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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1116\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2024 e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao Capasso, giusto mandato in calce all'atto Parte_1 di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Serpico, giusta procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 216\2022, depositata in data
10.10.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“In via preliminare pregiudiziale ed assorbente a) Sentire dichiarare la nullità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c. e 112 c.p.c. In via preliminare pregiudiziale ed assorbente ma gradata b) Sentire dichiarare la nullità della impugnata sentenza per motivazione apparente e/o comunque contraddittoria. In subordine ma in via principale c) Sentire accogliere il presente appello
1 previa declaratoria che la controversia deve essere decisa in applicazione degli articoli 900 c.c. e seguenti e non degli art. 1102 e 1120 c.c. in conformità del thema decidendum fissato dalle stesse parti in lite all'esito della precisazione della causa petendi e del petitum e per l'effetto sentire rigettare la domanda attorea perché, come già riconosciuto dal giudice a quo, infondata in fatto e in diritto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale nella ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di qualificare il divisorio come “ luce “ sentire ordinare all' appellata ai sensi dell'art. 902 co.2 c.c. di adeguare il divisorio alle prescrizioni di cui all'art. 901 nn. 1 -2-3 c.c. previa declaratoria che il pannello divisorio non ha le caratteristiche predicate dalle dette disposizioni di legge. In subordine ma in via principale gradata d) Sentire in ogni caso accogliere il presente appello previa declaratoria, anche nella denegata ipotesi, in cui l'adita Corte dovesse ritenere invece la natura condominiale del divisorio, che nel caso in esame non ricorrono nemmeno le violazioni delle prerogative, che discendono dalla attribuita natura di bene condominiale al divisorio per potere dichiarare alterata la sua destinazione, alterato il senso architettonico del fabbricato, compromesso il paritario utilizzo del divisorio, ostacolato la visuale alla vicina e/o compromesso la statica del fabbricato ai sensi dell'art. 1120 c.c. e per l'effetto sentire rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
e) Sentire condannare in riforma della impugnata sentenza l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio oltre alle spese della CTU svolta in primo grado”.
Per l'appellata:
“in via preliminare, rigetti l'Istanza di Sospensione della Sentenza e, nel merito, rigetti l'appello e per l'effetto confermi la Sentenza del Tribunale di Sulmona n. 216/2022 con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo grado, proprietaria di una unità immobiliare nel Residence Controparte_1
Horizonte in Roccaraso, citava in giudizio , lamentando l'installazione, sul balcone di Parte_1 proprietà esclusiva della convenuta, senza alcuna autorizzazione, di un armadio di legno ancorato al divisorio comune tra i due terrazzini tale da costituire turbativa e molestia all'esercizio della servitù di panorama e da ostruire, in suo favore, l'ingresso di luce naturale.
Chiedeva, pertanto, accertarsi detta turbativa e molestia della servitù di veduta e condannarsi la convenuta alla rimozione ed al ripristino dello status quo ante dei luoghi.
si costituiva contestando gli assunti attorei sul rilievo che l'opera in questione fosse Parte_1 amovibile e non fissa e peraltro non necessitante di titoli edilizi abilitativi;
contestava, in via ulteriore la prospettata qualificazione in termini di luci e\o vedute attribuita dall'attrice ai pannelli divisori tra i balconi di proprietà esclusiva, carenti dei requisiti di cui agli artt. 900, 901, 902 e 905 c.c.. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi l'attrice all'adeguamento del pannello divisorio – ove qualificato come “luce” – alle prescrizioni di cui agli artt. 901 nn. 1, 2 e 3 c.c..
2 2. La sentenza impugnata, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto la domanda proposta dall'attrice, condannando la convenuta, la cui riconvenzionale è stata respinta, alla rimozione del mobile armadio, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rifusione delle spese di lite, ponendo a suo definitivo carico le spese di CTU.
2.1 Queste sinteticamente le ragioni del decidere.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto di non ravvisare, nella proposta azione, i presupposti per l'affermazione di una servitù di veduta e panorama, quanto piuttosto una violazione del diritto all'uso della cosa comune in conformità della regola della comunione: ciò considerato il fatto che le proprietà esclusive delle parti sono contigue ed esternamente separate, nei rispettivi balconi, da un divisorio, realizzato con una parte in vetro, in basso, ed una parte, in alto, composta da listelli di legno orizzontale attraverso i quali passa luce, da ritenersi parte comune dell'edificio di cui costituisce elemento ornamentale e ne definisce l'estetica.
Ha, pertanto, proceduto con la verifica del rispetto o meno delle disposizioni di cui all'art. 1102 c.c. e segnatamente delle limitazioni normative consistenti, quanto all'opera realizzata in aderenza al divisorio, nel divieto di alterazione della destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.
