Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 04/06/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del
D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24756/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1
al Corso Umberto I n. 365, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta ed Angela Barretta che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l ex art. 442 bis c.p.c. deducendo di aver lavorato, come addetto vendita, alle dipendenze CP_1
della dal 01.12.2009 al 31.12.2018, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito Parte_2
di licenziamento;
di aver adito il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro (RG n. 2493/2021) al fine di ottenere dalla citata società il pagamento di quanto dovutogli per differenze retributive e trattamento di fine rapporto;
che, con sentenza n. 1689/2023 pubblicata il 14.3.2023, il
Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro condannava la al pagamento, in suo favore, della Parte_2
complessiva somma di € 142.769,98; che, con sentenza n. 120/2023, il Tribunale di Napoli dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della;
che, su istanza ex art. 93 LF, Parte_2
veniva ammesso allo stato passivo per € 142.769,90 di cui € 15.606,40 a titolo di TFR;
che, in data 26.3.2024, lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo;
che, in data 28.5.2024, inoltrava alla sede di Napoli domanda di intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 per CP_1
il pagamento della predetta somma di euro 15.606,40 a titolo di TFR;
che, decorsi 60 giorni dal completamento della domanda, l'Istituto non provvedeva al pagamento delle somme richieste.
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
15.606,40 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31.12.2018 al soddisfo. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
del seguente procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
Con memoria depositata il 07.02.2024 si costituiva in giudizio l eccependo che, in data CP_1
22.12.2024, era stata liquidata la prestazione a seguito dell'integrazione documentale avvenuta il 28.11.2024, come da richiesta dell'ufficio del 02.09.2024 e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
All'odierna udienza di discussione, esaminate le note scritte depositate dai procuratori delle parti, risulta pacifico l'avvenuto pagamento da parte dell delle somme pretese dal ricorrente ex CP_1
art. 2 L. 297/82 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Risulta, pertanto, venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta da parte ricorrente. Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni situazione di contrasto tra le parti, facendo del resto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,9.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
In relazione alle spese processuali appare opportuno procedere alla compensazione delle stesse atteso che dalla documentazione prodotta dall' emerge, effettivamente, che, in data 02.09.2024, CP_1
sia stata richiesta integrazione documentale cui parte ricorrente ha provveduto solo in data
28.11.2024 e la liquidazione risulta avvenuta il 22.12.2024, entro i termini di legge per cui non risulta effettivamente imputabile all' resistente il ritardo nel pagamento del dovuto. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Napoli, così deciso in data 04/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Matilde Dell'Erario