Articolo 1366 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1365Articolo 1367
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9 ottobre 2010
Art. 1366. Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo 1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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