Ordinanza cautelare 27 novembre 2015
Sentenza 13 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 27/11/2015, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05320/2015 REG.PROV.CAU.
N. 11427/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11427 del 2015, proposto da
RYANAIR LTD, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Cuboni n. 12 presso lo studio degli avv.ti Matteo Castioni, Francesco Piron, Arcangelo Pecchia e Giannalberto Mazzei che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’AMBIENTE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti di
- COMUNE DI MARINO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Silvani n. 32 presso lo studio dell’avv. Simona Ponticelli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMUNE DI CIAMPINO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Cervialto n. 146 presso lo studio dell’avv. Barbara Giaquinto che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 73 presso l’ufficio legale del Codacons e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano;
- CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 119/A presso l’Avvocatura della Città Metropolitana e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Massimiliano Sieni;
- AEROPORTI DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 32 presso lo studio degli avv.ti Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- ASSOCLEARANCE, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- LEGAMBIENTE ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. – non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 67906/dg del 23/6/2015 avente ad oggetto: "Aeroporto di Roma Ciampino - ordinanza n. 14/2007 - riduzione degli slot presso l'aeroporto di Roma Ciampino da 138 a 100 - istanza di revoca - risposta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 976/2015",
per l’accertamento e la declaratoria dell’avvenuta revoca e/o decadenza dell’ordinanza ENAC del 14/07/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;
Considerato, in particolare, che la gravata ordinanza risulta emessa all’esito del procedimento scaturito dall’istanza di revoca dell’ordinanza del 14/07/2007, presentata da parte ricorrente, nell’ambito del quale l’ENAC ha congruamente tenuto conto delle circostanze sopravvenute rispetto all’atto del 2007;
Ritenuta, pertanto, inaccoglibile la censura relativa alla prospettata violazione del d. lgs. n. 13/2005 nonché le doglianze ulteriori aventi carattere procedimentale e contenute nel secondo e terzo motivo;
Considerato, poi, che il pregiudizio non possiede i requisiti di gravità ed irreparabilità richiesti dall’art. 55 comma 1° d. lgs. n. 104/2010 per la concessione dell’invocata misura cautelare dal momento che l’eventuale revoca del provvedimento del 2007 non comporterebbe automaticamente l’attribuzione di slot aggiuntivi in favore della società ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di non potere accogliere l’istanza cautelare;
Ritenuto, infine, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):
1) respinge l’istanza cautelare;
2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2015
IL SEGRETARIO