Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 252/2024, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianni Busco (C.F.: - pec: e C.F._2 Email_1 dall'avv. Giuseppe Picca (C.F.: - pec: C.F._3
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
: nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiuseppe Liberti (C.F.: - pec. C.F._5
Email_3
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 2724/2023 del Tribunale di BARI, terza sezione civile, pubblicata il
05/07/2023, resa nella causa iscritta al RGN 7634/2021.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. sull'assunto di essere proprietario di un immobile sito in Bari alla Via Massaua n. Parte_1
19 concesso in comodato d'uso gratuito ventennale (con contratto stipulato l'11.07.16 e registrato in pagina 1 di 3
per l'effetto, condannare la Sig.ra all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile sito in Bari, alla Via Massaua n. 19, di proprietà del ricorrente”
Si costituiva la sig.ra che contestava la ricostruzione fattuale fornita dal genitore, con Controparte_1 particolare riferimento alla patologia del di lei fratello ed alla necessità dell'istante di alienare il bene e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale ritenute inammissibili in quanto tardivamente articolate -ovvero solo nel corso della udienza di discussione celebrata il 26.01.2022- le istanze istruttorie di parte ricorrente, e ritenuta NON raggiunta la prova del bisogno “imprevisto ed urgente”, gravante sul ricorrente, legittimante la anticipata restituzione del bene, rigettava la domanda e condannava l'istante al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il sig. con ricorso depositato il 26.02.2024, Parte_1 per VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 1809 COMMA 2 C.C., oltre a dolersi del governo delle spese, e concludeva per sentir, previa sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata “in totale riforma della sentenza impugnata, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per le suesposte causali, la risoluzioni del contratto di comodato sottoscritto dalle parti in data in data 11/07/2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 7812; 2. per l'effetto condannare la sig.ra all'immediato rilascio dell'immobile sito in Bari alla via Massaua Controparte_1
n. 19, di proprietà del sig. ;
3. condannare la stessa convenuta alla rifusione delle spese e Parte_1 compensi del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellata con comparsa depositata l'11.03.2025 che contestava i motivi di appello e concludeva per sentirlo rigettare “con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite anche del secondo grado da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
La Corte, all'udienza del 12.03.2025, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva la causa come da dispositivo.
pagina 2 di 3 L'appello è inammissibile, in quanto proposto con ricorso, depositato in cancelleria soltanto in data
26.02.2024, oltre il termine decadenziale (ex art. 327, comma primo, c.p.c.) di sei mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 5 luglio 2023) della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 252/2024, proposto da contro con ricorso depositato il Parte_1 Controparte_1
26.02.2024, per la riforma della sentenza n. 2724/2023 del Tribunale di BARI, terza sezione civile, pubblicata il 05/07/2023, resa nella causa iscritta al RGN 7634/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. dichiara dovuto il doppio contributo a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 12.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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