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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 93 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Mauri ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Angri alla via R. De Pascale n. 11; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
18.09.2016 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 05.06.2018 ed Per_1 in data 28.07.2020. Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era Per_2 divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. All'udienza del 01.07.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 30.01.2025, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della prole.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 18.09.2016 in NO (atto n. 30, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2016);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 30.01.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire