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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 325 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Enrico Morcavallo
appellante e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Alfonso Brunetti Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Trasferimento illegittimo, demansionamento, risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 29.4.22 , dipendente del Controparte_1 Parte_1 inquadrato in categoria C con qualifica di istruttore tecnico e assegnato al Servizio n° 2 - Ufficio tecnico, conveniva in giudizio il nonché i dirigenti comunali Parte_1
, Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, e , Responsabile Controparte_2 Parte_2 del Servizio 4 – Servizi Cimiteriali, denunciando la illegittimità del provvedimento n° 17833 del 22.9.21, con cui era stato assegnato al Servizio n° 4, cui afferiva il cimitero comunale, nonché dei conseguenti provvedimenti del 30.9.21, 11.10.21 e 7.4.22 con cui era stato disposto che egli svolgesse le sue mansioni presso la “nuova sede Uffici Servizi Cimiteriali” in luogo della sede comunale presso cui prestava servizio dal 2020. In particolare, denunciava trattarsi di un trasferimento illegittimo per assenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive, attesa la notevole mole di lavoro e la carenza di organico che affliggeva il Servizio n° 2 – Ufficio tecnico, da cui era stato spostato. Denunciava, inoltre, che laddove con l'ordine di servizio dell'11.10.21 a firma del dirigente del Servizio cimiteriale n° 4, era stato disposto che egli censisse le salme, era stato posto in essere un demansionamento rispetto alla declaratoria contrattuale della categoria C di formale inquadramento. Si doleva del fatto che a causa dell'illegittima assegnazione al Servizio n° 4 egli aveva perso gli incarichi di responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all'ufficio manutenzione;
manutenzione edilizia scolastica;
manutenzione patrimonio edilizio;
manutenzione stradale;
manutenzione pubblica illuminazione, rete idrica, rete fognaria, rete raccolta acque bianche e che tanto aveva comportato la perdita di circa 3.000,00 euro annui che percepiva come indennità aggiuntive in ragione degli incarichi venuti meno. Aggiungeva che, tralasciando ….. la questione concernente il demansionamento, dall'illegittimo
“trasferimento” e dalla nuova lavorazione demandata, era conseguito un'ulteriore quanto severo turbamento, nella definitiva consapevolezza di un agire da parte del datore di lavoro contrario alla legge, ai doveri di correttezza e buona fede e, per dirla tutta, vessatorio, discriminatorio, persecutorio ed umiliante e che, inoltrati all'amministrazione i relativi certificati medici il 15.10.21, aveva appreso che i dati sensibili contenuti nei certificati erano divenuti, diremmo quasi in modo “virale”, patrimonio conoscitivo di gran parte del personale dipendente dei Servizi n° 2 e n° 4. Il tutto a causa dei malfunzionamenti del protocollo telematico, di cui doveva rispondere anche la dr.ssa , CP_2 quale dirigente del Servizio 1 Affari generali. Evidenziava, ancora, che il 30.9.21 il dirigente dei servizi cimiteriali n° 4 gli aveva affidato il compito di individuare nuove aree di sepoltura da assegnare sulla base delle graduatorie in essere, ma di aver appurato che identico incarico era stato assegnato ad un professionista esterno, il quale aveva riscontrato il suo compito con elaborato depositato già il 30.7.21. Infine, denunciava che la nuova sede di lavoro che gli era stata assegnata, ubicata nei pressi del cimitero comunale, era del tutto inidonea ad essere destinata a luogo di lavoro, come da relazioni a firma dello stesso ricorrente e come da consulenza di parte a firma dell'ing. ed evidenziava come il suo trasferimento al Servizio n° 4 Cimitero aveva fatto Persona_1 seguito ad alcuni scritti pubblicati su facebook da suo padre a partire dal 13.9.21, con cui il genitore criticava l'operato dell'amministrazione comunale.
2) Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
in via cautelare ed urgente ed inaudita altera parte 1) sospendere ovvero ordinare alla resistente la revoca immediata del provvedimento di mobilità interna d'ufficio e/o, in tutto od in parte, dei conseguenti ordini di servizio qui tutti impugnati, con particolare sebbene non esclusivo riferimento a quello datato 7.4.22; 2) reintegrare il ricorrente nel Servizio tecnico n. 2 con la attribuzione delle mansioni e della sede di lavoro anteriormente posseduta. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dei provvedimenti medesimi, per le ragioni rispettivamente esposte in atti, o comunque annullarli con conferma o quantomeno condanna della resistente P.A. alle medesime declaratorie invocate in via cautelare ed urgente e con condanna della P.A. resistente al pagamento di tutte le differenze stipendiali accessorie non godute dalla data del trasferimento al Servizio n. 4 ed anteriormente possedute dal lavoratore ricorrente. Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del complessivo danno derivante dal comportamento illegittimo di essa P.A. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia. Condannare altresì il , in solido con l'Avv. , nella Parte_1 Controparte_2 sua qualità di responsabile del Servizio personale, al risarcimento del danno in favore del ricorrente sulla scorta dei fatti tutti per come evidenziati nel presente ricorso ed a titolo di violazione della privacy, della somma di € 200.000,00 (duecentomila), ovvero somma diversa, minore o anche maggiore, sulla scorta dell'accertata gravità della lamentata violazione. Condannare inoltre il in solido con il Dr. , Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di responsabile del Servizio n. 4 e firmatario degli ordini di servizio impugnati, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, sulla scorta dei fatti tutti per come evidenziati nel presente ricorso e/o a titolo di illegittimo demansionamento e/o di lesione del bene-salute, e/o a titolo di atti persecutori, della ulteriore somma di € 200.000,00 (duecentomila), ovvero somma diversa, minore o anche maggiore, sulla scorta dell'accertata gravità del lamentato e reiterato comportamento illegittimo del predetto dirigente pubblico.
3) Nella resistenza del e nella contumacia dei dirigenti Parte_1 [...] e , il tribunale di Cosenza: CP_2 Parte_2
a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei citati dirigenti;
b) ha accertato che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro aveva dato luogo nel caso di specie ad una sostanziale deprivazione di compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale. Ciò in quanto al ricorrente è stato assegnato il compito di “censire le salme”, difficilmente riconducibile non solo alla figura dell'istruttore tecnico, ma anche alla stessa categoria appartenenza (categoria C, riservata al lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza e al lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati). Si rileva, inoltre, che l'altro incarico affidato al ricorrente (provvedere alle operazioni di individuazione di nuove aree di sepoltura assegnabili nell'ambito della graduatoria in essere) è sostanzialmente inutile, trattandosi di un incarico già svolto da un professionista esterno (ing. , cfr. la relativa Persona_2 relazione, in atti), rispetto al quale, pertanto, il ruolo del ricorrente è, oltre che inutile, anche non eseguibile. L'atto di conferimento delle nuove mansioni, pertanto, al di là di quanto è scritto nel relativo provvedimento, si è tradotto in un pressoché totale svilimento della figura professionale dell'Arch. , cui non risulta siano stati assegnati altri compiti coerenti con il profilo di CP_1 inquadramento formalmente riconosciuto (tutti gli ordini di servizio prodotti dal Comune di
[...]
si riferiscono al censimento delle salme e all'individuazione di nuove aree di Parte_1 sepoltura, già avvenuta nell'espletamento dell'incarico conferito al professionista esterno, ing.
). E tanto deve essere affermato indipendentemente dalle caratteristiche Persona_2 dell'ufficio assegnato al ricorrente, la cui idoneità, sotto il profilo della salubrità dell'ambiente (trattasi, la circostanza non è contestata, di immobile non censito al NCEU urbano, privo di destinazione d'uso) è quantomeno dubbia, atteso che se da una relazione in data 14.06.2022 a firma del Geom. risulta che le precedenti gravi criticità (attestate dallo stesso Geom. Controparte_3
) sono state superate, è in atti ulteriore documentazione (cfr. il Rapporto relativo ad un CP_3 sopralluogo eseguito il 30.08.2022 dalla Polizia Locale del Comune di , da cui Parte_1 emergono dati di segno inverso (nel rapporto si afferma che le condizioni della porta di ingresso sono tali da favorire l'infiltrazione di acqua piovana all'interno dei locali in cui il ricorrente è stato allocato). c) ha quindi condannato il a riassegnare il lavoratore alle mansioni Parte_1 svolte prima dell'assegnazione ai servizi cimiteriali disposta con provvedimento del 22.09.2021, con conseguente collocazione dello stesso negli uffici interni al Comune di ove già Parte_1 prestava servizio. d) ha respinto la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di emolumenti accessori di cui il ricorrente fruiva prima del mutamento delle mansioni, essendo stata formulata a titolo di differenze retributive per mansioni non più svolte e non a titolo risarcitorio. e) ha ritenuto provato un danno alla professionalità che ha liquidato equitativamente in un importo pari al 50% del trattamento stipendiale di cui il ricorrente ha fruito nel periodo dal 22.09.2021 fino alla data di deposito del ricorso (29.04.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò tenuto conto della specifica professionalità del ricorrente (istruttore tecnico, nominato responsabile del procedimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di progettazione e manutenzione edilizia scolastica e di edifici pubblici e pianificazione protezione civile, nonché nominato e confermato responsabile dell'Ufficio manutenzione, la sostanziale inattività cui è stato costretto, l'attribuzione di compiti non coerenti con il profilo professionale (“censimento delle salme”) e la conseguente preclusione della crescita professionale, sono indici sicuri del danno alla professionalità. f) ha respinto le rimanenti domande risarcitorie per assenza di ulteriori danni ascrivibili alla condotta del datore di lavoro, osservando che: se è vero, infatti, che l'esercizio dello “ius variandi” è avvenuto in violazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non risulta in alcun modo che la condotta datoriale abbia avuto connotazioni ritorsive. In ricorso si assume che il mutamento delle mansioni sia stato contestuale alla pubblicazione sul social network “Facebook” di alcuni scritti a firma del genitore del ricorrente, IN. , di contenuto critico nei confronti dell'amministrazione Persona_3 comunale. Il mero dato cronologico, tuttavia, non è idoneo a riscontrare l'assunto di un intento ritorsivo che avrebbe dato luogo al mutamento di mansioni (quasi una “vendetta trasversale”); né, si osserva, il ricorrente ha chiesto di provare che il contenuto degli scritti sia stato all'origine della condotta del datore di lavoro. Parimenti, ritiene il Tribunale, non può riconoscersi al ricorrente un danno per violazione della “privacy”, in ragione dell'avvenuta conoscenza da parte di terze persone del contenuto dei certificati medici. In ricorso la diffusione dei dati viene ricondotta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica e ad un difetto di formazione dei dipendenti cui è assegnato il compito di gestirla, ma non vi è prova che tale malfunzionamento fosse “strutturale” e non occasionale (quindi imprevedibile), né vi è prova che l'incapacità di gestire la posta elettronica da parte di una dipendente sia il frutto di una mancata formazione riconducibile alla responsabilità, tantomeno esclusiva, della responsabile dell'Ufficio Personale. Quanto al lamentato danno alla salute, la certificazione medica in atti (certificato del 23.09.2021, certificato del 13.10.2021, da cui risultano disturbi d'ansia con somatizzazione) non è sufficiente a riscontrare la presenza di una lesione permanente dell'integrità psico – fisica del ricorrente, né il nesso eziologico con il comportamento della convenuta pubblica amministrazione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello il e appello incidentale Parte_1
. Controparte_1
5) Il censura la decisione di primo grado per aver accertato “una sostanziale deprivazione Pt_1 dei compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale”, in totale assenza di allegazioni, oltre che di prova, di un totale svuotamento delle mansioni, avendo il ricorrente al più denunciato un mero demansionamento rispetto alla declaratoria prevista per la categoria C, comunque insussistente atteso che il ricorrente aveva svolto presso il Servizio n° 4 le stesse mansioni di Istruttore tecnico che svolgeva in precedenza e continua ad appartenere alla Categoria C svolgendo attività aderenti alla sua specifica competenza che - non solo ne salvaguardano il livello professionale acquisito - quanto ne consentono l'accrescimento delle capacità professionali, trattandosi del coordinamento delle attività dell'ufficio dei servizi cimiteriali, assegnato proprio in funzione delle specifiche competenze rivestite dall'Arch. . In particolare l'appellato si occupa dell'individuazione delle nuove CP_1 aree sepoltura da assegnare, del computo metrico per il rifacimento dei marciapiedi e viottoli, della planimetria con indicazione cappelle e loculi costruiti, per l'individuazione di aree per nuove costruzioni per l'ampliamento del cimitero. Dall'assenza di qualsivoglia ipotesi di demansionamento non poteva che discendere la infondatezza di ogni domanda di risarcimento di un danno alla professionalità, che il tribunale, peraltro, aveva equitativamente liquidato nel 50% della retribuzione in assenza di allegazioni e prove da parte del ricorrente al suo bagaglio professionale tecnico e al modo in cui lo stesso si sia sostanzialmente svuotato.
6) Con l'appello incidentale si denuncia: 6.1) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla evidente inidoneità dei locali individuati quale nuova sede di lavoro del ricorrente e che ciò costituiva un autonomo motivo di illegittimità del provvedimento datoriale che disponeva che il prestasse servizio nella sede ubicata nei pressi CP_1 del cimitero comunale. Tale profilo, che emergeva ampiamente già con le produzioni documentali di primo grado, risultava ancor più evidente con l'ulteriore documentazione prodotta in sede di appello, stante la sua formazione in corso di causa. Tale profilo di illegittimità era stato solo apparentemente scrutinato dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto mantenere un –chiamiamolo- “basso profilo”: si legga pag. 6, quarto capoverso, laddove il Tribunale di fatto si astiene dal prendere posizione circa le condizioni degli “uffici cimiteriali”, sebbene l'interesse del ricorrente, che qui si ribadisce in via di gravame, a vedersi dichiarata l'inidoneità di essi “uffici cimiteriali” ad ospitare un pubblico ufficio, appunto, e di converso l'autonoma illegittimità del relativo ordine di servizio del
7.4.2022, prot. 6442.
6.2) l'errore del tribunale per aver limitato l'arco temporale della statuizione di condanna a risarcire il danno alla professionalità fino alla data di deposito della domanda giudiziale (29.4.22), mentre la condanna doveva estendersi fino alla data di effettivo reintegro presso gli uffici tecnici comunali posti all'interno della sede municipale, mai ad oggi eseguito.
7) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente si rileva che gli appellanti non hanno proposto domande nei confronti dei dirigenti comunali e e non hanno censurato la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva CP_2 Pt_2 degli stessi assunta dal tribunale. Del resto, l'appello principale non è stato rivolto, né notificato, ai predetti dirigenti, mentre l'appellante incidentale ha opportunamente chiarito che nei loro confronti l'appello costituisce mera litis denuntiatio.
9) Ciò detto, gli appelli devono essere accolti nei limiti di seguito chiariti.
10) Quanto all'appello principale, ha ragione l'ente locale nel denunciare che il totale svuotamento delle mansioni che il tribunale ha accertato non è stato nemmeno dedotto dal ricorrente, per cui risulta erronea l'affermazione del tribunale secondo cui si sarebbe assistito ad una “sostanziale deprivazione di compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale”.
11) L'atto introduttivo del giudizio era per lo più incentrato su una presunta illegittimità dell'assegnazione del ricorrente al Servizio 4, cui afferiva il cimitero comunale;
assegnazione definita come trasferimento a diversa unità produttiva adottato in assenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive. Tale aspetto non è stato nemmeno esaminato dal tribunale e di ciò l'appellante incidentale non si duole minimamente. In ogni caso, la domanda era sul punto manifestamente infondata alla luce del disposto dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n° 165 del 2001.
12) Il ricorrente aveva al più denunciato che le mansioni che gli erano state attribuite presso i servizi cimiteriali con gli ordini di servizio del 30.9.21 e del 11.10.21 esulavano dalla declaratoria contrattuale prevista per la categoria C di formale inquadramento. Ciò il ricorrente faceva estrapolando un passaggio dell'ordine di servizio del 11.10.21 in cui si faceva riferimento al
“censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”.
13) Senonché, la domanda in tal modo proposta era affetta da una evidente carente di allegazioni, atteso che il ricorrente si limitava apoditticamente a sostenere (v. pag. 13 del ricorso) che la disposizione dirigenziale di censire le salme, di cui al secondo ordine di servizio, non può certamente dirsi ricompresa tra le mansioni tipiche del profilo professionale posseduto dal ricorrente né, del pari, ritenuta mansione equivalente ex art. 52 D. Lgs. 165/2001.
14) In tali termini, la domanda di demansionamento rispetto alla categoria C di formale inquadramento era caratterizzata da tali insufficienze da non consentire, già in punto di allegazioni, di svolgere il procedimento c.d. trifasico costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il ricorso introduttivo, infatti, era del tutto carente di allegazioni circa la declaratoria della categoria C e della inferiore categoria, peraltro nemmeno chiarita, in cui rientrava il c.d. compito di censire le salme.
15) Ma soprattutto, come accennato, il ricorrente si è sapientemente limitato, in ciò seguito dal giudice di primo grado, ad estrarre un singolo passaggio dell'ordine di servizio del 11.10.21. In realtà, procedendo, come doveroso, ad una congiunta lettura degli ordini di servizio del 30.9.21 e del 11.10.21, si evince che, a seguito dell'assegnazione del ricorrente al Servizio n° 4, il dirigente di tale servizio, con provvedimento del 30.9.21, aveva affidato al , segnalandone l'urgenza, il CP_1 compito di predisporre quanto necessario all'individuazione di nuove aree assegnabili all'interno del cimitero comunale, mediante la delimitazione delle stesse con appositi picchetti e l'identificazione delle stesse con un codice alfanumerico, mentre con l'ordine di servizio del 11.10.21 il dirigente ribadiva la necessità di identificare nuove aree per la costruzione di cappelle private, aggiungendo sì il riferimento al “censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”, ma perché ciò era funzionale anche alla predisposizione di una planimetria con l'identificazione precisa di cappelle e loculi (utilizzando anche una numerazione e una identificazione di ciascun vicolo). Non solo, perché si affidava al ricorrente anche il compito di redigere un computo metrico per il rifacimento dei marciapiedi, delle scalinate e dei viottoli in cemento.
16) Come si vede, le mansioni affidate non erano certo quelle di “censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”, come il ricorrente sosteneva, ma erano di vario contenuto e di certo più numerose.
17) E su tali diversificati compiti assegnati, il ricorrente non ha preso alcuna posizione, per cui non si comprende perché si sarebbe trattato di mansioni esulanti da quelle contrattualmente previste per la sua categoria di inquadramento, men che meno si sosteneva che rientrassero in una categoria inferiore nemmeno indicata.
18) Né il ricorrente ha chiarito se abbia, come suo dovere, dato corso alle disposizioni impartite dal suo superiore, né ha spiegato, nell'ipotesi inerzia, perché la stessa non fosse a lui imputabile, mentre dagli atti di causa emerge evidente come il ricorrente non perdeva occasione di contestare in modo polemico e pretestuoso qualsiasi compito il nuovo dirigente gli impartiva.
19) A tale riguardo, infatti, non convince la pretesa inutilità delle mansioni affidate il 30.9.21, comprovata dal fatto che l'amministrazione aveva affidato ad un tecnico esterno, tale , Per_2 compiti del tutto identici a quelli impartiti con l'ordine di servizio del 30.9.21.
20) A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha prodotto l'elaborato depositato dal tecnico esterno, si rileva che l'incarico a questi affidato era riferito ad una progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori per l'ampliamento del cimitero, che non risulta ricompreso nei compiti affidati dal dirigente del Servizi 4 con gli ordini di servizio del 30.9.21 e 11.10.21, così come nella missiva a firma del tecnico esterno non si faceva riferimento alla costruzione di cappelle private, che invece venivano richiamate negli ordini di servizio. 21) Ma in ogni caso, si è detto, i compiti affidati al ricorrente erano molteplici e di varia natura, sicché non si comprende in cosa consisterebbe, nella totale mancanza di allegazioni al riguardo, il demansionamento rispetto alla categoria C di formale inquadramento.
22) In definitiva, la sentenza deve essere senz'altro riformata laddove ha riconosciuto un totale svuotamento di mansioni, nemmeno dedotto e che comunque non risulta affatto, mentre deve essere senz'altro escluso, per quanto detto, un demansionamento rispetto alla declaratoria di categoria C, su cui il giudice non si è pronunciato senza che, peraltro, siano state sollevate censure con l'appello incidentale.
23) La mancanza di un demansionamento sotto qualsivoglia profilo impone, quale logica conseguenza, di riformare anche le statuizioni con cui il tribunale ha condannato l'amministrazione a risarcire un inesistente danno alla professionalità ed ha ordinato all'ente locale di riassegnare il ricorrente nelle mansioni svolte prima dell'assegnazione ai servizi cimiteriali disposta con provvedimento del 22.09.2021, con conseguente corresponsione degli emolumenti accessori di cui il ricorrente fruiva prima del mutamento delle mansioni.
24) La sentenza impugnata, invece, va egualmente confermata, in considerazione del primo motivo di appello incidentale, laddove il tribunale ha ordinato all'ente di allocare il negli uffici CP_1 interni al ove già prestava servizio. Parte_1 Parte_1
25) Non è ben chiaro dalla sentenza impugnata se tale statuizione sia stata dal giudice ricollegata al solo presunto demansionamento in corso presso i servizi cimiteriali o anche alla inidoneità dei locali ubicati presso il cimitero comunale, ove il ricorrente ha preso concreto servizio l'11.4.22 a seguito della disposizione comunale del 7.4.22.
26) Ad ogni modo, sul punto deve tenersi conto della documentazione già presente nel primo grado di giudizio e, soprattutto, di quella prodotta dal in grado di appello, da cui emerge: a) che i CP_1 competenti uffici ispettivi dell'Asp di Cosenza, eseguito sopralluogo presso i locali attigui al cimitero comunale il 5.5.22, hanno prescritto al sindaco del Comune di di mettere a Parte_1 norma l'impianto elettrico di tali locali;
b) che il sindaco non ha documentato di avere ottemperato alla prescrizione impartita entro il 10.9.22; c) che l'organo ispettivo, con provvedimento del 19.9.22 ha quindi ordinato la sospensione delle attività lavorative all'interno dei locali ispezionati a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi.
27) Tale documentazione, su cui l'ente locale non ha preso posizione, è ampiamente sufficiente a provare la inidoneità dei locali ove il ricorrente ha prestato servizio dal 11.4.22, per cui la statuizione adottata dal tribunale di allocare il negli uffici interni al Comune di CP_1 Parte_1 ove già prestava servizio deve essere comunque confermata pur in assenza di demansionamento.
28) Il secondo motivo di appello incidentale deve essere senz'altro respinto, sia perché assorbito dal tenore della presente pronuncia, ovvero dalla esclusione di qualsivoglia ipotesi di demansionamento e dalla conseguente riforma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno alla professionalità, sia perché, in ogni caso, con il ricorso introduttivo non era stato in alcun modo richiesto che la pronuncia di condanna si estendesse fino all'effettivo reintegro presso gli uffici tecnici comunali posti all'interno della sede municipale, sicché non si ravvisa alcun errore del tribunale, risultando del tutto irrilevante che l'ordine contenuto nella sentenza impugnata non sarebbe stato eseguito.
29) Per il resto, si rileva che l'appellante incidentale non ha impugnato la sentenza di primo grado, oltre che sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva dei due dirigenti comunali, quanto alle espresse statuizioni con cui il tribunale ha escluso le ulteriori voci di danno di cui al ricorso introduttivo.
30) Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Cosenza n° 393/23, così provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, a) rigetta la domanda di risarcimento danni da demansionamento proposta da
[...] ; b) dichiara illegittima l'allocazione di presso gli uffici attigui CP_1 Controparte_1 al Cimitero comunale e, per l'effetto, condanna il Comune di a consentire lo Parte_1 svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente presso la sede municipale ove prestava servizio anteriormente all'11.4.22. 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 325 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Enrico Morcavallo
appellante e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Alfonso Brunetti Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Trasferimento illegittimo, demansionamento, risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 29.4.22 , dipendente del Controparte_1 Parte_1 inquadrato in categoria C con qualifica di istruttore tecnico e assegnato al Servizio n° 2 - Ufficio tecnico, conveniva in giudizio il nonché i dirigenti comunali Parte_1
, Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, e , Responsabile Controparte_2 Parte_2 del Servizio 4 – Servizi Cimiteriali, denunciando la illegittimità del provvedimento n° 17833 del 22.9.21, con cui era stato assegnato al Servizio n° 4, cui afferiva il cimitero comunale, nonché dei conseguenti provvedimenti del 30.9.21, 11.10.21 e 7.4.22 con cui era stato disposto che egli svolgesse le sue mansioni presso la “nuova sede Uffici Servizi Cimiteriali” in luogo della sede comunale presso cui prestava servizio dal 2020. In particolare, denunciava trattarsi di un trasferimento illegittimo per assenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive, attesa la notevole mole di lavoro e la carenza di organico che affliggeva il Servizio n° 2 – Ufficio tecnico, da cui era stato spostato. Denunciava, inoltre, che laddove con l'ordine di servizio dell'11.10.21 a firma del dirigente del Servizio cimiteriale n° 4, era stato disposto che egli censisse le salme, era stato posto in essere un demansionamento rispetto alla declaratoria contrattuale della categoria C di formale inquadramento. Si doleva del fatto che a causa dell'illegittima assegnazione al Servizio n° 4 egli aveva perso gli incarichi di responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all'ufficio manutenzione;
manutenzione edilizia scolastica;
manutenzione patrimonio edilizio;
manutenzione stradale;
manutenzione pubblica illuminazione, rete idrica, rete fognaria, rete raccolta acque bianche e che tanto aveva comportato la perdita di circa 3.000,00 euro annui che percepiva come indennità aggiuntive in ragione degli incarichi venuti meno. Aggiungeva che, tralasciando ….. la questione concernente il demansionamento, dall'illegittimo
“trasferimento” e dalla nuova lavorazione demandata, era conseguito un'ulteriore quanto severo turbamento, nella definitiva consapevolezza di un agire da parte del datore di lavoro contrario alla legge, ai doveri di correttezza e buona fede e, per dirla tutta, vessatorio, discriminatorio, persecutorio ed umiliante e che, inoltrati all'amministrazione i relativi certificati medici il 15.10.21, aveva appreso che i dati sensibili contenuti nei certificati erano divenuti, diremmo quasi in modo “virale”, patrimonio conoscitivo di gran parte del personale dipendente dei Servizi n° 2 e n° 4. Il tutto a causa dei malfunzionamenti del protocollo telematico, di cui doveva rispondere anche la dr.ssa , CP_2 quale dirigente del Servizio 1 Affari generali. Evidenziava, ancora, che il 30.9.21 il dirigente dei servizi cimiteriali n° 4 gli aveva affidato il compito di individuare nuove aree di sepoltura da assegnare sulla base delle graduatorie in essere, ma di aver appurato che identico incarico era stato assegnato ad un professionista esterno, il quale aveva riscontrato il suo compito con elaborato depositato già il 30.7.21. Infine, denunciava che la nuova sede di lavoro che gli era stata assegnata, ubicata nei pressi del cimitero comunale, era del tutto inidonea ad essere destinata a luogo di lavoro, come da relazioni a firma dello stesso ricorrente e come da consulenza di parte a firma dell'ing. ed evidenziava come il suo trasferimento al Servizio n° 4 Cimitero aveva fatto Persona_1 seguito ad alcuni scritti pubblicati su facebook da suo padre a partire dal 13.9.21, con cui il genitore criticava l'operato dell'amministrazione comunale.
2) Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
in via cautelare ed urgente ed inaudita altera parte 1) sospendere ovvero ordinare alla resistente la revoca immediata del provvedimento di mobilità interna d'ufficio e/o, in tutto od in parte, dei conseguenti ordini di servizio qui tutti impugnati, con particolare sebbene non esclusivo riferimento a quello datato 7.4.22; 2) reintegrare il ricorrente nel Servizio tecnico n. 2 con la attribuzione delle mansioni e della sede di lavoro anteriormente posseduta. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dei provvedimenti medesimi, per le ragioni rispettivamente esposte in atti, o comunque annullarli con conferma o quantomeno condanna della resistente P.A. alle medesime declaratorie invocate in via cautelare ed urgente e con condanna della P.A. resistente al pagamento di tutte le differenze stipendiali accessorie non godute dalla data del trasferimento al Servizio n. 4 ed anteriormente possedute dal lavoratore ricorrente. Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del complessivo danno derivante dal comportamento illegittimo di essa P.A. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia. Condannare altresì il , in solido con l'Avv. , nella Parte_1 Controparte_2 sua qualità di responsabile del Servizio personale, al risarcimento del danno in favore del ricorrente sulla scorta dei fatti tutti per come evidenziati nel presente ricorso ed a titolo di violazione della privacy, della somma di € 200.000,00 (duecentomila), ovvero somma diversa, minore o anche maggiore, sulla scorta dell'accertata gravità della lamentata violazione. Condannare inoltre il in solido con il Dr. , Parte_1 Parte_2 nella sua qualità di responsabile del Servizio n. 4 e firmatario degli ordini di servizio impugnati, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, sulla scorta dei fatti tutti per come evidenziati nel presente ricorso e/o a titolo di illegittimo demansionamento e/o di lesione del bene-salute, e/o a titolo di atti persecutori, della ulteriore somma di € 200.000,00 (duecentomila), ovvero somma diversa, minore o anche maggiore, sulla scorta dell'accertata gravità del lamentato e reiterato comportamento illegittimo del predetto dirigente pubblico.
3) Nella resistenza del e nella contumacia dei dirigenti Parte_1 [...] e , il tribunale di Cosenza: CP_2 Parte_2
a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei citati dirigenti;
b) ha accertato che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro aveva dato luogo nel caso di specie ad una sostanziale deprivazione di compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale. Ciò in quanto al ricorrente è stato assegnato il compito di “censire le salme”, difficilmente riconducibile non solo alla figura dell'istruttore tecnico, ma anche alla stessa categoria appartenenza (categoria C, riservata al lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza e al lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati). Si rileva, inoltre, che l'altro incarico affidato al ricorrente (provvedere alle operazioni di individuazione di nuove aree di sepoltura assegnabili nell'ambito della graduatoria in essere) è sostanzialmente inutile, trattandosi di un incarico già svolto da un professionista esterno (ing. , cfr. la relativa Persona_2 relazione, in atti), rispetto al quale, pertanto, il ruolo del ricorrente è, oltre che inutile, anche non eseguibile. L'atto di conferimento delle nuove mansioni, pertanto, al di là di quanto è scritto nel relativo provvedimento, si è tradotto in un pressoché totale svilimento della figura professionale dell'Arch. , cui non risulta siano stati assegnati altri compiti coerenti con il profilo di CP_1 inquadramento formalmente riconosciuto (tutti gli ordini di servizio prodotti dal Comune di
[...]
si riferiscono al censimento delle salme e all'individuazione di nuove aree di Parte_1 sepoltura, già avvenuta nell'espletamento dell'incarico conferito al professionista esterno, ing.
). E tanto deve essere affermato indipendentemente dalle caratteristiche Persona_2 dell'ufficio assegnato al ricorrente, la cui idoneità, sotto il profilo della salubrità dell'ambiente (trattasi, la circostanza non è contestata, di immobile non censito al NCEU urbano, privo di destinazione d'uso) è quantomeno dubbia, atteso che se da una relazione in data 14.06.2022 a firma del Geom. risulta che le precedenti gravi criticità (attestate dallo stesso Geom. Controparte_3
) sono state superate, è in atti ulteriore documentazione (cfr. il Rapporto relativo ad un CP_3 sopralluogo eseguito il 30.08.2022 dalla Polizia Locale del Comune di , da cui Parte_1 emergono dati di segno inverso (nel rapporto si afferma che le condizioni della porta di ingresso sono tali da favorire l'infiltrazione di acqua piovana all'interno dei locali in cui il ricorrente è stato allocato). c) ha quindi condannato il a riassegnare il lavoratore alle mansioni Parte_1 svolte prima dell'assegnazione ai servizi cimiteriali disposta con provvedimento del 22.09.2021, con conseguente collocazione dello stesso negli uffici interni al Comune di ove già Parte_1 prestava servizio. d) ha respinto la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 a titolo di emolumenti accessori di cui il ricorrente fruiva prima del mutamento delle mansioni, essendo stata formulata a titolo di differenze retributive per mansioni non più svolte e non a titolo risarcitorio. e) ha ritenuto provato un danno alla professionalità che ha liquidato equitativamente in un importo pari al 50% del trattamento stipendiale di cui il ricorrente ha fruito nel periodo dal 22.09.2021 fino alla data di deposito del ricorso (29.04.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Ciò tenuto conto della specifica professionalità del ricorrente (istruttore tecnico, nominato responsabile del procedimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di progettazione e manutenzione edilizia scolastica e di edifici pubblici e pianificazione protezione civile, nonché nominato e confermato responsabile dell'Ufficio manutenzione, la sostanziale inattività cui è stato costretto, l'attribuzione di compiti non coerenti con il profilo professionale (“censimento delle salme”) e la conseguente preclusione della crescita professionale, sono indici sicuri del danno alla professionalità. f) ha respinto le rimanenti domande risarcitorie per assenza di ulteriori danni ascrivibili alla condotta del datore di lavoro, osservando che: se è vero, infatti, che l'esercizio dello “ius variandi” è avvenuto in violazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non risulta in alcun modo che la condotta datoriale abbia avuto connotazioni ritorsive. In ricorso si assume che il mutamento delle mansioni sia stato contestuale alla pubblicazione sul social network “Facebook” di alcuni scritti a firma del genitore del ricorrente, IN. , di contenuto critico nei confronti dell'amministrazione Persona_3 comunale. Il mero dato cronologico, tuttavia, non è idoneo a riscontrare l'assunto di un intento ritorsivo che avrebbe dato luogo al mutamento di mansioni (quasi una “vendetta trasversale”); né, si osserva, il ricorrente ha chiesto di provare che il contenuto degli scritti sia stato all'origine della condotta del datore di lavoro. Parimenti, ritiene il Tribunale, non può riconoscersi al ricorrente un danno per violazione della “privacy”, in ragione dell'avvenuta conoscenza da parte di terze persone del contenuto dei certificati medici. In ricorso la diffusione dei dati viene ricondotta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica e ad un difetto di formazione dei dipendenti cui è assegnato il compito di gestirla, ma non vi è prova che tale malfunzionamento fosse “strutturale” e non occasionale (quindi imprevedibile), né vi è prova che l'incapacità di gestire la posta elettronica da parte di una dipendente sia il frutto di una mancata formazione riconducibile alla responsabilità, tantomeno esclusiva, della responsabile dell'Ufficio Personale. Quanto al lamentato danno alla salute, la certificazione medica in atti (certificato del 23.09.2021, certificato del 13.10.2021, da cui risultano disturbi d'ansia con somatizzazione) non è sufficiente a riscontrare la presenza di una lesione permanente dell'integrità psico – fisica del ricorrente, né il nesso eziologico con il comportamento della convenuta pubblica amministrazione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello il e appello incidentale Parte_1
. Controparte_1
5) Il censura la decisione di primo grado per aver accertato “una sostanziale deprivazione Pt_1 dei compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale”, in totale assenza di allegazioni, oltre che di prova, di un totale svuotamento delle mansioni, avendo il ricorrente al più denunciato un mero demansionamento rispetto alla declaratoria prevista per la categoria C, comunque insussistente atteso che il ricorrente aveva svolto presso il Servizio n° 4 le stesse mansioni di Istruttore tecnico che svolgeva in precedenza e continua ad appartenere alla Categoria C svolgendo attività aderenti alla sua specifica competenza che - non solo ne salvaguardano il livello professionale acquisito - quanto ne consentono l'accrescimento delle capacità professionali, trattandosi del coordinamento delle attività dell'ufficio dei servizi cimiteriali, assegnato proprio in funzione delle specifiche competenze rivestite dall'Arch. . In particolare l'appellato si occupa dell'individuazione delle nuove CP_1 aree sepoltura da assegnare, del computo metrico per il rifacimento dei marciapiedi e viottoli, della planimetria con indicazione cappelle e loculi costruiti, per l'individuazione di aree per nuove costruzioni per l'ampliamento del cimitero. Dall'assenza di qualsivoglia ipotesi di demansionamento non poteva che discendere la infondatezza di ogni domanda di risarcimento di un danno alla professionalità, che il tribunale, peraltro, aveva equitativamente liquidato nel 50% della retribuzione in assenza di allegazioni e prove da parte del ricorrente al suo bagaglio professionale tecnico e al modo in cui lo stesso si sia sostanzialmente svuotato.
6) Con l'appello incidentale si denuncia: 6.1) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla evidente inidoneità dei locali individuati quale nuova sede di lavoro del ricorrente e che ciò costituiva un autonomo motivo di illegittimità del provvedimento datoriale che disponeva che il prestasse servizio nella sede ubicata nei pressi CP_1 del cimitero comunale. Tale profilo, che emergeva ampiamente già con le produzioni documentali di primo grado, risultava ancor più evidente con l'ulteriore documentazione prodotta in sede di appello, stante la sua formazione in corso di causa. Tale profilo di illegittimità era stato solo apparentemente scrutinato dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto mantenere un –chiamiamolo- “basso profilo”: si legga pag. 6, quarto capoverso, laddove il Tribunale di fatto si astiene dal prendere posizione circa le condizioni degli “uffici cimiteriali”, sebbene l'interesse del ricorrente, che qui si ribadisce in via di gravame, a vedersi dichiarata l'inidoneità di essi “uffici cimiteriali” ad ospitare un pubblico ufficio, appunto, e di converso l'autonoma illegittimità del relativo ordine di servizio del
7.4.2022, prot. 6442.
6.2) l'errore del tribunale per aver limitato l'arco temporale della statuizione di condanna a risarcire il danno alla professionalità fino alla data di deposito della domanda giudiziale (29.4.22), mentre la condanna doveva estendersi fino alla data di effettivo reintegro presso gli uffici tecnici comunali posti all'interno della sede municipale, mai ad oggi eseguito.
7) All'udienza di discussione del 12.6.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente si rileva che gli appellanti non hanno proposto domande nei confronti dei dirigenti comunali e e non hanno censurato la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva CP_2 Pt_2 degli stessi assunta dal tribunale. Del resto, l'appello principale non è stato rivolto, né notificato, ai predetti dirigenti, mentre l'appellante incidentale ha opportunamente chiarito che nei loro confronti l'appello costituisce mera litis denuntiatio.
9) Ciò detto, gli appelli devono essere accolti nei limiti di seguito chiariti.
10) Quanto all'appello principale, ha ragione l'ente locale nel denunciare che il totale svuotamento delle mansioni che il tribunale ha accertato non è stato nemmeno dedotto dal ricorrente, per cui risulta erronea l'affermazione del tribunale secondo cui si sarebbe assistito ad una “sostanziale deprivazione di compiti lavorativi e ad uno svuotamento del ruolo professionale”.
11) L'atto introduttivo del giudizio era per lo più incentrato su una presunta illegittimità dell'assegnazione del ricorrente al Servizio 4, cui afferiva il cimitero comunale;
assegnazione definita come trasferimento a diversa unità produttiva adottato in assenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive. Tale aspetto non è stato nemmeno esaminato dal tribunale e di ciò l'appellante incidentale non si duole minimamente. In ogni caso, la domanda era sul punto manifestamente infondata alla luce del disposto dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n° 165 del 2001.
12) Il ricorrente aveva al più denunciato che le mansioni che gli erano state attribuite presso i servizi cimiteriali con gli ordini di servizio del 30.9.21 e del 11.10.21 esulavano dalla declaratoria contrattuale prevista per la categoria C di formale inquadramento. Ciò il ricorrente faceva estrapolando un passaggio dell'ordine di servizio del 11.10.21 in cui si faceva riferimento al
“censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”.
13) Senonché, la domanda in tal modo proposta era affetta da una evidente carente di allegazioni, atteso che il ricorrente si limitava apoditticamente a sostenere (v. pag. 13 del ricorso) che la disposizione dirigenziale di censire le salme, di cui al secondo ordine di servizio, non può certamente dirsi ricompresa tra le mansioni tipiche del profilo professionale posseduto dal ricorrente né, del pari, ritenuta mansione equivalente ex art. 52 D. Lgs. 165/2001.
14) In tali termini, la domanda di demansionamento rispetto alla categoria C di formale inquadramento era caratterizzata da tali insufficienze da non consentire, già in punto di allegazioni, di svolgere il procedimento c.d. trifasico costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Il ricorso introduttivo, infatti, era del tutto carente di allegazioni circa la declaratoria della categoria C e della inferiore categoria, peraltro nemmeno chiarita, in cui rientrava il c.d. compito di censire le salme.
15) Ma soprattutto, come accennato, il ricorrente si è sapientemente limitato, in ciò seguito dal giudice di primo grado, ad estrarre un singolo passaggio dell'ordine di servizio del 11.10.21. In realtà, procedendo, come doveroso, ad una congiunta lettura degli ordini di servizio del 30.9.21 e del 11.10.21, si evince che, a seguito dell'assegnazione del ricorrente al Servizio n° 4, il dirigente di tale servizio, con provvedimento del 30.9.21, aveva affidato al , segnalandone l'urgenza, il CP_1 compito di predisporre quanto necessario all'individuazione di nuove aree assegnabili all'interno del cimitero comunale, mediante la delimitazione delle stesse con appositi picchetti e l'identificazione delle stesse con un codice alfanumerico, mentre con l'ordine di servizio del 11.10.21 il dirigente ribadiva la necessità di identificare nuove aree per la costruzione di cappelle private, aggiungendo sì il riferimento al “censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”, ma perché ciò era funzionale anche alla predisposizione di una planimetria con l'identificazione precisa di cappelle e loculi (utilizzando anche una numerazione e una identificazione di ciascun vicolo). Non solo, perché si affidava al ricorrente anche il compito di redigere un computo metrico per il rifacimento dei marciapiedi, delle scalinate e dei viottoli in cemento.
16) Come si vede, le mansioni affidate non erano certo quelle di “censimento dei defunti deposti nel cimitero comunale”, come il ricorrente sosteneva, ma erano di vario contenuto e di certo più numerose.
17) E su tali diversificati compiti assegnati, il ricorrente non ha preso alcuna posizione, per cui non si comprende perché si sarebbe trattato di mansioni esulanti da quelle contrattualmente previste per la sua categoria di inquadramento, men che meno si sosteneva che rientrassero in una categoria inferiore nemmeno indicata.
18) Né il ricorrente ha chiarito se abbia, come suo dovere, dato corso alle disposizioni impartite dal suo superiore, né ha spiegato, nell'ipotesi inerzia, perché la stessa non fosse a lui imputabile, mentre dagli atti di causa emerge evidente come il ricorrente non perdeva occasione di contestare in modo polemico e pretestuoso qualsiasi compito il nuovo dirigente gli impartiva.
19) A tale riguardo, infatti, non convince la pretesa inutilità delle mansioni affidate il 30.9.21, comprovata dal fatto che l'amministrazione aveva affidato ad un tecnico esterno, tale , Per_2 compiti del tutto identici a quelli impartiti con l'ordine di servizio del 30.9.21.
20) A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha prodotto l'elaborato depositato dal tecnico esterno, si rileva che l'incarico a questi affidato era riferito ad una progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori per l'ampliamento del cimitero, che non risulta ricompreso nei compiti affidati dal dirigente del Servizi 4 con gli ordini di servizio del 30.9.21 e 11.10.21, così come nella missiva a firma del tecnico esterno non si faceva riferimento alla costruzione di cappelle private, che invece venivano richiamate negli ordini di servizio. 21) Ma in ogni caso, si è detto, i compiti affidati al ricorrente erano molteplici e di varia natura, sicché non si comprende in cosa consisterebbe, nella totale mancanza di allegazioni al riguardo, il demansionamento rispetto alla categoria C di formale inquadramento.
22) In definitiva, la sentenza deve essere senz'altro riformata laddove ha riconosciuto un totale svuotamento di mansioni, nemmeno dedotto e che comunque non risulta affatto, mentre deve essere senz'altro escluso, per quanto detto, un demansionamento rispetto alla declaratoria di categoria C, su cui il giudice non si è pronunciato senza che, peraltro, siano state sollevate censure con l'appello incidentale.
23) La mancanza di un demansionamento sotto qualsivoglia profilo impone, quale logica conseguenza, di riformare anche le statuizioni con cui il tribunale ha condannato l'amministrazione a risarcire un inesistente danno alla professionalità ed ha ordinato all'ente locale di riassegnare il ricorrente nelle mansioni svolte prima dell'assegnazione ai servizi cimiteriali disposta con provvedimento del 22.09.2021, con conseguente corresponsione degli emolumenti accessori di cui il ricorrente fruiva prima del mutamento delle mansioni.
24) La sentenza impugnata, invece, va egualmente confermata, in considerazione del primo motivo di appello incidentale, laddove il tribunale ha ordinato all'ente di allocare il negli uffici CP_1 interni al ove già prestava servizio. Parte_1 Parte_1
25) Non è ben chiaro dalla sentenza impugnata se tale statuizione sia stata dal giudice ricollegata al solo presunto demansionamento in corso presso i servizi cimiteriali o anche alla inidoneità dei locali ubicati presso il cimitero comunale, ove il ricorrente ha preso concreto servizio l'11.4.22 a seguito della disposizione comunale del 7.4.22.
26) Ad ogni modo, sul punto deve tenersi conto della documentazione già presente nel primo grado di giudizio e, soprattutto, di quella prodotta dal in grado di appello, da cui emerge: a) che i CP_1 competenti uffici ispettivi dell'Asp di Cosenza, eseguito sopralluogo presso i locali attigui al cimitero comunale il 5.5.22, hanno prescritto al sindaco del Comune di di mettere a Parte_1 norma l'impianto elettrico di tali locali;
b) che il sindaco non ha documentato di avere ottemperato alla prescrizione impartita entro il 10.9.22; c) che l'organo ispettivo, con provvedimento del 19.9.22 ha quindi ordinato la sospensione delle attività lavorative all'interno dei locali ispezionati a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi.
27) Tale documentazione, su cui l'ente locale non ha preso posizione, è ampiamente sufficiente a provare la inidoneità dei locali ove il ricorrente ha prestato servizio dal 11.4.22, per cui la statuizione adottata dal tribunale di allocare il negli uffici interni al Comune di CP_1 Parte_1 ove già prestava servizio deve essere comunque confermata pur in assenza di demansionamento.
28) Il secondo motivo di appello incidentale deve essere senz'altro respinto, sia perché assorbito dal tenore della presente pronuncia, ovvero dalla esclusione di qualsivoglia ipotesi di demansionamento e dalla conseguente riforma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno alla professionalità, sia perché, in ogni caso, con il ricorso introduttivo non era stato in alcun modo richiesto che la pronuncia di condanna si estendesse fino all'effettivo reintegro presso gli uffici tecnici comunali posti all'interno della sede municipale, sicché non si ravvisa alcun errore del tribunale, risultando del tutto irrilevante che l'ordine contenuto nella sentenza impugnata non sarebbe stato eseguito.
29) Per il resto, si rileva che l'appellante incidentale non ha impugnato la sentenza di primo grado, oltre che sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva dei due dirigenti comunali, quanto alle espresse statuizioni con cui il tribunale ha escluso le ulteriori voci di danno di cui al ricorso introduttivo.
30) Tenuto conto della reciproca soccombenza determinatasi all'esito del presente grado di giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Cosenza n° 393/23, così provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, a) rigetta la domanda di risarcimento danni da demansionamento proposta da
[...] ; b) dichiara illegittima l'allocazione di presso gli uffici attigui CP_1 Controparte_1 al Cimitero comunale e, per l'effetto, condanna il Comune di a consentire lo Parte_1 svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente presso la sede municipale ove prestava servizio anteriormente all'11.4.22. 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale