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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/10/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massino CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 9.7.1973 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Santo Giovanni
E
n. a Casoli il 10.09.1968 – CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Di Santo Giovanni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 19.6.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 7.10.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i figli, entrambi maggiorenni, seppure attualmente non economicamente autosufficienti, regoleranno le visite al genitore non collocatario (il Sig. Parte_2
) nei modi e termini già ampiamente sperimentati, non essendo state
[...] riscontrate ragioni ostative in precedenza;
2) le spese straordinarie riguardanti i figli, fin tanto che non saranno economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere concordate dagli stessi, ove necessario;
il rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese andrà effettuato, dietro esibizione della relativa idonea documentazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Riguardo all'individuazione delle spese straordinarie, le parti fanno espresso riferimento ai noti Protocolli in uso presso l'intestato Tribunale.
3) per quanto riguarda l'assegno divorzile, esso verrà sostituito dalla cessione, in favore della Sig.ra , da parte del Sig. , della nuda proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, ubicato in Casoli alla Via Quarto da Capo n. 196, di cui il Sig. è unico proprietario, in virtù di successione, atto Parte_2 di donazione e contestuale atto di divisione.
4) nello specifico, il Sig. , cede, in luogo ed in sostituzione Parte_2 dell'assegno divorzile, alla Sig.ra , la nuda proprietà dell'immobile, di sua Parte_1 esclusiva proprietà, sito in Casoli alla Via Quarto da Capo n. 196, di cinque vani catastali, a piano terra, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Casoli al foglio 54, particella 224, sub. 4, contrada Quarto da Capo, piano T, categoria A/3, classe 2, vani
5, rendita 309,87, con i proporzionali diritti su corte urbana, particella 224 sub. 1 e vano scala p.lla 224 sub. 8 del foglio 54 N.C.E.U. Per la pattuizione che precede, si ritiene applicabile l'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (e ss. mod.) il quale afferma che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
5) Il Sig. , inoltre, si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
, la somma di € 18.000,00 (diciottomila euro), in unica soluzione, quale Parte_1 contributo/rimborso per le spese affrontate nel corso del tempo, in epoca antecedente il deposito del presente ricorso, per le cure mediche e di assistenza che la Sig.ra ha Pt_1 dovuto affrontare per la figlia . Persona_1
6) Nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già interrotto la convivenza;
7) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune. 8) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 29.05.1993 in Casoli alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoli, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1993, n. 1, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Presidente Estensore
GE Di AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa GE DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massino CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 9.7.1973 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Santo Giovanni
E
n. a Casoli il 10.09.1968 – CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Di Santo Giovanni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 19.6.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 7.10.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i figli, entrambi maggiorenni, seppure attualmente non economicamente autosufficienti, regoleranno le visite al genitore non collocatario (il Sig. Parte_2
) nei modi e termini già ampiamente sperimentati, non essendo state
[...] riscontrate ragioni ostative in precedenza;
2) le spese straordinarie riguardanti i figli, fin tanto che non saranno economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere concordate dagli stessi, ove necessario;
il rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese andrà effettuato, dietro esibizione della relativa idonea documentazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Riguardo all'individuazione delle spese straordinarie, le parti fanno espresso riferimento ai noti Protocolli in uso presso l'intestato Tribunale.
3) per quanto riguarda l'assegno divorzile, esso verrà sostituito dalla cessione, in favore della Sig.ra , da parte del Sig. , della nuda proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile di proprietà di quest'ultimo, ubicato in Casoli alla Via Quarto da Capo n. 196, di cui il Sig. è unico proprietario, in virtù di successione, atto Parte_2 di donazione e contestuale atto di divisione.
4) nello specifico, il Sig. , cede, in luogo ed in sostituzione Parte_2 dell'assegno divorzile, alla Sig.ra , la nuda proprietà dell'immobile, di sua Parte_1 esclusiva proprietà, sito in Casoli alla Via Quarto da Capo n. 196, di cinque vani catastali, a piano terra, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Casoli al foglio 54, particella 224, sub. 4, contrada Quarto da Capo, piano T, categoria A/3, classe 2, vani
5, rendita 309,87, con i proporzionali diritti su corte urbana, particella 224 sub. 1 e vano scala p.lla 224 sub. 8 del foglio 54 N.C.E.U. Per la pattuizione che precede, si ritiene applicabile l'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (e ss. mod.) il quale afferma che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
5) Il Sig. , inoltre, si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_2
, la somma di € 18.000,00 (diciottomila euro), in unica soluzione, quale Parte_1 contributo/rimborso per le spese affrontate nel corso del tempo, in epoca antecedente il deposito del presente ricorso, per le cure mediche e di assistenza che la Sig.ra ha Pt_1 dovuto affrontare per la figlia . Persona_1
6) Nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già interrotto la convivenza;
7) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune. 8) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 29.05.1993 in Casoli alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoli, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1993, n. 1, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Presidente Estensore
GE Di AM