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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1159/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rap- Parte_1 presentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro Ravani, presso il cui studio in Massa, Viale Resistenza 49, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
Controparte_1
e del Geom. rappresentato e difeso, per
[...] Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Filippo Coppella, presso il cui studio in Aulla,
V. Nazionale 36, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marcello Bianchi, presso il cui studio in Genova, V. Mazzini 3/7, è elettivamente domici- liata,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc. ma designanda Sezione della Corte
d'Appello di Genova, rigettata ogni altra istanza ed in accoglimento ai motivi sue- sposti ed in parziale riforma alla sentenza impugnata, accertare e dichiarare che i fenomeni d'infiltrazione d'acqua piovana che interessano la copertura dei garage interrati, ubicata nella porzione di fabbricato sottostante la terrazza condominiale, sono da imputare integralmente, ai sensi degli art. 1669 e 2236 c.c., al geom. in qualità di progettista e di direttore dei lavori;
conseguen- Controparte_4 temente, condannare l'appellato al risarcimento dei danni tutti cagionati pari ad €
54.010,30, oltre alla somma pari ad € 2.537,60 per la redazione della consulenza a firma dell'Ing. ed € 4.995,20 a titolo di rifusione delle spese di Persona_1
CTP sostenute dall'appellante durante le sessioni di CTU e così complessivamen- te pari ad € 61.543,10 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in esito all'espletanda oltre interessi come per legge. Con piena vittoria dei com- pensi professionali relativi ai due gradi di giudizio, spese generali, IVA e CNPA come per legge, nonché rifusione delle spese di CTU e CTP, evidenziando che i compensi di ambo i gradi di giudizio dovranno essere corrisposti in favore dello scrivente procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario del credito.”
Per la parte Appellata a appellante in via incidentale Controparte_1
: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed ecce-
[...] zione disattesa: in via principale confermare la sentenza 736/2022 di primo grado,
e, quindi, rigettare le domande tutte proposte nei propri confronti dal Parte_1 in via principale e dalla in via incidentale,
[...] Controparte_5 perché inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, oltrechè non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, dichia- CP_
, società assicuratrice dell'appellato, tenuta a Controparte_5 mantenere indenne l'assicurato da ogni pretesa e condanna;
In ogni caso con vit- toria di spese e competenze legali.”
Per la parte Appellata a appellante in via incidentale : “Piaccia Controparte_3 all'eccellentissima Corte d'Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, 1) accertare e dichiarare inammissibile e/o respingere perché infondato sia in fatto che in diritto e/o non provato l'appello principale proposto dal
[...]
con conferma in parte qua della sentenza impugnata e con reiezione Parte_2 delle domande tutte proposte dall'appellante contro l'appellato Parte_1
e con correlativa reiezione delle domande tut- Controparte_1 te proposte e/o proponende contro con vittoria delle Controparte_3
2 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
2) in ogni caso, in ordine al rapporto assicurativo: a) in via di principalità, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto dalla deducente ed in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura as- sicurativa di cui alla polizza ex adverso invocata alla fattispecie di cui è causa e così respingere la domanda di manleva e/o garanzia assicurativa proposta dall'assicurato contro Parte_3 Controparte_3 in quanto infondata sia in fatto che in diritto e/o non provata, con condanna
[...] del a restituire a l'importo di € Parte_1 Controparte_3
37.720,65 corrispostogli in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza im- pugnata, oltre interessi dal pagamento al saldo, e con condanna dell'appellato a restituire a Parte_3 Controparte_3
l'importo di € 7.525,16 corrispostogli in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, oltre interessi dal pagamento al saldo;
con vittoria delle spe- se e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
b) in via di subordine e fatta sal- va l'impugnazione, nel denegato e non creduto caso, per l'ipotesi in cui l'appello principale dovesse essere accolto in punto applicabilità della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - per non intervenuta decadenza e/o prescrizione, accertare e di- chiarare che la polizza ex adverso invocata dallo Parte_3 opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile
[...] all'assicurato, escluso l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di soli- darietà e quindi contenere la domanda di manleva e/o garanzia assicurativa entro il 50% dell'importo del danno e delle spese di CTU, CTP e legali;
con compensa- zione per la metà delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il evocava in giudizio lo Parte_1 Controparte_1
del geom. e del geom.
[...] Controparte_4 Controparte_7
[... deducendo di avergli affidato uno studio di fattibilità di opere di ristruttu- razione, che in data 13 dicembre 2012 il geom. aveva depositato CP_4 presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Aulla la SCIA n. 2742/2013, che l'esecuzione dei lavori era stata affidata all'Impresa di Costruzioni NE
BR (le cui lavorazioni si erano concluse nell'aprile 2013), che le prime in- filtrazioni si erano manifestate nel novembre 2013 e che aveva de- CP_4 nunciato a mezzo PEC i vizi all'impresa appaltatrice.
3 In particolare, era stata constatata l'idoneità dell'impermeabilizzante con membrana monocomponente Nanoflex, fornito e posato in opera dall'appaltatore e lo stessa in qualità di direttore dei lavori, aveva CP_4 suggerito un intervento completo di nuova impermeabilizzazione e ripavi- mentazione della terrazza condominiale.
Nel settembre 2018 il CO aveva conferito all'ing. Persona_1
l'incarico di determinare le cause delle infiltrazioni che avevano interessato anche la copertura dei garage ubicati nella porzione di fabbricato sottostante la terrazza e il perito aveva ritenuto che non avesse avuto “chiarezza CP_4 progettuale tale da permettere all'impresa esecutrice dei lavori di determina- re, con precisione, il tipo di impermeabilizzazione da utilizzare”, né avesse previsto “l'obbligatoria realizzazione dei giunti di dilatazione anche sul mas- setto, viste le dimensioni della terrazza ed il tipo di impermeabilizzazione uti- lizzato.”
Il aveva pagato i compensi per la progettazione e la direzione Parte_1 dei lavori per la somma di € 8.470,37 e l'ing. aveva quantificato Per_1
l'importo per il rifacimento della terrazza, di progettazione e direzione dei la- vori, nella somma di € 49.100,30 oltre IVA.
Ritenendo responsabile in qualità di progettista e direttore dei lavori CP_4 ai sensi degli artt. 1669 e 2236 c.c., il CO attore chiedeva che il Tri- bunale accertasse e dichiarasse che i fenomeni di infiltrazione d'acqua pio- vana relativi ai garage erano da imputare alla responsabilità professionale dello del geom. e Controparte_1 Controparte_4 del geom. nell'esecuzione dell'incarico di progettista e di- Controparte_2 rettore dei lavori di ristrutturazione intervenuto negli anni 2012/2013, e che lo studio tecnico convenuto venisse condannato al risarcimento dei danni pari ad € 54.010,30, oltre alla somma di € 2.537,60 per le spese di consulenza
Ceccarelli, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Lo Studio NI Associato del geom. CP_1 Controparte_4
e del geom. si costituiva in giudizio eccependo, tra Controparte_2
l'altro, la decadenza del condominio dall'azione ex art. 1669 c.c. e comun- que la prescrizione della domanda per essere trascorso più di un anno dal giorno della conoscenza dei vizi all'instaurazione del giudizio, contestando le conclusioni della perizia e, in ogni caso, chiedendo e ottenendo di Per_1 essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazio- ni , che a propria volta si costituiva in giudizio chiedendo in Controparte_3
4 principalità il rigetto delle domande attoree ed eccependo altresì il difetto di copertura assicurativa.
All'esito di istruttoria orale e di CTU, con sentenza n. 736 del 10 novembre
2022 il Tribunale di Massa così statuiva:
“Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente deci- dendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento della domanda attorea, ed acclarata la responsabilità ex art. 1218 c.c. dello Controparte_8
E DEL GEOM.
[...] Controparte_2 condanna quest'ultimo a risarcire in favore di il danno Parte_1 subito in conseguenza del negligente svolgimento dell'attività professionale che, in considerazione della precipua incidenza causale, si quantifica in €
25.382,55, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della senten- za;
2) in accoglimento della domanda avanzata dallo
[...]
DEL GEOM. E DEL Parte_3 Controparte_4
GEOM. CA ondanna in forza CP_2 Controparte_3 della polizza n. 321424109, a tenerlo indenne nei confronti di Parte_1
in ordine al predetto pagamento di € 25.382,55 oltre interessi, salva
[...] la franchigia contrattualmente prevista di € 500,00, nonché con riguardo al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica di cui ai punti 3 e 5 che seguono;
3) condanna GEO2 DEL GEOM. Parte_3
E DEL GEOM. a rifondere Controparte_4 Controparte_2
a le spese di lite del presente giudizio, che si liquida- Parte_1 no in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfet- tario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
4) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
DEL GEOM. E DEL Parte_3 Controparte_4
GEOM. e spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_2 in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
5) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto definitivamente a carico dello Parte_3
5 DEL GEOM. E DEL GEOM. Controparte_4 [...]
. CP_2
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- Che in ordine all'azione ex art. 1669 c.c. fosse spirato il termine decadenziale di un anno entro il quale il committente o i suoi aventi causa sono tenuti ad effettuare la denunzia dei vizi e dei difetti ri- scontrati posto che, sebbene le problematiche fossero ben note al
CO sin dal 2013, questi aveva atteso il febbraio 2019 Pt_1 per denunciare i vizi al progettista;
- Che in relazione alla causa petendi inerente l'asserito inesatto adempimento contrattuale non risultasse invece spirato l'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla conclusione dei lavori;
- Che il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione la- vori al geom. dovesse ritenersi provato sulla scorta del princi- CP_4 pio di non contestazione;
- Che le conclusioni del CTU non fossero integralmente condivisibili in quanto il perito si era spinto a valutazioni che si appalesavano, ol- tre che contraddittorie in taluni punti, contrarie al dato normativo ed alla sua interpretazione giurisprudenziale;
- Che tuttavia lo Studio NI convenuto non avesse assolto l'onere di dimostrare di avere posto in essere, con la diligenza in concreto esigibile, l'attività professionale demandatagli e dovesse pertanto ritenersi responsabile in ordine ai danni di che trattasi in concorso con l'impresa appaltatrice, che, secondo il CTU, non aveva portato a termine i lavori con modalità consona;
- Che non venendo in rilievo la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., che postula una responsabilità solidale tra progettista, direttore dei lavori e appaltatore, lo potesse esse- Parte_3 re condannato a rispondere ex art. 1228 c.c. esclusivamente dei danni che fossero conseguenza immediata e diretta dell'inesatto adempimento acclarato, dovendosi quindi individuare l'incidenza causale delle rispettive condotte in rilievo;
- Che tale incidenza causale fosse paritetica e che, pertanto, lo
Studio NI convenuto dovesse condannato a risarcire nella mi- sura del 50%, il danno subito dal , quantificato, in via Parte_1
6 complessiva, in € 50.765,06 (pari a € 46.150,06 oltre iva al 10%), senza tenere conto delle spese per il coordinamento della sicurezza, risultando tale attività richiesta solo in presenza di più imprese ope- ranti sul cantiere, circostanza che, attesa la modesta complessità degli interventi de quibus (eseguiti in passato da una sola impresa), appariva da escludersi.
Avverso tale decisione interponeva appello il , con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato in data 1 dicembre 2022 a Controparte_3
e 6 dicembre 2022 a allo Studio NI, chiedendo, per i motivi di cui
[...] infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio Associato del CP_1 CP_1
Geom. e del Geom. e Controparte_4 Controparte_2 CP_9
con comparse di costituzione depositate rispettivamente in data 23
[...] marzo 2023 e in data 21 marzo 2023, entrambe chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
Con ordinanza 19 aprile 2023, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2024, incombente poi rinviato al 25 settembre 2024 per consentire all'appellante il deposito di delibera condominiale di ratifica del conferimento, da parte dell'amministratore, del mandato al giudizio di primo grado e di appello.
Stante la necessità di mutare relatore, la controversia veniva infine rinviata per precisazione delle conclusioni al 19 febbraio 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello principale del . Parte_1
Il primo motivo di gravame è volto a censurare l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che fossero maturati i termini decadenziali e prescrizionali dell'azione ex art. 1669 c.c. (un anno per la denuncia dei vizi e un anno dalla denuncia dei vizi per l'instaurazione della cau- sa di merito) ed ha escluso l'applicabilità dell'art. 2236 c.c..
Circa la decadenza dell'azione di cui all'art 1669 c.c., ad avviso dell'appellante, il primo Giudice, si sarebbe contraddetto, posto che, a
7 pag. 21 dell'impugnata decisione, asserisce che: “ Dal documento, dunque, si evince il riscontro che nel progetto iniziale i giunti di dilata- zione non fossero previsti, ed altresì che non sia stata fornita all'impresa nessuna specifica indicazione in ordine alle peculiari moda- lità di esecuzione dei giunti, la loro posizione, il numero, il dettaglio esecutivo del risvolto del materiale impermeabilizzante a confine con le pareti laterali e la modalità di esecuzione di un giunto di desolidariz- zazione. Tanto, non può che comportare una responsabilità del proget- tista. Sennonché, anche ad ammettere che tali indicazioni siano state date, ovvero che non fossero necessarie stante la modesta complessi- tà degli interventi in rilievo, lo Studio NI Associato, dal momento che la figura del progettista e quella di direttore dei lavori coincidono, risulterebbe comunque responsabile, sotto tale ultima veste, per non avere vigilato sulla corretta esecuzione degli interventi da parte dell'appaltatore”, mentre a pag. 15 ritiene che: “ la problematica fosse
d'immediata percezione, fin dal 2013, tanto nella sua reale entità che nelle sue possibili cause, vale a dire un difetto di costruzione e/o di progettazione”.
Evidenzia l'appellante che l'amministratore condominiale, a fronte del- le PEC inviate, negli anni 2013/2015, dal convenuto sia all'impresa appaltatrice che all'ente di gestione, non poteva essere in grado di comprendere che i fenomeni d'infiltrazione di acque meteoriche alla terrazza condominiale fossero da imputare al progettista dato che co- stui, nel progetto iniziale, non aveva previsto né i giunti di dilatazione né tantomeno fosse stata impartita specifica indicazione all'impresa esecutrice in ordine alle peculiari modalità di esecuzione dei giunti, la loro posizione, il numero, il dettaglio esecutivo del risvolto del materia- le impermeabilizzante a confine con le pareti laterali e la modalità di esecuzione di un giunto di desolidarizzazione. Il geom. in qua- CP_4 lità di direttore dei lavori, ha sempre addossato tutta la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere all'impresa NE BR e l'amministratore ha avuto contezza della responsabilità del progettista soltanto a seguito della perizia di parte dalla cui consegna Per_1
(in data 3 dicembre 2018) devono essere fatti decorrere i termini per la denuncia dei vizi e per l'instaurazione del giudizio di merito.
8 Circa l'applicabilità dell'art. 2236, il primo Giudice si sarebbe, ad avviso dell'appellante “avviluppato su se stesso” poiché, muovendo dalle condivisibili argomentazioni articolate a pag. 21 della sentenza che ri- conosce in capo al geom. in qualità di progettista, l'esclusiva CP_4 responsabilità delle infiltrazioni d'acqua meteorica, non si comprende come possa aver concluso riconoscendo un concorso di colpa con l'impresa appaltatrice.
Se, nella causazione dei fenomeni lamentati, è stata determinante l'assenza, da parte del progettista, di prescrizioni relative ai giunti di dilatazione, alla consistenza degli stessi e alle peculiari modalità di esecuzione, non poteva esserci concorso di colpa fra il professionista e l'appaltatore.
Ne consegue l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il convenuto debba risarcire all'attore soltanto il 50% dei danni, ai sensi dell'art. 1228 c.c., mentre avrebbe dovuto essere con- dannato, sia ai sensi dell'art. 1669 c.c. che ai sensi dell'art. 2236 c.c. al risarcimento dei danni in via esclusiva.
Il motivo è infondato.
Come nella fattispecie decisa da Cass., sez. II, n. 21089 del 27 no- vembre 2022 citata nell'impugnata decisione, lo stesso CO attore ha dedotto che, a fronte di lavori di impermeabilizzazione termi- nati nell'aprile 2013, le prime infiltrazioni ebbero a manifestarsi nel no- vembre 2013, mentre la prima richiesta di risarcimento dei danni al convenuto e odierno appellato è stata inoltrata in data CP_1
11 febbraio 2019.
Ai fini di ritenere inutilmente decorso il termine decadenziale di un an- no dalla scoperta dei vizi previsto dall'art. 1669 I comma c.c., il primo
Giudice ha valorizzato, appunto, la circostanza che il Parte_4 se rimasto inescusabilmente inerte, pur in presenza di una problemati- P
di immediata percezione sin dalla fine del 2013, inerzia che si è estesa anche alla precisa individuazione delle cause (cfr. pag. 15 dell'impugnata decisione in cui si legge: “Nel caso di specie, sebbene gli accertamenti tecnici disposti possano ritenersi utili per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilirne il corretto collegamento causa- le, la problematica era di immediata percezione sin dal 2013, tanto nel- la sua reale entità che nelle sue possibili cause, vale a dire un difetto
9 di costruzione e/o di progettazione. Ammettere un'interpretazione con- traria vorrebbe dire estendere oltremodo i termini di legge distorcen- done la funzione e finendo per giustificare la colpevole inerzia di chi – in questo caso l'amministratore – è tenuto ad attivarsi pronta- Pt_6 mente per individuare le cause che precludono il pieno godimento dei beni di proprietà.”.
Così argomentando il Tribunale, ad avviso della Corte, ha fatto piana e condivisibile applicazione del costante orientamento della Suprema
Corte, recentemente confermato da sez. III, Ordinanza n. 476 del 9 gennaio 2025, secondo cui: “Se, di regola, la prescrizione decorre solo nel momento in cui si sia manifestata la gravità dei vizi dell'opera e il committente abbia acquisito, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, ciò nondimeno, decorre immediata- mente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nel- la sua reale entità che nelle sue possibili origini (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9966 del 08/05/2014, Rv. 630635 - 01; Sez. 2, Ordinanza
n. 27693 del 29/10/2019, Rv. 655682 - 01)”.
Nel caso che ci occupa, infatti, la gravità del fenomeno infiltrativo era immediatamente percepibile pochi mesi dopo il termine di esecuzione dei lavori (ed è in concreto stata percepita, per espressa ammissione dell'appellante) e tale era anche la circostanza che la causa non fosse da ascrivere unicamente a difetti esecutivi ma anche progettuali (o, quanto, meno, lo divenne allorché gli interventi dell'impresa appaltatri- ce, posti in essere nel periodo giugno – luglio 2014 - cfr. pag. 4 CTU primo grado - non servirono a porre rimedio ai vizi lamentati).
Altrettanto condivisibile la decisione di primo grado in ordine al riparto di responsabilità tra progettista e direttore lavori, da un lato, e impresa appaltatrice, dall'altro lato.
Anche sotto questo profilo, infatti, il Tribunale si è conformato al co- stante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle modali- tà convenute con il committente (come avvenuto nella specie), può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove ometta di segnalare al committente le
10 carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a rego- la d'arte. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di os- servare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affi- datogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, de- rivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le im- perfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2,
8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2,
27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez.
1, 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3, 12/04/2005, n. 7515; Cass. Sez.
2, 14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass.
Sez. 2, 29/01/1983, n. 821).” (così in motivazione Cass., sez. II, Ordi- nanza n. 2774 del 4 febbraio 2025).
Nella vicenda in esame non soltanto non consta che l'impresa abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alle indicazioni progettuali im- partite, ma risulta pacifica la scorretta esecuzione di lavorazioni fon- damentali (cfr. pag. 23 elaborato peritale: “La guida per la posa del pacchetto – n.d.r.: il sistema di impermeabilizzazione identificato co- me indicava la necessità di realizzare i giunti parete CP_10 pavimento e i giunti di dilatazione/frazionamento, come realizzarli e come impermeabilizzarli. Alla luce di quanto rilevato il CTU ritiene che i danni verificatisi siano stati causati dalla modalità di esecuzione dei la- vori, dalla mancata realizzazione dei giunti di desolidarizzazione tra soletta e pareti, come anche dalla mancanza in alcuni punti (verificati) della realizzazione del risvolto della impermeabilizzazione sulle coper- tine laterali.”.
Se ciò non può mandare esente da responsabilità lo Studio NI convenuto, incaricato anche della Direzione Lavori, conduce tuttavia a ritenere condivisibile il riparto della stessa così come operato dal Tri- bunale nella misura del 50%, tra l'altro disattendendo sul punto le con-
11 clusioni del CTU che aveva ipotizzato l'accollo del 70% dei danni all'impresa e del solo 30% al progettista/direttore lavori.
Il secondo motivo di gravame attiene alla quantificazione del danno risarcibile operata nella sentenza impugnata.
Circa ilquantum debeatur, l'appellante si duole che il primo Giudice non abbia riconosciuto, tra i danni risarcibili, le spese per il coordina- mento della sicurezza e che abbia omesso di pronunciarsi circa la rifu- sione delle spese di CTP sostenute dall'ente di gestione a favore dell'Ing. sia per quanto concerne la redazione della Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio che per la partecipazione di detto profes- sionista alle sessioni di CTU.
Quanto alle spese per il coordinamento della sicurezza,
l'argomentazione del Tribunale, fondata sul fatto che essa non occor- rerebbe perché si tratta di opere di modesta entità che vengono ese- guite da una sola impresa come già la prima volta, contrasterebbe, ad avviso dell'appellante, con le necessità tecniche che potranno emerge- re in fase d'esecuzione delle opere edili, dato che sia il CTU che il CTP di parte appellante hanno intravisto la possibilità di subappalti.
Quanto alla rifusione delle spese di CT di parte, l'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (10173 del 18 maggio
2015) secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica, dato che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a me- no che il giudice non si avvalga, ex art 92 I comma c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Il Collegio ritiene il motivo parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno in relazione all'espunzione delle spese per il coordinamento della sicurezza: come evidenziato dal Tribunale, le stesse devono essere sostenute soltanto qualora vi siano più imprese operanti sul cantiere e la circostanza che il CTU e il CT di parte abbiano “intravisto la possibilità” di subappaltare parte delle lavorazioni non è sufficiente a fare riconoscere al condomi- nio originario attore e odierno appellante il rimborso di spese mera- mente eventuali e la cui necessità dipenderebbe in ogni caso non da una vera necessità ma da scelte del committente.
12 Quanto, invece, alle spese sostenute per il CT di parte, il consolidato orientamento del Supremo Collegio, conformemente a quanto argo- mentato dall'appellante, è nel senso che vadano comprese fra le spe- se processuali al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa, sempre che il Giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità (in tal senso cfr., da ultimo, Cass., sez, III, Ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024 e pre- cedenti conformi ivi citati).
L'odierno appellante aveva tempestivamente chiesto il rimborso delle spese sostenute per il proprio CT di parte sin dall'atto di citazione, per quanto riguardava la relazione tecnica redatta ante causam, ribadendo l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni (in questa sede inse- rendo anche il rimborso di quanto corrisposto al medesimo CT di parte per la sua partecipazione alle operazioni peritali).
L'ammontare delle spese è stato provato attraverso la produzione del- le due fatture (cfr. note di deposito in data 30 maggio e 15 giugno
2022) per complessivi € 7.532,80, importo la cui congruità non è stata sottoposta a specifiche censure.
La decisione di primo grado deve pertanto essere riformata con la condanna dell'appellato a rifondere all'originario CP_1 attore ed odierno appellato alla corresponsione, in favore dell'appellante, dell'ulteriore importo di € 7.532,80.
L'appello incidentale di Controparte_3
Primo motivo
Il primo Giudice, ad avviso della Compagnia di assicurazioni, ha fornito un'interpretazione non condivisibile dell'art. 5 – Esclusioni, della Se- zione II delle Condizioni di assicurazione.
Con tale clausola, che individua l'oggetto della copertura assicurativa a delimitazione del rischio assunto con la polizza, si è pattuito che
“L'assicurazione non vale per i danneggiamenti materiali alle opere oggetto della prestazione dell ed a quelle delle quali esse Parte_7 fanno parte...”.
La clausola, evidenzia l'appellante in via incidentale, è chiara e inequi- vocabile nell'escludere dal rischio assicurativo, conformemente a tutte le polizze di R.C. professionale del progettista e del direttore dei lavori e di R.C. dell'appaltatore, i c.d. “danneggiamenti all'opera” che sono sia i danneggiamenti alle opere oggetto della prestazione
13 dell'assicurato, sia i danneggiamenti alle opere delle quali le suddette fanno parte.
Nel caso di specie, si sono verificati entrambi i suddetti danneggia- menti dovendosi procedere al rifacimento delle opere di impermeabi- lizzazione e di copertura della terrazza condominiale intervenendo al- tresì sul soffitto del sottostante garage.
L'interpretazione di tale clausola fornita con la sentenza impugnata è, ad avviso dell'appellante, incongrua, in quanto la clausola viene inter- pretata nel senso che in copertura sarebbero compresi soltanto i dan- neggiamenti dovuti a cose o persone terze, indipendentemente dal fa- cere dell'assicurato, ma se così fosse è evidente che la responsabilità dell'assicurato non sarebbe configurabile giacché il danneggiamento in tal caso sarebbe attribuibile esclusivamente a terzi e non al facere dell'assicurato per cui neppure verrebbe in essere la copertura assicu- rativa per la R.C..
Non è neppure corretto quanto affermato nella decisione di primo gra- do circa il fatto che, diversamente opinando, si limiterebbe la copertura ai soli danni alla persona in quanto invece la copertura è valida ed effi- cace per tutti quei danni a terzi, che sono la maggior parte, che l'operato dell'assicurato può provocare al di fuori dei danneggiamenti all'opera.
Prosegue l'appellante in via incidentale con l'evidenziare che la clau- sola 11, a pagina 12 delle C.G.A., con cui è stata pattuita una parziale deroga all'esclusione dei danni alle opere di cui al summenzionato art. 5, prevede che sono da ritenere compresi nel rischio i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte solo se conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse.
Nel caso di specie nessuna rovina, né totale né parziale, si è verificata nella terrazza condominiale e gli interventi di rifacimento progettati e diretti dal professionista non hanno comportato alcun crollo della ter- razza a copertura del sottostante piano interrato destinato a garage.
chiede quindi che la sentenza sia integralmente riforma- Controparte_3 ta con reiezione della domanda di manleva e/o garanzia assicurativa proposta dall'assicurato e con Controparte_1 condanna alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della prov- visoria esecutorietà della sentenza impugnata.
14 Il motivo è ai limiti dell'ammissibilità e, comunque, infondato.
Il Tribunale ha argomentato circa il fatto che un'interpretazione delle condizioni di assicurazione per la responsabilità professionale che escluda dalla copertura i danni riportati dal cliente del professionista sarebbe del tutto contraria a buona fede ed eluderebbe l'obbligo sanci- to dall'art. 5 del DPR n. 137/2012, a mente del quale: “Il professionista
è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive nego- ziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ...”.
Il DPR citato è entrato in vigore il 15 agosto 2012 e le condizioni pro- dotte da (doc. 2 fascicolo primo grado), relative a poliz- Controparte_3 za denominata “Assicurazione responsabilità civile professionale del geometra”, recano nel frontespizio (pag. 1 doc. 2) la dicitura “Edizione
14 settembre 2012” (successiva, dunque, all'imposizione ai professio- nisti di assicurarsi per i danni cagionati ai clienti) così legittimando il contraente a ritenere, con la sua sottoscrizione, di ottemperare agli obblighi normativi di recente imposizione e, dunque, di ricevere una copertura estesa, appunto, ai danni alle opere progettate o dirette.
L'appellante omette del tutto di censurare l'argomentazione del primo
Giudice Relativa all'interpretazione del contratto secondo buona fede, peraltro imposta dall'art. 1366 c.c., e ciò rende il motivo di gravame inammissibile.
Ciò che è comunque dirimente è la presenza, nelle condizioni di poliz- za, dell'art. 11, che, a parziale deroga delle limitazioni stabilite dal pre- cedente art. 5, prevede che la copertura sia estesa ai danneggiamenti delle opere progettate e dirette (o a quelle delle quali esse fanno parte)
“conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse”.
Per costante giurisprudenza di legittimità, le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto assicurativo, con modulo predispo- sto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c. e pertanto, nel dubbio, devono essere intrepretate in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo (cfr., tra le molte, Sez. III,
Sentenza, n. 866 del 17 gennaio 2008; Sez. III, Sentenza n. 17020 del
20 agosto 2015 e Sez. III, Sentenza, n. 10825 del 5 giugno 2020, se- condo cui: “Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va
15 redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non in- compatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”).
Interpretando quindi restrittivamente e a sfavore dell'assicurazione le clausole limitative della copertura assicura, ritiene il collegio che debba farsi rientrare nel concetto di “rovina parziale” dell'opera in senso tec- nico – giuridico quanto verificatosi nel caso di specie, in cui il CTU ha ritenuto che gli errori di progettazione e di esecuzione abbiano reso l'impermeabilizzazione della terrazza completamente CP_11 inefficace, al punto da dover prevedere l'integrale rifacimento delle opere, la cui funzionalità è dunque risultata del tutto compromessa.
La reiezione del primo motivo dell'appello principale in punto condanna dello in solido con l'appaltatore esime CP_1 la Corte dall'esaminare il secondo motivo di appello incidentale condizionato formulato da , che attiene al fatto Controparte_3 che, secondo quanto stabilito dall'art. 9 – Pluralità di Assicurati, Re- sponsabilità solidale - delle Condizioni di assicurazione, Sezione II, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non as- sicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno di- rettamente imputabile all'assicurato mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
L'appello incidentale condizionato dello Controparte_12
.
[...]
In via di appello incidentale condizionato, l'appellato Controparte_1
chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento
[...] dell'appello, sia chiamata in manleva da Controparte_5 qualsiasi pretesa di risarcimento e spesa.
La domanda è meritevole di accoglimento, per quanto visto esami- nando l'appello incidentale della Compagnia assicuratrice, che dovrà essere dichiarata tenuta e condannata a manlevare il proprio assicura- to anche relativamente alle poste risarcitorie ulteriori riconosciute al
CO danneggiato in parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello principale.
16 Circa le spese di lite, la Corte osserva che l'appello risulta parzial- mente fondato solo in relazione al quantum dell'importo dovuto al e che ciò non comporta una modificazione sostan- Parte_1 ziale dell'esito complessivo della lite avutosi in primo grado.
Secondo il Supremo Collegio, “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del co- siddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente
(nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se au- tonoma e non investita da specifica censura;
tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione princi- pale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà
e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione rela- tiva all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugna- zione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla deci- sione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della me- desima” (Sez. III, Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106 – 01;
Sez. III, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01).
Pertanto, valutato l'esito complessivo della vicenda processuale, resta ferma la liquidazione delle spese di primo grado operata dal primo
Giudice.
Nel presente grado, l'accoglimento soltanto parziale del gravame in- terposto da legittima, ex art. 92 c.p.c., la compen- Parte_1 sazione tra le parti del 70% delle spese di lite, ponendosi la rimanente frazione a carico dello . Controparte_1
Dette spese si liquidano per tale percentuale, come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valo- re (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della con- troversia:
17 1. fase di studio € 340,20
2. fase introduttiva € 276,30
3. fase di trattazione € 552,90
4. fase decisionale € 573,30
Totale complessivi € 1.742,70, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA.
Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Alessandro Ra- vani, che si è dichiarato antistatario.
Nei rapporti tra lo e , le Controparte_1 Controparte_3 spese di lite devono invece gravare su quest'ultima, il cui appello inci- dentale è stato integralmente rigettato e vengono liquidate come se- gue, sempre in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori me- di, tenuto conto del valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale rifor- ma dell'impugnata sentenza:
a. Dichiara tenuto e condanna Controparte_1
e del Geom. a
[...] Controparte_4 Controparte_2 rimborsare al l'ulteriore importo di € 7.532,80 re- Parte_1 lativo alle spese di consulenza di parte, maggiorato di interessi legali dalla data del pagamento delle fatture al saldo;
b. Dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_3
del Geom. Controparte_1 Controparte_4
e del Geom. di quanto questi dovrà pagare al Controparte_2
CO in forza della presente sentenza per capitale, interessi e rifusione spese di lite;
c. Conferma nel resto l'impugnata decisione;
18 2) Dichiara tenuto e condanna del Controparte_1
Geom. e del Geom. a rifondere Controparte_4 Controparte_2
a il 30% delle spese del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida, per tale percentuale, in € 1.742,70 per compensi di avvo- cato, oltre rimborso spese forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta, compen- sando tra dette parti la rimanente frazione e disponendone la distra- zione in favore dell'avv. Alessandro Ravani, dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a CP_3 [...]
del Geom. e del Geom. Controparte_13 Controparte_4 le spese di lite del presente grado, che liquida in € Controparte_2
5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%,
CPA e IVA ove dovuta;
4) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale di è respinto;
Controparte_3
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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