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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Acconcia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Mercato San Severino in via G. Amendola n. 14; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Torre ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Mercato San Severino alla piazza Garibaldi n. 12; parte resistente
nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 08.08.2004 e che, Controparte_1 dall'unione coniugale, era nata la figlia in data 22.06.2005. Esponeva, inoltre, che il Per_1
Tribunale di Nocera Inferiore - con sentenza n. 320/2018 pubblicata in data 15.02.2018 - aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e che non era stata più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2025, CP_1
si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva
[...] accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo e con il riconoscimento dell'assegno divorzile oltre che il mantenimento per la figlia.
All'udienza del 11.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 08.05.2025 ex art. 185 bis
c.p.c. e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 320/2018 (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 08.05.2025, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.: “autorizza i coniugi a vivere separati;
conferma le condizioni della separazione”.
Con la medesima ordinanza, il Tribunale formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma dei provvedimenti provvisori. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
03.12.2025 e in data 05.12.2025), il Tribunale dispone in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 08.05.2025, precisando che
– essendo la figlia maggiorenne – ella è libera di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore nonché nell'esercizio del diritto di visita.
Infine, la resistente ha espressamente rinunciato all'assegno divorzile (v. atti depositati in data 18.04.2025 e in data 05.12.2025) e, dunque, nessuna statuizione economica va corrisposta nei suoi confronti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce di quanto previsto nella proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 08.08.2004 in Mercato San Severino Parte_1 Controparte_1
(atto n. 75, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2004);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 08.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire