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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2020 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. AGNESE DI CAPRIO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. CONSUELO MARANI resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 27/11/2024.
Conclusioni della ricorrente: “- Confermare l'assegnazione della casa familiare al sig
[...]
; - Confermare l'affidamento condiviso di mentre nulla sarà disposto per CP_1 Per_1
divenuta nelle more maggiorenne;
- nel caso in cui ritenga sufficientemente provata la Per_2 stabilità della domiciliazione del figlio presso il padre, a parziale modifica delle statuizioni Per_1 in essere, disporre la residenza privilegiata del ragazzo presso il padre con conseguente previsione di un diritto di visita materno e, per l'effetto, eliminare l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento a carico del padre;
- in considerazione della disparità dei redditi tra le parti, così come rilevato e confermato in entrambe le ctu contabili, disporre che il provveda CP_1 integralmente al mantenimento ordinario di e rideterminare l'assegno di mantenimento in Per_1 favore della figlia in un importo non inferiore ad € 1.100,00 mensili (ad oggi 813,56, rivalutato secondo gli indici istat); - confermare il rigetto della richiesta avversa di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge confermando la statuizione in essere (ad oggi l'assegno rivalutato è pari a euro 697,34)”
Conclusioni del resistente: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della sig.ra 2) Disporsi il collocamento prevalente Parte_1
e residenza formale del figlio presso il padre con frequentazione con la madre, laddove Per_1 venga ripresa, libera vista l'età del figlio;
attesa la maggiore età della figlia nulla disporsi Per_2 in tema collocazione e frequentazione: 3) Revocarsi l'assegno di originari € 700 mensili (indicizzato al febbraio 2023 in € 806,34) a carico del sig. per il mantenimento del CP_1 figlio quantomeno dal dicembre 2022 (data di presentazione del ricorso per modifica Per_1
(ovvero l'anteriore data di gennaio 2022 a partire dalla quale ha vissuto unicamente con Per_1 il padre ed è stato a suo carico esclusivo) con restituzione delle somme versate senza effettivo titolo di debenza;
4) Disporsi a carico della madre un assegno per il concorso nel suo mantenimento del figlio da corrispondere al padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
5) Confermarsi Per_1
l'assegno versato dal sig. alla sig.ra per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 maggiorenne attualmente pari a € 813,56 (a seguito di aggiornamento febbraio 2024) Per_2 finché non autosufficiente economicamente e convivente con la madre. 6) Spese straordinarie dei figli al 50% secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019; 7) Ridursi l'assegno stabilito a favore della sig.ra (attualmente di € 687,34, Pt_1 aggiornamento febbraio 2024) per il suo mantenimento a €400,00 mensili o alla diversa che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla contrazione reddituale subita dal sig. e alla CP_1
2 convivenza della sig.ra iniziata nel gennaio 2023; 8) In via istruttoria ammettersi tutte Pt_1 le istanze istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 V comma c.p.c.. 9) Spese di lite rifuse” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 25/02/2020 , dopo aver premesso che Parte_1
in data 25/05/2005 ha contratto matrimonio concordatario a Fiumicino (RM) con
; che dalla loro unione sono nati i figli Controparte_1 Per_2
(12/12/2005) e (07/08/2007); che la relazione coniugale nel corso degli Per_1
ultimi anni è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, con richiesta di addebito della separazione al marito.
Il resistente, costituitosi in giudizio e contestato quanto ex adverso dedotto, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, con richiesta di addebito alla moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa nonché la comparsa di costituzione, il Giudice ha disposto ctu psico-familiare anche al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocazione visite dei minori.
