Articolo 22 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 21Articolo 23
Versione
8 aprile 1952
Art. 22.
I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952
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