A tal fine, ha dato conto delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio da cui evincersi come il manufatto occupi tutta l'area del divisorio di confine, in altezza ed in larghezza, impedendo così il passaggio di sufficiente luce nella proprietà dell'attrice, nonché il godimento di una semi-veduta obliqua e laterale, sostanzialmente concludendo – con richiamo ad arresti giurisprudenziali di legittimità
– che anche in tal caso, e pur negata la natura di “costruzione” dell'opera, risulti integrata la violazione dell'art. 1102 c.c.; in via ulteriore, ha evidenziato la alta visibilità dell'armadio dal cortile del fabbricato, tale da contrastare con l'omogeneità della facciata dell'edificio, nonché la pericolosità dell'opera, in alcun modo ancorata al balcone o al divisorio e, pertanto, soggetta alle conseguenze di eventi atmosferici, in loco anche estremi.
2.2 Il rigetto della domanda riconvenzionale è stato motivato sul rilievo della subordinazione alla qualificazione del pannello divisorio quale “luce”, negata, e della genericità per carente specificazione delle prescrizioni violate rispetto all'art. 901 c.c..
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma sulla base di Parte_1 una pluralità di ragioni di censura, così sostanzialmente riassumibili:
a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere il
Tribunale dapprima dato atto che le parti hanno discusso e contraddetto attorno all'esistenza o meno di una servitù di veduta – la cui lesione ha costituito oggetto della domanda di parte attrice – e poi ha motivato in ordine ad una quaestio iuris, la violazione dell'art. 1102 c.c, quanto all'uso di una cosa
3 comune, estranea al dibattito processuale tra le parti e sulla quale non si è svolto il contraddittorio, con violazione del diritto di difesa;
b) motivazione apparente e contraddittoria quanto alla erronea valutazione della natura condominiale del pannello divisorio;
inapplicabilità e contestata violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c.;
c) erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e volta ad ottenere la condanna dell'attrice all'adeguamento del divisorio alle prescrizioni di cui all'art. 900, comma 2, c.c., siccome fondata sul presupposto che la controversia dovesse essere trattata con riferimento al petitum ed alla causa petendi fissata dalle parti in lite e, pertanto, con riferimento alla affermata o negata sussistenza di una servitù di veduta;
d) illegittimità della statuizione in punto di spese di lite come conseguenza della riforma della sentenza impugnata.
4. Si è costituita , insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
5. All'udienza del 12.06.2024, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che, di seguito, si vanno ad esplicitare.
7. In ordine al primo motivo, la Corte osserva quanto segue.
L'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpv. c.p.c., avendo il
Tribunale asseritamente emesso una decisione cosiddetta della “terza via” o “a sorpresa”, in particolare per avere il primo giudice ritenuto che la controversia avesse ad oggetto non già la doluta (da parte attrice) violazione del diritto di servitù di veduta, luce e panorama da esercitarsi – anche sulla proprietà della convenuta – attraverso il pannello divisorio tra i contigui balconi ed in ragione delle caratteristiche del suddetto manufatto, bensì la lesione del diritto di uso di cosa comune, così qualificato il pannello divisorio de quo sul quale sarebbe stato appoggiato l'armadio da parte della . Pt_1
7.1 La censura è fondata.
7.2 A detto proposito, la Cassazione con una giurisprudenza pacifica afferma da tempo il principio secondo cui “L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata
d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cass. Ord. n. 11308\2020).
In via ulteriore, i giudici di legittimità hanno chiarito che “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p. c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal
4 contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (Cass. n. n. 1617\2022, n. 23883\2021 e 24002\2021).
7.3 Nel caso di specie, il Tribunale, pur non operando modifiche in ordine al bene della vita richiesto
(ovverosia la rimozione dell'opera ritenuta lesiva ed il ripristino della situazione qua ante) e, pertanto, anche fermo restando il petitum, tuttavia ha esaminato la domanda sotto un profilo del tutto diverso da quello originario.
L'attrice, invero, aveva sostanzialmente esercitato un'actio confessoria servitutis, mentre la controversia è stata riguardata ritenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1102 c.c. – uso della cosa comune - di cui è stata ritenuta la violazione.
7.3.1 Ebbene, la tutela richiesta con l'actio confessoria attiene, come evidente, ad un diritto reale di godimento e, in termini probatori, ciò consente a colui che la invoca di limitarsi ad allegare la compromissione del suo diritto con la lesione della sfera dominicale, senza necessità di altro apprezzamento circa la compatibilità dell'uso del diritto da parte di altri;
di contro, proprio quest'ultima indagine, nei fatti, si impone nell'ipotesi di violazione dell'art. 1102 c.c. attraverso la verifica del mantenimento della destinazione della res communis e la non compromissione del pari uso degli altri comunisti.
7.3.2 Gli elementi di valutazione, pertanto, differiscono quanto alla causa petendi e in tal senso non può ritenersi esercitato, da parte del giudice, il potere di riqualificare la domanda anche tenuto conto del tenore delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio volte all'accertamento della turbativa e molestia nell'esercizio della servitù di veduta e panorama.
7.4 Va ulteriormente osservato come l'appellante abbia coerentemente posto in rilievo quali ragioni avrebbe potuto far valere se si fosse tenuto regolare contraddittorio in ordine alla violazione dell'art. 1102 c.c., nello specifico lamentando non aver potuto dedurre circa la natura (contestata in tale sede) di res communis condominiale attribuibile al pannello divisorio tra i balconi nello specifico, o sulla insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della norma, ciò peraltro prescindendo dai profili di fondatezza o meno delle doglianze.
7.5 Ritenuta, pertanto, integrata la denunciata violazione dell'art. 101, cpv. c.p.c., la sentenza deve essere dichiarata nulla.
Tuttavia, tale nullità non comporta la rimessione della causa al primo giudice, bensì una rinnovata decisione nel merito.
8. A questo punto, posto che la Corte, attesa la declaratoria di nullità, è esonerata da qualsivoglia esame della controversia sotto il profilo della violazione o meno dell'art. 1102 c.c., giova osservare che la sentenza impugnata ha reso diffusa motivazione di non ravvisare i presupposti per affermare, prima,
l'esistenza di una servitù di veduta e, poi, la lesione del relativo diritto, come dedotta e lamentata dall'attrice, così non limitandosi a mere argomentazioni, bensì esprimendo una vera e propria
5 statuizione, formatasi sulla sequenza fatto-norma-effetto, e tale specifica ratio decidendi non è stata impugnata dall'appellata incidentalmente, fosse pure in via subordinata o condizionata all'accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza per la violazione dell'art. 101, cpv. c.p.c..
Ella, invero, nella comparsa di costituzione ha sostenuto che “il Primo Giudice ben avrebbe potuto accogliere la domanda anche per i motivi di diritto illustrati dalla sig.ra nel primo grado del presente Controparte_1 giudizio poiché è incontestabilmente emerso che il eretto a 1.400 metri di altitudine Parte_2 nella località Conca d'Oro, zona priva di altre abitazioni, tra il centro abitato di Roccaraso e la località Aremogna, gode di un'ampia panoramicità garantita sia dal motivo architettonico del fabbricato, sia dai balconi di pertinenza delle singole unità abitative;
questi, infatti, si ripete, affacciano sull'intera vallata e sono divisi l'uno dall'altro, da pareti che, essendo costituite da doghe di legno “parallele della larghezza di 7 cm, distanziate l'una dall'altra di circa 5 cm” (V. pag. 5 della
C.T.U.), permettono di ricevere luce dal balcone limitrofo e di non incontrare alcun ostacolo nella vista del panorama”, ma nelle formulate conclusioni ha meramente chiesto il rigetto dell'impugnazione, sicché, pur rispettati i termini ex art. 343 c.p.c. e nonostante non serva l'uso di formule sacramentali ai fini della proposizione di gravame incidentale, è pur vero che, dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni di cui alla comparsa, non può ritenersi espressa in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado nel senso dell'accoglimento della domanda originariamente proposta (ex multis,
Cass. n. 22652\2019).
8.1 Ne discende come, sul punto, debba intendersi formato il giudicato interno (Cass. ord. n.
25876\2024 e n. 27246\2024) e la relativa questione non può più essere scrutinata in tale sede di gravame.
9. La presente decisione, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata deve necessariamente essere limitata alla declaratoria di nullità della predetta pronuncia per le ragioni come sopra enunciate.
10. Quanto al regime delle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado impone la loro diversa regolazione e la soluzione in rito della controversia suggerisce l'integrale compensazione, tra le parti, degli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
10.1 A detto proposito, vi è da dire che , nel proporre appello, ha chiesto anche la Parte_1 ripetizione delle somme versate, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali in favore dell'odierna appellata, documentandone l'esborso in data in data 14.12.2022 per un totale di €
8.487,64; di detto importo, oltre interessi al tasso legale a far data dal pagamento, va disposta la restituzione in favore dell'appellante medesima, derivando tale diritto dalla riforma della sentenza di primo grado e segnatamente, dalla riforma del regime delle spese, nei termini sopra enunciati.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona, n.
[...] Controparte_1
6 216\2022, depositata in data 10.10.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta da , che rigetta;
Controparte_1
• condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 8.487,64, oltre interessi dalla data del pagamento;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05.03.2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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