3 Su istanza dei difensori in tal senso, è stata emessa la sentenza parziale sullo status
n. 2433/2021, pubblicata il 28/12/2021, con rimessione in istruttoria e concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione del ctu – nella cui rel. del
26/01/2022 ha concluso in senso favorevole ad “affidamento condiviso dei minori
e tra i genitori”, suggerendo un programma di visita (su base Per_1 Per_2
paritetica) ed un piano genitoriale (rel. pagg. 70 – 74, con l'aggiunta dell'integrazione di cui alle pag. 79 – 80) e suggerendo altresì una prima valutazione psicologica del figlio per eventuale presa in carico del minore – con Per_1
ordinanza del 07/11/2022 il Giudice ha disposto ctu contabile (depositata il
26/06/2023 ed integrata il 10/07/2024).
All'udienza del 16 gennaio 2024, anche alla luce delle istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, successivamente rigettate con ordinanza d.d. 8.3.2024, si procedeva all'ascolto dei figli – unicamente in tema di residenza e Per_2
proprie aspirazioni di studio/professione, in quanto divenuta medio tempore maggiorenne;
all'esito, con ordinanza del 12/09/2024 il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria, invitando le parti a precisare le proprie conclusioni;
queste ultime hanno precisato come in note di trattazione scritta per l'udienza del
27/11/2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM intervenuto non ha formulato proprie conclusioni.
*
4 Già dichiarata, con sentenza non definitiva n. 2433/2021, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va in primo luogo respinta la domanda di addebito della separazione alla moglie, formulata dal convenuto.
Questi non ha infatti specificamente allegato, e soprattutto adeguatamente provato, né la violazione avversaria del dovere di fedeltà, né il suo nesso di causa con la crisi del matrimonio.
Al riguardo, giova ricordare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr. C. Cass.
n. 25843/2013). Dunque, anche in ipotesi – qui non verificatasi – che sia provata la violazione dei doveri imposti ai coniugi dall'art. 143 cod. civ. per addebitare al suo autore l'addebito della separazione è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò si riverbera sulla titolarità dell'assegno di mantenimento per la moglie, che neppure il convenuto ha ritenuto escluso ex art. 156 c.c. e che il Collegio ritiene dovuto nella misura di cui al prosieguo.
5 Quanto ai rapporti genitori – figli, attesa la sopravvenuta maggiore età di Per_2
non vi è luogo a provvedere sul suo affidamento;
deve prendersi atto che ella vive con la madre e non frequenta il padre.
Il figlio minore andrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, anche Per_1
alla luce delle risultanze della ctu che ne ha concluso per la loro idoneità (cfr. rel. dott.ssa dep. 26.1.2022); tenuto conto della volontà del diciassettenne, Per_4
che dal dicembre 2022 si è trasferito dal padre e frequenta raramente la madre, come da conforme domanda dei genitori, va disposta la prevalente collocazione di presso il padre, con visite materne da concordarsi liberamente tra gli Per_1
interessati.
La casa familiare va assegnata al resistente, su conforme richiesta delle parti.
Quanto ai provvedimenti economici per i figli, va innanzitutto – su conforme richiesta delle parti – revocato l'assegno dovuto dal resistente alla madre per concorso al mantenimento ordinario per . La relativa decorrenza potrà Per_1
essere fatta risalire al dicembre 2022 quando – presentata dal padre la relativa istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. – è emerso che il ragazzo viveva ormai stabilmente dal padre.
Tenuto conto dei redditi delle parti e dei rispettivi patrimoni, come valutati dalla ctu contabile – idonea a fondare la presente decisione, per la completa e approfondita, oltre che logica e congruamente motivata, valutazione del caso – si ritiene di escludere qualsiasi contribuzione ordinaria, da parte della madre in favore di e di limitare al 30% la sua partecipazione alle spese straordinarie per il Per_1
ragazzo, con le modalità del Protocollo di Venezia del 20.9.2019.
Per le stesse ragioni, il padre andrà gravato di un assegno di € 1000,00 mensili oltre
ISTAT su base annua, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di
6 per il suo ordinario mantenimento, considerato che ella è residente con Per_2
la madre, non frequenta il padre;
la ragazza, ormai ventenne, è inoltre iscritta all'Università ed ha comunque diritto ad un tenore di vita comparabile a quello del fratello che vive presso il padre, dotato di redditi e patrimonio superiori a quelli della madre.
Le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% ciascuno tra i Per_2
genitori, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
Al fine di quantificare tali somme si è fatto riferimento, come anticipato, a redditi e patrimonio delle parti, valutati da apposita ctu contabile e relativo
“aggiornamento” (rispettivamente, rel. dott. ssa dep. 26.6.2023 e Per_5
supplemento dep. 10.7.2024); alle relative risultanze, che riconoscono alla ricorrente negli anni considerati (2018 – 2022) un patrimonio complessivo rimasto prossimo ad € 500.000,00 € e dal 2020 (anno dell'attribuzione dell'assegno separativo in sede presidenziale) un reddito di poco più di 7000,00 € annui, deve aggiungersi che la ricorrente non risulta – inspiegabilmente – avere messo a reddito alcuno dei degli immobili dove non vive, con ciò (apparentemente) rinunciando a incrementare le proprie entrate. Analogamente, restano insondabili le ragioni per cui ella non svolga alcuna attività lavorativa, tenuto anche conto dell'età – matura, ma non certo avanzata (essendo nata nel 1972), della sua elevata qualificazione professionale (essendo laureata in giurisprudenza col massimo dei voti); della mancanza di (prova circa) particolari condizioni di salute o familiari preclusive dello svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Tali elementi vanno integrati, per la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per la moglie, con la considerazione che, pacificamente, ella da gennaio 2023 “stabilmente” convive col suo attuale compagno, militare in pensione.
7 Per contro, le risorse reddituali del resistente nel primo semestre del 2024 superano i 46.000,00 € (supplemento rel. dott. ssa dep. 10.7.2024) e dunque Per_5
presumibilmente egli in tale hanno avrà recuperato spazio finanziario disponibile rispetto al precedente – e peggiore dell'intero arco temporale considerato (2018 –
2024), quando egli ha percepito poco più di 60.000,00 € – tornando così ai valori ben superiori degli anni precedenti. Inoltre, il resistente è titolare di un patrimonio complessivo stimato per il 2022 di oltre 600.000,00 € dalla c.t.u. contabile (rel. dott. ssa dep. 26.6.2023). Per_5
Ritiene dunque il Collegio che alla luce di tali elementi vada posto a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie, la somma di € 600, 00 oltre ISTAT su base annua.
Tutte le somme come sopra ritenute dovute e quantificate decorreranno dalla data della presente decisione.
Le ragioni che la fondano inducono, infine, a compensare le spese legali tra le parti, ponendo a carico di entrambe – al 50% ciascuno – gli oneri delle cc.tt.uu. svolte, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza n.
2433/2021 in punto status, sulle condizioni accessorie così provvede:
rigetta la domanda di addebito proposta da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
affida in via condivisa ai genitori, con collocazione presso il Persona_6
padre;
8 assegna a la casa coniugale;
Controparte_1
revoca, a far data dal dicembre 2022, l'assegno dovuto da alla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
rigetta la domanda di assegno per il mantenimento ordinario di , da porsi a Per_1
carico della ricorrente, formulata dal resistente;
nonché, con decorrenza dalla data della presente decisione,
- pone a carico del padre per il 70% e della madre per il 30% le spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Venezia del Per_1
20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, ad la somma di € 1000,00 oltre ISTAT su base Parte_1
annua quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- pone a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie per come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; Per_2
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, ad la somma di € 600,00 oltre ISTAT su base Parte_1
annua quale contributo al suo mantenimento;
compensa le spese legali tra le parti e pone definitivamente a carico di ciascuna di esse per ½ le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2020 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. AGNESE DI CAPRIO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. CONSUELO MARANI resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 27/11/2024.
Conclusioni della ricorrente: “- Confermare l'assegnazione della casa familiare al sig
[...]
