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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 41/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO EX ART.3, COMMA 4, l. N.89/2001
Il Consigliere designato, dott. Emanuele De Gregorio;
provvedendo nel procedimento per equa riparazione iscritto al n. 41/2025 V.G., promosso nei confronti del
[...]
[...]
- C.F. , P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante con P.IVA_2 Parte_2 sede legale in Agrate AN (MB - 20864), Via Matteotti n. 142, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ennio Abrusci, C.F.
, PEC: e Federico C.F._1 Email_1
Bordogna, C.F. , in virtù di procura in calce al ricorso, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano alla via
Donizetti 38.
letti gli atti;
osserva
Il ricorso, proponibile in rito ex art. 4 L. 89/2001, in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 68/2018, è fondato nel merito nei limiti di cui appresso.
Dalla documentazione prodotta si evince che:
- con sentenza pubblicata il 25/02/1994 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava il fallimento della S.A.M. s.r.l.;
- l'odierna ricorrente, entro la data indicata nella sentenza per la verifica dello stato passivo (04.04.1994), depositava istanza di insinuazione allo stato e veniva
1 poi ammessa allo stato passivo in via privilegiata per l'importo di euro 385,88 ed in via chirografaria per l'importo di euro 3.975,75;
- lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 13.04.1995;
- il rendiconto di gestione ex art. 116 L.F. veniva presentato in data 31.05.2022
(All.3);
- la procedura fallimentare in oggetto risulta attualmente pendente alla seguente fase: “attesa approvazione riparto finale e decreto di chiusura” (cfr. All.4);
Non constano segmenti della procedura presupposta che non siano attribuibili all'apparato giustizia e che, dunque, possano essere detratti dal calcolo della irragionevole durata.
La ragionevole durata della procedura concorsuale è fissata in sei anni dall'art. 2, comma 2-bis, della L. 89/2001 e successive modificazioni.
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo (cfr. ex multis Cass. 324/2024 e
Cass. 2041/2024).
Ne derivano, nel caso in esame, una durata totale della procedura concorsuale
“presupposta”, a decorrere dalla domanda d'insinuazione al passivo (data prossima al 04/04/1994) e sino alla data di deposito della domanda di equa riparazione (09/03/2025) pari a circa 29 anni e 11 mesi, corrispondenti a
30 anni ex art.
2-bis della L. 89/2001, ed una durata irragionevole della stessa procedura, secondo la normativa della L. 89/2001 “ratione temporis” applicabile, ai fini della domanda di equa riparazione, pari a 24 anni.
Il danno non patrimoniale maturato in capo a chi è parte del procedimento presupposto, una volta che sia stata provata la violazione dell'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione senza bisogno che la
2 sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto presuntiva;
e ciò a differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede invece la prova della sua esistenza.
La Suprema Corte afferma che «nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3,
n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss 1. fall.)» (Cass. 10176/18, pag. 6, §4); che analogo principio
è stato affermato anche in materia di esecuzione individuale da Cass. 24362 («In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento»); che pertanto non ha fondamento la pretesa talora sollevata dall'Amministrazione di ancorare il valore del giudizio presupposto, ove si tratti di una procedura fallimentare, all'importo del riparto invece che all'importo del credito ammesso al passivo (cfr. in tal senso Cass. 25181-21).
Non può neppure obiettarsi che, a seguito delle modifiche del 2015, non può più configurarsi una presunzione relativa di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, dovendosi al contrario ritenere che, nell'ambito di una valutazione da svolgere caso per caso sia in ordine all'an che in ordine al quantum dell'indennizzo, il soggetto che si dichiara danneggiato debba provare di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza delle lungaggini della procedura. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito (vedasi Cass. 25181-21 in motivazione) che «in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri;
ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere
3 che tale danno sia stato subito dal ricorrente» (Cass. ord. n. 7034/2020; nello stesso senso, Cass. sent. n. 26497/2019 e Cass. ord. n. 10858/2018).
In ordine al quantum, alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art.2 bis L.
n.89/2001, ma tenuto conto che a mente dell'art 2 bis comma legge n. 89/2001
"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa ...." (art. 2 bis, comma 3), l'equo indennizzo da liquidarsi alla ricorrente è pari ad euro 4.361,63 (pari al valore complessivo del credito insinuato al passivo del fallimento) oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo.
Non opera, nella specie, in quanto il procedimento presupposto è un fallimento, la riduzione percentuale dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis, comma
1 bis della L.89/2001 per il numero delle parti (cfr. Cass. 734/2023).
Si liquidano le spese processuali, applicando i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (tabella 8, procedimenti monitori), tenuto conto del “decisum”, con l'aumento del 30% sul compenso minimo riconosciuto (pari a euro 237,00) per redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione (art. 4, comma 4, bis
D.M. 55/2014 e s.m.i.) nell'importo di € 27,00 per rimborso spese vive e di
€ 308,10 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Ennio Abrusci dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Visto l'art. 3 L. 89/2001, ingiunge al di pagare, senza Parte_1 dilazione, alla ricorrente - C.F. Parte_1
, P.IVA , la somma di € 4.361,63 a titolo di equa P.IVA_1 P.IVA_2 riparazione, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate nell'importo di € 27,00 per rimborso spese vive e di € 308,10 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Ennio Abrusci, antistatario.
4 Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Caltanissetta, 11 marzo 2025
Il Consigliere designato
Emanuele De Gregorio
5
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
DECRETO EX ART.3, COMMA 4, l. N.89/2001
Il Consigliere designato, dott. Emanuele De Gregorio;
provvedendo nel procedimento per equa riparazione iscritto al n. 41/2025 V.G., promosso nei confronti del
[...]
[...]
- C.F. , P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante con P.IVA_2 Parte_2 sede legale in Agrate AN (MB - 20864), Via Matteotti n. 142, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ennio Abrusci, C.F.
, PEC: e Federico C.F._1 Email_1
Bordogna, C.F. , in virtù di procura in calce al ricorso, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano alla via
Donizetti 38.
letti gli atti;
osserva
Il ricorso, proponibile in rito ex art. 4 L. 89/2001, in virtù della sentenza della
Corte Costituzionale n. 68/2018, è fondato nel merito nei limiti di cui appresso.
Dalla documentazione prodotta si evince che:
- con sentenza pubblicata il 25/02/1994 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava il fallimento della S.A.M. s.r.l.;
- l'odierna ricorrente, entro la data indicata nella sentenza per la verifica dello stato passivo (04.04.1994), depositava istanza di insinuazione allo stato e veniva
1 poi ammessa allo stato passivo in via privilegiata per l'importo di euro 385,88 ed in via chirografaria per l'importo di euro 3.975,75;
- lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 13.04.1995;
- il rendiconto di gestione ex art. 116 L.F. veniva presentato in data 31.05.2022
(All.3);
- la procedura fallimentare in oggetto risulta attualmente pendente alla seguente fase: “attesa approvazione riparto finale e decreto di chiusura” (cfr. All.4);
Non constano segmenti della procedura presupposta che non siano attribuibili all'apparato giustizia e che, dunque, possano essere detratti dal calcolo della irragionevole durata.
La ragionevole durata della procedura concorsuale è fissata in sei anni dall'art. 2, comma 2-bis, della L. 89/2001 e successive modificazioni.
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l. fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo (cfr. ex multis Cass. 324/2024 e
Cass. 2041/2024).
Ne derivano, nel caso in esame, una durata totale della procedura concorsuale
“presupposta”, a decorrere dalla domanda d'insinuazione al passivo (data prossima al 04/04/1994) e sino alla data di deposito della domanda di equa riparazione (09/03/2025) pari a circa 29 anni e 11 mesi, corrispondenti a
30 anni ex art.
2-bis della L. 89/2001, ed una durata irragionevole della stessa procedura, secondo la normativa della L. 89/2001 “ratione temporis” applicabile, ai fini della domanda di equa riparazione, pari a 24 anni.
Il danno non patrimoniale maturato in capo a chi è parte del procedimento presupposto, una volta che sia stata provata la violazione dell'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione senza bisogno che la
2 sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto presuntiva;
e ciò a differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede invece la prova della sua esistenza.
La Suprema Corte afferma che «nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3,
n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss 1. fall.)» (Cass. 10176/18, pag. 6, §4); che analogo principio
è stato affermato anche in materia di esecuzione individuale da Cass. 24362 («In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento»); che pertanto non ha fondamento la pretesa talora sollevata dall'Amministrazione di ancorare il valore del giudizio presupposto, ove si tratti di una procedura fallimentare, all'importo del riparto invece che all'importo del credito ammesso al passivo (cfr. in tal senso Cass. 25181-21).
Non può neppure obiettarsi che, a seguito delle modifiche del 2015, non può più configurarsi una presunzione relativa di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, dovendosi al contrario ritenere che, nell'ambito di una valutazione da svolgere caso per caso sia in ordine all'an che in ordine al quantum dell'indennizzo, il soggetto che si dichiara danneggiato debba provare di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza delle lungaggini della procedura. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito (vedasi Cass. 25181-21 in motivazione) che «in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri;
ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere
3 che tale danno sia stato subito dal ricorrente» (Cass. ord. n. 7034/2020; nello stesso senso, Cass. sent. n. 26497/2019 e Cass. ord. n. 10858/2018).
In ordine al quantum, alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art.2 bis L.
n.89/2001, ma tenuto conto che a mente dell'art 2 bis comma legge n. 89/2001
"La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa ...." (art. 2 bis, comma 3), l'equo indennizzo da liquidarsi alla ricorrente è pari ad euro 4.361,63 (pari al valore complessivo del credito insinuato al passivo del fallimento) oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo.
Non opera, nella specie, in quanto il procedimento presupposto è un fallimento, la riduzione percentuale dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis, comma
1 bis della L.89/2001 per il numero delle parti (cfr. Cass. 734/2023).
Si liquidano le spese processuali, applicando i parametri dettati dal D.M.
55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (tabella 8, procedimenti monitori), tenuto conto del “decisum”, con l'aumento del 30% sul compenso minimo riconosciuto (pari a euro 237,00) per redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione (art. 4, comma 4, bis
D.M. 55/2014 e s.m.i.) nell'importo di € 27,00 per rimborso spese vive e di
€ 308,10 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Ennio Abrusci dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Visto l'art. 3 L. 89/2001, ingiunge al di pagare, senza Parte_1 dilazione, alla ricorrente - C.F. Parte_1
, P.IVA , la somma di € 4.361,63 a titolo di equa P.IVA_1 P.IVA_2 riparazione, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate nell'importo di € 27,00 per rimborso spese vive e di € 308,10 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Ennio Abrusci, antistatario.
4 Autorizza, in difetto, la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Caltanissetta, 11 marzo 2025
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