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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 670/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Orefici ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma, B.go XX Marzo n. 7
APPELLANTI
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina CP_1 C.F._4
FI ) e dall'Avv. Vincenzo Florio ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 71
APPELLATO in punto a: appello sentenza n. 1331/2021 del Tribunale di Parma, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data
08.10.2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2544/2015, emesso in data 30/12/2015 dal Tribunale di Parma in accoglimento del ricorso proposto dall'arch. con il quale gli si ingiungeva di CP_1 consegnare a quest'ultimo un esemplare della chiave della porta di accesso al sottotetto e una copia del telecomando di apertura del portone di ingresso del palazzo sito in Parma, Via NI n. 20.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. veva dedotto: CP_1
- di essere proprietario di un locale ad uso studio e di tre soffitte, poste rispettivamente al piano secondo e terzo del palazzo sito in Parma, via NI n. 20, in forza di legato, di cui al testamento datato 03/03/1988 della signora Persona_1
- che l'avv. proprietario in forza del medesimo testamento della residua Parte_3
parte del palazzo in cui insistevano i beni legati a aveva impugnato il testamento, CP_1
sostenendo la nullità del legato, processo che si era concluso con sentenza di rigetto n. 100757/2001 del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione;
- di non poter accedere comodamente agli immobili di sua proprietà, in quanto l'avv. Parte_3
non gli aveva a suo tempo consegnato le chiavi di accesso al fabbricato (telecomando che
[...]
regola il portone principale di ingresso, nonché quello carrabile) e le chiavi della porta situata all'estremità delle scale, che dal pianerottolo dell'ultimo piano porta all'ingresso dei locali sottotetto.
Con l'atto di citazione in opposizione, l'avv. eccepiva preliminarmente il Parte_3
difetto di legittimazione passiva, riferendo di essere mero usufruttuario del compendio immobiliare, pervenutogli per disposizioni testamentarie della sig.ra per aver donato al figlio Per_1 [...]
un appartamento sito al primo piano del “Palazzo Belloni”, posto in Parma Borgo Parte_1
GI NI n. 20, e a le restanti porzioni immobiliari, sicché il Controparte_2
ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla proprietà.
Riferiva ancora di aver proposto dinanzi al Tribunale di Bologna giudizio per querela di falso avente ad oggetto la declaratoria di falsità della variazione catastale presentata dall'arch. prot. 614 CP_1 del 7 aprile 1989, sugli immobili sopraccitati;
inoltre, l'arch. non avrebbe comunque diritto CP_1
al telecomando per l'apertura automatizzata del portone di ingresso, così da consentire l'accesso carrabile, ma solo delle chiavi per quello pedonale, non essendo titolare di autorimessa o posto auto e non avendo partecipato alle relative spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo;
sulla eccepita carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Parte_3
sosteneva che l'azione invocata prescinde dalla titolarità della res per essere diretta nei
[...]
pagina 2 di 7 confronti di chi possiede materialmente il bene che si chiede di consegnare. Quanto all'asserita falsità della denuncia di variazione planimetrica per frazionamento, il convenuto ne contestava la rilevanza ai fine del presente giudizio, insistendo sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi altresì disponibile a corrispondere la quota di spesa a suo carico per l'automatizzazione del cancello in proporzione ai millesimi riferibili alle quote di sua proprietà, allo stato non ancora definiti e che dovevano essere preliminarmente calcolati.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 16/05/2018 il procuratore dell'attore dichiarava il decesso dell'Avv. e il processo veniva Parte_3
dichiarato interrotto.
I sig.ri e quali eredi dell'Avv. Parte_1 Parte_2 [...]
riassumevano il processo, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni già Parte_3 formulate dal proprio de cuius; precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2020, la causa veniva trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.; la difesa di depositava unitamente alla comparsa conclusionale copia della Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma n. 1351/2018, dichiarativa dell'usucapione delle soffitte in favore dell'attore, produzione che il Tribunale ha ritenuto tardiva.
