Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8094/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice unico, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art 127 ter c.p.c. nel procedimento in epigrafe indicato ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., avente ad oggetto “azione di reintegrazione nel possesso”, promosso da:
(C.F. ) in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante, C.F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, (C.F. ) in persona CP_3 P.IVA_3 dell'Amministratore e legale rappresentante, (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_4 persona dell'Amministratore e legale rappresentante, (C.F. ) in Controparte_5 P.IVA_5 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, (C.F. Controparte_6
) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliate in P.IVA_6
Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 228, presso lo studio degli avvocati Raffaele Petrone e Gaetano
Pilato, che le rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_7
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Crispi n. 92, presso lo studio dell'avvocato Brunella Conte, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
nonché
(C.F. ) in persona dell'amministratore unico e legale CP_8 CP_9 P.IVA_8
rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Arenaccia n. 67, presso lo studio
1
dell'avvocato Salvatore Maddalena, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Premesso
Con ricorso, depositato in data 17.09.2023 le società Parte_2
e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
hanno rappresentato: a) di essere proprietarie e di esercitare il possesso Controparte_6
– le ultimi tre in qualità di conduttrici - sulle seguenti consistenze immobiliari: -
[...]
è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Casoria (NA), alla via Ischia n. 2 Parte_2
(in catasto al foglio 10, particella 1783, sub. 7; cfr. allegato n. 1 ricorso); - è Controparte_2 proprietaria dell'immobile sito in Casoria (NA), alla via Ischia n. 1 (in catasto al foglio 10, particella 1783, sub. 3, cfr. allegato n.
2-2a ricorso); - è proprietaria dell'immobile CP_3
sito in Casoria (NA), alla via Ischia n. 1 (in catasto al foglio 10, particella 1783, sub. 6, cfr. allegato n. 3 ricorso); - è conduttrice dell'immobile identificato in catasto al Controparte_4
foglio 10, particella 1783, sub. 7 (cfr. allegato 4 ricorso); - è conduttrice Controparte_5 dell'immobile identificato in catasto al foglio 10, particella 1783, sub. 3 (cfr. allegato 5 ricorso); -
è conduttrice dell'immobile identificato in catasto al foglio 10, particella Controparte_6
1783, sub. 6 (cfr. allegato 6 ricorso); b) che, in virtù delle attività esercitate, tanto la società
Cont quanto la società ricevono, almeno una volta a settimana, rifornimenti di CP_4
considerevoli volumi a mezzo autocarri di grosse dimensioni;
c) che gli immobili descritti fanno parte di una vasta area sita nel comune di Casoria (NA), costituita da un appezzamento di terreno coperto da manufatti di varia tipologia;
d) che fin dall'acquisto, tutti i ricorrenti e, in seguito alla locazione, i rispettivi conduttori, hanno raggiunto, a piedi e con mezzi, i capannoni oggetto di causa per svolgervi la propria attività d'impresa, accedendo esclusivamente da via Ischia e seguendo un percorso asfaltato che attraversa le aree cortilizie scoperte ove sono allocati, prevalentemente, mezzi usati per la movimentazione della terra;
detto attraversamento risale a molto addietro, esistendo certamente fin da quando l'area, decenni prima, era destinata a ricovero di autocarri pesanti e mezzi per la raccolta della nettezza urbana;
inoltre, tale tragitto era l'unico possibile, posto che l'accesso da via Capri, ove è installato un cancello chiuso da decenni, non era mai stato utilizzato e, peraltro, non rendeva possibile il transito dei mezzi di approvvigionamento delle attività; e) ad adiuvandum, che tutti i titoli di acquisto identificano le proprietà come site in Casoria (NA) alla via Ischia e, in particolare, quello della società riconosce all'acquirente l'esistenza di una servitù Parte_2
di passaggio pedonale e carrabile a favore dell'immobile in oggetto ed a carico della consistenza immobiliare di proprietà della Parte_3
e/o suoi aventi causa, tale da consentire l'accesso al cespite in
[...]
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oggetto sia da via Ischia che da via Capri;
f) che risulta incontestato il compossesso, in capo ai ricorrenti, del tratto di strada oggetto di causa tenuto conto che, peraltro, agli stessi è sempre stato chiesto di versare periodicamente somme pro quota per la gestione delle aree comuni;
g) che, nel mese di giugno 2023, la sig.ra (incaricata dalla MARAN S.R.L. - società che da Parte_4
anni amministra di fatto le aree comuni - di riscuotere i relativi oneri) aveva informato i sigg.ri e (legali rappresentanti delle società conduttrici) CP_10 CP_11 Controparte_12
della potenziale inibizione del percorso che muoveva da via Ischia, con contestuale apertura del varco di via Capri, ciò in quanto, nel corso delle trattative in essere tra Controparte_7 ed il sig. per la vendita dell'area di proprietà della prima, il promittente
[...] Controparte_13
aveva posto come condizione per l'acquisto la recinzione dell'intera particella con CP_13
conseguente impossibilità di utilizzare il tratto di strada sulla stessa ricadente;
in detta prospettiva erano state consegnate ai conduttori le chiavi del cancello in disuso su via Capri;
h) che, nell'arco di pochi giorni, erano iniziate attività inequivocabilmente finalizzate alla recinzione di una consistente porzione di terreno (attraversata dalla strada utilizzata dai ricorrenti), mediante l'apposizione, ai suoi confini, di diversi blocchi in cemento tra loro sovrapponibili;
in data 11.09.2023, un dipendente della società aveva reso edotto il sig. di non poter raggiungere il loro CP_4 CP_4 sito a causa dell'ostruzione realizzata dai suddetti blocchi di cemento;
ne era conseguito l'invito, da parte dei soggetti intervenuti, a desistere dall'iniziativa ed a rimuovere i blocchi già posizionati, tanto alle maestranze quanto all'avvocato Mario Lettieri, amministratore della società i) CP_7 che l'invito non aveva alcun effetto, sicché gli operai avevano completato l'opera di apposizione sull'area dei blocchi in cemento, in modo da perimetrare la particella 1782 e impedendo ai ricorrenti di accedervi;
l) che dunque l'installazione dei blocchi in cemento sulla sede dell'area oggetto del compossesso impedisce l'utilizzo (pedonale e veicolare) del tratto di strada ivi sempre esistito e di fatto praticato ed integra uno spoglio violento.
Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto: “con provvedimento inaudita altera parte, 1) reintegrare i ricorrenti nell'indisturbato compossesso della porzione di area descritta ed individuata sub 3.1 e 4 delle premesse, ordinando, altresì, a in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t. (cf. ), con sede in Napoli, Piazza Dei Martiri 58, in quanto autore P.IVA_7
materiale e/o morale, 2) di ripristinare lo status quo ante mediante la rimozione dei blocchi in cemento installati sui confini della particella n. 1782 e di qualsiasi altro ostacolo;
3) di consentire
l'utilizzo, pedonale e veicolare, del tratto di strada ivi esistente;
4) di cessare ogni molestia e turbativa al pacifico possesso del predetto tratto di strada in capo ai ricorrenti e 5) di astenersi da ogni condotta che violi siffatto possesso e da qualsiasi ulteriore atto che rappresenti spoglio o turbativa, adottando ogni altro provvedimento interdittale che ne assicuri l'indisturbato godimento
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e fissando, di seguito, l'udienza di comparizione delle parti per la conferma del provvedimento reso inaudita altera parte.
In subordine voglia fissare l'udienza di comparizione e, all'esito, provvedere come sopra, con vittoria di spese e competenze di lite.
In funzione della eventuale prosecuzione del giudizio di merito si formulano sin d'ora, prudenzialmente e con ogni salvezza, le seguenti conclusioni: confermare il provvedimento di accoglimento delle statuizioni di reintegrazione e/o manutenzione e, previa declaratoria della natura illecita dei denunciati atti di spoglio e/o molestia, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conservazione del possesso pacifico sull'area oggetto di causa ed alla cessazione dello spoglio e delle molestie mediante l'eliminazione dei blocchi in cemento ivi illegittimamente apposti e di qualsiasi altro ostacolo;
condannarla, pertanto, a ripristinare lo status quo ante;
condannare, anche in via equitativa, la resistente al ristoro del pregiudizio arrecato dalla lesione possessoria risarcendo i ricorrenti di tutti i danni subiti per la restrizione del pacifico godimento dell'area arbitrariamente interclusa tra la consumazione dell'illecito e la cessazione della illegittima attività come sopra censurata (per avere impedito il pacifico godimento del passaggio pedonale e carrabile), danni da quantificarsi nell'eventuale giudizio di merito in € 100.000,00 per ciascuno degli istanti, ovvero nella somma anche maggiore ritenuta di giustizia.”.
Con provvedimento del 22.09.2023, il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha disposto la comparizione personale delle parti innanzi a sé per il giorno
01.12.2023.
Costituita nel presente procedimento, con comparsa di costituzione depositata in data 21.11.2023, la società nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto e domandato, Controparte_7
ha in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione ad agire e di interesse delle società ricorrenti, avendo agito simultaneamente e cumulativamente sia i proprietari che i conduttori degli stessi immobili, determinando una duplicazione dei soggetti istanti e non fornendo i necessari titoli legittimanti.
Nel merito ha dedotto che le società ricorrenti non sono né proprietarie né posseditrici ex art. 1140
c.c. né tantomeno detentrici del bene immobile sito in Casoria alla via Ischia n. 1, il quale, a far data dal 18 dicembre 2012, è sempre stato nella esclusiva proprietà, godimento e possesso della società resistente che le ricorrenti pretendono un diritto di passaggio Controparte_7 all'interno della proprietà privata della resistente, chiusa da un cancello, che non trova alcun fondamento giuridico e fattuale e che non è meritevole di tutela;
che dalla stessa documentazione depositata da controparte si evince che i capannoni sono raggiungibili non solo da via Ischia ma si trovano in prossimità della loro naturale uscita su via Capri;
l'inesistenza di qualunque servitù di
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passaggio pedonale e/o carrabile sull'area di proprietà della società Controparte_7
non essendovi agli atti alcuna prova di tale servitù in favore delle ricorrenti;
che nessun atto di acquisto o contratto di locazione menziona una servitù di passaggio ad accezione del contratto di compravendita sub allegato 1 del ricorso, nel quale parte venditrice dichiara l'esistenza di una servitù di passaggio che non trova alcun riscontro nei titoli di provenienza e che non ha alcuna pubblicità. Inoltre, la detta società resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sia per aver venduto con atto del 18 settembre 2023 (trascritto antecedentemente alla notifica del ricorso introduttivo) l'area di sua proprietà alla società sia perché, dalla menzionata CP_8 CP_9
via Ischia, per poter raggiungere i capannoni commerciali di proprietà e/o condotti in locazione dalle ricorrenti non bisogna attraversare solo l'area scoperta di proprietà della ma CP_8 CP_9
anche altre due proprietà appartenenti alle società CI sud srl e GL YR srl, non chiamate in giudizio dalle ricorrenti.Infine, ha eccepito l'insussistenza e la mancanza di prova del dedotto spoglio violento e clandestino, tenuto conto che i lavori non sono stati realizzati da
[...]
ma dalla , che li ha realizzati pacificamente nell'area di sua Controparte_7 CP_8 CP_9
proprietà, in base ad un regolare provvedimento autorizzativo.
Pertanto, la società resistente, disattesa ogni contraria istanza, ha chiesto: “accogliere tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate con la presente comparsa e per l'effetto rigettare il ricorso perché inammissibile ed improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente rappresentati. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza dell'01.12.2023, il Giudice, sentite le parti comparse, si è riservato;
con provvedimento dell'11.12.2023, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti della fissando nuova udienza di comparizione delle parti per il CP_8 CP_9
23.02.2024.
Costituita nel presente procedimento, con comparsa di costituzione depositata in data 20.02.2024, la società nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha allegato che: CP_8 CP_9
a) essa è proprietaria della consistenza immobiliare sita nel Comune di Casoria (NA) con accesso dalla via Ischia n. 1 (in catasto al foglio 10, particella 1782, sub. 25; cfr. allegato 1 comparsa di costituzione e risposta); b) l'area acquistata dalla resistente e tutte le porzioni immobiliari acquistate dagli odierni ricorrenti che se ne dichiarano proprietari e/o conduttori restano assoggettate al vincolo di destinazione originario, senza possibilità di modificazione alcuna né di fatto né mediante statuizioni negoziali;
da ciò consegue l'inopponibilità – e comunque la nullità per illiceità della causa - della clausola inserita nell'atto di acquisto di nella parte in Parte_2 cui il venditore Monte dei Paschi di Siena assevera e cede il “passaggio pedonale e carrabile” e ciò
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Contro non soltanto perché tale clausola sarebbe inopponibile al dante causa di siccome non CP_8
inserita nei precedenti atti di provenienza, ma anche perché la costituzione di una servitù di Contro passaggio pedonale e carrabile, eventualmente sopra l'area scoperta acquistata da ne CP_8
altererebbe la destinazione originaria nascente dai titoli edilizi;
c) la suddetta area scoperta non veniva utilizzata dai ricorrenti per raggiungere le porzioni immobiliari di loro proprietà; la specifica destinazione dell'area ne comporta il diritto di utilizzare la stessa pienamente e – quindi – di depositarvi sopra beni e macchinari, con la conseguenza che - con o senza l'installazione dei
Contro blocchi di cemento – il proprietario ha il diritto di tutelare la proprietà ed i beni ivi CP_8 depositati e quindi vietare qualunque passaggio, salvo ovviamente il rispetto dei limiti con l'area finitima;
l'apposizione dei blocchi di cemento colora semplicemente il divieto di attraversare l'area Contro oggetto di causa, nel senso che con o senza l'apposizione dei blocchi di cemento MOVI. ed i suoi danti causa, avevano ed hanno il diritto di occuparla interamente con cose proprie, salvo il rispetto dei fondi finitimi;
che dai patti contrattuali assunti da con la società Controparte_7
Contro con il contratto preliminare di vendita La si era obbligata ad CP_8 Controparte_7 installare una perimetrazione e la circostanza che l'opera è stata poi fatta eseguire da una ditta Contro incaricata da quale sub committente in forza di specifica autorizzazione rilasciata da CP_8
non muta in capo a quest'ultima la qualità di committente nella esecuzione Controparte_7
delle opere.
