'altra attività”).
Pag. 5 a 9 5.3. Facendo, pertanto, applicazione dei principi giurisprudenziali su richiamati, considerato che non è stato accertato lo svolgimento in via prevalente di mansioni inferiori e che, comunque, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che l'attività infermieristica propria del ricorrente veniva pur sempre svolta, e rilevato che in ogni caso le mansioni cui egli è stato adibito non sono del tutto estranee alla sua professionalità, trattandosi di una collaborazione con gli OSS e di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico (Tribunale Palermo, sez. lav., 19/03/2021, n. 1219), la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
6. Per completezza espositiva, deve essere evidenziato che – come già esposto da questo Tribunale in analoga vicenda contenziosa (cfr. sent. n. 629/2023) – i precedenti che parte ricorrente richiama a sostegno del suo assunto non sono sovrapponibili a quello in esame.
6.1. Relativamente al giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Lamezia Terme, definito con sentenza pubblicata il 13.9.2022, l'istruttoria ivi svolta ha evidenziato che, in considerazione della dotazione organica degli OSS
(completamente assenti fino al 2018 – cfr. dichiarazioni rese dal teste Tes_3
), la maggior parte dei turni presso l' era rimasta scoperta,
[...] Parte_2
tanto è vero che le mansioni alle quali gli infermieri erano stati adibiti, per la maggior parte (più del 50%) del loro turno lavorativo prestato all'interno della suddetta erano connesse all'attività alberghiera, all'igiene Parte_2
personale ed all'assistenza dei pazienti. Non a caso, nella citata pronuncia, il giudice ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria, precisando che “Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria deve essere circoscritta al periodo compreso tra l'anno 2016 ed il mese di giugno 2018, atteso che nel periodo successivo il numero degli O.S.S. assegnati al reparto è progressivamente aumentato, consentendo la copertura del turno mattutino e, seppure solo in parte,
Pag. 6 a 9 quella del turno pomeridiano, sicché - in assenza di un puntuale e specifico riscontro probatorio - non può affermarsi che l'impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgimento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente” (e, del resto, anche l'altra sentenza n. 330/2020 del Tribunale di
Lamezia Terme, prodotta dal ricorrente, ha accertato la completa mancanza di OSS nel periodo anteriore al 2018).
6.2. Viceversa, nel caso concreto, l'espletata istruttoria, supportata dalle allegazioni delle parti, ha evidenziato come, all'interno del reparto di Psichiatria, fosse presente almeno un OSS ( , sicché, fermo restando Persona_1
l'innegabile svolgimento da parte del ricorrente anche di mansioni proprie degli
OSS ascritte alla categoria inferiore, non è stato possibile accertare il “peso” effettivo che tali mansioni occupavano in seno alla giornata lavorativa tipica dell'infermiere, sì da poter affermare in modo tranquillizzante che le mansioni alle quali egli era di fatto adibito all'interno di ogni turno lavorativo presso il reparto di assegnazione erano in prevalenza connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti, estranee, dunque, alle funzioni professionali proprie della categoria infermieristica di appartenenza.
6.3. Né, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato possibile desumere la prevalenza dell'espletamento delle mansioni inferiori proprie della figura dell'operatore socio sanitario, rispetto a quelle infermieristiche, dalla mancanza di disponibilità del personale ausiliario in numero sufficiente a garantire le esigenze primarie dei pazienti, che avrebbe costretto il ricorrente – così come gli altri infermieri del reparto - a svolgere, oltre alle sue funzioni professionali, anche ordinariamente e stabilmente tutte le mansioni proprie della figura dell'OSS ascritte all'inferiore categoria B.
6.4. In ragione di tanto, può allora ritenersi che rientrasse nei poteri del datore di lavoro pubblico di specificare e/o conformare l'attività dovuta dal personale dipendente, esigendo dal ricorrente l'espletamento di attività corrispondenti a
Pag. 7 a 9 mansioni inferiori, siccome le stesse rivestivano carattere non prevalente e rispondevano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro.
