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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO IC Presidente dott.ssa GA MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3568/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Angelo Incardona, rappresentante e difensore e
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Max Guarisco, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 5/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/7/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 24/9/2010, unione dalla quale era nato il figlio Per_1
(l'1/12/2016), e di essersi separati con sentenza n. 3513/2024 del 17-18/6/2024 del
Tribunale di Palermo, passata in giudicato, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 6/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
1 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
24/9/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3513/2024 del 17-18/6/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1 madre, così disposto dal Tribunale Civile di Palermo con la citata sentenza nr. 3513/2024;
2) il Sig. , presta il proprio consenso al trasferimento del minore presso la Parte_1 Per_1 città di Trapani, nella nuova residenza della sig.ra sita in Valderice (Trapani) nella CP_1
Via Strada Piatta n. 1 impegnandosi ad assicurare ogni forma di collaborazione e/o cooperazione per quanto dovrà essere compiuto in conseguenza di tale trasferimento prestando la necessaria autorizzazione all'iscrizione di presso una pubblica scuola sita nella città di Valderice Per_1
(Trapani), sottoscrivendo i necessari documenti;
3) Il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la somma di € 350,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del minore Tale somma, da rivalutarsi a far data dal mese di luglio Per_1
2025 secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta rispettando i termini temporali indicati nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Palermo n. 3513/2024
4) in relazione al diritto di visita per il genitore non convivente, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti si concorda quanto segue:
- il sig. avrà facoltà di tenere con sé il piccolo a settimane alterne il fine settimana Pt_1 Per_1
e precisamente dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie presso la residenza paterna sita in Palermo;
- il sig. inoltre, nella settimana in cui il piccolo trascorrerà il fine settimana con Pt_1 Per_1 la di lui madre, potrà tenere con sé il figlio dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì Per_1 sino alle ore 21,00 dello stesso giorno. Rimane fermo che nell'ipotesi in cui il sig. per Pt_1
2 documentate esigenze lavorative, nel giorno del venerdì non potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita, lo stesso avrà la possibilità di vedere in un diverso giorno il minore in un orario Per_1 compatibile con le esigenze scolastiche del minore e previo preavviso di almeno 1 giorno;
- In ordine alle vacanze estive il sig. avrà facoltà di trascorrere con il proprio figlio almeno Pt_1
15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno dell'anno di riferimento. Durante tale periodo estivo i genitori avranno l'obbligo di reciprocamente comunicare l'indirizzo della località di vacanza. Tale reciproco obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui venga organizzato un fine settimana fuori dalla residenza dei rispettivi genitori per il periodo non estivo.
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
5) Le spese straordinarie, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, afferenti il minore saranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% cadauna, secondo le modalità indicate Per_1 nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal
Consiglio dell'Ordine di Palermo in data 2 luglio 2019.
6) La sig.ra in ragione della sua nuova situazione lavorativa, tale da renderla CP_1 economicamente autosufficiente ed indipendente, sottoscrivendo il presente ricorso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno di mantenimento disposto in suo favore della suddetta sentenza resa dal Tribunale di Palermo e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti, inoltre, pur consapevoli del diritto sancito dall'art. 5 della Legge n. 898/1970, ovvero dell'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno allorquando quest'ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (c.d. assegno divorzile), sottoscrivendo il presente ricorso dichiarano di reciprocamente rinunciare, come in effetti rinunciano, all'assegno divorzile in ragione della sussistenza in capo ad entrambi di adeguati mezzi economici tali da renderli autonomi ed autosufficienti.
7) Con riferimento all'immobile sito in Palermo nella Via Giovanni Orcel nr. 6, in ragione del 3 trasferimento della residenza della sig.ra nella città di Valderice - Trapani, nonché CP_1 del trasferimento dello stesso presso la nuova residenza materna, le parti, nella loro qualità Per_1 di comproprietari, concordano nel voler concedere in locazione ad uso abitativo tale immobile a terzi, ammobiliato ed unitamente al box auto compreso nel residence, ad un canone non inferiore ad €
550,00 mensili. Il ricavato dell'affitto sarà equamente suddiviso dagli odierni contraenti, nelle modalità che saranno pattuite in sede di stipula del contratto di locazione. Parimenti equamente saranno suddivise le spese di proprietà del suddetto appartamento, unitamente alle pertinenze dello stesso.
