Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 18400/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta di parte ricorrente e dell' (cfr. Controparte_1 verbale di udienza del 21.1.2025), con decreto del 21.1.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 31.3.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Nappi
- ricorrente -
C.F._1
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Carrozza - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.8.2024 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249032587146000, notificatagli il 25.7.2022, avente ad oggetto, tra CP_ l'altro crediti vantati dall' per complessivi € 13.935,51 a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativa agli anni dal 2017 al 2021 negli avvisi di addebito n. 37120220002469279000 e n. 37120220019799328000.
Ha eccepito:
- l'“omessa notifica” di tali avvisi di addebito;
- la decadenza ex art. 25, comma 1, D.Lvo 46/1999;
- la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per: violazione dell'art. 7 L.
212/2000 (statuto del contribuente); difetto di motivazione, stante l'impossibilità “del contribuente di conoscere in modo preciso e dettagliato la pretesa impositiva”; “per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”.
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Con separate memorie difensive si sono costituiti tempestivamente in giudizio l'
[...] e l' che, contestando il fondamento della Controparte_1 CP_2 domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, hanno concluso per il rigetto del ricorso. L'Agente per la riscossione, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, ritenendo sussistente quella Giudice dell'Esecuzione.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'agente per la riscossione, visto che l'intimazione di pagamento non costituisce atto dell'esecuzione.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L ha provato che, diversamente da quanto lamentato in ricorso, gli avvisi di addebito CP_2 oggetto di domanda sono stati regolarmente notificati al ricorrente nelle date indicate nell'intimazione di pagamento e, segnatamente:
- quello n. 37120220002469279000 è stato notificato in data 15.5.2022 a mezzo pec (cfr. CP_ la relativa ricevuta di consegna nella produzione;
- quello n. 37120220019799328000 è stato notificato in data 1.2.2023 a mezzo raccomandata a/r (cfr. l'avviso di ritorno della relativa raccomandata postale ove il numero della raccomandata riportato su tale avviso corrisponde a quello riportato sulla prima pagina dell'avviso di addebito).
Appurata la regolare notifica di tali avvisi di addebito, non avendo il ricorrente impugnato gli stessi nel termine di legge, non può essere esaminata alcuna questione sollevata in relazione agli stessi, compresa l'eccezione di decadenza.
Sono, poi, infondate le eccezioni relative all'intimazione di pagamento.
Ed invero, quanto all'art. 7 della L. 212/2000, trattasi di norma che disciplina “atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria” e, dunque, non trova applicazione al caso in esame, ove si verte in tema di contributi.
Quanto alla lamentata impossibilità “di conoscere in modo preciso e dettagliato la pretesa impositiva”, si rileva che la stessa si evince per relationem negli avvisi di addebito a suo tempo notificati al ricorrente e richiamati nell'intimazione di pagamento.
In merito, poi, alla lamentata “indicazione delle modalità di calcolo degli interessi” maturati successivamente agli avvisi di addebito (con riferimento a quelli indicati in questi ultimi - stante la mancata opposizione agli stessi - nulla può essere statuito), si rileva che questi sono quantificati per legge.
Deve, infine, evidenziarsi che:
2 CP_
- in memoria difensiva l' ha rappresentato che “dalla consultazione della procedura Gestione AVA”, è emerso che per entrambi gli avvisi di addebito è in corso una dilazione di pagamento con l'agente per la riscossione;
- che, all'udienza di discussione del 21.1.2025, su richiesta del Tribunale il procuratore del ricorrente ha confermato che quest'ultimo ha chiesto un rateizzo e la causa è stata rinviata per consentire al medesimo di documentare lo stesso;
- che nelle note scritte l'istante ha rappresentato che “non è riuscito a documentare l'eventuale presentazione ed accoglimento della domanda di rateizzazione concesso da
”, ma che “l'istanza di rateizzazione non costituisce Controparte_1 acquiescenza del debito”;
- che, pertanto, non essendo stato possibile conoscere il contenuto della istanza di rateizzo presentata dal ricorrente, e tenuto conto della deduzione di quest'ultimo al riguardo, la CP_ stessa non rileva ai fini dell'accertamento o meno dei crediti vantati dall' negli avvisi di pagamento per cui è causa.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare i compensi di lite ai convenuti, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% in favore dell' con attribuzione al suo procuratore dichiaratosi Controparte_1 anticipatario, nonché € 2.700,00 oltre rimborso forfettario dei compensi di lite nella misura del 15% in favore dell' . CP_2
Si comunichi.
In Napoli, il 31.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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