Articolo 1 della Legge 21 marzo 1967, n. 156
Articolo 2
Versione
23 aprile 1967
Art. 1.
Per il funzionamento della Commissione per, il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici, relativi al periodo 1861-1943, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 5.000.000 annui per sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1966.
Entrata in vigore il 23 aprile 1967