Versione
8 aprile 1952
8 aprile 1952
Art. 22.
I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.
I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/09/2021, n. 14395Provvedimento: […] Si costituiva l CP_12, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, in virtù dell'art. 22 legge n. 137/1952, le era stata affidata la sola gestione degli alloggi ed era competente, riguardo alla pagina 4 di 13 cessione agli assegnatari, solo alla relativa istruttoria contabile amministrativa, dovendo l'atto formale di compravendita essere stipulato con il proprietario dell'immobile (al quale competeva la definizione della procedura di cessione). Deduceva che, sino al perfezionamento dell'atto di cessione, gli assegnatari degli alloggi erano tenuti al pagamento del canone, mentre gli oneri condominiali erano dovuti in ogni caso anche dopo il perfezionamento dell'atto di vendita.Leggi di più...
- giurisdizione tribunale ordinario·
- edilizia residenziale pubblica·
- trasmissibilità iure hereditatis·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- trasferimento proprietà·
- art. 2932 c.c.·
- legittimazione passiva·
- diritto di riscatto·
- requisiti per acquisto alloggio