Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1968, n. 3967
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Sentenza 14 dicembre 1968

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Per ritenere proposta in giudizio una domanda non e necessario che vi sia una istanza formale od un'espressa manifestazione di volonta specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo una qualsiasi domanda risultare implicitamente od indirettamente dalle deduzioni e richieste, dal cui contenuto puo essere legittimamente desunta. ( nella specie, la Corte d' appello aveva ritenuto che la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita -che l'appellato assumeva proposta dall'appellante per la prima volta in appello- fosse invece implicitamente contenuta nella comparsa di risposta di primo grado a tal fine i giudici di merito collegavano le conclusioni di detta scrittura difensiva- con le quali si chiedeva che-la domanda fosse dichiarata inammissibile o, subordinatamente, che fosse rigettata- -con una espressione inserita nella parte motiva, laddove, per suffragare la tesi della mancata conclusione del contratto, la convenuta lamentava che mai le era stata corrisposta la quota di prezzo spettantele, ed avevano concluso che -si avevano tutti gli elementi della domanda di risoluzione e cioe un contratto valido, un denunciato inadempimento ed una dichiarazione di non voler piu rispettare gli obblighi nascenti dal contratto stesso. ( la suprema Corte, nell'enunciare il principio che precede, ha escluso che nella specie ricorressero i presupposti per la sua applicazione). ( V. N.1907-68, massima n.333900 n.1474-68, massima n.333131).*

Sorge un problema di ultra od extra petizione quando si tratta di accertare se il giudice ha pronunziato su cosa diversa ovvero su una parte maggiore di quello che e stato domandato. Sorge invece un problema di interpretazione della domanda quando si deve stabilire se una determinata richiesta sia stata esplicitamente od implicitamente proposta. Nel primo caso il supremo collegio non e vincolato dall'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale fatta dal giudice di merito,ma puo procedere direttamente all'interpretazione di tale domanda, quale risulta dagli Atti del processo. Viceversa nel secondo caso il giudizio espresso dal giudice di merito, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, e incensurabile in Sede di legittimita, purche sia adeguatamente motivato ed immune da incongruenze logiche e giuridiche. ( V. 2643-68, massima n.335153 n.2167-68, massima n.334255).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1968, n. 3967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3967
    Data del deposito : 14 dicembre 1968

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