Con sentenza n. 1331/2021, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data 08.10.2021, il Tribunale di
Parma rigettava l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, condannando gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 7.500,00 CP_1
oltre accessori di legge.
Proponevano appello con atto di citazione notificato in data 06.04.2022 i sig.ri
[...]
e chiedendo, “ IN VIA ISTRUTTORIA In caso di Parte_1 Parte_2
contestazione della fotografia raffigurante la porta della cui chiave si discute, disporre CTU diretta ad accertare il tipo e il numero dei sistemi di apertura presenti sulla stessa. NEL MERITO In via principale, dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti del ricorso, sia con riguardo alla consegna della chiave della porta, che del telecomando del portone e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado. In subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda di consegna della chiave per difetto di interesse ad agire. In ogni caso revocare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Tribunale di Parma n. 2544/2015 del 30 dicembre 2015 (n.
6560/2015 di R.g.). Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite, accessori di legge, del primo e secondo grado di giudizio.”
Gli appellanti nello specifico articolavano tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta che chiedeva CP_1
pagina 3 di 7 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
Con provvedimento del 10/11/2022 veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio
2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa, previa assegnazione ad altro Consigliere
relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 13/12/2022 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Rilevato che la deliberazione ex artt. 352 e 276 c.p.c. era impedita stante il pensionamento di uno dei giudici avanti i quali erano state precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo ed, infine, assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato l'appello, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata ed ulteriormente ribadita nelle conclusioni finali articolate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, poiché detta eccezione attiene, evidentemente, ad una fase del processo ormai superata, chiamato qual è il giudice di appello a formulare all'atto dell'esame preliminare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, giudizio che ormai in questa fase decisionale non può più essere adottato, dovendo il Collegio valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame
(Cass. civ. n. 10422 del 15/04/2019).
***
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado abbia mancato di rilevare - potendo sul punto disporre anche d'ufficio - l'irritualità del mezzo processuale prescelto dall'appellato stante l'inammissibilità della domanda monitoria connotata da un petitum di natura reale e in assenza di un titolo obbligatorio, con conseguente violazione dell'art. 633 c.p.c., avendo il
Tribunale pronunciato sentenza confermativa del decreto ingiuntivo invece di disporne la revoca.
Lamentano, poi, con il secondo motivo, l'inesistenza dell'obbligo di consegna del telecomando del portone di ingresso al fabbricato avendo omesso il Tribunale di rilevare che il telecomando oggetto dell'ingiunzione di consegna è un accessorio non indispensabile per il funzionamento del meccanismo di apertura del portone, a ciò bastando la chiave che azionando il contatto elettrico produce lo stesso risultato determinato dalla pressione del tasto del telecomando, chiave già
consegnata a . A dire, poi, degli appellanti - pur essendo CP_1 CP_1
pagina 4 di 7 comproprietario dell'opera e pur avendo, come tale, titolo per disporre del telecomando - non può pretenderne la consegna dai Sig.ri dovendo invece ricorrere all'acquisto (e alla Parte_3
programmazione) di un nuovo esemplare presso il fornitore del bene. Con ulteriore censura, gli appellanti sollevano eccezione di carenza di interesse ad agire in quanto , Parte_1
ben prima della presentazione della domanda monitoria da parte di nei confronti CP_1
del de cuius aveva usucapito le soffitte in questione ed aveva apposto uti Parte_3
dominus sulla porta che vi dà accesso, in aggiunta alla serratura cui inerisce la chiave oggetto di ingiunzione, un chiavistello con lucchetto dotato di altra chiave, che non è mai stata nella disponibilità del padre Ne consegue – a dire degli appellanti – che ottenere in via Parte_3
monitoria la chiave detenuta dal defunto , senza la disponibilità anche della Parte_3
chiave del lucchetto (che non è stata oggetto di ingiunzione), rende inutile l'azione non consentendo di raggiungere utilmente lo scopo perseguito dal l'accesso alle soffitte). CP_1
Gli appellanti, riproponendo le loro difese, hanno dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, che va preliminarmente esaminata.
Con il decreto ingiuntivo n. 2544/2015, emesso in data 30/12/2015, il Tribunale di Parma, su ricorso del sig. ingiungeva a – richiamato il ricorso - di CP_1 Parte_3 consegnare “un esemplare della chiave della porta, che consente di accedere alla parte del sottotetto di esclusiva proprietà del ricorrente, nonché del telecomando che regola l'apertura del portone principale d'ingresso del palazzo sito sulla via NI, civico n. 20”.
A fondamento del ricorso monitorio il ricorrente dichiarava di aver titolo alla consegna delle suddette “cose mobili” in quanto divenuto proprietario delle soffitte in forza di legato testamentario disposto in suo favore dalla signora e di avere ottenuto con sentenza Persona_1 passata in giudicato l'accertamento del suo diritto dominicale.
A mente dell'art. 633 c.p.c. l'azione monitoria può essere introdotta “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata(…)“. La condizione per la proponibilità dell'azione monitoria si fonda dunque sull'esistenza di un diritto nascente da un rapporto obbligatorio, che impone all'ingiunto di dover consegnare una somma di denaro o una cosa mobile.
Nel caso in esame ha motivato il ricorso monitorio rappresentando di non avere CP_1
mai conseguito la disponibilità dei locali ereditati, domandando la consegna della chiave della porta di ingresso alle soffitte e copia del telecomando dell'apertura automatizzata dell'ingresso carrabile avendone titolo in qualità di proprietario.
Colgono dunque nel segno le argomentazioni svolte dagli appellanti poiché, invero, il ricorrente pagina 5 di 7 ha introdotto – utilizzando uno strumento giudiziale non consono all'azione svolta – una CP_1
domanda avente evidente natura reale perché la traditio delle chiavi costituisce la consueta modalità di adempimento dell'obbligo di rilascio dei beni immobili all'esito del positivo esperimento di una azione di rivendica o di reintegrazione nel possesso.
Invero il procedimento monitorio non può essere azionato per far valere ragioni afferenti ad un diritto di proprietà o comunque per ottenere la consegna di un bene non oggetto di obbligazione contrattuale. Infatti, il procedimento per ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., è
esperibile soltanto per ottenere il pagamento di somme di denaro, la consegna di cose fungibili o determinate, quando l'obbligo risulti da atto scritto.
Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente non trae origine da un rapporto obbligatorio di consegna, bensì dal diritto reale di proprietà sulle soffitte, rispetto al quale il sig. CP_1 lamenta la mancata disponibilità delle chiavi d'accesso. Tale situazione non configura
[...] un'obbligazione di consegna che trae origine da un rapporto obbligatorio fra le parti, ma un conflitto sull'esercizio del diritto di proprietà, che deve essere tutelato con gli ordinari rimedi petitori o possessori, non mediante il procedimento monitorio.
La mancanza dei presupposti sostanziali per l'emissione del decreto ingiuntivo integra un'inammissibilità originaria del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di questione attinente alla proponibilità della domanda.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, restando assorbito l'esame delle ulteriori censure.
** *** **
Per le suddette motivazioni, questa Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando inammissibili le domande ivi formulate poiché non attinenti a ragioni di credito.
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) ai valori medi, ad esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1331/2021 del Tribunale di pagina 6 di 7 Parma, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data 08.10.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 2544/2015 del 30/12/2015, emesso dal Tribunale di Parma nel giudizio R.G. n. 6560/2015;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di CP_1
e , delle spese di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, e quanto al presente grado di giudizio in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 670/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 10.09.2024
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Orefici ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Parma, B.go XX Marzo n. 7
APPELLANTI
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina CP_1 C.F._4
FI ) e dall'Avv. Vincenzo Florio ) ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 71
APPELLATO in punto a: appello sentenza n. 1331/2021 del Tribunale di Parma, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data
08.10.2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2544/2015, emesso in data 30/12/2015 dal Tribunale di Parma in accoglimento del ricorso proposto dall'arch. con il quale gli si ingiungeva di CP_1 consegnare a quest'ultimo un esemplare della chiave della porta di accesso al sottotetto e una copia del telecomando di apertura del portone di ingresso del palazzo sito in Parma, Via NI n. 20.
