Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2115/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2024
TRA
(P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Pietro
NC di IT , in persona del Presidente pt, rappresentato e difesa dagli avvocati Paolo Felice e Marta Dolfi
E la , in persona del legale rapp.te pt, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Valentina Di Vincenzo
e la in persona del legale rapp.te pt. Non Controparte_2 costituita
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di IT n. 1032/2020, pubblicata il 06.10.2020 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 3650/2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto, che aveva accolto Parte_1
l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo n.992/2015 emesso nei confronti della
NC di IT per € 30.600,06, quale somma dovuta per la realizzazione di impianti di trattamento e abbattimento dell'arsenico con compensazione delle spese tra tutte le parti.
La NC di IT aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e aveva chiesto la chiamata in causa, che veniva autorizzata, della e dell'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale CP_1
n°1 Laio Nord per essere la prima soggetto finanziatore delle opere e la seconda soggetto deputato al pagamento.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione per l'inesistenza del titolo che giustificherebbe la pretesa del pagamento delle somme azionate in via monitoria dalla . Parte_1
Parte appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea motivazione in ordine all'assenza del titolo
2. erronea motivazione sulla legittimazione giuridica della NC di IT
3. erronea motivazione sulla mancata condanna della Controparte_3
Ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello con condanna della NC di IT, della e dell' al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i CP_1 CP_2
gradi di giudizio.
Si sono costituiti la società appellata, la instando per l'inammissibilità e in CP_1
subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado;
. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
*******************
L'appello è infondato e non merita accoglimento
1.Sull'assenza del titolo, la lamenta che il Tribunale abbia rilevato il difetto del titolo Parte_1
sebbene le controparti non lo avessero contestato;
tuttavia neppure in questo grado l'appellante ha saputo indicare con chiarezza i presupposti della sua domanda contro la NC di IT.
Difatti non ha prodotto un contratto o un atto di contenuto sinallagmatico atto a dimostrare la sussistenza del rapporto negoziale con la NC di IT.E difatti tra e l'ente provinciale Pt_1 non si è instaurato alcun rapporto giuridico che possa legittimare la a reclamare l'importo di Pt_1 € 30.600,00 quale residuo finale del finanziamento regionale atteso che la NC era il soggetto pagatore e non debitore.
La carenza di produzione documentale non può essere colmata dalla mera circostanza che i precedenti pagamenti erano stati eseguito dalla cosiddetta STO (segreteria tecnica operativa) avente sede presso gli uffici della NC di IT trattandosi di un aspetto irrilevante ai fini dell'individuazione della fonte di credito.
2.Sul difetto di legittimazione passiva e sulla mancata condanna dell' CP_2
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto l'unico soggetto effettivamente obbligato la
NC di IT.
Con la delibera di G.R. del Lazio n. 688/2007 sono state approvate le priorità e l'individuazione del parco progetti per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche nell'ambito della politica di sviluppo unitaria 2007 – 2013 attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;
mentre in data 12 agosto 2008 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa concernente, tra l'altro,
l'individuazione degli enti attuatori delle opere finanziate. La Regione Lazio, Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, con nota prot. n. 223890 del 22.12.2008 ha individuato l'ente attuatore, comunicando, con la medesima le modalità di erogazione del finanziamento e nello specifico che all'adozione della determinazione di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione dei lavori e delle forniture sarebbe stato corrisposto alla stazione appaltante il 50% dell'importo di finanziamento secondo le modalità indicate nella nota stessa e ulteriori acconti nel limite massimo del 40% dell'importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso d'asta, su richiesta dell'attuatore, previa rendicontazione delle spese sostenute supportata dalle copie dei mandati di pagamento emessi. Successivamente erogata dalla l'ulteriore quota di CP_1 finanziamento per la somma di € 413.434,83, l'Autorità d'Ambito dell'ATO n. 1 Lazio Nord IT, con determinazione del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativo (STO) n.
12/33A.I.L. del 30.12.2014, provvedeva ad accertare l'entrata derivante dal contributo regionale e contestualmente ad impegnare e liquidare il medesimo importo in favore della Parte_1
Ed invero il pagamento è stato fatto dal Servizio Finanziario della NC di IT ma sulla scorta della Determinazione Dirigenziale della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito
n. 12/33 A.I.L. del 30.12.2014 sul capitolo 300164 “uscite per ato finanziato da ”. CP_1
Tra NC non si è instaurato alcun rapporto giuridico che possa legittimare la a CP_4 Pt_1 reclamare l'importo di € 30.600,06 quale residuo finale del finanziamento regionale.
I motivi sono infondati e debbono essere rigettati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in € 3.250,00 oltre accessori Parte_1
come per legge, in favore della NC di IT ed in € 3.250,00 oltre accessori come per legge, in favore della Regione . CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE