CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.504/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, in pers. del legale rapp. p.t. - rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Pt_1
Del Sordo e con la stessa elettivamente domiciliato in Via De Gasperi n.55 –
Napoli
Appellante
E
in pers. del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giancarlo Madonna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Posillipo n.69/20 – Napoli
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza - la Società convenne in giudizio l proponendo Controparte_1 Pt_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120210003508775000, afferente al mancato versamento di contributi e somme aggiuntive dovute per l'anno da novembre 2014 a novembre 2015 per un importo complessivo di euro 4.450,89;
1 nonché avverso l'avviso di addebito n. 37120210003508876000 relativo all'omesso versamento di contributi e somme aggiuntive dovute per le annualità
2016 -2017 - 2018 per un importo complessivo di euro 10.612,38.
Dedusse, in particolare, l'intervenuta decadenza annuale per l'iscrizione a ruolo nonché' la prescrizione della contribuzione richiesta.
Chiese, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, l eccepì la fondatezza della pretesa creditoria Pt_1
avente la sua fonte nella procedura attivata per la verifica delle condizioni di regolarità contributiva necessaria per la fruizione dei benefici contributivi.
Disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n.1413/2023, pronunciata in data 01.03.2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullò gli avvisi di addebito impugnati, condannando il resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l con ricorso Pt_1
depositato il 10.03.2023, chiedendo a codesta Corte, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta in primo grado, siccome infondata in fatto e diritto, confermando la legittimità ed efficacia degli avvisi di addebito impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese processuali.
Parte appellata, costituitasi in giudizio con memoria dell'11.06.2024, ha eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto e in diritto del proposto gravame, concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei termini che seguono.
Al fine di un corretto iter motivazionale, appare opportuno ricostruire la vicenda fattuale e giuridica portata all'attenzione della Corte con l'odierno gravame.
Gli avvisi di addebito opposti in primo grado hanno tratto origine dalle note di rettifica emesse, nel corso dell'anno 2018, dall' ai sensi dell'art. art.1, co. Pt_1
1175, L.n.296/2006 per il recupero delle agevolazioni contributive subordinate
2 al possesso da parte del datore di lavoro del positivo o comunque Pt_2
regolare.
L' , riscontrata l'irregolarità contributiva della società appellata, in data CP_2
15.12.2018 ha notificato a quest'ultima gli inviti a regolarizzare la situazione debitoria, da sanare, per l'appunto ai fini dell'emissione del DURC regolare, entro quindici giorni (art 4, co.2, D.M. 30/01/2015).
Più precisamente leggasi: art. 1 comma 1175 legge 296/06, "A decorrere dal 1. luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Leggasi inoltre Il decreto ministeriale attuativo del 30.1.2015, che disciplina il rilascio del DURC, il quale dispone al co.4"1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l , l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite Pt_1
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato "pdf" di cui all'art. 7. 4.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità".
Ciò vuol dire che in assenza di sanatoria da parte della società, l'emissione del
DURC di esito negativo ha determinato il disconoscimento dei benefici
3 contributivi fruiti dalla società ed il loro recupero mediante il consolidamento delle note di rettifica.
Questi i fatti di causa - pacifici tra le parti - a fronte dei quali merita accoglimento l'odierno gravame proposto dall' , secondo cui il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di decadenza sollevata da controparte per le somme ingiunte dal 2016 in poi nonché l'eccezione di intervenuta prescrizione per le somme ingiunte fino al 2016.
La Corte, ritenendo non condivisibili le conclusioni del primo giudice, osserva quanto segue.
In merito all'eccezione di intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo avanzata in primo grado dalla società appellata ai sensi dell'art. 72 D.Lgs.n.507/1993 (e poi riproposta in sede d'appello invece sensi dell'art.25 D.Lgs. n. 46/99), si rileva che la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte è del tutto autonoma rispetto a quella della decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Invero ribadendo quanto già esposto sopra, dalla consultazione degli atti di causa si evince chiaramente che la contribuzione oggetto dell'odierna controversia fonda le sue ragioni sulle note di rettifica emesse dall' e Pt_1 puntualmente notificate nel corso del 2018, a seguito delle quali l'Istituto ha emesso l'invito a regolarizzare la situazione debitoria ai fini dell'emissione del
DURC regolare, notificandolo regolarmente all'indirizzo PEC della società appellata in data 15.12.2018, ma senza alcuna azione sanante da parte di quest'ultima.
La regolare notifica a mezzo PEC dei predetti atti nel 2018 ha comportato altresì l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
A nulla vale, dunque, l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata in primo grado dalla Società oggi appellata. Controparte_1
Sul punto la società - a fronte della produzione della predetta documentazione
(notifica delle note di rettifica e inviti a regolarizzare) da parte dell' - con le Pt_1
note di trattazione scritta depositate in primo grado in data 07.10.2022 per la prima udienza di comparizione del 12.01.2022, si era limitata ad eccepire in maniera del tutto generica che “…sussiste una inesistenza della notifica a mezzo pec essendo proveniente da indirizzo non presente in pubblici registri”, senza nulla aggiungere.
4 Successivamente, in sede di gravame, ha tardivamente articolato tale eccezione riferendosi, tuttavia, in maniera del tutto inammissibile all'indirizzo
PEC della società e non – come dedotto in primo grado - alla provenienza della
PEC “da indirizzo non presente in pubblici registri”, avanzando in tal modo una eccezione nuova in violazione dell'art.345 c.p.c..
Pertanto, alla luce delle riferite argomentazioni, devono ritenersi legittime le pretese vantate dall' con gli avvisi di addebito opposti in primo grado con Pt_1 conseguente accoglimento dell'appello e rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto rigetta le domande proposte dall'appellata in primo grado;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in euro 2.567,5 per il primo ed euro 2.766,00 per il presente, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli,10/3/2025 Il Presidente
5