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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1450/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1450/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. GIORGINI in sost. avv. STRAMACCIA ANDREA, CALVANI LORENZO e SI SA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente presente di persona, l'avv.
[...] Controparte_1
MARANO' LUCIANO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1450/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA, dall'Avv. SI SA e dall'Avv. CALVANI LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARANO' LUCIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: qualificazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente dal 2 aprile 2019 fino al 30 giugno 2019 della resistente, inquadrato come operaio agricolo Controparte_2 avventizio, ma di aver svolto, fin dall'inizio del rapporto, mansioni relative al superiore pagina 2 di 6 inquadramento di operario agricolo specializzato e con orario di lavoro superiore a quanto indicato nelle buste paga.
Sostiene, infatti, il sig. di aver sempre lavorato come operario Pt_1
specializzato per sei giorni la settimana, con orario giornaliero dalle 8.00 alle 17.00.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande di accertamento chiedeva al giudice la condanna della resistente al pagamento delle differenze CP_2
retributive con interessi e rivalutazione, oltre spese di lite.
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come le mansioni svolte dal ricorrente fossero ab origine quelle richieste in questa sede, ma come nessun ora di lavoro in più, rispetto a quanto indicato nelle buste paga, sarebbe stata svolta.
Espletata istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1. In via preliminare, la domanda di superiore inquadramento deve ritenersi priva di interesse per la parte ricorrente, poiché, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del sig. il suo inquadramento è stato fin da subito quello di operaio Pt_1
specializzato.
Ne deriva che la relativa domanda deve ritenersi come tale inammissibile.
2. Residua, allora, la domanda per i compensi asseritamente dovuti per il lavoro effettivamente svolto, superiore rispetto a quanto indicato in busta paga e, per una parte, anche superiore all'orario ordinario.
Su quest'ultimo punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce
(lavoro straordinario), sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n.
1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la
pagina 3 di 6 sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav., 29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)»).
3. Nel caso di specie le testimonianze escusse, hanno condotto ad un risultato certo in ordine all'orario di lavoro allegato;
infatti, i testi hanno confermato che la giornata lavorativa, nel periodo dedotto in ricorso, iniziasse per il ricorrente alle 8:00, per terminare alle 17:00 e che la prestazione fosse resa dal lunedì al sabato (cfr., testi
– ud. 26.2.2025: «Ho lavorato insieme al sig. facevamo lo stesso Tes_1 Pt_1
lavoro. Il ricorrente mi chiama AR. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme il ricorrente ha lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario dalle 8:00 alle 17:00 con mezz'ora di pausa pranzo»; cfr., teste – ud. 17.9.2025: «conosco il ricorrente Tes_2
abbiamo lavorato insieme dal lunedì al sabato. […]. Iniziavamo alle 8:00 di mattina fino alle 12:00. Poi riprendevamo alle 13:00 fino alle 17:00, come ho detto l'abbiamo fatto tutti i giorni tranne la domenica, lavoravamo anche con la pioggia, in questi casi sospendevamo qualche momento aspettando il miglioramento delle condizioni. Non lavoravamo sempre nello stesso posto, ma cambiavamo. Andavamo a Scandicci, a volte
a Lastra a Signa»).
pagina 4 di 6 Al contrario, gli altri testi escussi non sono stati in grado di specificare in maniera puntuale gli orari di lavoro del ricorrente, anche per la mancata conoscenza dello stesso, ovvero per l'episodicità delle occasioni di incontro (cfr. teste Tes_3
– ud. 9.6.2025: «Non ricordo il ricorrente quindi non sono in grado di dire che orario di lavoro facesse»; teste – ud. 9.6.2025: «Conosco il ricorrente poiché l'ho visto Tes_4
sul luogo di lavoro. Non conosco con precisione l'orario di lavoro del ricorrente, posso solo dire che noi braccianti lavoravamo in squadre su cantieri differenti per cui a volte ho lavorato insieme al ricorrente e altre volte no»).
In tale contesto, dunque, l'effettuazione degli orari e delle giornate allegati può essere considerata pienamente provata nella sua continuità e, quindi, la relativa domanda deve essere accolta.
In relazione ai conteggi di parte ricorrente (cfr., doc. 4), gli stessi possono essere presi a fondamento della quantificazione, considerando che sono redatti in maniera chiara e facilmente verificabile, oltre a non essere stati contestati nel merito in maniera specifica da controparte.
Parte resistente, quindi, deve essere condannata al pagamento degli importi richiesti in via principale, maggiorati degli accessori di Legge.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura delle parti e del valore della causa.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 8.282,70 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 5 di 6 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
3.350,00 oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
DO PU
pagina 6 di 6
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1450/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. GIORGINI in sost. avv. STRAMACCIA ANDREA, CALVANI LORENZO e SI SA per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente presente di persona, l'avv.
[...] Controparte_1
MARANO' LUCIANO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 1450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1450/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. STRAMACCIA ANDREA, dall'Avv. SI SA e dall'Avv. CALVANI LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARANO' LUCIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: qualificazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di essere stato dipendente dal 2 aprile 2019 fino al 30 giugno 2019 della resistente, inquadrato come operaio agricolo Controparte_2 avventizio, ma di aver svolto, fin dall'inizio del rapporto, mansioni relative al superiore pagina 2 di 6 inquadramento di operario agricolo specializzato e con orario di lavoro superiore a quanto indicato nelle buste paga.
Sostiene, infatti, il sig. di aver sempre lavorato come operario Pt_1
specializzato per sei giorni la settimana, con orario giornaliero dalle 8.00 alle 17.00.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande di accertamento chiedeva al giudice la condanna della resistente al pagamento delle differenze CP_2
retributive con interessi e rivalutazione, oltre spese di lite.
Si costituiva parte resistente, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come le mansioni svolte dal ricorrente fossero ab origine quelle richieste in questa sede, ma come nessun ora di lavoro in più, rispetto a quanto indicato nelle buste paga, sarebbe stata svolta.
Espletata istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1. In via preliminare, la domanda di superiore inquadramento deve ritenersi priva di interesse per la parte ricorrente, poiché, contrariamente a quanto allegato dalla difesa del sig. il suo inquadramento è stato fin da subito quello di operaio Pt_1
specializzato.
Ne deriva che la relativa domanda deve ritenersi come tale inammissibile.
2. Residua, allora, la domanda per i compensi asseritamente dovuti per il lavoro effettivamente svolto, superiore rispetto a quanto indicato in busta paga e, per una parte, anche superiore all'orario ordinario.
Su quest'ultimo punto, è costante l'orientamento giurisprudenziale in ordine al quale, al fine di poter dichiarare il diritto di un lavoratore al compenso per detta voce
(lavoro straordinario), sia necessaria una puntuale e rigorosa prova circa il concreto svolgimento dello stesso (cfr., per il merito Tribunale, Torino, sez. lav., 08/09/2022, n.
1183: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto ha il dovere di supportare la
pagina 3 di 6 sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa»; Tribunale, Roma, sez. lav., 29/11/2021, n. 9997: «In materia di lavoro subordinato, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso», nonché, per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: «Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver lavorato oltre l'orario di lavoro senza percepire quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)»).
3. Nel caso di specie le testimonianze escusse, hanno condotto ad un risultato certo in ordine all'orario di lavoro allegato;
infatti, i testi hanno confermato che la giornata lavorativa, nel periodo dedotto in ricorso, iniziasse per il ricorrente alle 8:00, per terminare alle 17:00 e che la prestazione fosse resa dal lunedì al sabato (cfr., testi
– ud. 26.2.2025: «Ho lavorato insieme al sig. facevamo lo stesso Tes_1 Pt_1
lavoro. Il ricorrente mi chiama AR. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme il ricorrente ha lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario dalle 8:00 alle 17:00 con mezz'ora di pausa pranzo»; cfr., teste – ud. 17.9.2025: «conosco il ricorrente Tes_2
abbiamo lavorato insieme dal lunedì al sabato. […]. Iniziavamo alle 8:00 di mattina fino alle 12:00. Poi riprendevamo alle 13:00 fino alle 17:00, come ho detto l'abbiamo fatto tutti i giorni tranne la domenica, lavoravamo anche con la pioggia, in questi casi sospendevamo qualche momento aspettando il miglioramento delle condizioni. Non lavoravamo sempre nello stesso posto, ma cambiavamo. Andavamo a Scandicci, a volte
a Lastra a Signa»).
pagina 4 di 6 Al contrario, gli altri testi escussi non sono stati in grado di specificare in maniera puntuale gli orari di lavoro del ricorrente, anche per la mancata conoscenza dello stesso, ovvero per l'episodicità delle occasioni di incontro (cfr. teste Tes_3
– ud. 9.6.2025: «Non ricordo il ricorrente quindi non sono in grado di dire che orario di lavoro facesse»; teste – ud. 9.6.2025: «Conosco il ricorrente poiché l'ho visto Tes_4
sul luogo di lavoro. Non conosco con precisione l'orario di lavoro del ricorrente, posso solo dire che noi braccianti lavoravamo in squadre su cantieri differenti per cui a volte ho lavorato insieme al ricorrente e altre volte no»).
In tale contesto, dunque, l'effettuazione degli orari e delle giornate allegati può essere considerata pienamente provata nella sua continuità e, quindi, la relativa domanda deve essere accolta.
In relazione ai conteggi di parte ricorrente (cfr., doc. 4), gli stessi possono essere presi a fondamento della quantificazione, considerando che sono redatti in maniera chiara e facilmente verificabile, oltre a non essere stati contestati nel merito in maniera specifica da controparte.
Parte resistente, quindi, deve essere condannata al pagamento degli importi richiesti in via principale, maggiorati degli accessori di Legge.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura delle parti e del valore della causa.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 8.282,70 oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 5 di 6 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
3.350,00 oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, il 29/10/2025
Il Giudice
DO PU
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