Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 aprile 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 820 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 12/01/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 12/01/2022), n.820 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3038-2017 proposto da: T.S., rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIO FILIPPO LONGO, GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI; – ricorrente – contro A.L.E.R. AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI MILANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso …
Leggi di più… - 2. L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionaleLuigi Badolati · https://www.filodiritto.com/ · 30 luglio 2011
Giurisprudenza • 86
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 01/08/2024, n. 300Provvedimento: Sentenza n. 300/2024 Depositato il 01/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAMPANILE IE, Presidente e Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice VAROTTO VALTER, Giudice in data 25/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 60/2024 depositato il 05/02/2024 proposto da AT Di Padova - 00222610289 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Este - Piazza Maggiore N. 6 35042 Este PD Difeso da …Leggi di più...
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- 2. Trib. Palmi, sentenza 14/06/2024, n. 753Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3884/2023 R.G. TRA ato ad MA (Etiopia) il 10/12/1948 e residente in [...]alla Parte_1 via Rocco Pugliese n. 58, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Parisi, del foro di Palmi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palmi, alla via Cilea n. 15; RICORRENTE E in persona del legale rappresentante Controparte_1 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1271Provvedimento: TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6116/19 R.G.. È comparso, per l'appellante, l'avv. Valerio Antonino MISERENDINO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta al preverbale depositato in data 18 Giugno 2025. È comparso, per l'appellato, l'avv. Giuseppe VALERI per delega dell'avv. Fabrizio VENUTI il quale precisa …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 01/08/2024, n. 299Provvedimento: Sentenza n. 299/2024 Depositato il 01/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 11/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAMPANILE ET, Presidente e Relatore DESTRO DELFINO, Giudice FAVARETTO SILVANO, Giudice in data 11/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 45/2024 depositato il 31/01/2024 proposto da AT Di Padova - 00222610289 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Monselice - Piazza San Marco N. 1 35043 Monselice PD …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4163Provvedimento: N. R.G. 7286/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice Unico dott. LU NT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7286/2016 vertente tra , in qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Persona_1 PA RI Ricorrente in riassunzione nonché , in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Persona_1 FE MA Interventore e “ ” già “ , in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2 CP_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Colangelo Convenuta CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.
L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. ((11)) ---------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. - Art. 2.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano. - Art. 3.
Alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, e' concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo e' di lire 100 giornaliere.
L'anzidetto sussidio e' integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all' art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997 .
Il sussidio di cui al presente articolo non e' cumulabile con quello di disoccupazione ne' con altri di carattere ordinario o continuativo, ma e' ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.
Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perche' rimasto nei territori indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, potra' essere considerata tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di eta' maggiore.
Se tra i coniugi entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se' stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.
Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verra' corrisposto al coniuge col quale essi convivono.
Se il profugo e' soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.
I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscano del sussidio mensile. (7) ((8)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dal presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1967. ---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all' art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, nonche' agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all' articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225 , e' concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennita' di sistemazione di lire 300.000 pro-capite".