6.5. La prova della prevalenza dell'espletamento delle mansioni inferiori proprie della figura dell'operatore socio sanitario, rispetto a quelle infermieristiche, non formatasi in esito all'istruttoria già espletata, non appare raggiungibile neppure mediante l'ammissione degli ulteriori testi indicati in ricorso (donde, l'irrilevanza della loro eventuale escussione), non risultando, peraltro, già dalla lettura dei capitoli di prova formulati in ricorso, l'effettiva incidenza quantitativa dello svolgimento di attività di OSS, rispetto a quella prettamente infermieristica (sul punto, cfr. anche Trib. Catanzaro, sez. lav., sentenze nn. 1056/2024 e 1057/2024, rese in analoghe vicende contenziose).
7. Pertanto, a fronte della esistenza di una obiettiva esigenza dell' CP_1 resistente, deve reputarsi legittima l'adibizione dell'interessato anche a mansioni inferiori per esigenze di servizio, essendo stato ad egli assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la sua qualifica di appartenenza e non costituendo un limite il fatto che le mansioni assegnate fossero proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Va aggiunto, infine, che è rimessa alla pubblica amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, la scelta relativa alla consistenza della pianta organica e dunque ogni valutazione sulla opportunità di prevedere o meno in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici, ad esempio per esigenze di finanza pubblica, verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c. c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento e dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone
Pag. 8 a 9 l'impiegato al servizio della Nazione (art. 98, co. 1, Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 54 (cfr. Cass. n. 19419 del 17.09.2020).
8. Le spese di lite, alla luce della particolarità della questione controversa, della qualità delle parti e dell'esistenza di pronunce di merito difformi, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2436/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA Controparte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-resistente-
avente ad oggetto: risarcimento danni da dequalificazione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone: di essere stato dipendente dell'
[...]
dal 16.7.2009 al 31.7.2020, con la qualifica di Controparte_2
Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, categoria D;
di essere stato addetto al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di , che consta di 13 CP_1
Pag. 1 a 9 posti letto per degenza e 3/6 posti letto per day hospital;
di avere, tuttavia, sempre svolto in modo esclusivo, prevalente e continuo le inferiori mansioni di Operatore
Socio Sanitario (OSS), stante la carenza di tali ultime figure professionali nell'organico del reparto di assegnazione.
1.1. Espone, in particolare, che, presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
di , sono stati impiegati nel tempo 1 OSS dal 22.5.2007 al marzo 2017, 2 CP_1
OSS da marzo 2017 a giugno 2018, 3 OSS da luglio 2018 a febbraio 2019, 4 OSS da marzo 2019 a luglio 2020, 6 OSS da agosto 2020 a maggio 2021 e 7 OSS da giugno 2021 a settembre 2021; che, in realtà, il fabbisogno del personale relativo al reparto in esame è pari a n. 10 OSS (cfr. deliberazione della Commissione
Cont Straordinaria dell' n. 116 del 12.3.2020); che, in ragione di quanto premesso, a seconda del turno assegnato, il ricorrente è chiamato tutti i giorni ad espletare, in modo esclusivo e comunque prevalente ed assorbente le seguenti mansioni, rientranti tra quelle tipiche e specifiche del profilo professionale di OSS: attività
“alberghiera”, incombenze igieniche, trasporto pazienti (per esami strumentali o trasferimenti interni), facchinaggio e chiusura ROT (rifiuti ospedalieri trattati), pulizia personale del paziente e delle sedie a rotelle e delle barelle, somministrazione di alimenti ai pazienti, cambio pannoloni, rifacimento dei letti, pulizia dei comodini, pulizia e riordino dei carrelli per trasporto farmaci dalla farmacia ospedaliera al reparto, spostamento letti, trasporto della biancheria sporca
(lenzuola, materassi, cuscini) nel cassone allocato nei locali adiacenti il reparto, pulizia e disinfezione apparecchiature elettromedicali.
1.2. Chiede, pertanto, il risarcimento del danno da dequalificazione professionale, quantificato nella misura di € 120.995.23 (pari al 50% della retribuzione percepita nel periodo 2012-2020).
2. Parte resistente eccepisce la prescrizione del diritto di credito azionato e l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
Pag. 2 a 9 4. Nell'ambito del pubblico impiego, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento.
4.1. La giurisprudenza è univoca nell'affermare che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2020, n.
19419).
4.2. Affinché possa ritenersi accertato lo svolgimento di mansioni inferiori da parte del pubblico dipendente, dunque, è necessario verificare: 1) se vi sia stato lo svolgimento di fatto da parte dei ricorrenti di mansioni inferiori;
2) se le stesse possano qualificarsi o meno come accessorie;
3) se siano o meno del tutto estranee alla professionalità della categoria di infermieri;
4) se lo svolgimento delle stesse abbia comunque garantito lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni di infermieri (Tribunale Palermo, sez. lav., 19/03/2021, n. 1219).
4.3. Dal punto di vista normativo, il D.M. n. 739/1994, recante “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”, stabilisce all'art. 1 che “l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
Pag. 3 a 9 l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3.
L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta
l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale”.
4.4. Il profilo professionale degli operatori socio-sanitari, per come descritto anche dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti attività: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale
e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e
l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva
e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora
Pag. 4 a 9 alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici” (cfr. allegato “A” dell'Accordo del 22 febbraio 2001).
5. Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame delle testimonianze addotte in giudizio, è stato possibile appurare che l'odierno ricorrente espletava, oltre alle mansioni di infermiere, anche le attività proprie degli OSS, così come indicate al superiore punto n. 2) (cfr. dichiarazioni rese dai testi ed ON
, medici in servizio presso il reparto di Psichiatria, all'udienza del Testimone_2
6.12.2023).
5.1. Ciò che, invece, sulla base degli esiti dell'istruttoria orale, non è stato possibile accertare, è che detta adibizione a mansioni inferiori fosse prevalente rispetto all'attività propria dell'infermiere professionale.
5.2. Nello specifico, è emerso che, comunque, venivano pur sempre espletate le mansioni proprie del profilo dell'infermiere professionale (cfr. teste : Tes_1
“ADR dell'avv. Muraca: l'attività infermieristica veniva comunque svolta, ma gli infermieri dovevano occuparsi sia di questo che delle altre cose di cui ho riferito
Tes (ossia, mansioni di OSS)”; nonché teste : “ADR del Giudice: gli infermieri svolgevano sia attività di competenza loro, sia attività di competenza degli OSS”), non risultando, tuttavia, possibile distinguere, da un punto di vista quantitativo, la prevalenza dell'espletamento delle une piuttosto che delle altre mansioni (cfr. teste
: “ADR dell'avv. Muraca: la durata dello svolgimento delle mansioni di Tes_1
OSS da parte degli infermieri, nell'ambito di un turno di 6 ore, dipendeva dalle esigenze dei pazienti: nei periodi in cui, ad esempio, c'era un solo OSS, è chiaro che gli infermieri dovevano provvedere a dare la colazione la mattina, alla cura ed all'igiene personale e queste incombenze potevano occupare un tempo variabile da Tes una a due/tre ore”; nonché teste : “Non riesco a quantificare la prevalenza dell'una piuttosto che dell'altra attività”).
Pag. 5 a 9 5.3. Facendo, pertanto, applicazione dei principi giurisprudenziali su richiamati, considerato che non è stato accertato lo svolgimento in via prevalente di mansioni inferiori e che, comunque, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che l'attività infermieristica propria del ricorrente veniva pur sempre svolta, e rilevato che in ogni caso le mansioni cui egli è stato adibito non sono del tutto estranee alla sua professionalità, trattandosi di una collaborazione con gli OSS e di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico (Tribunale Palermo, sez. lav., 19/03/2021, n. 1219), la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
6. Per completezza espositiva, deve essere evidenziato che – come già esposto da questo Tribunale in analoga vicenda contenziosa (cfr. sent. n. 629/2023) – i precedenti che parte ricorrente richiama a sostegno del suo assunto non sono sovrapponibili a quello in esame.
6.1. Relativamente al giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Lamezia Terme, definito con sentenza pubblicata il 13.9.2022, l'istruttoria ivi svolta ha evidenziato che, in considerazione della dotazione organica degli OSS
(completamente assenti fino al 2018 – cfr. dichiarazioni rese dal teste Tes_3
), la maggior parte dei turni presso l' era rimasta scoperta,
[...] Parte_2
tanto è vero che le mansioni alle quali gli infermieri erano stati adibiti, per la maggior parte (più del 50%) del loro turno lavorativo prestato all'interno della suddetta erano connesse all'attività alberghiera, all'igiene Parte_2
personale ed all'assistenza dei pazienti. Non a caso, nella citata pronuncia, il giudice ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria, precisando che “Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria deve essere circoscritta al periodo compreso tra l'anno 2016 ed il mese di giugno 2018, atteso che nel periodo successivo il numero degli O.S.S. assegnati al reparto è progressivamente aumentato, consentendo la copertura del turno mattutino e, seppure solo in parte,
Pag. 6 a 9 quella del turno pomeridiano, sicché - in assenza di un puntuale e specifico riscontro probatorio - non può affermarsi che l'impegno profuso dal singolo ricorrente nello svolgimento delle mansioni inferiori sia stato assorbente e prevalente” (e, del resto, anche l'altra sentenza n. 330/2020 del Tribunale di
Lamezia Terme, prodotta dal ricorrente, ha accertato la completa mancanza di OSS nel periodo anteriore al 2018).
6.2. Viceversa, nel caso concreto, l'espletata istruttoria, supportata dalle allegazioni delle parti, ha evidenziato come, all'interno del reparto di Psichiatria, fosse presente almeno un OSS ( , sicché, fermo restando Persona_1
l'innegabile svolgimento da parte del ricorrente anche di mansioni proprie degli
OSS ascritte alla categoria inferiore, non è stato possibile accertare il “peso” effettivo che tali mansioni occupavano in seno alla giornata lavorativa tipica dell'infermiere, sì da poter affermare in modo tranquillizzante che le mansioni alle quali egli era di fatto adibito all'interno di ogni turno lavorativo presso il reparto di assegnazione erano in prevalenza connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti, estranee, dunque, alle funzioni professionali proprie della categoria infermieristica di appartenenza.
6.3. Né, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato possibile desumere la prevalenza dell'espletamento delle mansioni inferiori proprie della figura dell'operatore socio sanitario, rispetto a quelle infermieristiche, dalla mancanza di disponibilità del personale ausiliario in numero sufficiente a garantire le esigenze primarie dei pazienti, che avrebbe costretto il ricorrente – così come gli altri infermieri del reparto - a svolgere, oltre alle sue funzioni professionali, anche ordinariamente e stabilmente tutte le mansioni proprie della figura dell'OSS ascritte all'inferiore categoria B.
6.4. In ragione di tanto, può allora ritenersi che rientrasse nei poteri del datore di lavoro pubblico di specificare e/o conformare l'attività dovuta dal personale dipendente, esigendo dal ricorrente l'espletamento di attività corrispondenti a
Pag. 7 a 9 mansioni inferiori, siccome le stesse rivestivano carattere non prevalente e rispondevano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro.
6.5. La prova della prevalenza dell'espletamento delle mansioni inferiori proprie della figura dell'operatore socio sanitario, rispetto a quelle infermieristiche, non formatasi in esito all'istruttoria già espletata, non appare raggiungibile neppure mediante l'ammissione degli ulteriori testi indicati in ricorso (donde, l'irrilevanza della loro eventuale escussione), non risultando, peraltro, già dalla lettura dei capitoli di prova formulati in ricorso, l'effettiva incidenza quantitativa dello svolgimento di attività di OSS, rispetto a quella prettamente infermieristica (sul punto, cfr. anche Trib. Catanzaro, sez. lav., sentenze nn. 1056/2024 e 1057/2024, rese in analoghe vicende contenziose).
7. Pertanto, a fronte della esistenza di una obiettiva esigenza dell' CP_1 resistente, deve reputarsi legittima l'adibizione dell'interessato anche a mansioni inferiori per esigenze di servizio, essendo stato ad egli assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la sua qualifica di appartenenza e non costituendo un limite il fatto che le mansioni assegnate fossero proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Va aggiunto, infine, che è rimessa alla pubblica amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, la scelta relativa alla consistenza della pianta organica e dunque ogni valutazione sulla opportunità di prevedere o meno in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici, ad esempio per esigenze di finanza pubblica, verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c. c., ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento e dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone
Pag. 8 a 9 l'impiegato al servizio della Nazione (art. 98, co. 1, Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 54 (cfr. Cass. n. 19419 del 17.09.2020).
8. Le spese di lite, alla luce della particolarità della questione controversa, della qualità delle parti e dell'esistenza di pronunce di merito difformi, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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