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Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05603/2025REG.PROV.COLL.
N. 09597/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9597 del 2024, proposto da:
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
IL PE in proprio e in qualità di titolare dell’omonima Azienda Agricola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00906/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con intimazione di pagamento n. 12420219000682319/000 notificata a mezzo pec il 19 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (di seguito DE) richiedeva al Signor PE IL, titolare dell’omonima Azienda agricola, il pagamento della cartella n. 30020180000008812000, asseritamente notificata il 17 aprile 2018, di importo pari a € 19.940,13 emessa a titolo di prelievo latte e interessi relativamente alle campagne lattiere 1995/96, 1998/99 e 1999/00.
Il Signor IL impugnava l’intimazione e la presupposta cartella asseritamente « non conosciuta » dinanzi al Tar per il Veneto con ricorso iscritto al n. 1675/2021 R.R..
Il relativo giudizio, previa disposizione di una integrazione istruttoria parzialmente evasa dall’amministrazione, veniva accolto in parte con sentenza n. 5906 del 6 maggio 2024 (limitatamente alla domanda di annullamento e non anche alla domanda di risarcimento) ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente tanto per la quota capitale (termine decennale) quanto per gli interessi (termine quinquennale).
EA e DE impugnavano la sentenza del Tar con appello depositato il 23 dicembre 2024 avanzando « ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 104 COD. PROC. AMM., AI FINI DELLA PROVA (I) DELLA PENDENZA DI ALCUNI GIUDIZI AMMINISTRATIVI CHE HANNO MANTENUTA SOSPESA LA PRESCRIZIONE E (II) DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA N. 3002018000000881200, AVVENUTA IL 17 APRILE 2018, CON CONSEGUENTE ERRONEITÀ DELLA DECISIONE DI PRIME CURE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2943 E 2945 COD. CIV. » e, quanto al merito, deducendo:
« 1.1. Sulla sospensione della prescrizione per effetto della pendenza dei giudizi promossi avverso i prelievi supplementari relativi alle varie annate »;
« 1.2. Sulla successiva interruzione della prescrizione ad opera della notifica della cartella in data 17 aprile 2018 »;
« 1.3. Sulla ritualità della documentazione prodotta ».
L’appellato non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, con ordinanza n. 375/2025, veniva accolta l’istanza di sospensione ex art. 55, comma 10, c.p.a.
Con memoria datata 18 maggio 2025, l’amministrazione ribadiva l’ammissibilità delle proprie produzioni documentali.
All’esito della pubblica udienza del 19 giugno 2025, la causa veniva decisa.
Deve premettersi che, come in parte anticipato, in primo grado, con ordinanza n. 259/2022, il Tar disponeva un’integrazione istruttoria ordinando alle amministrazioni, a quel momento non costituite, di depositare « la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati ».
Si costituiva quindi in giudizio la sola DE depositando documentazione comprendente un « Certificato istruttorio » indicante gli estremi della cartella di pagamento e la data di avvenuta notifica della stessa (17 aprile 2024).
Allo stato degli atti il Tar, come anticipato, accoglieva il ricorso ritenendo prescritta la pretesa dell’amministrazione.
In questa sede l’amministrazione, costituita con deposito documentale, allega che il termine prescrizionale, ritenuto dal Tar essere spirato, sarebbe invece stato interrotto da una pluralità di iniziative processuali, tale rimanendo sino alla definizione dei relativi giudizi.
Una volta ripreso il proprio decorso, il termine prescrizionale sarebbe stato nuovamente interrotto dalla notifica della cartella intervenuta il 17 aprile 2018.
La prova della notifica da ultimo citata viene prodotta in appello unitamente alle sentenze del Tar per il Lazio n. 8835 del 14 novembre 2011; n. 54 del 4 gennaio 2013 e n. 8405 del 23 settembre 2013.
Preliminarmente all’esame di merito deve procedersi allo scrutinio della pregiudiziale domanda di ammissione delle produzioni documentali cui l’amministrazione provvedeva per la prima volta in appello.
Parte appellante sostiene l’ammissibilità dei depositi effettuati per la prima volta in appello invocando l’art. 104, comma 2, c.p.a nella parte in cui consente la deroga al divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in presenza di atti « indispensabili ai fini della decisione della causa », precisando tuttavia che le preclusioni di cui alla richiamata norma non opererebbero in relazione a provvedimenti giurisdizionali quali le sentenze, da non considerarsi documenti in senso stretto.
L’istanza deve essere accolta.
Con le sentenze depositate (non impugnate e passate in giudicato) il Tar respingeva i ricorsi proposti avverso atti della serie provvedimentale precedente all’impugnata cartella, cristallizzando in tal modo il presupposto della pretesa avanzata dall’amministrazione che non può più essere rimessa in discussione in occasione dell’adozione dei successivi atti applicativi.
Ciò consente, come recentemente affermato dalla Sezione, di superare il rilevato profilo di tardività ex art. 104 c.p.a. della produzione di EA. poiché l’accertamento definitivo contenuto nelle sentenze in questione esporrebbe ogni eventuale successiva pronunzia con esse contrastante al rimedio della revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2025, n. 4296).
Non può inoltre considerarsi tardiva la produzione della « Ricevuta di avvenuta consegna » della pec di notifica della cartella di pagamento posto che in primo grado, in sede di integrazione istruttoria, l’amministrazione forniva un principio di prova depositando il sopra richiamato « Certificato istruttorio » recante l’indicazione degli estremi della cartella di pagamento e della data di notifica della stessa.
Il Collegio non può quindi che prendere atto dei documentati esiti processuali che di seguito si sintetizzano nei limiti di quanto di interesse ai fini della presente decisione.
Con ricorso iscritto al n. 18965/1999 l’odierno appellante impugnava i « provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999 ».
Il giudizio veniva definito con la citata sentenza n. 54/2013 (non appellata) che, con riferimento alla posizione dell’appellante, respingeva le censure formulate in ricorso « tranne quella relativa alla imputazione degli interessi » ritenendo che non andassero computati alla data del 1° settembre successivo alla chiusura della campagna ma dall’invio delle relative comunicazioni « inviate dapprima nel luglio 1999 e, poi, nel mese di ottobre 1999 (sostitutive delle precedenti) ».
Con ricorso iscritto al n. 19073/2000, l’appellante impugnava i provvedimenti « di compensazione nazionale » riferiti alle campagne lattiere 1997/98 e 1998/99.
Il giudizio veniva definito con la citata sentenza n. 8405/2013 (non appellata) che respingeva le censure dei ricorrenti ad eccezione di quella « relativa alla imputazione degli interessi » da calcolarsi, anche in questo caso a « decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente ».
Con ricorso iscritto la n. 18484/2000 la Società Cooperativa Produttori Latte HI CA (in qualità di primo acquirente) impugnava la comunicazione del 20 ottobre 2000 riferita al pagamento del prelievo supplementare per la campagna lattiera 1999/00.
Il giudizio veniva definito con la citata sentenza n. 8835/2011, (non impugnata) che dichiarava il ricorso inammissibile.
Deve quindi rilevarsi che relativamente:
- alla campagna 1995/96 il termine prescrizionale si interrompeva al momento della proposizione del ricorso (1999) sino al passaggio in giudicato della sentenza del 4 gennaio 2013;
- alla campagna 1998/99, l’interruzione della prescrizione interveniva nell’anno 2000 e riprendeva a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza del 23 settembre 2013;
- alla campagna 1999/00, il termine, interrotto nell’anno 2000, decorreva nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza del 14 novembre 2011.
La notifica della cartella nel 2018, avente effetto interruttivo della prescrizione, interveniva pertanto entro il termine decennale (riferibile alla sorte capitale – cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64) decorrente dalla definizione di tutti e tre i giudizi, così come tempestiva è la successiva intimazione di pagamento intervenuta nel mese di ottobre del 2021.
Quanto agli interessi, è pacifico che trovi applicazione il diverso termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, « il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103).
Deve quindi rilevarsi che per quanto riguarda gli interessi , se il termine prescrizionale non è decorso a fattor comune per tutte e tre le annate di interesse dal momento della notifica della cartella (2017) a quello della notifica dell’intimazione di pagamento, (2021), la questione si pone in termini diversi con riguardo al periodo intercorrente dalla data di definizione dei richiamati giudizi e la notifica della cartella di pagamento.
Mentre infatti, in relazione alle annate per le quali i giudicati intervenivano nel 2013, la notifica della cartella del 2017 esplica sicuro effetto interruttivo anche del termine quinquennale, non è così per la campagna 1999/00, per la quale il termine, per la prima volta interrotto nell’anno 2000, decorreva nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza intervenuta nel 2011 spirando nel 2016, precedentemente alla notifica della cartella.
Rilevato infatti che il giudicato relativo all’annualità in questione si formava in ordine ad una sentenza di rito (inammissibilità) non può che prendersi atto dell’assenza di un accertamento di merito in ordine alla debenza degli interessi non potendosi, per tale ragione, invocare il termine di prescrizione decennale ex 2953 c.c. (« Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi » a norma del quale « i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ») trovando invece applicazione, relativamente a tale componente del debito, come già affermato, il termine quinquennale ( ex multis , Cons. stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103)
Per quanto precede l’appello deve essere accolto in parte riconoscendo, in riforma di quanto statuito dal Tar, come dovuti i prelievi relativi alle campagne 1995/96, 1998/99 e 1999/00 in relazione alla sorte capitale, mentre per quanto riguarda gli interessi, questi sono dovuti unicamente relativamente alle campagne 1995/96 e 1998/99 ma non anche con riferimento alla campagna 1999/00 per la quale devono essere corrisposti unicamente a partire dal quinto anno precedente alla notifica della cartella di pagamento.
La specificità delle questioni oggetto della controversia consente di procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge in parte il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO