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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2693/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Marta Diamante Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. presentato da:
, Parte_1
con il difensore avv. MONAI CARLO;
ricorrente contro
, Controparte_1
con il difensore avv. MASALA MARIAGRAZIA;
resistente con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e la parte resistente concordemente:
“le parti concordano le seguenti condizioni:
1- Affidarsi le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle figlie presso il padre;
2- Attesa l'età di , prossima alla maggiore età, costei potrà Per_1
autonomamente concordare con la mamma i tempi di frequentazione della stessa;
3- Disporsi, quanto a , che la madre possa vedere e tenere con sé Per_2 la figlia a weekend alternati dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché, nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterna, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. Vacanze natalizie e pasquali a metà, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta.
Due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Quando non c'è scuola le consegne non avverranno alle 7 di mattina ma verso le ore
9. Ciascun genitore si farà carico degli accompagnamenti delle figlie alle varie attività nei giorni di spettanza.
4- Con riferimento alle imminenti vacanze del mese di aprile, atteso che le ragazze saranno in vacanza dal 18 aprile al 27 aprile, si dà atto che il mese di aprile sarà così disciplinato: dal 10 aprile al 15 aprile Per_2
starà con il padre;
la madre la terrà dal 15 aprile al termine della scuola sino a domenica sera di Pasqua dopo cena;
il padre quindi la terrà con sé sino al 29 aprile con accompagnamento a scuola;
la madre poi dal
29 aprile dopo scuola sino al 1 maggio dopo cena. Seguirà il fine settimana di competenza paterna e poi riprenderà il calendario ordinario con weekend di competenza materna e così via.
5- Disporsi il mantenimento ordinario diretto delle figlie da parte dei rispettivi genitori nei periodi competenza;
spese straordinarie a metà da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso al Tribunale;
6- A.u.u. integralmente al padre;
7- Darsi atto che i genitori prestano l'assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di sé e delle figlie minori.
2 Residua controversie sulla questione delle vacanze in Romania che la madre vuole fare quest'estate in particolare con le figlie, dopo 15 anni di assenza. L'avv Monai chiede che la signora venga autorizzata a portare con sé le figlie in Romania per una decina di giorni, così come non oppone che il sig. faccia altrettanto in Calabria dove ci sono i parenti. Il CP_1 sig. nega il consenso in quanto la signora l'anno scorso, quando CP_1 voleva portare in Romania le figlie, a specifica domanda “dove le porti?”, ha risposto “non ti interessa”. La sig.ra garantisce di fornire tutte Pt_1
le informazioni del caso al sig. A questa condizione il sig. CP_1 [...]
aderisce con la precisazione però che dovranno essere garantite CP_1
anche videochiamate giornaliere con le figlie – condizione che la sig.ra accetta. Le parti chiedono, a questo punto, che le spese di lite Pt_1
vengano compensate e rinunciano ai termini ex art. 47-bis.28 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nate - il 1.9.2007 - e Per_1
- il 17.5.2014 -, riconosciute da entrambi i genitori. Per_2
ha chiesto col ricorso in epigrafe – Parte_1
premesso che la relazione sentimentale con è cessata Controparte_1
– che venissero assunte le necessarie statuizioni nell'interesse delle minori, chiedendo l'affidamento delle stesse in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e mantenimento ordinario diretto.
si è costituito in giudizio, avanzando domande di Controparte_1 segno opposto a quelle della ricorrente e, segnatamente, domandando l'affido esclusivo rafforzato delle figlie al padre con collocamento prevalente delle stesse presso tale genitore e con previsione di un assegno per le figlie da porsi a carico della madre. A sostegno di tali domande ha allegato come le figlie avessero sempre vissuto con il padre mantenendo una frequentazione discontinua con la madre che, dal 2018 all'agosto 2023, si era interessata solo sporadicamente delle minori. Solo in tempi recenti, la ricorrente aveva imposto una frequentazione un po' più assidua delle figlie.
Con ordinanza del 4.2.2024 il giudice istruttore ha dettato i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali ha disposto l'affido condiviso delle minori ad
3 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e diritto di visita materno per due giorni alla settimana da concordare tra le parti. Infine, ha posto a carico della madre l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Poiché però il nucleo familiare era noto al Servizio Sociale, è stata anche acquisita una relazione di aggiornamento, dalla quale è emersa una situazione di accesa conflittualità che in passato aveva impedito ai genitori di concordare serenamente i turni di responsabilità oltre che gli aspetti connessi in generale alla genitorialità condivisa.
