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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice delegato/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 820/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione all'udienza del 19.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c. e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Curinga Parte_1 C.F._1
(CZ), via Dante Alighieri n. 25, presso lo studio dall'avv. Natalino Pileggi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Lamezia Terme (CZ), via L. Da Vinci n. 15, presso lo studio dall'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._3
2.11.1975, residente a [...](Svizzera), Avenue De-Budé, n. 18:
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso “ex art. 337-septies c.c.” depositato in via telematica il 19.10.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i genitori Parte_1 CP_2
e per ottenere la modifica delle condizioni stabilite con la
[...] Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del Tribunale di Lamezia Terme n. 751/2023, pubblicata il
19.9.2023, chiedendo, in particolare, il versamento diretto delle somme dovute dal padre in suo favore a titolo di mantenimento ordinario e straordinario.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di non essere ancora indipendente economicamente e di avere interesse a ricevere direttamente l'assegno di mantenimento, al fine di coprire parte delle spese necessarie per la permanenza a Cosenza ove frequentava i corsi universitari.
1 Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda della ricorrente Controparte_1 rappresentando, in ogni caso, che la figlia nei fine settimana rientrava dall'Università presso la sua abitazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio CP_2
che rimaneva contumace.
[...]
La controversia veniva istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e allegata ai rispettivi fascicoli stante la sua natura strettamente documentale.
All'udienza del 19.12.2024, sostituita con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il
Collegio evidenziava che, trattandosi di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, non dovevano essere adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell'art. 473- bis.22 c.p.c. innovativi rispetto alle statuizioni già in essere tra le parti e che la controversia era matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_2 nel giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo nei suoi riguardi.
3. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per tutte le ragioni di seguito illustrate.
3.1. Anzitutto va rilevato che il ricorso in oggetto deve essere correttamente qualificato come istanza volta ad ottenere la modifica delle condizioni divorzili dal momento che è rivolto ad ottenere la modificazione di una statuizione (di carattere patrimoniale) contenuta nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . Controparte_2 Controparte_1
Tanto precisato, occorre evidenziare che al procedimento in epigrafe si applicano le disposizioni del rito Cartabia e, in particolare, l'art. 473-bis.29 c.p.c. dal momento che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
In considerazione di quanto appena detto, il Collegio rileva che il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio in oggetto è stato erroneamente iscritto al registro della volontaria giurisdizione anziché a quello contenzioso posto che il nuovo rito unitario (che è quello da seguire nel procedimento in epigrafe) si applica solo a procedimenti “contenziosi” stante quanto affermato dal Legislatore nella Relazione illustrativa.
Tale erronea individuazione del registro cui iscrivere la causa, tuttavia, non produce alcuna conseguenza sulla piena validità del provvedimento decisorio finale condividendosi l'indirizzo ermeneutico recentemente seguito dalla Cassazione (vedi in particolare Cass. civ. n. 31371/2022).
3.2. Ciò posto, l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative
2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”. In effetti si tratta generalmente di provvedimenti di durata, di cui si deve garantire la rispondenza alle evoluzioni della realtà di riferimento.
La norma in commento dunque costituisce l'equivalente dell'art. 710 c.p.c. nella misura in cui conferma la possibilità di modificare i provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento unitario di famiglia. Rispetto all'attuale norma del codice di rito, d'altro canto, l'art. 473-bis.29 c.p.c. introduce alcune importanti specificazioni.
In primo luogo, si codifica il presupposto sostanziale della modifica dei provvedimenti esistenti ovvero il sopravvenire di giustificati motivi. Non si tratta, a ben vedere, di una novità; così già recita l'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970. Si è dunque codificata la regola per cui una modifica può essere chiesta solo al sopravvenire di nuove circostanze di fatto o di diritto che rendano opportuno un adeguamento della disciplina esistente alla nuova situazione.
Più innovativa è la parte finale della norma, che precisa che la modifica può essere richiesta per i provvedimenti relativi alla prole minorenne o ai contributi economici. Tale ultima nozione è generica sia per la varietà di contesti in cui può essere invocata sia perché, anche nella separazione e nel divorzio, un “contributo economico” non necessariamente prende le forme di un assegno di mantenimento.
La formulazione della norma lascia capire che vi sono provvedimenti non suscettibili di modifica: oltre alle questioni sullo stato delle persone, si può fare l'esempio, delle misure con effetti istantanei e degli accordi presi tra le parti per disciplinare i loro rapporti patrimoniali e che non possono essere successivamente modificati, avendo effetti irreversibili (come nel caso dell'obbligo di effettuare un trasferimento immobiliare a favore dell'altro coniuge assunto in sede di separazione consensuale).
Come si legge nella Relazione illustrativa, le richieste di modifica dei provvedimenti esistenti sono assoggettati al rito unitario famiglia non essendo stato previsto un sub-procedimento ad hoc.
3.3. Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
Giova rammentare, a tale scopo, che i provvedimenti adottati con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero con gli accordi di divorzio concessi con negoziazione assistita o innanzi al sindaco (artt. 6 e 12 l. 162/2014) potevano essere
3 oggetto di successiva modifica o ai sensi dell'art. 9 l. div. oppure mediante una delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 l. 162/2014.
In particolare, l'art. 9 l. 898/1970, modificato dalla legge n. 436/1978, disciplinava la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6, assunte, infatti, “rebus sic stantibus”. L'art. 9, comma 1, appena citato esigeva, infatti, che in seguito alla sentenza di divorzio fossero sopraggiunti “giustificati motivi”: assumeva rilevanza, cioè, l'elemento della sopravvenienza, che postula la presenza di fatti obbiettivamente nuovi, aventi il carattere della novità, sorti in un momento successivo rispetto al provvedimento di cui si domanda la revisione (cfr. Cass.
24515/2013). Non si può, invece, in sede di modifica, compiere una nuova valutazione e verifica delle circostanze addotte nel giudizio di divorzio (vedi Cass. n. 2010/1998); tanto meno dovrebbe tenersi conto dei fatti anteriori, dei quali successiva sia solo la prova. In altri termini, la facoltà di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio è condizionata dalla sopravvenienza di fatti che si caratterizzino per la loro idoneità ad immutare la situazione preesistente e ad alterare il pregresso equilibrio realizzato per effetto dei provvedimenti già intervenuti.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
3.4. In punto di contributo al mantenimento di figlio maggiorenne non ancora autonomo redditualmente si evidenzia, invece, che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Mentre il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso. Secondo una diffusa dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze. Diverso orientamento dottrinale sostiene che il mantenimento perdura fino a quando esiste la possibilità, la
4 necessità o l'opportunità familiare e vi è partecipazione e collaborazione del destinatario del sussidio, che deve attivarsi per raggiungere i propri obiettivi personali e conquistare cosi l'autosufficienza.
Altra dottrina ritiene che il limite di durata dell'obbligo in discorso sia rappresentato dal conseguimento della maturità da parte del figlio e dall'acquisizione delle conoscenze e competenze idonee, almeno sotto un profilo potenziale, a consentirgli di trovare una occupazione che gli assicuri una indipendenza economica.
Nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno di ritardato distacco dei figli dai genitori, ormai consolidatosi negli ultimi anni, trae origine sia da un cambiamento delle condizioni socio- economiche della famiglia media italiana, che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa, sia dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria, in quanto molto spesso i giovani completano gli studi anche ben oltre la soglia dei 30 anni, restando sino a tale momento (e spesso pure dopo), privi di qualsiasi fonte di entrata economica e, dunque, non autosufficienti.
Da tempo ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni generati dalle vicende testè ricordate, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147);
Fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616). Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite. Il compito di individuare, caso per caso, quando il suddetto limite debba considerarsi superato e quando al figlio sia imputabile la responsabilità per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente, è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. 30 agosto 1999,
n. 9109);
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi da solo. Viceversa, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne si estingue nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica. II conseguimento dell'autosufficienza economica si configura, quindi, come fatto estintivo di una obbligazione ex lege.
Ciò avviene allorquando il figlio percepisca redditi, siano essi da lavoro o da capitale, integralmente sufficienti ad assicurare il suo mantenimento (v. Cass. 4 marzo 1998, n. 2392), mentre qualora tali redditi siano solo parzialmente bastevoli, l'obbligo in capo ai genitori si riduce proporzionalmente;
Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente e da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia però in passato svolto attività lavorativa, cosi dando prova del conseguimento di un'adeguata capacità e provocando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore. Non può avere rilievo, infatti, il
5 successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (v. Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore da d'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità (v. sul punto Cass. Civ. Sez. I, sentenza 30.8.1999, n. 9109, sentenza 6.4.2009, n. 8227, i cui principi sono stati applicati anche da Trib. Salerno 9.1.2009, in
Famiglia e diritto 2010, n. 4, p. 41B). Una volta raggiunta l'autonomia economica e cessata il diritto al mantenimento, i figli che eventualmente vengano a versare in stato di bisogno hanno comunque diritto agli alimenti, essendo quest'ultima una obbligazione fondata su presupposti sostanziali diversi, azionabile direttamente dai figli medesimi e non già dal genitore convivente.
Analoghi effetti estintivi produce il comportamento del figlio che sia in grado di percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, e ciononostante per sua negligenza o sua discutibile scelta, non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero versi in colpa (v. Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito attraverso lo svolgimento di idonea attività lavorativa, o per avere detta attività rifiutato arbitrariamente (v. Cass.
18 gennaio 2005, n. 951). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio (v. Cass. 5 agosto 1997, n. 7195), e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio, nonché al contesto socio economico, con particolare riferimento al mercato del lavoro ed al settore verso il quale il soggetto abbia rivolto l'attenzione alla luce della propria formazione e specializzazione (v. Cass. 3 aprile 2002, n. 4765).
La giurisprudenza (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616), a tale proposito, tende ad escludere che possano configurarsi profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione professionale, alle proprie attitudini ed ai propri effettivi interessi, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che siffatto comportamento sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia. Il genitore che neghi la persistenza dei proprio obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne, in virtù del fatto che lo stesso non espleti attività lavorativa retribuita, è tenuto a dimostrare che ciò sia conseguenza della condotta colpevole del figlio, il quale, pur capace di provvedere a sé stesso con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, persista in una situazione di inerzia nella ricerca di un lavoro confacente alle proprie attitudini, o rifiuti le opportunità che gli si presentano, o abbandoni immotivata mente il posto di lavoro occupato (v. Cass. 30 agosto 1999, n. 9109). Mentre è indubbio che detto obbligo perdura quando la decisione di intraprendere un lungo corso di studi sia stata adottata di concerto tra il figlio ed i propri genitori, perplessità sussistono, invece, nel caso in cui i figli compiano scelte completamente differenti rispetto alla volontà dei genitori. In siffatta ipotesi è corretto ritenere che questi ultimi, in forza dell'obbligo di rispettare le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, siano comunque tenuti ad assecondare le loro decisioni ove conformi a detti parametri, e, dunque, a mantenere gli stessi per l'intera durata del periodo formativo.
6 4. Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio e di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dalla ricorrente e volta ad ottenere il versamento diretto, in suo favore, da parte del padre non convivente obbligato, dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del genitore nella sentenza divorzile.
Va sottolineato, al riguardo, che la Cassazione ha chiarito che, sebbene l'art. 337-septies c.c. accordi al figlio maggiorenne economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento, l'attribuzione della provvidenza direttamente alla prole ne presuppone la domanda giudiziale (art. 99 c.p.c.). Occorre poi ricordare che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. civ., n.
9700/2021).
E' principio consolidato, quindi, quello secondo il quale in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autonomi esiste la legittimazione attiva concorrente del figlio (titolare del diritto al mantenimento) e del genitore con lui convivente (titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore), il che esclude che il genitore obbligato abbia autonomia di scelta in merito al soggetto nei confronti di cui adempiere (Corte di Appello 20.1.2023).
Inoltre, in punto versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne direttamente a quest'ultimo, deve rilevarsi che l'interpretazione giurisprudenziale più oculata formatasi ha ritenuto che la locuzione normativa secondo cui il contributo al mantenimento debba essere attribuito direttamente alla prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati motivi per provvedere diversamente, debba essere utilizzata dal Giudice come strumento di valutazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta, verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza alcun automatismo applicativo (v. Trib. Marsala, 26.2.2007, in www.dejuregiuffre.it). In particolare, la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è imprescindibile quando costui conduca già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire, per esempio, nel caso di studente universitario fuori sede, perché in tal caso egli sostiene da sé le spese del suo mantenimento (v. Trib. Lodi sez. I, 19.12.2008, in www.dejuregiuffre.it), o quando il passato della coppia è segnato da contrasti più o meno accesi sulla gestione di un genitore faceva del contributo al mantenimento della prole (v. App. Milano, 6.6.2007, in www.affidamentocondiviso.it), oppure, ancora, quando già sussista una prassi consolidata in tal senso.
4.1. Ciò detto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la modifica delle statuizioni divorzili in punto di versamento diretto del mantenimento alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente da parte del padre onerato della contribuzione.
Infatti, è stata proposta esplicita domanda da parte dell'interessata; è incontestato che la ricorrente sia ancora non autonoma dal punto di vista reddituale;
la madre convivente, finora destinataria nell'interesse della figlia dell'assegno mensile di sostentamento, ha aderito alla domanda della ricorrente;
non vi è stata alcuna opposizione da parte del padre alla richiesta della figlia tanto che il resistente non si è nemmeno costituito nel presente giudizio non avendo alcun interesse a contrastare l'istanza della ricorrente;
è documentata (e pacifica) la modifica delle abitudini di vita di Parte_1 la quale, essendosi iscritta all'università degli Studi di Cosenza (v. doc. 3 fascicolo di parte
[...]
7 ricorrente) ormai vive prevalentemente fuori dalle mura domestiche, sostenendo da sé le spese del suo mantenimento.
Conseguentemente l'importo di euro 250,00 mensili corrisposto da a Controparte_2 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia per come determinato Controparte_1 Parte_1 nella pronuncia divorzile, deve essere versato direttamente alla figlia, così come la metà delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
4.2. Devono rimanere ferme per il resto tutte le altre statuizioni contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale n 751/2023.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia, ai rapporti tra le parti e alla adesione della resistente costituita alla domanda della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in via preliminare, dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) nel merito, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, in modifica parziale della pronuncia di divorzio tra le parti, dispone che versi Controparte_2 direttamente in favore della figlia maggiorenne , con bonifico bancario o postale o Parte_1 con IBAN o a mani o in altra forma conveniente ed opportuna, l'assegno di mantenimento così come determinato nella sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 751/2023, oltre il 50% delle spese straordinarie per la stessa, revocando l'obbligo di versamento in favore di Controparte_1
con decorrenza dalla domanda;
[...]
2) conferma, per il resto, tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Lamezia Terme n. n. 751/2023 (depositata il 19.9.2023);
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
19.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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