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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 449/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Carmagnola (TO), rappresentata e difesa dall'avv. CIMPOESU IULIANA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Poirino (TO) rappresentato e difeso dell'avv. GERBI EMANUELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Poirino (TO), il 26/05/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Poirino (TO) (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). I coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 09.05.2019. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, invitava le parti a meglio illustrare le condizioni del ricorso al fine di valutare l'effettiva corrispondenza all'interesse del minore e fissava udienza per la loro comparizione personale delle parti al 20.05.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno infatti riferito di aver inserito la clausola di cui al punto 7 del ricorso, del seguente tenore: “7) le parti dichiarano di rinunciare a proporre denunce e/o querele e/o esposti in reciproco danno per tutti i fatti sino ad oggi avvenuti tra le stesse ed in ogni caso dichiarano che la sottoscrizione del presente ricorso ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p. ha valore di remissione extraprocessuale di ogni denuncia o querela finora proposta (comprese quelle per fatti procedibili d'ufficio), si impegnano altresì a formalizzare la remissione di tutte le denunce-querele finora già presentate conferendo specifica procura speciale ciascuna ad un proprio Avvocato di fiducia e comunque rinunciando fin d'ora a costituirsi parte civile o agire civilisticamente per fatti di reato procedibili d'ufficio, favorendo pertanto in ogni modo la bonaria composizione di ogni controversia di natura penale per fatti fino ad ora tra dette parti occorsi” al mero fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo, impegnandosi vicendevolmente alla rinuncia ad eventuali e, peraltro, mai presentate, denunce.
Le informazioni assunte presso la locale Procura hanno condotto ad escludere la pendenza di procedimenti penali coinvolgenti le parti ed il minore. Non sono pervenute notizie di fascicoli apertida parte della Procura Minorile. Altresì i Servizi Sociali, dopo visita domiciliare e colloqui con genitori e minore, hanno rappresentato una situazione serena relativamente al figlio minore ed ai suoi rapporti con i genitori. I coniugi, quindi, precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2018, parte I, n. 8.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poirino (TO), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ai genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e prevalente collocazione presso il padre in Poirino (TO), Via Pralormo n. 24.
Tenuto conto dei rispettivi impegni e turni lavorativi, i genitori concordano sul seguente diritto di visita della madre:
- dalla domenica sera (orario di uscita dal lavoro della fino al lunedì mattina;
Pt_1
- dal mercoledì pomeriggio (ore 16,30) fino al giovedì mattina;
- dal venerdì sera (ore 20.15) fino al sabato mattina (ore 8.10).
- l'intera giornata di domenica (dalle ore 09.00 alle ore 20.00), nel caso la madre non lavori in tale giorno.
La madre avrà cura di prendere presso l'abitazione paterna, ed ivi riportarlo, secondo le Per_1 indicazioni temporali sopra indicate. Il genitore presso cui pernotta il figlio dovrà invece sempre farsi carico dell'accompagnamento a scuola la mattina successiva.
In caso di comprovata impossibilità a tenere presso di sé il minor nei tempi come sopra concordati, i sig.ri e si impegnano -prima di affidarli a baby sitter o terze persone a sondare la Pt_2 Pt_1 disponibilità dell'altro genitore.
- durante le vacanze natalizie il diritto di visita della madre nelle modalità innanzi delineate non verrà interrotto, dati gli impegni lavorativi della stessa. Le festività principali, però, verranno così divise:
trascorrerà il Natale con il padre ed il giorno di Capodanno con la madre, la quale avrà Per_1 altresì diritto a tenere con sé il bambino qualche ora il 25 dicembre al fine di permettere lo scambio dei regali (orario da concordare);
- durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con i figli alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- ulteriori festività e ponti, seguendo il criterio dell'alternanza fra le parti;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso con entrambi i genitori e, ove non possibile, Per_1 seguirà il criterio dell'alternanza;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, della festa della mamma o del papà, garantito al genitore interessato;
- il giorno del Capodanno cinese garantito alla madre;
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi per iscritto fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, il minore trascorrerà con la madre due settimane anche continuative;
identico periodo competerà al padre. Durante le ulteriori giornate si osserverà l'usuale calendario settimanale.
Onde permettere a di trascorrere del tempo con i cugini risiedenti in Slovacchia, i genitori Per_1 acconsentono di autorizzare i nonni paterni a portare il minore in una località marina o montana nel periodo estivo per un periodo di dieci giorni consecutivi;
in detto lasso temporale il diritto di visita non verrà sospeso e, qualora sia possibile e conciliabile con le esigenze lavorative, la madre ben potrà andare a trovare il figlio e passare alcune ore con ed i nipoti. Per_1
Parimenti, onde poter permettere al minore di trascorrere del tempo con i parenti materni tuttora residenti in Cina, alla madre sarà garantito nel periodo estivo di portare con sé il figlio presso il paese di origine per un tempo massimo di giorni venti per il primo viaggio (considerata anche l'età del
3 bambino) e successivamente di massimo giorni 30, purchè nei mesi precedenti alla partenza la Sig.ra si impegni ad effettuare periodicamente videochiamate con i propri consanguinei, così che il Pt_1 minore inizi a familiarizzare un po' con i parenti ad oggi estranei e con la lingua straniera.
In tal senso, i genitori concorderanno al bisogno tempi e modalità per richiedere il passaporto e/o altri documenti necessari per l'espatrio del minore.
Anche tutti i predetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando è presso di sé; la retta mensile della scuola dell'infanzia verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Asti di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. Pt_2
Le parti, attesa la propria indipendenza economica, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dal coniuge.
Le parti dichiarano di rinunciare a proporre denunce e/o querele e/o esposti in reciproco danno per tutti i fatti sino ad oggi avvenuti tra le stesse ed in ogni caso dichiarano che la sottoscrizione del presente ricorso ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p. ha valore di remissione extraprocessuale di ogni denuncia o querela finora proposta (comprese quelle per fatti procedibili d'ufficio), si impegnano altresì a formalizzare la remissione di tutte le denunce-querele finora già presentate conferendo specifica procura speciale ciascuna ad un proprio Avvocato di fiducia e comunque rinunciando fin d'ora a costituirsi parte civile o agire civilisticamente per fatti di reato procedibili d'ufficio, favorendo pertanto in ogni modo la bonaria composizione di ogni controversia di natura penale per fatti fino ad ora tra dette parti occorsi;
Le spese processuali e di assistenza legale per la presente procedura rimangono integralmente compensate fra le parti. Il contributo unificato verrà altresì corrisposto dalle parti nella misura del
50% ciascuna.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 449/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Carmagnola (TO), rappresentata e difesa dall'avv. CIMPOESU IULIANA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Poirino (TO) rappresentato e difeso dell'avv. GERBI EMANUELA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Poirino (TO), il 26/05/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Poirino (TO) (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018). I coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni.
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 09.05.2019. Persona_1
1 Con ricorso depositato il 12/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 14.02.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, invitava le parti a meglio illustrare le condizioni del ricorso al fine di valutare l'effettiva corrispondenza all'interesse del minore e fissava udienza per la loro comparizione personale delle parti al 20.05.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno infatti riferito di aver inserito la clausola di cui al punto 7 del ricorso, del seguente tenore: “7) le parti dichiarano di rinunciare a proporre denunce e/o querele e/o esposti in reciproco danno per tutti i fatti sino ad oggi avvenuti tra le stesse ed in ogni caso dichiarano che la sottoscrizione del presente ricorso ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p. ha valore di remissione extraprocessuale di ogni denuncia o querela finora proposta (comprese quelle per fatti procedibili d'ufficio), si impegnano altresì a formalizzare la remissione di tutte le denunce-querele finora già presentate conferendo specifica procura speciale ciascuna ad un proprio Avvocato di fiducia e comunque rinunciando fin d'ora a costituirsi parte civile o agire civilisticamente per fatti di reato procedibili d'ufficio, favorendo pertanto in ogni modo la bonaria composizione di ogni controversia di natura penale per fatti fino ad ora tra dette parti occorsi” al mero fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo, impegnandosi vicendevolmente alla rinuncia ad eventuali e, peraltro, mai presentate, denunce.
Le informazioni assunte presso la locale Procura hanno condotto ad escludere la pendenza di procedimenti penali coinvolgenti le parti ed il minore. Non sono pervenute notizie di fascicoli apertida parte della Procura Minorile. Altresì i Servizi Sociali, dopo visita domiciliare e colloqui con genitori e minore, hanno rappresentato una situazione serena relativamente al figlio minore ed ai suoi rapporti con i genitori. I coniugi, quindi, precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2018, parte I, n. 8.
2 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poirino (TO), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ai genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e prevalente collocazione presso il padre in Poirino (TO), Via Pralormo n. 24.
Tenuto conto dei rispettivi impegni e turni lavorativi, i genitori concordano sul seguente diritto di visita della madre:
- dalla domenica sera (orario di uscita dal lavoro della fino al lunedì mattina;
Pt_1
- dal mercoledì pomeriggio (ore 16,30) fino al giovedì mattina;
- dal venerdì sera (ore 20.15) fino al sabato mattina (ore 8.10).
- l'intera giornata di domenica (dalle ore 09.00 alle ore 20.00), nel caso la madre non lavori in tale giorno.
La madre avrà cura di prendere presso l'abitazione paterna, ed ivi riportarlo, secondo le Per_1 indicazioni temporali sopra indicate. Il genitore presso cui pernotta il figlio dovrà invece sempre farsi carico dell'accompagnamento a scuola la mattina successiva.
In caso di comprovata impossibilità a tenere presso di sé il minor nei tempi come sopra concordati, i sig.ri e si impegnano -prima di affidarli a baby sitter o terze persone a sondare la Pt_2 Pt_1 disponibilità dell'altro genitore.
- durante le vacanze natalizie il diritto di visita della madre nelle modalità innanzi delineate non verrà interrotto, dati gli impegni lavorativi della stessa. Le festività principali, però, verranno così divise:
trascorrerà il Natale con il padre ed il giorno di Capodanno con la madre, la quale avrà Per_1 altresì diritto a tenere con sé il bambino qualche ora il 25 dicembre al fine di permettere lo scambio dei regali (orario da concordare);
- durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con i figli alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo;
- ulteriori festività e ponti, seguendo il criterio dell'alternanza fra le parti;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso con entrambi i genitori e, ove non possibile, Per_1 seguirà il criterio dell'alternanza;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, della festa della mamma o del papà, garantito al genitore interessato;
- il giorno del Capodanno cinese garantito alla madre;
- durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi per iscritto fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, il minore trascorrerà con la madre due settimane anche continuative;
identico periodo competerà al padre. Durante le ulteriori giornate si osserverà l'usuale calendario settimanale.
Onde permettere a di trascorrere del tempo con i cugini risiedenti in Slovacchia, i genitori Per_1 acconsentono di autorizzare i nonni paterni a portare il minore in una località marina o montana nel periodo estivo per un periodo di dieci giorni consecutivi;
in detto lasso temporale il diritto di visita non verrà sospeso e, qualora sia possibile e conciliabile con le esigenze lavorative, la madre ben potrà andare a trovare il figlio e passare alcune ore con ed i nipoti. Per_1
Parimenti, onde poter permettere al minore di trascorrere del tempo con i parenti materni tuttora residenti in Cina, alla madre sarà garantito nel periodo estivo di portare con sé il figlio presso il paese di origine per un tempo massimo di giorni venti per il primo viaggio (considerata anche l'età del
3 bambino) e successivamente di massimo giorni 30, purchè nei mesi precedenti alla partenza la Sig.ra si impegni ad effettuare periodicamente videochiamate con i propri consanguinei, così che il Pt_1 minore inizi a familiarizzare un po' con i parenti ad oggi estranei e con la lingua straniera.
In tal senso, i genitori concorderanno al bisogno tempi e modalità per richiedere il passaporto e/o altri documenti necessari per l'espatrio del minore.
Anche tutti i predetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando è presso di sé; la retta mensile della scuola dell'infanzia verrà corrisposta nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Asti di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico verrà integralmente percepito dal sig. Pt_2
Le parti, attesa la propria indipendenza economica, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dal coniuge.
Le parti dichiarano di rinunciare a proporre denunce e/o querele e/o esposti in reciproco danno per tutti i fatti sino ad oggi avvenuti tra le stesse ed in ogni caso dichiarano che la sottoscrizione del presente ricorso ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p. ha valore di remissione extraprocessuale di ogni denuncia o querela finora proposta (comprese quelle per fatti procedibili d'ufficio), si impegnano altresì a formalizzare la remissione di tutte le denunce-querele finora già presentate conferendo specifica procura speciale ciascuna ad un proprio Avvocato di fiducia e comunque rinunciando fin d'ora a costituirsi parte civile o agire civilisticamente per fatti di reato procedibili d'ufficio, favorendo pertanto in ogni modo la bonaria composizione di ogni controversia di natura penale per fatti fino ad ora tra dette parti occorsi;
Le spese processuali e di assistenza legale per la presente procedura rimangono integralmente compensate fra le parti. Il contributo unificato verrà altresì corrisposto dalle parti nella misura del
50% ciascuna.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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