Alla successiva udienza del 18.3.2024 le parti hanno concordato, a modifica del calendario provvisorio, una diversa turnazione delle figlie presso i due genitori.
È seguito, all'udienza del 19.6.2024, l'ascolto di da parte del Per_1
giudice istruttore. Successivamente, poiché anche nel corso del procedimento era emersa la conflittualità genitoriale più sopra descritta, il giudice istruttore ha disposto l'affido delle minori e del nucleo ai servizi sociali competenti per attività di sostegno e controllo, prevedendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti nonché l'introduzione di supporto psicologico, anche a domicilio, per le minori.
Con la relazione di aggiornamento trasmessa a fine ottobre 2024, i servizi sociali hanno riferito un quadro stabile e non preoccupante delle minori, tanto da non ritenere necessario l'intervento educativo domiciliare e/o l'attivazione di uno specifico percorso psicologico a loro favore. Quanto, invece, al percorso personale pensato per i genitori, gli operatori hanno riportato l'impossibilità di pensare, al momento, ad incontri congiunti posto che i genitori non erano stati in grado di mettere in discussione le proprie dinamiche personali e relazionali.
Modificati medio tempore i provvedimenti provvisori, all'udienza del
9.4.2025 le parti hanno, infine, raggiunto un globale accordo sulle varie questioni controversie rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
***
4 Va senz'altro confermata la forma di affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori. Invero, l'accesa conflittualità emersa all'interno della coppia genitoriale non ha determinato un effettivo pregiudizio per le figlie minori come ben si apprezza dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal servizio sociale ad ottobre 2024: viene descritta anche dalle insegnanti come Per_2
una bambina solare, ben inserita e con buon rendimento scolastico. I genitori, peraltro, si presentano regolarmente a tutti gli incontri richiesti dalla scuola e si alternano in base alla disponibilità di tempo. Parimenti , peraltro Per_1
ascoltata dal giudice relatore.
Nondimeno, i genitori vengono invitati a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, dapprima in forma individuale, con l'auspicata finalità di acquisire modalità comunicative funzionali, nel prossimo futuro, alla adozione condivisa di decisioni nell'interesse della prole.
Conforme al preminente interesse delle figlie pare, inoltre, il calendario di visite materne concordato dalle parti, così come le statuizioni economiche che, peraltro, ricalcano i provvedimenti provvisori assunti medio tempore dal giudice istruttore.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, accoglie le conclusioni rassegnate da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto,
1- Affida le figlie in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente delle figlie presso il padre;
2- Attesa l'età di , prossima alla maggiore età, costei potrà Per_1
autonomamente concordare con la mamma i tempi di frequentazione della stessa;
5 3- Dispone, quanto a che la madre possa vedere e tenere con sé Per_2 la figlia a weekend alternati dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché, nelle settimane che terminano con weekend di competenza paterna, dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. Vacanze natalizie e pasquali a metà, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta.
Due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Quando non c'è scuola le consegne non avverranno alle 7 di mattina ma verso le ore
9. Ciascun genitore si farà carico degli accompagnamenti delle figlie alle varie attività nei giorni di spettanza.
4- Con riferimento alle imminenti vacanze del mese di aprile, atteso che le ragazze saranno in vacanza dal 18 aprile al 27 aprile, dà atto che il mese di aprile sarà così disciplinato: dal 10 aprile al 15 aprile Per_2
starà con il padre;
la madre la terrà dal 15 aprile al termine della scuola sino a domenica sera di Pasqua dopo cena;
il padre quindi la terrà con sé sino al 29 aprile con accompagnamento a scuola;
la madre poi dal
29 aprile dopo scuola sino al 1 maggio dopo cena. Seguirà il fine settimana di competenza paterna e poi riprenderà il calendario ordinario con weekend di competenza materna e così via.
5- Dispone il mantenimento ordinario diretto delle figlie da parte dei rispettivi genitori nei periodi competenza;
spese straordinarie a metà da individuarsi e disciplinarsi come da protocollo in uso al Tribunale;
6- A.u.u. integralmente al padre;
7- Dà atto che i genitori prestano l'assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di sé e delle figlie minori.
8- Dà atto che la madre è autorizzata a portare quest'estate le figlie in
Romania per una decina di giorni, purché garantisca di fornire tutte le informazioni del caso al sig. così come videochiamate CP_1
giornaliere padre/figlie;
6 9- Invita con forza i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la finalità di cui in motivazione.
10- Spese di lite compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale e al Consultorio competente.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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