A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. veva dedotto: CP_1
- di essere proprietario di un locale ad uso studio e di tre soffitte, poste rispettivamente al piano secondo e terzo del palazzo sito in Parma, via NI n. 20, in forza di legato, di cui al testamento datato 03/03/1988 della signora Persona_1
- che l'avv. proprietario in forza del medesimo testamento della residua Parte_3
parte del palazzo in cui insistevano i beni legati a aveva impugnato il testamento, CP_1
sostenendo la nullità del legato, processo che si era concluso con sentenza di rigetto n. 100757/2001 del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna e dalla Corte di Cassazione;
- di non poter accedere comodamente agli immobili di sua proprietà, in quanto l'avv. Parte_3
non gli aveva a suo tempo consegnato le chiavi di accesso al fabbricato (telecomando che
[...]
regola il portone principale di ingresso, nonché quello carrabile) e le chiavi della porta situata all'estremità delle scale, che dal pianerottolo dell'ultimo piano porta all'ingresso dei locali sottotetto.
Con l'atto di citazione in opposizione, l'avv. eccepiva preliminarmente il Parte_3
difetto di legittimazione passiva, riferendo di essere mero usufruttuario del compendio immobiliare, pervenutogli per disposizioni testamentarie della sig.ra per aver donato al figlio Per_1 [...]
un appartamento sito al primo piano del “Palazzo Belloni”, posto in Parma Borgo Parte_1
GI NI n. 20, e a le restanti porzioni immobiliari, sicché il Controparte_2
ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla proprietà.
Riferiva ancora di aver proposto dinanzi al Tribunale di Bologna giudizio per querela di falso avente ad oggetto la declaratoria di falsità della variazione catastale presentata dall'arch. prot. 614 CP_1 del 7 aprile 1989, sugli immobili sopraccitati;
inoltre, l'arch. non avrebbe comunque diritto CP_1
al telecomando per l'apertura automatizzata del portone di ingresso, così da consentire l'accesso carrabile, ma solo delle chiavi per quello pedonale, non essendo titolare di autorimessa o posto auto e non avendo partecipato alle relative spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo;
sulla eccepita carenza di legittimazione passiva in capo all'avv. Parte_3
sosteneva che l'azione invocata prescinde dalla titolarità della res per essere diretta nei
[...]
pagina 2 di 7 confronti di chi possiede materialmente il bene che si chiede di consegnare. Quanto all'asserita falsità della denuncia di variazione planimetrica per frazionamento, il convenuto ne contestava la rilevanza ai fine del presente giudizio, insistendo sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandosi altresì disponibile a corrispondere la quota di spesa a suo carico per l'automatizzazione del cancello in proporzione ai millesimi riferibili alle quote di sua proprietà, allo stato non ancora definiti e che dovevano essere preliminarmente calcolati.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 16/05/2018 il procuratore dell'attore dichiarava il decesso dell'Avv. e il processo veniva Parte_3
dichiarato interrotto.
I sig.ri e quali eredi dell'Avv. Parte_1 Parte_2 [...]
riassumevano il processo, facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni già Parte_3 formulate dal proprio de cuius; precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2020, la causa veniva trattenuta in decisione con termine alle parti per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.; la difesa di depositava unitamente alla comparsa conclusionale copia della Parte_1 sentenza del Tribunale di Parma n. 1351/2018, dichiarativa dell'usucapione delle soffitte in favore dell'attore, produzione che il Tribunale ha ritenuto tardiva.
Con sentenza n. 1331/2021, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data 08.10.2021, il Tribunale di
Parma rigettava l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, condannando gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 7.500,00 CP_1
oltre accessori di legge.
Proponevano appello con atto di citazione notificato in data 06.04.2022 i sig.ri
[...]
e chiedendo, “ IN VIA ISTRUTTORIA In caso di Parte_1 Parte_2
contestazione della fotografia raffigurante la porta della cui chiave si discute, disporre CTU diretta ad accertare il tipo e il numero dei sistemi di apertura presenti sulla stessa. NEL MERITO In via principale, dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti del ricorso, sia con riguardo alla consegna della chiave della porta, che del telecomando del portone e conseguentemente riformare la sentenza di primo grado. In subordine dichiarare l'inammissibilità della domanda di consegna della chiave per difetto di interesse ad agire. In ogni caso revocare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Tribunale di Parma n. 2544/2015 del 30 dicembre 2015 (n.
6560/2015 di R.g.). Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite, accessori di legge, del primo e secondo grado di giudizio.”
Gli appellanti nello specifico articolavano tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta che chiedeva CP_1
pagina 3 di 7 dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
Con provvedimento del 10/11/2022 veniva fissata la trattazione del procedimento con la modalità prevista dall'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020, aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio
2020 n. 77, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano ritualmente le suddette note e la causa, previa assegnazione ad altro Consigliere
relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 13/12/2022 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Rilevato che la deliberazione ex artt. 352 e 276 c.p.c. era impedita stante il pensionamento di uno dei giudici avanti i quali erano state precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa sul ruolo ed, infine, assunta in decisione nella Camera di Consiglio del 10/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato l'appello, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata ed ulteriormente ribadita nelle conclusioni finali articolate nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, poiché detta eccezione attiene, evidentemente, ad una fase del processo ormai superata, chiamato qual è il giudice di appello a formulare all'atto dell'esame preliminare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, giudizio che ormai in questa fase decisionale non può più essere adottato, dovendo il Collegio valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame
(Cass. civ. n. 10422 del 15/04/2019).
***
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che la sentenza di primo grado abbia mancato di rilevare - potendo sul punto disporre anche d'ufficio - l'irritualità del mezzo processuale prescelto dall'appellato stante l'inammissibilità della domanda monitoria connotata da un petitum di natura reale e in assenza di un titolo obbligatorio, con conseguente violazione dell'art. 633 c.p.c., avendo il
Tribunale pronunciato sentenza confermativa del decreto ingiuntivo invece di disporne la revoca.
Lamentano, poi, con il secondo motivo, l'inesistenza dell'obbligo di consegna del telecomando del portone di ingresso al fabbricato avendo omesso il Tribunale di rilevare che il telecomando oggetto dell'ingiunzione di consegna è un accessorio non indispensabile per il funzionamento del meccanismo di apertura del portone, a ciò bastando la chiave che azionando il contatto elettrico produce lo stesso risultato determinato dalla pressione del tasto del telecomando, chiave già
consegnata a . A dire, poi, degli appellanti - pur essendo CP_1 CP_1
pagina 4 di 7 comproprietario dell'opera e pur avendo, come tale, titolo per disporre del telecomando - non può pretenderne la consegna dai Sig.ri dovendo invece ricorrere all'acquisto (e alla Parte_3
programmazione) di un nuovo esemplare presso il fornitore del bene. Con ulteriore censura, gli appellanti sollevano eccezione di carenza di interesse ad agire in quanto , Parte_1
ben prima della presentazione della domanda monitoria da parte di nei confronti CP_1
del de cuius aveva usucapito le soffitte in questione ed aveva apposto uti Parte_3
dominus sulla porta che vi dà accesso, in aggiunta alla serratura cui inerisce la chiave oggetto di ingiunzione, un chiavistello con lucchetto dotato di altra chiave, che non è mai stata nella disponibilità del padre Ne consegue – a dire degli appellanti – che ottenere in via Parte_3
monitoria la chiave detenuta dal defunto , senza la disponibilità anche della Parte_3
chiave del lucchetto (che non è stata oggetto di ingiunzione), rende inutile l'azione non consentendo di raggiungere utilmente lo scopo perseguito dal l'accesso alle soffitte). CP_1
Gli appellanti, riproponendo le loro difese, hanno dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, che va preliminarmente esaminata.
Con il decreto ingiuntivo n. 2544/2015, emesso in data 30/12/2015, il Tribunale di Parma, su ricorso del sig. ingiungeva a – richiamato il ricorso - di CP_1 Parte_3 consegnare “un esemplare della chiave della porta, che consente di accedere alla parte del sottotetto di esclusiva proprietà del ricorrente, nonché del telecomando che regola l'apertura del portone principale d'ingresso del palazzo sito sulla via NI, civico n. 20”.
A fondamento del ricorso monitorio il ricorrente dichiarava di aver titolo alla consegna delle suddette “cose mobili” in quanto divenuto proprietario delle soffitte in forza di legato testamentario disposto in suo favore dalla signora e di avere ottenuto con sentenza Persona_1 passata in giudicato l'accertamento del suo diritto dominicale.
A mente dell'art. 633 c.p.c. l'azione monitoria può essere introdotta “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata(…)“. La condizione per la proponibilità dell'azione monitoria si fonda dunque sull'esistenza di un diritto nascente da un rapporto obbligatorio, che impone all'ingiunto di dover consegnare una somma di denaro o una cosa mobile.
Nel caso in esame ha motivato il ricorso monitorio rappresentando di non avere CP_1
mai conseguito la disponibilità dei locali ereditati, domandando la consegna della chiave della porta di ingresso alle soffitte e copia del telecomando dell'apertura automatizzata dell'ingresso carrabile avendone titolo in qualità di proprietario.
Colgono dunque nel segno le argomentazioni svolte dagli appellanti poiché, invero, il ricorrente pagina 5 di 7 ha introdotto – utilizzando uno strumento giudiziale non consono all'azione svolta – una CP_1
domanda avente evidente natura reale perché la traditio delle chiavi costituisce la consueta modalità di adempimento dell'obbligo di rilascio dei beni immobili all'esito del positivo esperimento di una azione di rivendica o di reintegrazione nel possesso.
Invero il procedimento monitorio non può essere azionato per far valere ragioni afferenti ad un diritto di proprietà o comunque per ottenere la consegna di un bene non oggetto di obbligazione contrattuale. Infatti, il procedimento per ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c., è
esperibile soltanto per ottenere il pagamento di somme di denaro, la consegna di cose fungibili o determinate, quando l'obbligo risulti da atto scritto.
Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente non trae origine da un rapporto obbligatorio di consegna, bensì dal diritto reale di proprietà sulle soffitte, rispetto al quale il sig. CP_1 lamenta la mancata disponibilità delle chiavi d'accesso. Tale situazione non configura
[...] un'obbligazione di consegna che trae origine da un rapporto obbligatorio fra le parti, ma un conflitto sull'esercizio del diritto di proprietà, che deve essere tutelato con gli ordinari rimedi petitori o possessori, non mediante il procedimento monitorio.
La mancanza dei presupposti sostanziali per l'emissione del decreto ingiuntivo integra un'inammissibilità originaria del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di questione attinente alla proponibilità della domanda.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, restando assorbito l'esame delle ulteriori censure.
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Per le suddette motivazioni, questa Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando inammissibili le domande ivi formulate poiché non attinenti a ragioni di credito.
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) ai valori medi, ad esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria, che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1331/2021 del Tribunale di pagina 6 di 7 Parma, emessa in data 03.06.2021 e pubblicata in data 08.10.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 2544/2015 del 30/12/2015, emesso dal Tribunale di Parma nel giudizio R.G. n. 6560/2015;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di CP_1
e , delle spese di entrambi i Parte_1 Parte_2
gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, e quanto al presente grado di giudizio in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta.
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 9 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
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