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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18-09-2025, vertente tra
(cf. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Fiorentino e Maria Morrone giusta procura generale “ad lites” a rogito Notar di Roma del 23/7/2015, rep. n. 80974; Persona_1
Appellante principale ed appellato incidentale e
(c.f. e p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pallavicini, che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
Appellante incidentale ed appellata principale
Oggetto: pagamento somma.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
A seguito della pronunzia della sentenza n. 951/16, con cui la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN n. 537/15, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di IN -in favore del Tribunale di Roma- a conoscere dell'opposizione proposta dall' CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 470/08, che veniva revocato, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la (nel prosieguo, “ ) conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
l' (già ) dinanzi al Tribunale di Roma assumendo che, con atto a rogito Notar Pt_1 CP_2 Per_2 di Roma del 10/10/1989 (rep. n. 28516, racc. n. 15552), aveva venduto all' (cui poi era CP_3 succeduto l' ) una porzione di un complesso immobiliare sito a IN, “Via Appia e Via CP_2
Properzio”, per la somma di Lire 3.224.000.000, facendo presente che l' in occasione della CP_3 consegna di tale complesso, avvenuta in data 29/8/1990, non aveva eccepito alcunché in ordine ad alcune opere aggiuntive “medio tempore” realizzate dalla stessa su richiesta del CP_1
Ministero del Lavoro, che ne era il conduttore;
la società attrice faceva altresì presente che, però, in occasione del versamento del prezzo pattuito, l' aveva arbitrariamente trattenuto la somma CP_3 di 118.000.000 di Lire (pari ad attuali 60.941,91 Euro), eccependo un ritardo nella consegna del complesso edilizio, sicché, essendo risultata vana ogni diffida al versamento di tale somma, essa si era vista costretta a chiedere al Tribunale di IN -che aveva accolto la richiesta- un decreto ingiuntivo per ottenere, in via monitoria, il versamento del suddetto importo.
Successivamente, benché il Tribunale di IN avesse rigettato l'opposizione proposta dall Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo, la Corte di Appello di Lecce, in sede di impugnazione, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di IN (in favore del Tribunale di Roma)
a conoscere della vicenda, revocando il decreto.
Pertanto, la aveva deciso di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 reiterando, sostanzialmente, le stesse argomentazioni difensive già articolate nella pregressa sede processuale, chiedendo la condanna dell' (succeduto all' al pagamento della somma di Pt_1 CP_3
Euro 60.941,91, indebitamente trattenuta, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Costituitosi in giudizio, l nel riportarsi alle domande e difese già svolte davanti al Tribunale di Pt_1
IN, eccepiva che, ai sensi dell'art. 5) del contratto, la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire entro il 30.3.1990 (tanto che le parti avevano espressamente convenuto il pagamento di una penale pari ad un milione di lire per ogni giorno di ritardo), evidenziando altresì che gli interventi edilizi realizzati dalla erano stati effettuati senza la preventiva CP_1 autorizzazione dell'ente acquirente, anche in violazione dell'art. 1) del contratto;
quindi, nel sottolineare che la consegna del bene compravenduto era intervenuta solo in data 29.8.1990 e, quindi, con centocinquantuno giorni di ritardo rispetto al termine del 30.3.1998, l sosteneva Pt_1 di aver legittimamente applicato la penale.
Pertanto l' concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna della Pt_1 CP_1 alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14530/20, accoglieva la domanda, condannando l' al pagamento, in favore della della Pt_1 CP_1 reclamata somma di Euro 60.941,41, “oltre interessi e rivalutazione dal 21.11.2008, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 60.941,41 svalutata al 21.11.2008 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che la consegna dell'immobile era effettivamente avvenuta in data 29/8/90 e, quindi, in ritardo rispetto a quanto convenuto dalle parti, evidenziava che, con nota del 28.03.1990, “proprio a ridosso della scadenza del termine del 30.03.1990”, il
Ministero del Lavoro aveva comunicato all' la necessità di effettuare alcuni lavori nel CP_3 complesso immobiliare per ottenere una maggiore funzionalità degli uffici ivi ubicati e per garantire una migliore vivibilità dell'ambiente di lavoro, nonché per un adeguamento generale dell'impianto elettrico, in vista di una sua conformazione a quanto in precedenza già rilevato dal
Ministero stesso.
Quindi, nel ritenere che i lavori fossero stati “indicati da altra amministrazione pubblica nell'interesse dello stesso ente previdenziale proprio per assicurare una perfetta funzionalità dell'immobile”, il giudicante di prime cure sottolineava che la predetta nota era stata inviata anche all' prima che scadesse il termine pattuito in sede di compravendita con la il CP_3 CP_1 quale non aveva mai eccepito alcunché al riguardo, neanche in occasione della redazione del verbale di consegna del 29/8/1990.
Pertanto, il Tribunale, nel ritenere che l' avesse sostanzialmente accettato i lavori in CP_3 questione, evidenziava che la stessa con propria nota del 30/3/90, aveva CP_1 direttamente avvisato l della necessità dei lavori in questione, affermando comunque la CP_3 propria disponibilità a consegnare il complesso nel rispetto delle originarie previsioni contrattuali, rimettendo, di fatto, all' la scelta circa l'immediata consegna dell'immobile o meno. CP_3
Quindi, non ravvisando alcuna colpa nella condotta della e, al contempo, rilevando un CP_1 interesse dell'amministrazione ad una maggiore funzionalità degli uffici, il Tribunale riteneva che l'applicazione della penale fosse in contrasto con la clausola generale di buona fede.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva appello avverso detta decisione, Pt_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di doglianza, l' lamentava un'erronea ricostruzione dei fatti da Pt_1 parte del Tribunale, che lo aveva condotto a rendere una motivazione del tutto contraddittoria e, comunque, insufficiente.
In particolare, dopo aver riepilogato le vicende sostanziali, l' ribadiva che, ai sensi dell'art. 1 del Pt_1 contratto di compravendita, le parti avevano convenuto che, “anche nell'ipotesi di locazione” dei beni “al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”, la sarebbe stata obbligata CP_1
“ad effettuare, a richiesta dell' a propria cura e spese le variazioni necessarie per le Pt_1 esigenze di funzionalità dell'ente locatario”, con la conseguenza che l'autorizzazione dell' Pt_1 sarebbe stata necessaria per poter procedere ad eventuali lavori.
Al contrario, a seguito della ricezione delle note del 28/3/90 e del 18/4/90, inviate dal Capo dell'Ispettorato alla ed indirizzate anche al Ministero del Controparte_4 CP_1
Lavoro e all' la aveva effettuato i lavori richiesti senza chiedere né ottenere CP_3 CP_1 alcuna preventiva autorizzazione dall' “dando corso puramente e semplicemente ad un nulla Pt_1 osta tecnico del Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale”, in modo tale da ritardare ingiustificatamente la data di consegna del complesso di circa quattro mesi, mentre solo con lettera del 30/4/90 e, quindi, dopo la scadenza del termine contrattuale, l'odierna appellante, “nel rendere noto all'Istituto acquirente che l'Ufficio Provinciale del Lavoro di IN aveva chiesto
l'esecuzione di alcune opere di variante”, aveva rappresentato la necessità di differire di trenta giorni lavorativi la consegna.
Inoltre l faceva altresì presente che, all'atto dell'applicazione della penale, aveva concesso Pt_1 ulteriori 33 giorni per la consegna dell'immobile, a conferma che nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto appellante non aveva assunto alcun comportamento contrario a buona fede, mentre era stata la che non aveva comunicato per tempo CP_1 all' gli eventuali ritardi nella consegna dell'immobile (tanto che l' non aveva potuto CP_3 Pt_1 mettere a reddito lo stabile nei tempi previsti, dovendo così rinunciare a cinque mesi di canone di locazione da parte del Ministero).
Infine l'appellante evidenziava che l'Ing. , proprio Consulente professionale, prima Controparte_5 dell'introduzione del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di IN, aveva ritenuto che le opere realizzate dalla non fossero indispensabili alla funzionalità degli uffici, essendo CP_1 dirette a soddisfare le esigenze dei locatari e non del nuovo proprietario del complesso immobiliare, sicché esse, per loro natura, non giustificavano uno slittamento del termine di consegna pattuito e avrebbero dovuto essere eseguite a consegna già avvenuta, a cura e spese dei locatari stessi.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la non si limitava solo a resistere, ma a sua volta proponeva CP_1 appello incidentale avverso la decisione di primo grado, lamentando l'erronea decorrenza degli interessi legali che, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sarebbero dovuti decorrere non dalla notifica del ricorso monitorio (21.11.2008), bensì dall'originaria messa in mora Part (intervenuta in data 4/5/91, a seguito dell'invio di apposita comunicazione ).
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento CP_1 dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 121.309,42 per il titolo di cui sopra, oltre alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 18/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
L'appello principale è infondato e, come tale, dev'essere respinto.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta (sia in cartaceo, sia in telematico) si rileva che, se è vero che in occasione della stipula dell'atto di compravendita del 10/10/1989 la si CP_1 obbligò ad apportare al complesso immobiliare da lei ceduto, a semplice richiesta dell' e a CP_3 propria cura e spese, le “variazioni necessarie per le esigenze di funzionalità” del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (che all'epoca ne era il conduttore, essendo ivi ubicato l' Pt_4 di IN), e che la consegna dell'intero complesso, con i lavori perfettamente ultimati, sarebbe dovuta avvenire entro il 30/3/1990, è altresì vero che, come già rilevato dal giudicante di prime cure, con nota del 28/3/1990 -fatta pervenire, rispettivamente, al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, all' e alla il Direttore dell' di IN formulò delle CP_3 CP_1 Pt_4 specifiche osservazioni rispetto al complesso immobiliare, facendo presente che, a seguito di apposito sopralluogo, era stato possibile rilevare che, “al fine di una più funzionale rispondenza degli ambienti alle esigenze di questo Ufficio”, si rendevano necessari alcuni ulteriori interventi aventi ad oggetto la tramezzatura interna, la realizzazione di un impianto di condizionamento per la stagione estiva, nonché un adeguamento generale dell'impianto elettrico in conformità con quanto già stabilito dal Ministero stesso con nota 27/7/89 “per la predisposizione dei punti di collegamento a terminali P.C.”, oltre alla predisposizione di una “adeguata canalizzazione per collegamenti ad apparecchi telefonici in ogni stanza”.
A fronte di tale comunicazione, con cui si rendevano note a tutti i destinatari le esigenze dell'amministrazione locataria, il cui interesse -come già sottolineato- era stato tenuto in specifica considerazione dai contraenti in occasione della compravendita del 10/10/1989, l' rimase del CP_3 tutto silente, così come in occasione sia della successiva comunicazione fatta pervenire dalla CP_1 in data 28/3/1990 (con cui l' veniva nuovamente informato delle richieste
[...] CP_3 dell' di IN e della disponibilità della a procedere alla realizzazione delle Pt_4 CP_1 opere richieste), sia della successiva nota inviata dalla in data 30/3/1990 (e quindi CP_1 nel rispetto del termine originariamente pattuito per la consegna del complesso immobiliare), allorché quest'ultima, nel ribadire la disponibilità all'effettuazione delle opere, confermò anche la propria disponibilità a procedere all'immediata consegna del complesso “completato come da contratto”.
Ciò nonostante, l' non intese manifestare alcuna volontà né in ordine all'offerta di consegna CP_3 immediata del complesso, né riguardo alla possibilità -prospettata dalla di effettuare CP_1 Part i lavori richiesti Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel termine di ulteriori 30 giorni, sicché, alla luce del comportamento tenuto da entrambi i contraenti, può ben essere condivisa l'opinione del giudicante di prime cure, secondo cui la mancata opposizione dell' CP_3 all'effettuazione dei lavori si risolse, sostanzialmente, in una loro accettazione.
Tale conclusione, poi, è ulteriormente suffragata non solo dal fatto che tali interventi vennero poi saldati, ma anche dalla precedente considerazione manifestata dall' nei confronti delle CP_3 eventuali necessità dell'amministrazione locataria, che aveva comportato l'assunzione, da parte della venditrice, di uno specifico obbligo di intervento, a propria cura e spese, nel caso in cui si fosse palesata un'esigenza di provvedere;
e ciò a tacere del richiamo opportunamente operato dal Tribunale alla clausola generale di buona fede, che impone ai contraenti, dal momento della conclusione del contratto sino alla sua definitiva esecuzione, di assumere un comportamento leale, anche in vista della salvaguardia degli interessi della controparte.
Pertanto, poiché il termine per l'esecuzione dei lavori deve ritenersi iniziato a decorrere dal rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (sul punto, vedi le note del 11/4/1990 e del 4/5/1990), deve reputarsi che la loro conclusione, intervenuta nel mese di giugno 1990, sia stata del tutto tempestiva.
Le considerazioni che precedono rendono priva di pregio anche l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellante principale che, per escludere la configurabilità di una condotta non improntata a buona fede, ha sostenuto di aver concesso alla in occasione dell'applicazione della CP_1 penale, un ulteriore termine di gg. 33 per la consegna del complesso immobiliare, circostanza di cui, peraltro, in atti non vi è neanche evidenza documentale.
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche l'appello incidentale, con cui la ha CP_1 chiesto che gli interessi legali sulle somme dovute fossero fatti decorrere non dalla notifica del decreto ingiuntivo, bensì dalla messa in mora.
Sul punto giova osservare che la richiesta di anticipazione della decorrenza degli interessi è stata basata su un'asserita richiesta datata 4/5/1991, di cui in atti non vi è traccia.
Pertanto, la sola asserzione dell'appellante incidentale circa la pregressa esibizione di tale missiva dinanzi al Tribunale di IN non può assumere alcuna valenza probatoria, anche in ragione del fatto che, a tutto concedere, la mancata produzione di tale documento in questo giudizio comunque impedisce di poterne valutare il contenuto e, quindi, la sua idoneità a provocare l'indispensabile
“messa in mora”.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli debbono essere respinti.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dall' Parte_6
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...] Controparte_1
n. 14530/20, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei confronti CP_1 CP_1 dell' avverso la stessa sentenza, così statuisce: Parte_6
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 18-9-2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18-09-2025, vertente tra
(cf. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare
Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Fiorentino e Maria Morrone giusta procura generale “ad lites” a rogito Notar di Roma del 23/7/2015, rep. n. 80974; Persona_1
Appellante principale ed appellato incidentale e
(c.f. e p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pallavicini, che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
Appellante incidentale ed appellata principale
Oggetto: pagamento somma.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
A seguito della pronunzia della sentenza n. 951/16, con cui la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN n. 537/15, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di IN -in favore del Tribunale di Roma- a conoscere dell'opposizione proposta dall' CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 470/08, che veniva revocato, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la (nel prosieguo, “ ) conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
l' (già ) dinanzi al Tribunale di Roma assumendo che, con atto a rogito Notar Pt_1 CP_2 Per_2 di Roma del 10/10/1989 (rep. n. 28516, racc. n. 15552), aveva venduto all' (cui poi era CP_3 succeduto l' ) una porzione di un complesso immobiliare sito a IN, “Via Appia e Via CP_2
Properzio”, per la somma di Lire 3.224.000.000, facendo presente che l' in occasione della CP_3 consegna di tale complesso, avvenuta in data 29/8/1990, non aveva eccepito alcunché in ordine ad alcune opere aggiuntive “medio tempore” realizzate dalla stessa su richiesta del CP_1
Ministero del Lavoro, che ne era il conduttore;
la società attrice faceva altresì presente che, però, in occasione del versamento del prezzo pattuito, l' aveva arbitrariamente trattenuto la somma CP_3 di 118.000.000 di Lire (pari ad attuali 60.941,91 Euro), eccependo un ritardo nella consegna del complesso edilizio, sicché, essendo risultata vana ogni diffida al versamento di tale somma, essa si era vista costretta a chiedere al Tribunale di IN -che aveva accolto la richiesta- un decreto ingiuntivo per ottenere, in via monitoria, il versamento del suddetto importo.
Successivamente, benché il Tribunale di IN avesse rigettato l'opposizione proposta dall Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo, la Corte di Appello di Lecce, in sede di impugnazione, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di IN (in favore del Tribunale di Roma)
a conoscere della vicenda, revocando il decreto.
Pertanto, la aveva deciso di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, CP_1 reiterando, sostanzialmente, le stesse argomentazioni difensive già articolate nella pregressa sede processuale, chiedendo la condanna dell' (succeduto all' al pagamento della somma di Pt_1 CP_3
Euro 60.941,91, indebitamente trattenuta, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Costituitosi in giudizio, l nel riportarsi alle domande e difese già svolte davanti al Tribunale di Pt_1
IN, eccepiva che, ai sensi dell'art. 5) del contratto, la consegna dell'immobile sarebbe dovuta avvenire entro il 30.3.1990 (tanto che le parti avevano espressamente convenuto il pagamento di una penale pari ad un milione di lire per ogni giorno di ritardo), evidenziando altresì che gli interventi edilizi realizzati dalla erano stati effettuati senza la preventiva CP_1 autorizzazione dell'ente acquirente, anche in violazione dell'art. 1) del contratto;
quindi, nel sottolineare che la consegna del bene compravenduto era intervenuta solo in data 29.8.1990 e, quindi, con centocinquantuno giorni di ritardo rispetto al termine del 30.3.1998, l sosteneva Pt_1 di aver legittimamente applicato la penale.
Pertanto l' concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna della Pt_1 CP_1 alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14530/20, accoglieva la domanda, condannando l' al pagamento, in favore della della Pt_1 CP_1 reclamata somma di Euro 60.941,41, “oltre interessi e rivalutazione dal 21.11.2008, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 60.941,41 svalutata al 21.11.2008 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che la consegna dell'immobile era effettivamente avvenuta in data 29/8/90 e, quindi, in ritardo rispetto a quanto convenuto dalle parti, evidenziava che, con nota del 28.03.1990, “proprio a ridosso della scadenza del termine del 30.03.1990”, il
Ministero del Lavoro aveva comunicato all' la necessità di effettuare alcuni lavori nel CP_3 complesso immobiliare per ottenere una maggiore funzionalità degli uffici ivi ubicati e per garantire una migliore vivibilità dell'ambiente di lavoro, nonché per un adeguamento generale dell'impianto elettrico, in vista di una sua conformazione a quanto in precedenza già rilevato dal
Ministero stesso.
Quindi, nel ritenere che i lavori fossero stati “indicati da altra amministrazione pubblica nell'interesse dello stesso ente previdenziale proprio per assicurare una perfetta funzionalità dell'immobile”, il giudicante di prime cure sottolineava che la predetta nota era stata inviata anche all' prima che scadesse il termine pattuito in sede di compravendita con la il CP_3 CP_1 quale non aveva mai eccepito alcunché al riguardo, neanche in occasione della redazione del verbale di consegna del 29/8/1990.
Pertanto, il Tribunale, nel ritenere che l' avesse sostanzialmente accettato i lavori in CP_3 questione, evidenziava che la stessa con propria nota del 30/3/90, aveva CP_1 direttamente avvisato l della necessità dei lavori in questione, affermando comunque la CP_3 propria disponibilità a consegnare il complesso nel rispetto delle originarie previsioni contrattuali, rimettendo, di fatto, all' la scelta circa l'immediata consegna dell'immobile o meno. CP_3
Quindi, non ravvisando alcuna colpa nella condotta della e, al contempo, rilevando un CP_1 interesse dell'amministrazione ad una maggiore funzionalità degli uffici, il Tribunale riteneva che l'applicazione della penale fosse in contrasto con la clausola generale di buona fede.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' proponeva appello avverso detta decisione, Pt_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di doglianza, l' lamentava un'erronea ricostruzione dei fatti da Pt_1 parte del Tribunale, che lo aveva condotto a rendere una motivazione del tutto contraddittoria e, comunque, insufficiente.
In particolare, dopo aver riepilogato le vicende sostanziali, l' ribadiva che, ai sensi dell'art. 1 del Pt_1 contratto di compravendita, le parti avevano convenuto che, “anche nell'ipotesi di locazione” dei beni “al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”, la sarebbe stata obbligata CP_1
“ad effettuare, a richiesta dell' a propria cura e spese le variazioni necessarie per le Pt_1 esigenze di funzionalità dell'ente locatario”, con la conseguenza che l'autorizzazione dell' Pt_1 sarebbe stata necessaria per poter procedere ad eventuali lavori.
Al contrario, a seguito della ricezione delle note del 28/3/90 e del 18/4/90, inviate dal Capo dell'Ispettorato alla ed indirizzate anche al Ministero del Controparte_4 CP_1
Lavoro e all' la aveva effettuato i lavori richiesti senza chiedere né ottenere CP_3 CP_1 alcuna preventiva autorizzazione dall' “dando corso puramente e semplicemente ad un nulla Pt_1 osta tecnico del Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale”, in modo tale da ritardare ingiustificatamente la data di consegna del complesso di circa quattro mesi, mentre solo con lettera del 30/4/90 e, quindi, dopo la scadenza del termine contrattuale, l'odierna appellante, “nel rendere noto all'Istituto acquirente che l'Ufficio Provinciale del Lavoro di IN aveva chiesto
l'esecuzione di alcune opere di variante”, aveva rappresentato la necessità di differire di trenta giorni lavorativi la consegna.
Inoltre l faceva altresì presente che, all'atto dell'applicazione della penale, aveva concesso Pt_1 ulteriori 33 giorni per la consegna dell'immobile, a conferma che nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'Istituto appellante non aveva assunto alcun comportamento contrario a buona fede, mentre era stata la che non aveva comunicato per tempo CP_1 all' gli eventuali ritardi nella consegna dell'immobile (tanto che l' non aveva potuto CP_3 Pt_1 mettere a reddito lo stabile nei tempi previsti, dovendo così rinunciare a cinque mesi di canone di locazione da parte del Ministero).
Infine l'appellante evidenziava che l'Ing. , proprio Consulente professionale, prima Controparte_5 dell'introduzione del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di IN, aveva ritenuto che le opere realizzate dalla non fossero indispensabili alla funzionalità degli uffici, essendo CP_1 dirette a soddisfare le esigenze dei locatari e non del nuovo proprietario del complesso immobiliare, sicché esse, per loro natura, non giustificavano uno slittamento del termine di consegna pattuito e avrebbero dovuto essere eseguite a consegna già avvenuta, a cura e spese dei locatari stessi.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la non si limitava solo a resistere, ma a sua volta proponeva CP_1 appello incidentale avverso la decisione di primo grado, lamentando l'erronea decorrenza degli interessi legali che, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sarebbero dovuti decorrere non dalla notifica del ricorso monitorio (21.11.2008), bensì dall'originaria messa in mora Part (intervenuta in data 4/5/91, a seguito dell'invio di apposita comunicazione ).
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento CP_1 dell'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 121.309,42 per il titolo di cui sopra, oltre alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 18/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
L'appello principale è infondato e, come tale, dev'essere respinto.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta (sia in cartaceo, sia in telematico) si rileva che, se è vero che in occasione della stipula dell'atto di compravendita del 10/10/1989 la si CP_1 obbligò ad apportare al complesso immobiliare da lei ceduto, a semplice richiesta dell' e a CP_3 propria cura e spese, le “variazioni necessarie per le esigenze di funzionalità” del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (che all'epoca ne era il conduttore, essendo ivi ubicato l' Pt_4 di IN), e che la consegna dell'intero complesso, con i lavori perfettamente ultimati, sarebbe dovuta avvenire entro il 30/3/1990, è altresì vero che, come già rilevato dal giudicante di prime cure, con nota del 28/3/1990 -fatta pervenire, rispettivamente, al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, all' e alla il Direttore dell' di IN formulò delle CP_3 CP_1 Pt_4 specifiche osservazioni rispetto al complesso immobiliare, facendo presente che, a seguito di apposito sopralluogo, era stato possibile rilevare che, “al fine di una più funzionale rispondenza degli ambienti alle esigenze di questo Ufficio”, si rendevano necessari alcuni ulteriori interventi aventi ad oggetto la tramezzatura interna, la realizzazione di un impianto di condizionamento per la stagione estiva, nonché un adeguamento generale dell'impianto elettrico in conformità con quanto già stabilito dal Ministero stesso con nota 27/7/89 “per la predisposizione dei punti di collegamento a terminali P.C.”, oltre alla predisposizione di una “adeguata canalizzazione per collegamenti ad apparecchi telefonici in ogni stanza”.
A fronte di tale comunicazione, con cui si rendevano note a tutti i destinatari le esigenze dell'amministrazione locataria, il cui interesse -come già sottolineato- era stato tenuto in specifica considerazione dai contraenti in occasione della compravendita del 10/10/1989, l' rimase del CP_3 tutto silente, così come in occasione sia della successiva comunicazione fatta pervenire dalla CP_1 in data 28/3/1990 (con cui l' veniva nuovamente informato delle richieste
[...] CP_3 dell' di IN e della disponibilità della a procedere alla realizzazione delle Pt_4 CP_1 opere richieste), sia della successiva nota inviata dalla in data 30/3/1990 (e quindi CP_1 nel rispetto del termine originariamente pattuito per la consegna del complesso immobiliare), allorché quest'ultima, nel ribadire la disponibilità all'effettuazione delle opere, confermò anche la propria disponibilità a procedere all'immediata consegna del complesso “completato come da contratto”.
Ciò nonostante, l' non intese manifestare alcuna volontà né in ordine all'offerta di consegna CP_3 immediata del complesso, né riguardo alla possibilità -prospettata dalla di effettuare CP_1 Part i lavori richiesti Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel termine di ulteriori 30 giorni, sicché, alla luce del comportamento tenuto da entrambi i contraenti, può ben essere condivisa l'opinione del giudicante di prime cure, secondo cui la mancata opposizione dell' CP_3 all'effettuazione dei lavori si risolse, sostanzialmente, in una loro accettazione.
Tale conclusione, poi, è ulteriormente suffragata non solo dal fatto che tali interventi vennero poi saldati, ma anche dalla precedente considerazione manifestata dall' nei confronti delle CP_3 eventuali necessità dell'amministrazione locataria, che aveva comportato l'assunzione, da parte della venditrice, di uno specifico obbligo di intervento, a propria cura e spese, nel caso in cui si fosse palesata un'esigenza di provvedere;
e ciò a tacere del richiamo opportunamente operato dal Tribunale alla clausola generale di buona fede, che impone ai contraenti, dal momento della conclusione del contratto sino alla sua definitiva esecuzione, di assumere un comportamento leale, anche in vista della salvaguardia degli interessi della controparte.
Pertanto, poiché il termine per l'esecuzione dei lavori deve ritenersi iniziato a decorrere dal rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (sul punto, vedi le note del 11/4/1990 e del 4/5/1990), deve reputarsi che la loro conclusione, intervenuta nel mese di giugno 1990, sia stata del tutto tempestiva.
Le considerazioni che precedono rendono priva di pregio anche l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellante principale che, per escludere la configurabilità di una condotta non improntata a buona fede, ha sostenuto di aver concesso alla in occasione dell'applicazione della CP_1 penale, un ulteriore termine di gg. 33 per la consegna del complesso immobiliare, circostanza di cui, peraltro, in atti non vi è neanche evidenza documentale.
Ne consegue che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche l'appello incidentale, con cui la ha CP_1 chiesto che gli interessi legali sulle somme dovute fossero fatti decorrere non dalla notifica del decreto ingiuntivo, bensì dalla messa in mora.
Sul punto giova osservare che la richiesta di anticipazione della decorrenza degli interessi è stata basata su un'asserita richiesta datata 4/5/1991, di cui in atti non vi è traccia.
Pertanto, la sola asserzione dell'appellante incidentale circa la pregressa esibizione di tale missiva dinanzi al Tribunale di IN non può assumere alcuna valenza probatoria, anche in ragione del fatto che, a tutto concedere, la mancata produzione di tale documento in questo giudizio comunque impedisce di poterne valutare il contenuto e, quindi, la sua idoneità a provocare l'indispensabile
“messa in mora”.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli debbono essere respinti.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dall' Parte_6
nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...] Controparte_1
n. 14530/20, nonché sull'appello incidentale proposto dalla nei confronti CP_1 CP_1 dell' avverso la stessa sentenza, così statuisce: Parte_6
rigetta entrambi gli appelli;
compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 18-9-2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi