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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 899/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 899/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo Calcinaro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Gentili e Cristina
Argentieri ed elettivamente domiciliato presso le caselle p.e.c. dei predetti legali
Appellante - appellato incidentale
contro Controparte_1
Cont ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso
Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1 appellato –appellante incidentale
Avverso la sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29 marzo
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche, ogni contraria istanza disattesa, per effetto del presente appello e di tutti i motivi dedotti, riformare parzialmente la sentenza
n. 253/2023, emessa dal Tribunale di Fermo, pubblicata in data 29/03/2023, nei termini di seguito esposti:
- dichiarare non dovuto l'importo del credito “Exitone” di € 361, 63, in quanto insussistente;
- dichiarare dovuti i soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, codice civile, sulla sola sorte delle altre somme riconosciute in sentenza, nello specifico i crediti “AZ” e
“Edison”, e con decorrenza dalla pubblicazione della stessa.
In ogni caso, condannare la alla refusione, in favore del Controparte_1
, di tutte quelle somme da quest'ultimo già corrisposte (con riserva di Parte_1 rivalsa) e che dovessero risultare non più dovute per effetto del presente appello, oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo pagamento al saldo.
Con vittoria di onorari e spese tutte di cui al doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato pag. 2/18
Voglia la Corte d'Appello:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello del in quanto infondato per i motivi Pt_1 dicui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, Cont confermarela sentenza per la parte in cui ha riconosciuto il credito di
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi Pt_1 dimora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, fermo restando la conferma della sentenza con riferimento alla parte in cui ha riconosciuto il credito di Cont
IN VIA INCIDENTALE: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo limitatamente ai capi con Cont i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di pagamento avanzata da nei confronti del volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti, oggetto Pt_1 dell'appello:
• € 57.525,57 per sorte capitale, di cui
- € 34.355,13 relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 1476/18 di cui alle seguenti fatture:
(segue tabella con CEDENTE, NUMERO DATA, EMISSIONE DATA SCADENZA,
IMPORTO ORIGINARIO, IMPORTO RESIDUO)
− € 23.170,44 in relazione al giudizio RG 1725/20
(segue tabella con CEDENTE, NUMERO DATA, EMISSIONE DATA SCADENZA,
IMPORTO ORIGINARIO, IMPORTO RESIDUO)
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, rispettivamente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG 1476/18) e alla data di notifica della citazione (RG 1725/20), erano scaduti da pag. 3/18 oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza rispettivamente dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG 1476/18) e dalla data di notifica della citazione (RG 1725/20)
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 per l'omesso pagamento della fattura n. 2900119097 in relazione al giudizio RG
1725/20
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale riconosciuta dovuta dal Tribunale di € 153.426,46 ma con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura – scadenza riportata nell'elenco prodotto in primo grado sin dal ricorso monitorio e dalla citazione sub doc. 2 e doc.
3 - colonna “Data Scadenza” – sino alla data di pagamento, anziché con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, come invece ritenuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale riconosciuta dovuta dal Tribunale di € 153.426,46 ricalcolati tenuto conto del fatto che gli interessi di mora sono dovuti con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sino alla data di pagamento, anziché con decorrenza dalla messa in mora, come invece ritenuto dovuto dal Tribunale
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituente la sorte capitale riconosciuta in relazione al giudizio RG 1725/20
• € 353,97 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da Pt_2
con il documento denominato Nota Debito n. 1500324359/19, emessa per il
[...] tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle sottostanti 4 fatture Pt_1 analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, Nota Debito ceduta da Cont
a Parte_2
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
pag. 4/18 del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n.192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del condannare il al Controparte_1 Pt_1 Pt_1 relativo pagamento in favore di Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 320/2018 emesso dal Tribunale di Fermo su ricorso per il CP_1 pagamento della somma di euro 240.475,29, siccome portata da crediti derivanti da diversi rapporti intercorsi tra l' e società fornitrici, ceduti alla ricorrente CP_2 con contratti di cessione pro soluto
Il assumeva che parte del credito, riguardante fatture emesse dalla IN Pt_1
Services, non fosse imputabile a detto ente ma alla provincia di il credito Pt_1 relativo al rapporto con la era stato regolarmente saldato con mandato di CP_3 pagamento n. 3117 del 14.03.2018 e bonifico, effettuato dal Tesoriere, del 22.03.2018; per il credito relativo al rapporto con la Edison S.p.a., tutti gli importi, fatta eccezione per quelli relativi alla fattura n. 2015/2900036720, erano stati pagati e comunicati alla ed il credito riguardava importi minimali frutto di errata Controparte_1 registrazione da parte della ricorrente, afferenti all'IVA sulle singole fatture, che il aveva direttamente versato all'Erario; il credito portato dalla fattura n. Pt_1
2015/2900036720 per l'importo di euro 96.560,00 era contestato in quanto la fattura mai pervenuta al Comune, così come il credito relativo ai rapporti con la MA AL
OLs S.p.a., essendo l'ammontare dello stesso più basso. pag. 5/18 La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: CP_1 le cessioni di credito erano efficaci e opponibili alla P.A. in quanto l'Ente Comunale non le aveva tempestivamente rifiutate, il pagamento del credito alla Exitone è avvenuto dopo la cessione e quindi privo della efficacia liberatoria ex art. 1264 c.c.; per il credito vantato dalla Edison s.p.a., irrilevante era la mancata presenza della fattura nel sistema di interscambio a fronte dell'esecuzione della prestazione riconosciuta dalla controparte.
Al contempo veniva radicato avanti il medesimo Tribunale altro procedimento a seguito della citazione in giudizio del da parte della per Pt_1 Pt_1 CP_1 ivi sentirsi dichiarare titolare, in virtù di contratti cessione pro soluto, di crediti nei confronti dell'Ente comunale convenuto per i seguenti importi: euro 117.353,15 per sorte capitale, in virtù dalle fatture emesse da Edison Energia s.p.a., oltre interessi di mora , anatocistici e risarcimento nonché euro 353,97 siccome portati da Note di debito interessi per il tardivo pagamento di ulteriori fatture emesse dalla . Parte_2
Il costituitosi in giudizio, specificava quanto segue: il contratto di Parte_1 fornitura con la Edison era terminato a Marzo del 2017, nell'ambito del quale tutte le fatture erano state interamente e regolarmente pagate, fatta eccezione per la n.
2015/2900036720 del 28.10.2015, dell'importo di euro 96.560,00 mai inserita dal fornitore nella piattaforma digitale del sistema pubblico di interscambio gestito dal
MEF; la cessione di credito era stata notificata dalla in epoca Controparte_1 successiva alla cessazione del rapporto di fornitura;
vi erano discrepanze fra gli importi ceduti e richiesti e quelli effettivamente risultanti dalle fatture;
la cessione del credito era stata tempestivamente rifiutata;
il ritardo dei pagamenti era dovuto per fatto e colpa della e quindi né gli interessi né il risarcimento del danno erano dovuti. Parte_2
Veniva disposta la riunione dei due giudizi e, precisate le conclusioni e depositate le memorie di cui all'art. 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29 marzo 2023 così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1476/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: pag. 6/18 - revoca il decreto ingiuntivo n. 320/2018 emesso dal Tribunale di Fermo, in data
23.04.2018;
- condanna il al pagamento in favore della parte opposta degli Parte_1
importi di euro 361,63, euro 58.882,14 oltre IVA come da contratto ed euro 94.182,69, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 28.03.2023.”
Con atto di appello ritualmente notificato il ha impugnato la sentenza Parte_1 di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, al contempo, spiegando CP_1 appello incidentale per i motivi anch'essi specificati nel prosieguo
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Per ragioni di ordine sistematico e di sintesi espositiva appare opportuno esaminare congiuntamente i motivi svolti in entrambi gli appelli, principale ed incidentale, ripartendoli sulla base delle diverse società cedenti.
Sui crediti ceduti dalla Exitone
Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di primo grado fondato la decisione giudiziale di condanna al pagamento della somma di euro 361,63 per i crediti ceduti dalla società EXITONE su un'errata valutazione del materiale probatorio.
Il motivo è fondato
All'esito dello scrutinio documentale versato in atti dal risulta Parte_1 depositata la lettera di sollecito 27-03-2021 inviata dalla all'ente territoriale CP_1 con la quale si chiedeva il pagamento dei crediti ceduti dalle società fornitrici con pag. 7/18 allegato il riepilogo di crediti medesimi (docc. nn. 32 a) e b) fasc. primo grado
[...]
). Pt_1
Nel riepilogo non risulta presente il credito di euro 361,63 ceduto alla dalla CP_1 società Exitone. Tale documentazione non è stata contestata dalla ed essendo CP_1 di formazione e provenienza dell'istituto di credito appellato, riveste valenza probatoria circa il quantum ad egli dovuto.
Sui crediti ceduti dalla Controparte_4
Con il secondo motivo di appello il impugna la sentenza di primo Parte_1 grado in quanto il Giudice di primo grado avrebbe condannato l'ente territoriale al pagamento oltre che della somma di euro 58.000,00 per la sorte capitale delle fatture cedute, anche degli interessi moratori, anatocistici con decorrenza dalla data della domanda e non dalla sentenza nonostante il credito non fosse certo, liquido ed esigibile stante la riduzione del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello dedotto dal risulta infondato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 231/2002 “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie inoltre, alla luce dell'impianto allegatorio delineato in corso di causa, il credito vantato dalla MA era contestato sono nella sua liquidità attesa l'eccezione di compensazione portata dal . Parte_1
Già ormai da tempo la giurisprudenza della S.C. ha aderito a quell'orientamento secondo cui la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (Cassazione civile sez. II, 18/12/2024,
pag. 8/18 n.33198). Ciò in quanto nel nostro ordinamento non opera il principio romanistico in illiquidis non fit mora. Ne deriva che, sussistendo in siffatte situazioni il ritardo colpevole ad adempiere, siccome derivante dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, devono essere riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dalla domanda, sia pure limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale (Cass., Sez. 2, 19/8/2022, n. 24973 cit.).
Inoltre, per quanto riguarda i crediti verso la P.A. vale il principio nomofilattico a mente del quale gli interessi moratori, poiché presuppongono un comportamento colpevole della pubblica amministrazione non ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del procedimento amministrativo
(nella specie, di liquidazione dell'indennizzo per la perdita di beni all'estero), possono decorrere solo dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020,
n.9146 , Cass. 22 febbraio 2007 n. 4530).
Va predicata quindi la correttezza della decisione resa dal Giudice di prime cure ed il rigetto del motivo di appello.
La con il primo motivo di appello incidentale, ha impugnato lo stesso punto CP_1 della sentenza di primo grado eccependo ai sensi dell'art. 52 della Legge fall. la non compensabilità dei crediti MA AL ceduti a con quelli vantati dal CP_1 verso la medesima società, atteso che i primi riguardavano fatture Parte_1 emesse da MA AL OL dopo che questa era stata sottoposta alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, mentre quelli vantati dall'ente territoriale si riferivano a prestazione eseguite dalla MA AL OL quando questa ancora era in bonis.
Il motivo è infondato
Sul punto va rilevato quanto segue.
Deduce la che il credito ceduto dalla MA AL OLs è derivante dal CP_1
Cont mancato pagamento delle fatture n. 245/VE/2017 del 20.02.2017 (doc. n. 20 fasc.
e n. 247/VE/2017 del 20.02.2017 (doc. n. 22 Fasc emesse dalla società CP_1
pag. 9/18 cedente dopo che la medesima è stata dichiarata in Amministrazione Straordinaria con sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del 20 maggio 2016.
Premesso ciò, la giurisprudenza costante ritiene la compensazione percorribile, a condizione che il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento: “ La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.” Più nel dettaglio “ In altri termini, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”. (Cass., 31 agosto 2010, n. 18915). C. Cass. 21784/2015 e nello stesso senso C. Cass. 42008/2021.).
Ritornando quindi al caso di specie, si evince ictu oculi da entrambe le fatture depositate in atti dalla la seguente dicitura “Contratto 1143/2013 14/06/2013 CP_1 dal 01/01/2012 al 31/10/2016” che non rappresenta altro se non il negozio giuridico primigenio sorto tra la MA AL OL (all'epoca ancora in bonis) ed il Comune di e, quindi, quel fatto genetico perfezionatesi in epoca anteriore alla procedura Pt_1 concorsuale - conclusasi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del 20 maggio
2016 - che rende legittima la compensazione dei crediti fra creditore e soggetto sottoposto a detta procedura.
Inoltre deve valorizzarsi anche la circostanza che la non abbia portato alcuna CP_1 prova, nemmeno in termini inferenziali, che la procedura concorsuale abbia attuato la scelta di sciogliersi dal contratto iniziale stipulato dal Comune di e la AZ in Pt_1 bonis, sopra richiamato, il che rende preclara la successione, nella concessione, della
AZ in Amministrazione Straordinaria. E in tale posizione – venendo così ad affrontare la seconda questione – è succeduta anche la cessionaria posto che CP_1 la cessione dei crediti è avvenuta ad opera della procedura e questa non poteva cedere crediti maggiori rispetto a quelli spettanti convenzionalmente. pag. 10/18 Nondimeno, infatti, siccome la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. n. 31511/2019) la compensazione trovs pertanto applicazione, essendo il credito del Comune sorto nei confronti di AZ in epoca antecedente alla cessione.
Pertanto il motivo dell'appello incidentale è infondato
Sui crediti ceduti da Parte_2
Con il terzo motivo di appello il impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di prime cure erroneamente riconosciuto gli interessi ex D. Lgs. n.
231/02 e gli interessi anatocistici sul credito di € 94.182,69, facendoli Parte_2 decorrere dalla data della domanda e non dalla sentenza, nonostante il credito azionato fosse contestato e quindi sub judice tanto che il Giudice revocava il decreto ingiuntivo condannando l'ente territoriale al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente richiesta.
Il motivo è infondato
Il assume che il mancato pagamento delle fatture emesse dalla Parte_1
ed il cui credito è stato ceduto alla sia stato dovuto per fatto e Parte_2 CP_1 colpa sia della società cedente sia dell'istituto di credito cessionario, atteso che, mentre la prima tramite la società , ed a seguito delle contestazioni portate dal CP_5
provvedeva al ricalcolo degli importi delle medesime fatture, con Parte_1
l'emissione di nuove fatture per i medesimi periodi di erogazione e riaprendo i termini di scadenza per il pagamento, contestualmente la azionava le precedenti CP_1 fatture, con l'inevitabile conseguenza della duplicazione del debito a carico dell'ente territoriale.
Valgano sul punto le stesse argomentazioni già poste alla base della decisione sul motivo di appello riguardante i crediti ceduti dalla MA AL OLs.
pag. 11/18 Anche in questo caso trattandosi di credito controverso nella sua liquidità ma non nella sua esistenza, non avendo il contestato la somministrazione di energia elettrica Pt_1 per il periodo di cui alla fatturazione, la decorrenza degli interessi, pur dovuti, va fatta risalire al momento della domanda giudiziale.
Con il secondo, terzo e quinto motivo dell'appello incidentale, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione soggettiva, la si duole che il CP_1
Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto come non dovuto il pagamento da parte del appellante della somma di euro 7.704,37 per i crediti derivanti dalle Pt_1 fatture nn. 1820000538/2015 e 2900036720/15 ceduti Parte_3 Parte_2 inizialmente a e poi a nonché il credito per euro Controparte_6 CP_1
23.170,44 derivante dalla fattura n. 2900119097/15, emessa dalla società Pt_2
e ceduto a il tutto con l'errata motivazione che detti crediti
[...] CP_1 andavano compensati con note di credito emesse dalla stessa società fornitrice ma in realtà non riferibili alle fatture oggetto del giudizio. Inoltre il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul mancato pagamento della Nota Debito n.
1500324359/19, emessa per il tardivo pagamento della sorte capitale delle sottostanti 4 fatture indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, con interessi di Parte_2 mora, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati , mentre il quinto è da accogliere.
Per quanto attiene all'asserito mancato pagamento delle fatture nn. 1820000538/2015,
2900036720/15 e 2900119097/15 la ricostruzione della vicenda va delineata come segue.
La fattura n. 2900036720/15 dell'importo di euro 96.560,00 è risultata impagata in quanto mai ritualmente inserita dalla emittente nella piattaforma digitale del sistema pubblico di interscambio.
Circostanza della quale il rendeva partecipe la società Parte_1 Parte_2 che comunicava all' ente territoriale che, a seguito della richiesta di acquisizione sul portale (rectius: SDI) della fattura n. 2900036720/15, era stato riaperto “il periodo oggetto di fatturazione della summenzionata fattura” e, di conseguenza erano state pag. 12/18 stornate totalmente diverse fatture, tra le quali la fattura suindicata. (cfr. doc. 8 fascicolo parte convenuta nel procedimento R.G.n. 1275/2020).
La gestione dei crediti della Edison S.p.a. veniva affidata alla la CP_5 quale, all'esito della procedura di ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, con comunicazione di riscontro alla nota prot. 20414 del 05/04/2019 del (v. doc. 10 Pt_1 fascicolo parte convenuta nel procedimento R.G.n. 1275/2020), inviava l'estratto conto delle fatture scadute alla data del 09.04.2019 (cfr. doc. 11 fascicolo parte convenuta).
In particolare si evince da tale documentazione che la fattura n. 2900119097 di euro
554.403,54. “insieme ai documenti 3900002413 – 3900002414 – 3900002415, rappresenta la corretta ri-emissione delle fatture stornate (A) riportate nella tabella in calce” Dall'elenco sub A) è possibile accertare l'effettivo storno, tra le altre, della fattura n. 2900036720, del 27.11.2015, dell'importo di euro 96.560,00, oggetto del motivo di appello.
Quindi, riassumendo, la fattura n. 2900036720/15 risultava, sì stornata, ma non per l'avvenuto integrale pagamento, quanto per il non corretto invio del documento contabile all'ente territoriale debitore stante il mancato inserimento del medesimo nel sistema di interscambio, obbligatorio per i crediti nei confronti della P.A. Il periodo di somministrazione di energia elettrica, oggetto della fattura sopra indicata e risultante ancora impagato, veniva quindi ricompreso nella fattura n. 2900119097/18 di euro
554.403,54 che ha, quindi , sostituito – fra le altre - la suindicata fattura.
Da tale prospettazione fattuale si evince, quindi, che:
- La azionando giudizialmente sia la fattura n. 2900036720/15 che la fattura CP_1
n. 2900119097/18 ha di fatto duplicato il credito per il pagamento dello stesso periodo di somministrazione di energia elettrica.
- L'importo quindi richiesto con la fattura n. 2900036720/15, essendo questa stata stornata e il periodo di fatturazione ricompreso nella fattura n. 2900119097/18, non potrà essere azionato giudizialmente da parte della cessionaria , con il rigetto CP_1 quindi del secondo motivo di appello.
pag. 13/18 - Per quanto riguarda invece la fattura n. 2900119097/18, di cui in questa sede si chiede il pagamento dell'importo residuale, non può prescindersi dalla disamina della situazione contabile dei rapporti dare- avere predisposta dalla società e inviata CP_5 al con comunicazione via mail del 19/12/2019 (doc. n. 17 fasc. Parte_1
) dalla quale si evince che: Parte_1
- il totale delle note di credito ammontava ad euro 593.681,35;
- il totale delle fatture stornate da inviare era pari ad euro 98.039,59;
- il totale delle fatture non pagate ammontava ad euro 590.178,42; per un totale a credito della società pari ad euro 94.461,66. Parte_2
La Corte ritiene quindi di condividere la motivazione portata dal Giudice di primo grado, da ritenersi corretta nei presupposti logici nonché nei conteggi conseguenti, che statuisce che “Ferma restando la debenza, per euro 35.420,91, delle somme portate dalle fatture nn. FT 2018 3900002413 del 16-10-2018, FT 2018 3900002414 del 16-10-
2018, FT 2018 2900116076 del 17-10-2018, FT 2019 2900125941 del 11-04-2019, quanto alla fattura n. 2900119097, eseguendo una semplice operazione aritmetica delle poste positive e di quelle negative, può verificarsi che, sottraendo gli storni eseguiti
(per euro - 495.547,89 + - 98.133,46) dal totale delle fatture riemesse (+98.039,59 +
554.403,54), si ottiene un importo pari ad euro 58.761.78, l'unico esigibile, portando in compensazione le somme relative ai richiamati storni. “
Per contro non possono accogliersi i motivi di appello dedotti dalla , la quale, CP_1 assumendo solo che le note di credito emesse dalla società fornitrice a favore del non riguardassero le fatture oggetto dell'appello (peraltro riportando Parte_1 formalmente le stesse identiche parole ed usando gli stessi termini per i due motivi di appello), non allega elementi sufficientemente precisi e concreti , utili a far comprendere quali fatture sarebbero state stornate ed oggetto delle note di credito e quali ancora da pagare e, quindi, di consistenza tale da smontare la ricostruzione del giudice di prime cure, comunque connotata da profili di specificità e precisione.
Ne deriva che liquidazione operata dal Giudice di prime cure deve considerarsi condivisibile e corretta con il rigetto anche del terzo motivo di appello incidentale della
CP_1
pag. 14/18 Rimane infine il quinto motivo di appello incidentale che è da accogliersi.
La Nota Debito n. 1500324359/19 di euro 353,97 ha come oggetto gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture nn. 2900116076/2018, 3900002413/2018,
3900002414/2018, 3900002415/2018 e 220190001131/2018. Il non Parte_1 contesta il conteggio degli interessi ma si limita ad eccepire la non debenza dei medesimi stante il giustificato e motivato inadempimento del pagamento delle fatture oggetto della nota. In realtà, atteso che le fatture oggetto della nota non sono altro che quelle emesse dalla a seguito delle contestazioni portate dall'ente Parte_2 territoriale e del ricalcolo operato per il periodo di somministrazione, il Parte_1 non era legittimato a procrastinare il pagamento oltre la scadenza. Ne deriva
[...] quindi che la nota di debito emessa dalla e ceduta alla dovrà Parte_2 CP_1 essere posta a carico del , con gli ulteriori interessi di mora, interessi Parte_1 anatocistici. Sarà dovuto anche il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per le
5 fatture oggetto della note, da liquidarsi in 40 euro , stante la mancata prova del maggior danno subito, per un totale di euro 200,00.
Sui crediti ceduti dalla IN Services
La ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di primo CP_1 grado ritenuto non dovuto da parte del l'importo di euro 105,00 per i Parte_1 crediti ceduti dalla società IN Services attesa la legittimazione al pagamento non dell'ente territoriale appellante ma della Controparte_7
Il motivo è fondato
Come si evince dalla missiva con la quale il contesta la fattura Parte_1 emessa da IN Services nei suoi confronti la prestazione attiene alla verifica periodica dell'ascensore, in particolare dell'impianto per il superamento delle barriere architettoniche installato presso il (doc. 3 fasc. primo Controparte_8 grado ). Parte_1
L'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la pag. 15/18 concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) prevede che : “1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto (n.d.r. ascensori e montacarichi) ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.”
Ne deriva che sarà tenuto alla verifica e, di conseguenza, al pagamento del servizio non l'ente gestore dell'immobile (rectius: Conservatorio Musicale), ma il suo proprietario ovvero, in questo caso, il . Parte_1
Oltre alla sorte capitale di euro 105,00, la avrà diritto anche al pagamento CP_1 degli interessi moratori, anatocistici ed al risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs 231/02.
Sui residuali motivi di appello incidentale della CP_1
Con il sesto e settimo motivo dell'appello incidentale, la inoltre impugna la CP_1 sentenza di primo grado per aver il Giudice di Prime cure, limitatamente al credito per la sorte capitale riconosciuto, condannato il al pagamento degli Parte_1 interessi di mora sulla sorte capitale con decorrenza solo dalla domanda giudiziale e non dalla scadenza delle singole fatture e ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs n. 231/2002.
I motivi sono fondati nei limiti di cui nel prosieguo.
Per quanto riguarda i crediti , si evidenzia che “il creditore ha diritto alla Parte_2 corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Trattandosi di credito controverso e attesa la dimostrazione, in corso di causa, che il mancato pagamento è stato dovuto dall'erroneità delle fatturazioni emesse dalle società cedenti e quindi non certo per causa imputabile all'ente territoriale ceduto, la decorrenza degli interessi non può decorrere automaticamente dalla scadenza delle fatturazioni medesime così come non sarà dovuto nemmeno il risarcimento ex art. 6 d.lgs n.
231/2002.
pag. 16/18 Sui crediti invece, per quanto riguarda la domanda della Controparte_4 CP_1 di corresponsione degli interessi moratori si rimanda alla motivazione resa per la
[...] decisione sul secondo motivo di appello del , mentre sarà dovuto il Parte_1 risarcimento del danno ex art. 6 del d.lgs 231/2002 per le n.4 fatture emesse dalla
AZ, da liquidarsi in 40 euro , stante la mancata prova del maggior danno subito, per un totale di euro 160,00.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dei rispettivi appelli proposti, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate, configurandosi soccombenza reciproca.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f. ) contro (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) avverso la sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e P.IVA_2 pubblicata il 29 marzo 2023, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1
così decide
[...]
- accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla la somma di euro Parte_1 CP_1
353,97 per il mancato pagamento della NDI n.1500324359/19 emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI oltre agli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo ed al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02 pari ad euro 200,00
- condanna il a corrispondere alla l'importo di Euro Parte_1 CP_1
160,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle n. 4 fatture emesse da MA
AL OLs;
pag. 17/18 - condanna il a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1 CP_1
105,00 oltre interessi moratori e anatocistici dalla domanda al saldo ed il risarcimento del danno art. 6 D.Lgs. n. 231/02 per euro 40;
- dichiara non dovuta da parte del la somma di euro 361,63, oltre Parte_1 interessi, per i crediti ceduti alla da parte della società Exitone;
CP_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese per il presente grado di giudizio
Ancona, lì 10 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 899/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 899/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Parte_1 P.IVA_1
Paolo Calcinaro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Gentili e Cristina
Argentieri ed elettivamente domiciliato presso le caselle p.e.c. dei predetti legali
Appellante - appellato incidentale
contro Controparte_1
Cont ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso
Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1 appellato –appellante incidentale
Avverso la sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29 marzo
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche, ogni contraria istanza disattesa, per effetto del presente appello e di tutti i motivi dedotti, riformare parzialmente la sentenza
n. 253/2023, emessa dal Tribunale di Fermo, pubblicata in data 29/03/2023, nei termini di seguito esposti:
- dichiarare non dovuto l'importo del credito “Exitone” di € 361, 63, in quanto insussistente;
- dichiarare dovuti i soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, codice civile, sulla sola sorte delle altre somme riconosciute in sentenza, nello specifico i crediti “AZ” e
“Edison”, e con decorrenza dalla pubblicazione della stessa.
In ogni caso, condannare la alla refusione, in favore del Controparte_1
, di tutte quelle somme da quest'ultimo già corrisposte (con riserva di Parte_1 rivalsa) e che dovessero risultare non più dovute per effetto del presente appello, oltre interessi legali dal giorno dell'effettivo pagamento al saldo.
Con vittoria di onorari e spese tutte di cui al doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato pag. 2/18
Voglia la Corte d'Appello:
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello del in quanto infondato per i motivi Pt_1 dicui alla presente comparsa e agli atti e documenti di primo grado e, per l'effetto, Cont confermarela sentenza per la parte in cui ha riconosciuto il credito di
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi Pt_1 dimora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, fermo restando la conferma della sentenza con riferimento alla parte in cui ha riconosciuto il credito di Cont
IN VIA INCIDENTALE: previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo limitatamente ai capi con Cont i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di pagamento avanzata da nei confronti del volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti, oggetto Pt_1 dell'appello:
• € 57.525,57 per sorte capitale, di cui
- € 34.355,13 relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 1476/18 di cui alle seguenti fatture:
(segue tabella con CEDENTE, NUMERO DATA, EMISSIONE DATA SCADENZA,
IMPORTO ORIGINARIO, IMPORTO RESIDUO)
− € 23.170,44 in relazione al giudizio RG 1725/20
(segue tabella con CEDENTE, NUMERO DATA, EMISSIONE DATA SCADENZA,
IMPORTO ORIGINARIO, IMPORTO RESIDUO)
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, rispettivamente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG 1476/18) e alla data di notifica della citazione (RG 1725/20), erano scaduti da pag. 3/18 oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza rispettivamente dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(RG 1476/18) e dalla data di notifica della citazione (RG 1725/20)
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 per l'omesso pagamento della fattura n. 2900119097 in relazione al giudizio RG
1725/20
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale riconosciuta dovuta dal Tribunale di € 153.426,46 ma con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura – scadenza riportata nell'elenco prodotto in primo grado sin dal ricorso monitorio e dalla citazione sub doc. 2 e doc.
3 - colonna “Data Scadenza” – sino alla data di pagamento, anziché con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, come invece ritenuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale riconosciuta dovuta dal Tribunale di € 153.426,46 ricalcolati tenuto conto del fatto che gli interessi di mora sono dovuti con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sino alla data di pagamento, anziché con decorrenza dalla messa in mora, come invece ritenuto dovuto dal Tribunale
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture costituente la sorte capitale riconosciuta in relazione al giudizio RG 1725/20
• € 353,97 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da Pt_2
con il documento denominato Nota Debito n. 1500324359/19, emessa per il
[...] tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle sottostanti 4 fatture Pt_1 analiticamente indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, Nota Debito ceduta da Cont
a Parte_2
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
pag. 4/18 del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n.192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 4 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del condannare il al Controparte_1 Pt_1 Pt_1 relativo pagamento in favore di Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 320/2018 emesso dal Tribunale di Fermo su ricorso per il CP_1 pagamento della somma di euro 240.475,29, siccome portata da crediti derivanti da diversi rapporti intercorsi tra l' e società fornitrici, ceduti alla ricorrente CP_2 con contratti di cessione pro soluto
Il assumeva che parte del credito, riguardante fatture emesse dalla IN Pt_1
Services, non fosse imputabile a detto ente ma alla provincia di il credito Pt_1 relativo al rapporto con la era stato regolarmente saldato con mandato di CP_3 pagamento n. 3117 del 14.03.2018 e bonifico, effettuato dal Tesoriere, del 22.03.2018; per il credito relativo al rapporto con la Edison S.p.a., tutti gli importi, fatta eccezione per quelli relativi alla fattura n. 2015/2900036720, erano stati pagati e comunicati alla ed il credito riguardava importi minimali frutto di errata Controparte_1 registrazione da parte della ricorrente, afferenti all'IVA sulle singole fatture, che il aveva direttamente versato all'Erario; il credito portato dalla fattura n. Pt_1
2015/2900036720 per l'importo di euro 96.560,00 era contestato in quanto la fattura mai pervenuta al Comune, così come il credito relativo ai rapporti con la MA AL
OLs S.p.a., essendo l'ammontare dello stesso più basso. pag. 5/18 La costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: CP_1 le cessioni di credito erano efficaci e opponibili alla P.A. in quanto l'Ente Comunale non le aveva tempestivamente rifiutate, il pagamento del credito alla Exitone è avvenuto dopo la cessione e quindi privo della efficacia liberatoria ex art. 1264 c.c.; per il credito vantato dalla Edison s.p.a., irrilevante era la mancata presenza della fattura nel sistema di interscambio a fronte dell'esecuzione della prestazione riconosciuta dalla controparte.
Al contempo veniva radicato avanti il medesimo Tribunale altro procedimento a seguito della citazione in giudizio del da parte della per Pt_1 Pt_1 CP_1 ivi sentirsi dichiarare titolare, in virtù di contratti cessione pro soluto, di crediti nei confronti dell'Ente comunale convenuto per i seguenti importi: euro 117.353,15 per sorte capitale, in virtù dalle fatture emesse da Edison Energia s.p.a., oltre interessi di mora , anatocistici e risarcimento nonché euro 353,97 siccome portati da Note di debito interessi per il tardivo pagamento di ulteriori fatture emesse dalla . Parte_2
Il costituitosi in giudizio, specificava quanto segue: il contratto di Parte_1 fornitura con la Edison era terminato a Marzo del 2017, nell'ambito del quale tutte le fatture erano state interamente e regolarmente pagate, fatta eccezione per la n.
2015/2900036720 del 28.10.2015, dell'importo di euro 96.560,00 mai inserita dal fornitore nella piattaforma digitale del sistema pubblico di interscambio gestito dal
MEF; la cessione di credito era stata notificata dalla in epoca Controparte_1 successiva alla cessazione del rapporto di fornitura;
vi erano discrepanze fra gli importi ceduti e richiesti e quelli effettivamente risultanti dalle fatture;
la cessione del credito era stata tempestivamente rifiutata;
il ritardo dei pagamenti era dovuto per fatto e colpa della e quindi né gli interessi né il risarcimento del danno erano dovuti. Parte_2
Veniva disposta la riunione dei due giudizi e, precisate le conclusioni e depositate le memorie di cui all'art. 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata il 29 marzo 2023 così decideva
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1476/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: pag. 6/18 - revoca il decreto ingiuntivo n. 320/2018 emesso dal Tribunale di Fermo, in data
23.04.2018;
- condanna il al pagamento in favore della parte opposta degli Parte_1
importi di euro 361,63, euro 58.882,14 oltre IVA come da contratto ed euro 94.182,69, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 28.03.2023.”
Con atto di appello ritualmente notificato il ha impugnato la sentenza Parte_1 di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, al contempo, spiegando CP_1 appello incidentale per i motivi anch'essi specificati nel prosieguo
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Per ragioni di ordine sistematico e di sintesi espositiva appare opportuno esaminare congiuntamente i motivi svolti in entrambi gli appelli, principale ed incidentale, ripartendoli sulla base delle diverse società cedenti.
Sui crediti ceduti dalla Exitone
Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di primo grado fondato la decisione giudiziale di condanna al pagamento della somma di euro 361,63 per i crediti ceduti dalla società EXITONE su un'errata valutazione del materiale probatorio.
Il motivo è fondato
All'esito dello scrutinio documentale versato in atti dal risulta Parte_1 depositata la lettera di sollecito 27-03-2021 inviata dalla all'ente territoriale CP_1 con la quale si chiedeva il pagamento dei crediti ceduti dalle società fornitrici con pag. 7/18 allegato il riepilogo di crediti medesimi (docc. nn. 32 a) e b) fasc. primo grado
[...]
). Pt_1
Nel riepilogo non risulta presente il credito di euro 361,63 ceduto alla dalla CP_1 società Exitone. Tale documentazione non è stata contestata dalla ed essendo CP_1 di formazione e provenienza dell'istituto di credito appellato, riveste valenza probatoria circa il quantum ad egli dovuto.
Sui crediti ceduti dalla Controparte_4
Con il secondo motivo di appello il impugna la sentenza di primo Parte_1 grado in quanto il Giudice di primo grado avrebbe condannato l'ente territoriale al pagamento oltre che della somma di euro 58.000,00 per la sorte capitale delle fatture cedute, anche degli interessi moratori, anatocistici con decorrenza dalla data della domanda e non dalla sentenza nonostante il credito non fosse certo, liquido ed esigibile stante la riduzione del credito e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello dedotto dal risulta infondato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 231/2002 “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nel caso di specie inoltre, alla luce dell'impianto allegatorio delineato in corso di causa, il credito vantato dalla MA era contestato sono nella sua liquidità attesa l'eccezione di compensazione portata dal . Parte_1
Già ormai da tempo la giurisprudenza della S.C. ha aderito a quell'orientamento secondo cui la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (Cassazione civile sez. II, 18/12/2024,
pag. 8/18 n.33198). Ciò in quanto nel nostro ordinamento non opera il principio romanistico in illiquidis non fit mora. Ne deriva che, sussistendo in siffatte situazioni il ritardo colpevole ad adempiere, siccome derivante dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, devono essere riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dalla domanda, sia pure limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale (Cass., Sez. 2, 19/8/2022, n. 24973 cit.).
Inoltre, per quanto riguarda i crediti verso la P.A. vale il principio nomofilattico a mente del quale gli interessi moratori, poiché presuppongono un comportamento colpevole della pubblica amministrazione non ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del procedimento amministrativo
(nella specie, di liquidazione dell'indennizzo per la perdita di beni all'estero), possono decorrere solo dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/05/2020,
n.9146 , Cass. 22 febbraio 2007 n. 4530).
Va predicata quindi la correttezza della decisione resa dal Giudice di prime cure ed il rigetto del motivo di appello.
La con il primo motivo di appello incidentale, ha impugnato lo stesso punto CP_1 della sentenza di primo grado eccependo ai sensi dell'art. 52 della Legge fall. la non compensabilità dei crediti MA AL ceduti a con quelli vantati dal CP_1 verso la medesima società, atteso che i primi riguardavano fatture Parte_1 emesse da MA AL OL dopo che questa era stata sottoposta alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, mentre quelli vantati dall'ente territoriale si riferivano a prestazione eseguite dalla MA AL OL quando questa ancora era in bonis.
Il motivo è infondato
Sul punto va rilevato quanto segue.
Deduce la che il credito ceduto dalla MA AL OLs è derivante dal CP_1
Cont mancato pagamento delle fatture n. 245/VE/2017 del 20.02.2017 (doc. n. 20 fasc.
e n. 247/VE/2017 del 20.02.2017 (doc. n. 22 Fasc emesse dalla società CP_1
pag. 9/18 cedente dopo che la medesima è stata dichiarata in Amministrazione Straordinaria con sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del 20 maggio 2016.
Premesso ciò, la giurisprudenza costante ritiene la compensazione percorribile, a condizione che il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento: “ La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.” Più nel dettaglio “ In altri termini, la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”. (Cass., 31 agosto 2010, n. 18915). C. Cass. 21784/2015 e nello stesso senso C. Cass. 42008/2021.).
Ritornando quindi al caso di specie, si evince ictu oculi da entrambe le fatture depositate in atti dalla la seguente dicitura “Contratto 1143/2013 14/06/2013 CP_1 dal 01/01/2012 al 31/10/2016” che non rappresenta altro se non il negozio giuridico primigenio sorto tra la MA AL OL (all'epoca ancora in bonis) ed il Comune di e, quindi, quel fatto genetico perfezionatesi in epoca anteriore alla procedura Pt_1 concorsuale - conclusasi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 416 del 20 maggio
2016 - che rende legittima la compensazione dei crediti fra creditore e soggetto sottoposto a detta procedura.
Inoltre deve valorizzarsi anche la circostanza che la non abbia portato alcuna CP_1 prova, nemmeno in termini inferenziali, che la procedura concorsuale abbia attuato la scelta di sciogliersi dal contratto iniziale stipulato dal Comune di e la AZ in Pt_1 bonis, sopra richiamato, il che rende preclara la successione, nella concessione, della
AZ in Amministrazione Straordinaria. E in tale posizione – venendo così ad affrontare la seconda questione – è succeduta anche la cessionaria posto che CP_1 la cessione dei crediti è avvenuta ad opera della procedura e questa non poteva cedere crediti maggiori rispetto a quelli spettanti convenzionalmente. pag. 10/18 Nondimeno, infatti, siccome la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. n. 31511/2019) la compensazione trovs pertanto applicazione, essendo il credito del Comune sorto nei confronti di AZ in epoca antecedente alla cessione.
Pertanto il motivo dell'appello incidentale è infondato
Sui crediti ceduti da Parte_2
Con il terzo motivo di appello il impugna la sentenza di primo grado Parte_1 per aver il Giudice di prime cure erroneamente riconosciuto gli interessi ex D. Lgs. n.
231/02 e gli interessi anatocistici sul credito di € 94.182,69, facendoli Parte_2 decorrere dalla data della domanda e non dalla sentenza, nonostante il credito azionato fosse contestato e quindi sub judice tanto che il Giudice revocava il decreto ingiuntivo condannando l'ente territoriale al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente richiesta.
Il motivo è infondato
Il assume che il mancato pagamento delle fatture emesse dalla Parte_1
ed il cui credito è stato ceduto alla sia stato dovuto per fatto e Parte_2 CP_1 colpa sia della società cedente sia dell'istituto di credito cessionario, atteso che, mentre la prima tramite la società , ed a seguito delle contestazioni portate dal CP_5
provvedeva al ricalcolo degli importi delle medesime fatture, con Parte_1
l'emissione di nuove fatture per i medesimi periodi di erogazione e riaprendo i termini di scadenza per il pagamento, contestualmente la azionava le precedenti CP_1 fatture, con l'inevitabile conseguenza della duplicazione del debito a carico dell'ente territoriale.
Valgano sul punto le stesse argomentazioni già poste alla base della decisione sul motivo di appello riguardante i crediti ceduti dalla MA AL OLs.
pag. 11/18 Anche in questo caso trattandosi di credito controverso nella sua liquidità ma non nella sua esistenza, non avendo il contestato la somministrazione di energia elettrica Pt_1 per il periodo di cui alla fatturazione, la decorrenza degli interessi, pur dovuti, va fatta risalire al momento della domanda giudiziale.
Con il secondo, terzo e quinto motivo dell'appello incidentale, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione soggettiva, la si duole che il CP_1
Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto come non dovuto il pagamento da parte del appellante della somma di euro 7.704,37 per i crediti derivanti dalle Pt_1 fatture nn. 1820000538/2015 e 2900036720/15 ceduti Parte_3 Parte_2 inizialmente a e poi a nonché il credito per euro Controparte_6 CP_1
23.170,44 derivante dalla fattura n. 2900119097/15, emessa dalla società Pt_2
e ceduto a il tutto con l'errata motivazione che detti crediti
[...] CP_1 andavano compensati con note di credito emesse dalla stessa società fornitrice ma in realtà non riferibili alle fatture oggetto del giudizio. Inoltre il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sul mancato pagamento della Nota Debito n.
1500324359/19, emessa per il tardivo pagamento della sorte capitale delle sottostanti 4 fatture indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, con interessi di Parte_2 mora, anatocistici e risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati , mentre il quinto è da accogliere.
Per quanto attiene all'asserito mancato pagamento delle fatture nn. 1820000538/2015,
2900036720/15 e 2900119097/15 la ricostruzione della vicenda va delineata come segue.
La fattura n. 2900036720/15 dell'importo di euro 96.560,00 è risultata impagata in quanto mai ritualmente inserita dalla emittente nella piattaforma digitale del sistema pubblico di interscambio.
Circostanza della quale il rendeva partecipe la società Parte_1 Parte_2 che comunicava all' ente territoriale che, a seguito della richiesta di acquisizione sul portale (rectius: SDI) della fattura n. 2900036720/15, era stato riaperto “il periodo oggetto di fatturazione della summenzionata fattura” e, di conseguenza erano state pag. 12/18 stornate totalmente diverse fatture, tra le quali la fattura suindicata. (cfr. doc. 8 fascicolo parte convenuta nel procedimento R.G.n. 1275/2020).
La gestione dei crediti della Edison S.p.a. veniva affidata alla la CP_5 quale, all'esito della procedura di ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, con comunicazione di riscontro alla nota prot. 20414 del 05/04/2019 del (v. doc. 10 Pt_1 fascicolo parte convenuta nel procedimento R.G.n. 1275/2020), inviava l'estratto conto delle fatture scadute alla data del 09.04.2019 (cfr. doc. 11 fascicolo parte convenuta).
In particolare si evince da tale documentazione che la fattura n. 2900119097 di euro
554.403,54. “insieme ai documenti 3900002413 – 3900002414 – 3900002415, rappresenta la corretta ri-emissione delle fatture stornate (A) riportate nella tabella in calce” Dall'elenco sub A) è possibile accertare l'effettivo storno, tra le altre, della fattura n. 2900036720, del 27.11.2015, dell'importo di euro 96.560,00, oggetto del motivo di appello.
Quindi, riassumendo, la fattura n. 2900036720/15 risultava, sì stornata, ma non per l'avvenuto integrale pagamento, quanto per il non corretto invio del documento contabile all'ente territoriale debitore stante il mancato inserimento del medesimo nel sistema di interscambio, obbligatorio per i crediti nei confronti della P.A. Il periodo di somministrazione di energia elettrica, oggetto della fattura sopra indicata e risultante ancora impagato, veniva quindi ricompreso nella fattura n. 2900119097/18 di euro
554.403,54 che ha, quindi , sostituito – fra le altre - la suindicata fattura.
Da tale prospettazione fattuale si evince, quindi, che:
- La azionando giudizialmente sia la fattura n. 2900036720/15 che la fattura CP_1
n. 2900119097/18 ha di fatto duplicato il credito per il pagamento dello stesso periodo di somministrazione di energia elettrica.
- L'importo quindi richiesto con la fattura n. 2900036720/15, essendo questa stata stornata e il periodo di fatturazione ricompreso nella fattura n. 2900119097/18, non potrà essere azionato giudizialmente da parte della cessionaria , con il rigetto CP_1 quindi del secondo motivo di appello.
pag. 13/18 - Per quanto riguarda invece la fattura n. 2900119097/18, di cui in questa sede si chiede il pagamento dell'importo residuale, non può prescindersi dalla disamina della situazione contabile dei rapporti dare- avere predisposta dalla società e inviata CP_5 al con comunicazione via mail del 19/12/2019 (doc. n. 17 fasc. Parte_1
) dalla quale si evince che: Parte_1
- il totale delle note di credito ammontava ad euro 593.681,35;
- il totale delle fatture stornate da inviare era pari ad euro 98.039,59;
- il totale delle fatture non pagate ammontava ad euro 590.178,42; per un totale a credito della società pari ad euro 94.461,66. Parte_2
La Corte ritiene quindi di condividere la motivazione portata dal Giudice di primo grado, da ritenersi corretta nei presupposti logici nonché nei conteggi conseguenti, che statuisce che “Ferma restando la debenza, per euro 35.420,91, delle somme portate dalle fatture nn. FT 2018 3900002413 del 16-10-2018, FT 2018 3900002414 del 16-10-
2018, FT 2018 2900116076 del 17-10-2018, FT 2019 2900125941 del 11-04-2019, quanto alla fattura n. 2900119097, eseguendo una semplice operazione aritmetica delle poste positive e di quelle negative, può verificarsi che, sottraendo gli storni eseguiti
(per euro - 495.547,89 + - 98.133,46) dal totale delle fatture riemesse (+98.039,59 +
554.403,54), si ottiene un importo pari ad euro 58.761.78, l'unico esigibile, portando in compensazione le somme relative ai richiamati storni. “
Per contro non possono accogliersi i motivi di appello dedotti dalla , la quale, CP_1 assumendo solo che le note di credito emesse dalla società fornitrice a favore del non riguardassero le fatture oggetto dell'appello (peraltro riportando Parte_1 formalmente le stesse identiche parole ed usando gli stessi termini per i due motivi di appello), non allega elementi sufficientemente precisi e concreti , utili a far comprendere quali fatture sarebbero state stornate ed oggetto delle note di credito e quali ancora da pagare e, quindi, di consistenza tale da smontare la ricostruzione del giudice di prime cure, comunque connotata da profili di specificità e precisione.
Ne deriva che liquidazione operata dal Giudice di prime cure deve considerarsi condivisibile e corretta con il rigetto anche del terzo motivo di appello incidentale della
CP_1
pag. 14/18 Rimane infine il quinto motivo di appello incidentale che è da accogliersi.
La Nota Debito n. 1500324359/19 di euro 353,97 ha come oggetto gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture nn. 2900116076/2018, 3900002413/2018,
3900002414/2018, 3900002415/2018 e 220190001131/2018. Il non Parte_1 contesta il conteggio degli interessi ma si limita ad eccepire la non debenza dei medesimi stante il giustificato e motivato inadempimento del pagamento delle fatture oggetto della nota. In realtà, atteso che le fatture oggetto della nota non sono altro che quelle emesse dalla a seguito delle contestazioni portate dall'ente Parte_2 territoriale e del ricalcolo operato per il periodo di somministrazione, il Parte_1 non era legittimato a procrastinare il pagamento oltre la scadenza. Ne deriva
[...] quindi che la nota di debito emessa dalla e ceduta alla dovrà Parte_2 CP_1 essere posta a carico del , con gli ulteriori interessi di mora, interessi Parte_1 anatocistici. Sarà dovuto anche il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. 231/2002 per le
5 fatture oggetto della note, da liquidarsi in 40 euro , stante la mancata prova del maggior danno subito, per un totale di euro 200,00.
Sui crediti ceduti dalla IN Services
La ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di primo CP_1 grado ritenuto non dovuto da parte del l'importo di euro 105,00 per i Parte_1 crediti ceduti dalla società IN Services attesa la legittimazione al pagamento non dell'ente territoriale appellante ma della Controparte_7
Il motivo è fondato
Come si evince dalla missiva con la quale il contesta la fattura Parte_1 emessa da IN Services nei suoi confronti la prestazione attiene alla verifica periodica dell'ascensore, in particolare dell'impianto per il superamento delle barriere architettoniche installato presso il (doc. 3 fasc. primo Controparte_8 grado ). Parte_1
L'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la pag. 15/18 concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) prevede che : “1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto (n.d.r. ascensori e montacarichi) ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.”
Ne deriva che sarà tenuto alla verifica e, di conseguenza, al pagamento del servizio non l'ente gestore dell'immobile (rectius: Conservatorio Musicale), ma il suo proprietario ovvero, in questo caso, il . Parte_1
Oltre alla sorte capitale di euro 105,00, la avrà diritto anche al pagamento CP_1 degli interessi moratori, anatocistici ed al risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs 231/02.
Sui residuali motivi di appello incidentale della CP_1
Con il sesto e settimo motivo dell'appello incidentale, la inoltre impugna la CP_1 sentenza di primo grado per aver il Giudice di Prime cure, limitatamente al credito per la sorte capitale riconosciuto, condannato il al pagamento degli Parte_1 interessi di mora sulla sorte capitale con decorrenza solo dalla domanda giudiziale e non dalla scadenza delle singole fatture e ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs n. 231/2002.
I motivi sono fondati nei limiti di cui nel prosieguo.
Per quanto riguarda i crediti , si evidenzia che “il creditore ha diritto alla Parte_2 corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Trattandosi di credito controverso e attesa la dimostrazione, in corso di causa, che il mancato pagamento è stato dovuto dall'erroneità delle fatturazioni emesse dalle società cedenti e quindi non certo per causa imputabile all'ente territoriale ceduto, la decorrenza degli interessi non può decorrere automaticamente dalla scadenza delle fatturazioni medesime così come non sarà dovuto nemmeno il risarcimento ex art. 6 d.lgs n.
231/2002.
pag. 16/18 Sui crediti invece, per quanto riguarda la domanda della Controparte_4 CP_1 di corresponsione degli interessi moratori si rimanda alla motivazione resa per la
[...] decisione sul secondo motivo di appello del , mentre sarà dovuto il Parte_1 risarcimento del danno ex art. 6 del d.lgs 231/2002 per le n.4 fatture emesse dalla
AZ, da liquidarsi in 40 euro , stante la mancata prova del maggior danno subito, per un totale di euro 160,00.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dei rispettivi appelli proposti, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate, configurandosi soccombenza reciproca.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(c.f. ) contro (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
) avverso la sentenza n. 253/23 emessa dal Tribunale di Fermo e P.IVA_2 pubblicata il 29 marzo 2023, nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1
così decide
[...]
- accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla la somma di euro Parte_1 CP_1
353,97 per il mancato pagamento della NDI n.1500324359/19 emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI oltre agli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo ed al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02 pari ad euro 200,00
- condanna il a corrispondere alla l'importo di Euro Parte_1 CP_1
160,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle n. 4 fatture emesse da MA
AL OLs;
pag. 17/18 - condanna il a corrispondere alla la somma di Euro Parte_1 CP_1
105,00 oltre interessi moratori e anatocistici dalla domanda al saldo ed il risarcimento del danno art. 6 D.Lgs. n. 231/02 per euro 40;
- dichiara non dovuta da parte del la somma di euro 361,63, oltre Parte_1 interessi, per i crediti ceduti alla da parte della società Exitone;
CP_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese per il presente grado di giudizio
Ancona, lì 10 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18