; - Confermare l'affidamento condiviso di mentre nulla sarà disposto per CP_1 Per_1
divenuta nelle more maggiorenne;
- nel caso in cui ritenga sufficientemente provata la Per_2 stabilità della domiciliazione del figlio presso il padre, a parziale modifica delle statuizioni Per_1 in essere, disporre la residenza privilegiata del ragazzo presso il padre con conseguente previsione di un diritto di visita materno e, per l'effetto, eliminare l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento a carico del padre;
- in considerazione della disparità dei redditi tra le parti, così come rilevato e confermato in entrambe le ctu contabili, disporre che il provveda CP_1 integralmente al mantenimento ordinario di e rideterminare l'assegno di mantenimento in Per_1 favore della figlia in un importo non inferiore ad € 1.100,00 mensili (ad oggi 813,56, rivalutato secondo gli indici istat); - confermare il rigetto della richiesta avversa di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge confermando la statuizione in essere (ad oggi l'assegno rivalutato è pari a euro 697,34)”
Conclusioni del resistente: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità a carico della sig.ra 2) Disporsi il collocamento prevalente Parte_1
e residenza formale del figlio presso il padre con frequentazione con la madre, laddove Per_1 venga ripresa, libera vista l'età del figlio;
attesa la maggiore età della figlia nulla disporsi Per_2 in tema collocazione e frequentazione: 3) Revocarsi l'assegno di originari € 700 mensili (indicizzato al febbraio 2023 in € 806,34) a carico del sig. per il mantenimento del CP_1 figlio quantomeno dal dicembre 2022 (data di presentazione del ricorso per modifica Per_1
(ovvero l'anteriore data di gennaio 2022 a partire dalla quale ha vissuto unicamente con Per_1 il padre ed è stato a suo carico esclusivo) con restituzione delle somme versate senza effettivo titolo di debenza;
4) Disporsi a carico della madre un assegno per il concorso nel suo mantenimento del figlio da corrispondere al padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
5) Confermarsi Per_1
l'assegno versato dal sig. alla sig.ra per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 maggiorenne attualmente pari a € 813,56 (a seguito di aggiornamento febbraio 2024) Per_2 finché non autosufficiente economicamente e convivente con la madre. 6) Spese straordinarie dei figli al 50% secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Venezia 20 settembre 2019; 7) Ridursi l'assegno stabilito a favore della sig.ra (attualmente di € 687,34, Pt_1 aggiornamento febbraio 2024) per il suo mantenimento a €400,00 mensili o alla diversa che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla contrazione reddituale subita dal sig. e alla CP_1
2 convivenza della sig.ra iniziata nel gennaio 2023; 8) In via istruttoria ammettersi tutte Pt_1 le istanze istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 V comma c.p.c.. 9) Spese di lite rifuse” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 25/02/2020 , dopo aver premesso che Parte_1
in data 25/05/2005 ha contratto matrimonio concordatario a Fiumicino (RM) con
; che dalla loro unione sono nati i figli Controparte_1 Per_2
(12/12/2005) e (07/08/2007); che la relazione coniugale nel corso degli Per_1
ultimi anni è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, con richiesta di addebito della separazione al marito.
Il resistente, costituitosi in giudizio e contestato quanto ex adverso dedotto, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, con richiesta di addebito alla moglie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa nonché la comparsa di costituzione, il Giudice ha disposto ctu psico-familiare anche al fine di individuare il miglior regime di affidamento, collocazione visite dei minori.
3 Su istanza dei difensori in tal senso, è stata emessa la sentenza parziale sullo status
n. 2433/2021, pubblicata il 28/12/2021, con rimessione in istruttoria e concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione del ctu – nella cui rel. del
26/01/2022 ha concluso in senso favorevole ad “affidamento condiviso dei minori
e tra i genitori”, suggerendo un programma di visita (su base Per_1 Per_2
paritetica) ed un piano genitoriale (rel. pagg. 70 – 74, con l'aggiunta dell'integrazione di cui alle pag. 79 – 80) e suggerendo altresì una prima valutazione psicologica del figlio per eventuale presa in carico del minore – con Per_1
ordinanza del 07/11/2022 il Giudice ha disposto ctu contabile (depositata il
26/06/2023 ed integrata il 10/07/2024).
All'udienza del 16 gennaio 2024, anche alla luce delle istanze di modifica dei provvedimenti provvisori, successivamente rigettate con ordinanza d.d. 8.3.2024, si procedeva all'ascolto dei figli – unicamente in tema di residenza e Per_2
proprie aspirazioni di studio/professione, in quanto divenuta medio tempore maggiorenne;
all'esito, con ordinanza del 12/09/2024 il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria, invitando le parti a precisare le proprie conclusioni;
queste ultime hanno precisato come in note di trattazione scritta per l'udienza del
27/11/2024.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM intervenuto non ha formulato proprie conclusioni.
*
4 Già dichiarata, con sentenza non definitiva n. 2433/2021, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va in primo luogo respinta la domanda di addebito della separazione alla moglie, formulata dal convenuto.
Questi non ha infatti specificamente allegato, e soprattutto adeguatamente provato, né la violazione avversaria del dovere di fedeltà, né il suo nesso di causa con la crisi del matrimonio.
Al riguardo, giova ricordare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr. C. Cass.
n. 25843/2013). Dunque, anche in ipotesi – qui non verificatasi – che sia provata la violazione dei doveri imposti ai coniugi dall'art. 143 cod. civ. per addebitare al suo autore l'addebito della separazione è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò si riverbera sulla titolarità dell'assegno di mantenimento per la moglie, che neppure il convenuto ha ritenuto escluso ex art. 156 c.c. e che il Collegio ritiene dovuto nella misura di cui al prosieguo.
5 Quanto ai rapporti genitori – figli, attesa la sopravvenuta maggiore età di Per_2
non vi è luogo a provvedere sul suo affidamento;
deve prendersi atto che ella vive con la madre e non frequenta il padre.
Il figlio minore andrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, anche Per_1
alla luce delle risultanze della ctu che ne ha concluso per la loro idoneità (cfr. rel. dott.ssa dep. 26.1.2022); tenuto conto della volontà del diciassettenne, Per_4
che dal dicembre 2022 si è trasferito dal padre e frequenta raramente la madre, come da conforme domanda dei genitori, va disposta la prevalente collocazione di presso il padre, con visite materne da concordarsi liberamente tra gli Per_1
interessati.
La casa familiare va assegnata al resistente, su conforme richiesta delle parti.
Quanto ai provvedimenti economici per i figli, va innanzitutto – su conforme richiesta delle parti – revocato l'assegno dovuto dal resistente alla madre per concorso al mantenimento ordinario per . La relativa decorrenza potrà Per_1
essere fatta risalire al dicembre 2022 quando – presentata dal padre la relativa istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. – è emerso che il ragazzo viveva ormai stabilmente dal padre.
Tenuto conto dei redditi delle parti e dei rispettivi patrimoni, come valutati dalla ctu contabile – idonea a fondare la presente decisione, per la completa e approfondita, oltre che logica e congruamente motivata, valutazione del caso – si ritiene di escludere qualsiasi contribuzione ordinaria, da parte della madre in favore di e di limitare al 30% la sua partecipazione alle spese straordinarie per il Per_1
ragazzo, con le modalità del Protocollo di Venezia del 20.9.2019.
Per le stesse ragioni, il padre andrà gravato di un assegno di € 1000,00 mensili oltre
ISTAT su base annua, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre di
6 per il suo ordinario mantenimento, considerato che ella è residente con Per_2
la madre, non frequenta il padre;
la ragazza, ormai ventenne, è inoltre iscritta all'Università ed ha comunque diritto ad un tenore di vita comparabile a quello del fratello che vive presso il padre, dotato di redditi e patrimonio superiori a quelli della madre.
Le spese straordinarie per saranno suddivise al 50% ciascuno tra i Per_2
genitori, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
Al fine di quantificare tali somme si è fatto riferimento, come anticipato, a redditi e patrimonio delle parti, valutati da apposita ctu contabile e relativo
“aggiornamento” (rispettivamente, rel. dott. ssa dep. 26.6.2023 e Per_5
supplemento dep. 10.7.2024); alle relative risultanze, che riconoscono alla ricorrente negli anni considerati (2018 – 2022) un patrimonio complessivo rimasto prossimo ad € 500.000,00 € e dal 2020 (anno dell'attribuzione dell'assegno separativo in sede presidenziale) un reddito di poco più di 7000,00 € annui, deve aggiungersi che la ricorrente non risulta – inspiegabilmente – avere messo a reddito alcuno dei degli immobili dove non vive, con ciò (apparentemente) rinunciando a incrementare le proprie entrate. Analogamente, restano insondabili le ragioni per cui ella non svolga alcuna attività lavorativa, tenuto anche conto dell'età – matura, ma non certo avanzata (essendo nata nel 1972), della sua elevata qualificazione professionale (essendo laureata in giurisprudenza col massimo dei voti); della mancanza di (prova circa) particolari condizioni di salute o familiari preclusive dello svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
Tali elementi vanno integrati, per la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente per la moglie, con la considerazione che, pacificamente, ella da gennaio 2023 “stabilmente” convive col suo attuale compagno, militare in pensione.
7 Per contro, le risorse reddituali del resistente nel primo semestre del 2024 superano i 46.000,00 € (supplemento rel. dott. ssa dep. 10.7.2024) e dunque Per_5
presumibilmente egli in tale hanno avrà recuperato spazio finanziario disponibile rispetto al precedente – e peggiore dell'intero arco temporale considerato (2018 –
2024), quando egli ha percepito poco più di 60.000,00 € – tornando così ai valori ben superiori degli anni precedenti. Inoltre, il resistente è titolare di un patrimonio complessivo stimato per il 2022 di oltre 600.000,00 € dalla c.t.u. contabile (rel. dott. ssa dep. 26.6.2023). Per_5
Ritiene dunque il Collegio che alla luce di tali elementi vada posto a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie, la somma di € 600, 00 oltre ISTAT su base annua.
Tutte le somme come sopra ritenute dovute e quantificate decorreranno dalla data della presente decisione.
Le ragioni che la fondano inducono, infine, a compensare le spese legali tra le parti, ponendo a carico di entrambe – al 50% ciascuno – gli oneri delle cc.tt.uu. svolte, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza n.
2433/2021 in punto status, sulle condizioni accessorie così provvede:
rigetta la domanda di addebito proposta da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
affida in via condivisa ai genitori, con collocazione presso il Persona_6
padre;
8 assegna a la casa coniugale;
Controparte_1
revoca, a far data dal dicembre 2022, l'assegno dovuto da alla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
rigetta la domanda di assegno per il mantenimento ordinario di , da porsi a Per_1
carico della ricorrente, formulata dal resistente;
nonché, con decorrenza dalla data della presente decisione,
- pone a carico del padre per il 70% e della madre per il 30% le spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Venezia del Per_1
20.9.2019;
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, ad la somma di € 1000,00 oltre ISTAT su base Parte_1
annua quale contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- pone a carico dei genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie per come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; Per_2
- pone a carico di l'obbligo di pagare, entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese, ad la somma di € 600,00 oltre ISTAT su base Parte_1
annua quale contributo al suo mantenimento;
compensa le spese legali tra le parti e pone definitivamente a carico di ciascuna di esse per ½ le spese delle cc.tt.uu. liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
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