Pertanto, la società resistente ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi CP_8 CP_9
confronti, con il favore delle spese di causa.
All'udienza del 23.02.2024, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, ha rinviato la causa per controdeduzioni, fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice, con provvedimento dell'11.04.2024, ha fissato l'udienza del 14.06.2024 per il libero interrogatorio delle stesse.
Quivi, interrogate liberamente le parti, il procuratore della società resistente La CP_7 CP_7
ha chiesto la decisione della causa con dichiarazione di cessazione della materia del contendere
[...] avendo le parti dichiarato l'intervenuta rimozione dell'ostacolo al passaggio dedotto nel ricorso introduttivo.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con provvedimento del 03.07.2024, ha fissato per l'audizione di un informatore per parte l'udienza del 15.10.2024, poi differita al giorno 22.10.2024.
In tale sede, la causa è stata istruita mediante l'audizione di un informatore per parte ed il Giudice si
è riservato;
a scioglimento della riserva, con provvedimento del 22.11.2024, ha concesso alle parti termine sino al 20.12.2024 per il deposito di note conclusionali in sostituzione d'udienza, successivamente prodotte dalle parti.
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Osserva
La domanda di reintegrazione nel possesso avanzata con il ricorso introduttivo del presente procedimento è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, va osservato che, a norma dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e che le azioni possessorie tutelano il possessore per il solo fatto di essere tale, indipendentemente dal suo diritto a possedere. In altre parole, l'azione è data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 6772/1991; Cass. n.
10470/1991).
Trattandosi, quindi, di un potere di fatto, il relativo accertamento va effettuato, com'è noto, in relazione allo ius possessionis, cioè in relazione al rapporto di fatto con il bene in contestazione, mentre non assume alcuna rilevanza il cd. ius possidendi, cioè il diritto reale eventualmente vantato sul bene, se non al limitato scopo di meglio determinare l'estensione di un possesso di fatto (ad colorandam possessionem) già altrimenti dimostrato. A tal riguardo, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa (Cass. n. 4908/1998).
In definitiva, ciò che, quindi, rileva nella fattispecie è unicamente la relazione di fatto che colui che agisce chiedendo la tutela possessoria ha con il bene di cui assume lo spoglio, indipendentemente dal titolo (Cass. n. 1795/2007; Cass. n. 29766/2011).
Così ricostruita la nozione di possesso tutelabile, l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. ha come suoi presupposti, la cui sussistenza deve essere provata da chi agisce in giudizio, non solo l'esistenza di una relazione materiale con il bene, nei termini sopra precisati, ma anche un fatto configurabile come spoglio illecito, sotto il duplice profilo: soggettivo, che si concreta nella consapevolezza dell'agente di operare arbitrariamente contro il diritto del possessore e nella volontarietà dell'atto lesivo (cd. animus spoliandi), e oggettivo, che consiste nella privazione totale o parziale del godimento della cosa posseduta.
Lo spoglio deve essere violento o occulto, e la relativa domanda deve essere azionata entro un anno dalla sofferta privazione, che, nel caso in cui lo spoglio sia clandestino, decorre dal momento della sua scoperta.
A tal riguardo, si osserva che la violenza richiamata dall'art. 1168 c.c. implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali, contro la volontà espressa o tacita del possessore, tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette
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lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto "animus spoliandi").
La clandestinità deve essere riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere (Cass. 11453/2000). Tali requisiti non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso, ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo (Cass. n. 24673/2013).
Più nel dettaglio, qualora si deduca, come nel caso in esame, una situazione di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della "res" agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo (Cass. n. 5517/1998; Cass. n. 14878/2002).
Tanto premesso, nel caso di specie, risultano provata la situazione di compossesso tutelabile in capo ai ricorrenti della porzione di area adibita a transito pedonale e veicolare facente parte della particella di terreno attualmente di proprietà della MAC. identificata nel catasto CP_8 CP_3
fabbricati del Comune di Casoria con i seguenti dati: foglio 10, particella 1782, subalterno 25, via
Ischia n. 1 p.t. Cat D/8, ubicata nella più vasta area nel comune di Casoria costituita da ampio appezzamento cortilizio di oltre 27.000 mq parzialmente coperto da manufatti di varia tipologia.
Ed invero, sulla base delle dichiarazioni rese all'udienza del 14.06.2024 dai ricorrenti conduttori, è emersa una ricostruzione coerente e concorde in relazione al dato che, per accedere ai rispettivi capannoni, si utilizzava un percorso pedonale e carrabile che, partendo da via Ischia, attraversava le varie aree cortilizie scoperte, tra cui quella di proprietà della CP_8 CP_9
Più nel dettaglio, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società CP_10
ha dichiarato: “ […] noi al capannone siamo sempre arrivati con i nostri Controparte_4
mezzi per via Ischia, mai per via Capri;
in realtà il cancello per via Capri è sempre stato chiuso e la strada per arrivare dal nostro capannone al cancello in via Capri è totalmente sterrata ed abbandonata;
anche i clienti, con i propri automezzi, sono sempre arrivati al nostro capannone per via Ischia. […] ad inizio settembre 2023, quando noi eravamo già in contatto con i nostri avvocati, abbiamo trovato l'ultimo tratto del piazzale, anche avanti a via Ischia, chiuso, per cui era impedito in questo modo il nostro passaggio per arrivare alla via Ischia… Via Ischia è il primo tratto per arrivare al cancello per entrare nel complesso immobiliare dei capannoni;
all'interno del cancello per arrivare al nostro capannone c'è' una strada asfaltata con tre curve, che passa in un primo piazzale e poi costeggia altri due capannoni, il primo è della ORRA- ZUCCARINO mentre il secondo è utilizzato dalla per poi arrivare al nostro”. Controparte_5
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Parimenti, in qualità di legale rappresentante pro tempore delle società Testimone_1 CP_3
e ORRA S.r.l., ha confermato tutte le dichiarazioni rese dal sig.
[...] CP_4
Anche dalle informazioni acquisite a mezzo terzi, all'udienza del 22.10.2024, si evince la sussistenza di questo passaggio e l'utilizzo dello stesso per arrivare alle aree di pertinenza dei ricorrenti.
Nello specifico ha dichiarato “ Sono e mi chiamo e sono un Testimone_2 Testimone_2
dipendente della . La mia società ha un deposito sito nel Comune di Casoria alla Controparte_5
via Ischia n. 2; dal marzo del 2020 sono il responsabile del deposito in questione, sono io che apro
e chiudo il deposito. L'ingresso al deposito è da via Ischia;
da via Capri c'è un ingresso ma di questo non abbiamo mai usufruito per arrivare al nostro deposito;
c'è un cancello su via Capri, ma noi non abbiamo mai avuto le chiavi di questo cancello, c'era l'erbaccia alta e non era praticato.
L'ingresso era esclusivamente da via Ischia non solo per i nostri mezzi ma anche per quelli dei fornitori. L'ingresso da via Ischia era chiuso da un cancello con il servizio di guardiola, “ e allorquando il Giudice ha mostrato a all'informatore la foto n. 8 allegata al ricorso ha dichiarato “ riconosco i luoghi di causa, vedo nella foto via Ischia e dove inizia la parte in giallo, su via Ischia, riconosco il luogo dove c'era il cancello;
c'è' poi un passaggio carrabile a serpente che si vede dalla foto e porta al nostro deposito che si trova tra la e la calviati . CP_14 CP_4
Anche gli informatori di controparte, sentiti alla stessa udienza, hanno riconosciuto nel fotogramma n. 8, mostrato in via cartacea loro in udienza e dagli stessi siglato, la situazione di fatto dello spiazzale sussistente al settembre 2023 e, pertanto, implicitamente la sussistenza altresì del detto percorso di transito veicolare e carrabile, che risulta visibile ictu oculi dal fotogramma in questione.
Risulta altresì provato il dedotto spoglio, in quanto è pacifico in giudizio che nel settembre 2023 si sia proceduto alla recinzione con blocchi di cemento della particella di terreno n. 1782, di attuale proprietà della in tal modo impedendo ai ricorrenti l'utilizzo del tratto di strada CP_8 CP_9 ivi esistente come via d'accesso ai propri stabilimenti.
Né può ritenersi che l'avvenuta rimozione in corso di causa di alcuni blocchi in cemento abbia determinato la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che per espressa dichiarazione del legale rappresentante della il varco creato è puramente transitorio e CP_8 CP_9
provvisorio, in attesa delle determinazioni di giustizia.
E' altresì provata la caratteristica della violenza, atteso che lo spoglio, concretizzatosi nell'apposizione dei detti blocchi di cemento a perimetrazione dell'area cortilizia in questione, è pacificamente avvenuto contro il volere dei ricorrenti. Sul punto basti rilevare che anche il legale rappresentante della MAC. in udienza ha confermato il sopraggiungere sui luoghi di CP_8 CP_3
causa al momento della conclusione della recinzione anche dei vigili urbani.
9 R.g. n. 8094/2023
Ad adiuvandum, il Tribunale rileva che risultano irrilevanti le deduzioni svolte dai resistenti in merito all'insussistenza del diritto dei ricorrenti di attraversare la porzione di strada oggetto di causa, così come prive di pregio risultano le allegazioni relative alle destinazioni urbanistiche degli immobili ricompresi nell'area oggetto di causa e all'esistenza di un diritto di servitù a vantaggio degli immobili dei ricorrenti.
Va infatti ulteriormente chiarito che secondo il costante orientamento della giurisprudenza “nel giudizio possessorio l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a fare valere non già lo ius possessionis, cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo. Di conseguenza, deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime - legale o convenzionale - del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l'esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo (Cfr. Cass civ. 4198/2016).”.
Così ricostruita la sussistenza di un atto di spoglio, ne è indubbia la riconducibilità dello stesso ai resistenti, quantomeno quali autori morali, atteso che, dalle dichiarazioni rese in udienza e relative al contenuto del contratto preliminare di vendita - nel quale la società alienante garantiva la delimitazione dell'area -, si evince l'utilizzo consapevole a vantaggio sia della società alienante che della società acquirente del risultato dello spoglio e, dunque, la legittimazione passiva delle società resistenti rispetto alla spiegata azione di reintegrazione nel possesso ( cfr. sul punto Cass. Civ.
24967/2018).
Quanto al termine per la proposizione della relativa azione, infine, è pacifico che lo spoglio sia avvenuto nel settembre 2023 ed il ricorso risulta depositato nell'immediatezza, il 17.09.2023, dunque entro l'anno dal compimento dell'atto illecito ovvero dalla sua scoperta.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pertanto ritenersi fondata la domanda possessoria oggetto di causa e conseguenzialmente deve ordinarsi alle società resistenti, e Controparte_7
AC. di reintegrare gli odierni ricorrenti nel compossesso dell'area sita in Casoria CP_8 CP_3
(NA) alla via Ischia – meglio identificata in atti – , mediante la rimozione dei blocchi in cemento installati sui confini della particella n. 1782 e di qualsiasi altro ostacolo, al fine di consentire l'utilizzo pedonale e carrabile del tratto di strada ivi esistente.
Nulla va disposto ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in quanto, stante la rimozione provvisoria dei blocchi di cemento in corso di giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti per assumere misure di coercizione indiretta nei confronti dei resistenti.
Le spese di lite secondo soccombenza e pertanto vengono liquidate in favore delle ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 e succ. modif., e poste in solido a carico delle parti resistenti.
10 R.g. n. 8094/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso, e per l'effetto ORDINA alle società resistenti,
[...]
e di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel Controparte_7 CP_8 CP_9 compossesso dell'area sita in Casoria (NA) alla via Ischia – meglio identificata in atti – , mediante la rimozione dei blocchi in cemento installati sui confini della particella n. 1782 e di qualsiasi altro ostacolo al fine di consentire l'utilizzo pedonale e carrabile del tratto di strada ivi esistente;
2) CONDANNA le società resistenti al pagamento in solido delle spese di lite del presente giudizio, in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro 286,00 per esborsi ed euro
5213,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Aversa, 2.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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