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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 372/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 372/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Gallaro
e
AN NO VI, codice fiscale , col patrocinio C.F._2 dell'avv. Stefania D'Agostino
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 07/04/2025).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 09/02/2025, le parti - premettendo di avere contratto matrimonio ad Augusta in data 03/05/2014, nel corso del quale sono nati i figli pagina 1 di 5 (il 27/12/2011) e (il 19/10/2015), chiedevano consensualmente a Per_1 Per_2 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la loro residenza secondo le loro libere determinazioni.
2) La casa coniugale, costituita da un appartamento sito in Augusta, C.da Bongiovanni
s.n.c., Brucoli, Frazione di Augusta, piano terra, distinto in N.C.E.U. del Comune di
Augusta al foglio 33, particella n. 672, sub 2), cat. A/7, la cui proprietà esclusiva appartiene al marito, Dott. , rimane assegnata in godimento a quest'ultimo Parte_1
e al proprio figlio minore, . La moglie, Sig.ra PA LI OR ne Per_1 asporterà gli oggetti di uso strettamente personale entro il termine di gg. 15 giorni, decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso. Ella continuerà ad abitare nell'abitazione sita anch'essa in Brucoli, frazione di Augusta, C.da Bongiovanni 2, ove già dimora stabilmente da circa due mesi con il proprio figlio . Per_2
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni dei suddetti figli.
4) Entrambi i coniugi si impegnando a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei minori in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Il figlio maggiore resta collocato presso il padre, , nella Per_1 Parte_1 suddetta abitazione familiare. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previa comunicazione telefonica, compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del figlio medesimo. Ella, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà, comunque, vedere il figlio tre giorni a settimana, con un pernotto settimanale sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del pagina 2 di 5 suddetto minore. Viene espressamente convenuto che, ai fini anagrafici e come collocamento, il predetto minore ( ) sarà iscritto presso il domicilio del padre. Per_1
6) L'altro figlio minore continuerà a rimanere collocato presso la madre, Sig.ra Per_2
PA LI OR. Il genitore non collocatario, , potrà vedere e Parte_1 tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previa comunicazione telefonica, compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del figlio medesimo. Egli, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà, comunque, vedere il figlio tre giorni a settimana, con un pernotto settimanale sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del suddetto minore. Viene espressamente convenuto che, ai fini anagrafici e come collocamento, il predetto minore ( ) sarà iscritto presso il domicilio della Per_2 madre.
7) Entrambi i coniugi concordano che i suddetti figli minori trascorreranno insieme le vacanze natalizie alternativamente con il padre e con la madre, nel senso che se trascorreranno il Natale con la madre saranno a Capodanno con il padre o viceversa.
Lo stesso per le festività di Pasqua e Pasquetta. Di conseguenza, i minori trascorreranno una volta la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre o viceversa. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Rimane salvo ogni diverso accordo tra i genitori che abbia lo scopo di assicurare la serenità ed il benessere psicofisico dei figli.
8) Il Sig. , che presta attività lavorativa presso l' c.f. Parte_1 Parte_2
, sede di Priolo Gargallo, si obbliga a corrispondere direttamente alla P.IVA_1 moglie, quale contributo mensile per il mantenimento della stessa e del figlio minore
, l'importo complessivo di euro 700,00, a decorrere dal mese febbraio 2025., Per_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale somma deve intendersi ripartita come segue: euro 400,00 quale contributo per il quotidiano mantenimento ordinario del minore ed euro 300,00 quale mantenimento della moglie.
Essa sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Resta fermo che il quotidiano mantenimento ordinario dell'altro figlio,
, rimane interamente a carico del padre, quale genitore collocatario. Per_1
9) Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, pagina 3 di 5 educative, sportive e ricreative). I coniugi, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, assumono l'obbligo di richiedere e mettere a disposizione dell'altro coniuge documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
10) Quanto alla corretta regolamentazione dei rapporti economici, resta convenuto che il prestito in corso di euro 213,76 mensili contratto con Banca Intesa SanPaolo per soddisfare esigenze familiari rimane interamente a carico del Sig. che, Parte_1 pertanto, dovrà estinguerlo senza nulla chiedere alla Sig.ra AN OR.
11) Entrambi i coniugi convengono che le presenti condizioni avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto
12) I coniugi si danno reciprocamente atto che le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 05/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
pagina 4 di 5 Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 372/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e AN Parte_1
NO VI, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Augusta (SR) il giorno 03/05/2014 (Atto n. 6, parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2014); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Augusta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 372/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Gallaro
e
AN NO VI, codice fiscale , col patrocinio C.F._2 dell'avv. Stefania D'Agostino
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 07/04/2025).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 09/02/2025, le parti - premettendo di avere contratto matrimonio ad Augusta in data 03/05/2014, nel corso del quale sono nati i figli pagina 1 di 5 (il 27/12/2011) e (il 19/10/2015), chiedevano consensualmente a Per_1 Per_2 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, e saranno liberi di fissare la loro residenza secondo le loro libere determinazioni.
2) La casa coniugale, costituita da un appartamento sito in Augusta, C.da Bongiovanni
s.n.c., Brucoli, Frazione di Augusta, piano terra, distinto in N.C.E.U. del Comune di
Augusta al foglio 33, particella n. 672, sub 2), cat. A/7, la cui proprietà esclusiva appartiene al marito, Dott. , rimane assegnata in godimento a quest'ultimo Parte_1
e al proprio figlio minore, . La moglie, Sig.ra PA LI OR ne Per_1 asporterà gli oggetti di uso strettamente personale entro il termine di gg. 15 giorni, decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso. Ella continuerà ad abitare nell'abitazione sita anch'essa in Brucoli, frazione di Augusta, C.da Bongiovanni 2, ove già dimora stabilmente da circa due mesi con il proprio figlio . Per_2
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni dei suddetti figli.
4) Entrambi i coniugi si impegnando a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei minori in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Il figlio maggiore resta collocato presso il padre, , nella Per_1 Parte_1 suddetta abitazione familiare. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previa comunicazione telefonica, compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del figlio medesimo. Ella, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà, comunque, vedere il figlio tre giorni a settimana, con un pernotto settimanale sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del pagina 2 di 5 suddetto minore. Viene espressamente convenuto che, ai fini anagrafici e come collocamento, il predetto minore ( ) sarà iscritto presso il domicilio del padre. Per_1
6) L'altro figlio minore continuerà a rimanere collocato presso la madre, Sig.ra Per_2
PA LI OR. Il genitore non collocatario, , potrà vedere e Parte_1 tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previa comunicazione telefonica, compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del figlio medesimo. Egli, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà, comunque, vedere il figlio tre giorni a settimana, con un pernotto settimanale sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e di studio del suddetto minore. Viene espressamente convenuto che, ai fini anagrafici e come collocamento, il predetto minore ( ) sarà iscritto presso il domicilio della Per_2 madre.
7) Entrambi i coniugi concordano che i suddetti figli minori trascorreranno insieme le vacanze natalizie alternativamente con il padre e con la madre, nel senso che se trascorreranno il Natale con la madre saranno a Capodanno con il padre o viceversa.
Lo stesso per le festività di Pasqua e Pasquetta. Di conseguenza, i minori trascorreranno una volta la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre o viceversa. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Rimane salvo ogni diverso accordo tra i genitori che abbia lo scopo di assicurare la serenità ed il benessere psicofisico dei figli.
8) Il Sig. , che presta attività lavorativa presso l' c.f. Parte_1 Parte_2
, sede di Priolo Gargallo, si obbliga a corrispondere direttamente alla P.IVA_1 moglie, quale contributo mensile per il mantenimento della stessa e del figlio minore
, l'importo complessivo di euro 700,00, a decorrere dal mese febbraio 2025., Per_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale somma deve intendersi ripartita come segue: euro 400,00 quale contributo per il quotidiano mantenimento ordinario del minore ed euro 300,00 quale mantenimento della moglie.
Essa sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Resta fermo che il quotidiano mantenimento ordinario dell'altro figlio,
, rimane interamente a carico del padre, quale genitore collocatario. Per_1
9) Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, pagina 3 di 5 educative, sportive e ricreative). I coniugi, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, assumono l'obbligo di richiedere e mettere a disposizione dell'altro coniuge documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
10) Quanto alla corretta regolamentazione dei rapporti economici, resta convenuto che il prestito in corso di euro 213,76 mensili contratto con Banca Intesa SanPaolo per soddisfare esigenze familiari rimane interamente a carico del Sig. che, Parte_1 pertanto, dovrà estinguerlo senza nulla chiedere alla Sig.ra AN OR.
11) Entrambi i coniugi convengono che le presenti condizioni avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente atto
12) I coniugi si danno reciprocamente atto che le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.”
All'udienza del 05/06/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
pagina 4 di 5 Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 372/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e AN Parte_1
NO VI, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Augusta (SR) il giorno 03/05/2014 (Atto n. 6, parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2014); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Augusta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2.7.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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