Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1962, n. 1747
Versione
23 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , modificato dall' articolo 13 della legge 12 maggio 1950, numero 348 , per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennita' di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.
La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.
Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1963