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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 56 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza del 21 febbraio 2025, senza concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
), elett.te domiciliata in Bari, alla via Parte_1 P.IVA_1
Trevisani n. 106, presso lo studio dell'avv. Paolo Tangari, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Fabio Filograsso e Michele Guerrieri come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
), quale procuratrice mandataria di società a CP_1 P.IVA_2 CP_2
responsabilità limitata con socio unico, ), elett.te domiciliata in Roma, alla P.IVA_3 via Plana n. 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Maria Panini, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari, appello avverso la sentenza n. 2822/2021 pronunciata dal
Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1/12/2021 CONCLUSIONI
All'udienza del 21/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione in assenza di note di trattazione scritta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2822/2021, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
1/12/2021, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda della Parte_1 diretta ad accertare l'illegittima applicazione di condizioni contrattuali nulle al rapporto di conto corrente con l'allora e ad ottenerne la Controparte_3 condanna al pagamento, in suo favore, dell'eventuale saldo attivo come rettificato. Ha, quindi, condannato la società attrice a rifondere le spese in favore dell'istituto di credito e della quale mandataria della unipersonale, cessionaria del credito CP_1 CP_2
della Controparte_3
Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado ha proposto appello la al quale ha resistito la Parte_1 CP_1
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare, all'udienza del 21/02/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309
c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Le parti, invitate a precisare le conclusioni non hanno depositato note né all'udienza del
10/01/2025 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 21/02/2025
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 2822/2021 pronunciata dal Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1/12/2021, rigettata ogni altra istanza così provvede:
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
• Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LBALLARTE