8) La sig.ra in ragione della sua situazione lavorativa, tale da renderla CP_1 economicamente autosufficiente ed indipendente, con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga,
a far data dal mese di luglio 2025, a corrispondere in favore del sig. la metà della rata Parte_1 mensile corrisposta per il mutuo ipotecario concesso da giusta atto di mutuo Parte_2 ipotecario del 2 settembre 2019 in notar Rep. n. 5233 Racc. n. 3915, registrato a Persona_2
Palermo il 16 settembre 2019 al n. 8920 – 1T, per l'acquisto dell'appartamento sito in Palermo nella
Via Giovanni Orcel nr. 6, già adibito a residenza familiare e di cui gli odierni ricorrenti risultano comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, giusta atto di compravendita in notar del Persona_2
2 settembre 2019, Rep. n. 5232, Racc. n. 3914, registrato a Palermo il 16/09/2019 al n. 8918-1T.
Detto mutuo, ad oggi, viene rimborsato mediante addebito su c/c del sig. e pertanto, Parte_1 fermo restando tale modalità di rimborso in favore del predetto istituto bancario, rimane concordato che la sig.ra sempre con decorrenza dal mese di luglio 2025, dovrà versare in favore CP_1 del sig. una somma pari alla metà della rata mensile di riferimento alle coordinate Parte_1 bancarie che le saranno appositamente comunicate e ciò entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta esibizione ad opera del sig. della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata Pt_1 mensile di riferimento con relativa richiesta di rimborso in suo favore.
9) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale le proprie residenze impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni l'uno in favore dell'altro;
10) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e del documento di identità del minore valido per l'espatrio;
11) I coniugi danno atto di avere regolato tra di loro ogni ulteriore diverso rapporto;
12) le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambe le parti per quote uguali.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
4 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/9/2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 147, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA MM CO IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CO IC Presidente dott.ssa GA MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3568/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Angelo Incardona, rappresentante e difensore e
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Max Guarisco, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 5/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/7/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 24/9/2010, unione dalla quale era nato il figlio Per_1
(l'1/12/2016), e di essersi separati con sentenza n. 3513/2024 del 17-18/6/2024 del
Tribunale di Palermo, passata in giudicato, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine del 6/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
1 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
24/9/2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3513/2024 del 17-18/6/2024, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, di seguito integralmente trasposte:
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la Per_1 madre, così disposto dal Tribunale Civile di Palermo con la citata sentenza nr. 3513/2024;
2) il Sig. , presta il proprio consenso al trasferimento del minore presso la Parte_1 Per_1 città di Trapani, nella nuova residenza della sig.ra sita in Valderice (Trapani) nella CP_1
Via Strada Piatta n. 1 impegnandosi ad assicurare ogni forma di collaborazione e/o cooperazione per quanto dovrà essere compiuto in conseguenza di tale trasferimento prestando la necessaria autorizzazione all'iscrizione di presso una pubblica scuola sita nella città di Valderice Per_1
(Trapani), sottoscrivendo i necessari documenti;
3) Il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la somma di € 350,00 Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del minore Tale somma, da rivalutarsi a far data dal mese di luglio Per_1
2025 secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta rispettando i termini temporali indicati nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Palermo n. 3513/2024
4) in relazione al diritto di visita per il genitore non convivente, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti si concorda quanto segue:
- il sig. avrà facoltà di tenere con sé il piccolo a settimane alterne il fine settimana Pt_1 Per_1
e precisamente dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie presso la residenza paterna sita in Palermo;
- il sig. inoltre, nella settimana in cui il piccolo trascorrerà il fine settimana con Pt_1 Per_1 la di lui madre, potrà tenere con sé il figlio dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì Per_1 sino alle ore 21,00 dello stesso giorno. Rimane fermo che nell'ipotesi in cui il sig. per Pt_1
2 documentate esigenze lavorative, nel giorno del venerdì non potrà esercitare il proprio diritto/dovere di visita, lo stesso avrà la possibilità di vedere in un diverso giorno il minore in un orario Per_1 compatibile con le esigenze scolastiche del minore e previo preavviso di almeno 1 giorno;
- In ordine alle vacanze estive il sig. avrà facoltà di trascorrere con il proprio figlio almeno Pt_1
15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno dell'anno di riferimento. Durante tale periodo estivo i genitori avranno l'obbligo di reciprocamente comunicare l'indirizzo della località di vacanza. Tale reciproco obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui venga organizzato un fine settimana fuori dalla residenza dei rispettivi genitori per il periodo non estivo.
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
5) Le spese straordinarie, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, afferenti il minore saranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% cadauna, secondo le modalità indicate Per_1 nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal
Consiglio dell'Ordine di Palermo in data 2 luglio 2019.
6) La sig.ra in ragione della sua nuova situazione lavorativa, tale da renderla CP_1 economicamente autosufficiente ed indipendente, sottoscrivendo il presente ricorso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno di mantenimento disposto in suo favore della suddetta sentenza resa dal Tribunale di Palermo e ciò a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti, inoltre, pur consapevoli del diritto sancito dall'art. 5 della Legge n. 898/1970, ovvero dell'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno allorquando quest'ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (c.d. assegno divorzile), sottoscrivendo il presente ricorso dichiarano di reciprocamente rinunciare, come in effetti rinunciano, all'assegno divorzile in ragione della sussistenza in capo ad entrambi di adeguati mezzi economici tali da renderli autonomi ed autosufficienti.
7) Con riferimento all'immobile sito in Palermo nella Via Giovanni Orcel nr. 6, in ragione del 3 trasferimento della residenza della sig.ra nella città di Valderice - Trapani, nonché CP_1 del trasferimento dello stesso presso la nuova residenza materna, le parti, nella loro qualità Per_1 di comproprietari, concordano nel voler concedere in locazione ad uso abitativo tale immobile a terzi, ammobiliato ed unitamente al box auto compreso nel residence, ad un canone non inferiore ad €
550,00 mensili. Il ricavato dell'affitto sarà equamente suddiviso dagli odierni contraenti, nelle modalità che saranno pattuite in sede di stipula del contratto di locazione. Parimenti equamente saranno suddivise le spese di proprietà del suddetto appartamento, unitamente alle pertinenze dello stesso.
8) La sig.ra in ragione della sua situazione lavorativa, tale da renderla CP_1 economicamente autosufficiente ed indipendente, con la sottoscrizione del presente ricorso si obbliga,
a far data dal mese di luglio 2025, a corrispondere in favore del sig. la metà della rata Parte_1 mensile corrisposta per il mutuo ipotecario concesso da giusta atto di mutuo Parte_2 ipotecario del 2 settembre 2019 in notar Rep. n. 5233 Racc. n. 3915, registrato a Persona_2
Palermo il 16 settembre 2019 al n. 8920 – 1T, per l'acquisto dell'appartamento sito in Palermo nella
Via Giovanni Orcel nr. 6, già adibito a residenza familiare e di cui gli odierni ricorrenti risultano comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, giusta atto di compravendita in notar del Persona_2
2 settembre 2019, Rep. n. 5232, Racc. n. 3914, registrato a Palermo il 16/09/2019 al n. 8918-1T.
Detto mutuo, ad oggi, viene rimborsato mediante addebito su c/c del sig. e pertanto, Parte_1 fermo restando tale modalità di rimborso in favore del predetto istituto bancario, rimane concordato che la sig.ra sempre con decorrenza dal mese di luglio 2025, dovrà versare in favore CP_1 del sig. una somma pari alla metà della rata mensile di riferimento alle coordinate Parte_1 bancarie che le saranno appositamente comunicate e ciò entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta esibizione ad opera del sig. della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata Pt_1 mensile di riferimento con relativa richiesta di rimborso in suo favore.
9) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale le proprie residenze impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni l'uno in favore dell'altro;
10) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e del documento di identità del minore valido per l'espatrio;
11) I coniugi danno atto di avere regolato tra di loro ogni ulteriore diverso rapporto;
12) le spese del presente procedimento rimangono a carico di entrambe le parti per quote uguali.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
4 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 24/9/2010 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 147, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA MM CO IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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