Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnata Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 2554/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Barbaro Parte_1
-attrice-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Carulli Controparte_1
-convenuta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_1 CP_2
risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 819.565,10, per violazione della buona fede in quanto la convenuta, con continue e pressanti richieste, la induceva ad eseguire prestazioni di ricovero di pazienti provenienti da strutture pubbliche, che non erano in grado di prestare loro assistenza, dopo aver intrattenuto riunioni nel corso delle quali era stata valutata una redistribuzione del budget a disposizione per ricoveri ospedalieri da destinare alle strutture private accreditate in modo da trasferire le risorse non utilizzate da alcune strutture private a favore di altre che avevano capacità di erogazione aggiuntiva di prestazioni di ricovero, senza poi tener fede alla redistribuzione precedentemente discussa.Si costituiva in
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va, in primo luogo, dichiarata inutilizzabile ai fini della decisione la nuova documentazione prodotta dall'attrice, per la prima volta, con la propria comparsa conclusionale, atteso che ciò è avvenuto in violazione dei termini perentori fissati dall'art. 171 ter c.p.c.Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e va, quindi, disattesa.Essa riposa sulla dedotta violazione di buona fede, da parte della convenuta, che avrebbe tenuto una condotta tale da ingenerare nell'attrice l' incolpevole affidamento sul fatto che le sarebbero state remunerate prestazioni sanitarie di ricovero eseguite oltre il tetto di spesa ad essa riconosciuto a seguito di accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale e successiva convenzione con la .Poichè la domanda risarcitoria ha come causa petendi un comportamento CP_2
della convenuta che si assume contrario a buona fede nell'attuazione del rapporto concessorio insorto con l'attrice, e la conseguente lesione dell'affidamento che tale condotta avrebbe ingenerato nella struttura sanitaria privata, occorre, in primo luogo, evidenziare che una responsabilità della P.A. per violazione di regole di correttezza e buona fede è astrattamente configurabile quando l'affidamento ingenerato nel privato sia incolpevole.E' evidente, quindi, che quando il risultato sperato, e su cui il privato fa affidamento,
è contra legem, in quanto la condotta necessaria a conseguirlo costituisce violazione di norme inderogabili,
è escluso che tale affidamento possa considerarsi incolpevole ( in tal senso Cass. civ. n. 11135/2019) in quanto l'esistenza di norme imperative si presume conosciuta da tutti i cittadini (in tal senso Cass. civ. n.
4635/2006).Anche il Consiglio di Stato (in tal senso sentenza n. 780/2011) ha precisato che nessun risarcimento per violazione di buona fede può rivendicare il privato nei confronti della P.A. allorchè la mancata adozione di un determinato comportamento trovi giustificazione nella necessità di evitare la violazione di norme cogenti.Nella specie, riconoscere, ex post, a struttura sanitarie private emolumenti per prestazioni già in precedenza rese oltre l'invalicabile tetto di spesa previsto dalla normativa inderogabile disciplinante il regime di accreditamento (rif. Legge n. 502/1992 artt. 8 bis, 8 quater ed 8 quinquies comma
2 quater) costituisce una condotta contra legem la cui illiceità deve presumersi ben nota a chi opera, in modo imprenditoriale, come struttura sanitaria privata in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale.Pertanto, l'affidamento che l'attrice assume aver riposto sul fatto che le sarebbero state remunerate prestazioni oltre il tetto di spesa fissato in sede di stipula del contratto di convenzionamento
è da ritenersi contrario alla normale diligenza che l'operatore sanitario privato professionale deve prestare nell'esercizio dell'attività di cura in regime di accreditamento.E trattandosi di affidamento colpevole,
2 perché avente ad oggetto l'aspettativa della successiva adozione di condotte illecite da parte della convenuta, lo stesso non può dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria per violazione di buona fede.Del tutto irrilevante è, quindi, la circostanza che in due annualità precedenti la convenuta abbia provveduto ad una redistribuzione del budget disponibile, sostanzialmente dando luogo ad una sanatoria postuma, e contra legem, di condotte poste in essere dall'attrice perché resasi autrice di prestazioni di ricovero quando ormai il tetto di spesa a sua disposizione era esaurito.Le prassi di cui l'operatore sanitario privato di tipo professionale si deve presumere che conosca la illiceità non possono dar luogo ad alcun affidamento incolpevole sulla successiva reiterazione.E la illegittimità di tale prassi è stata stigmatizzata dalla stessa
(rif. documento di cui all'allegato n. 6 all'atto di citazione) che, chiamata ad esprimere un CP_3
parere su richiesta della stessa convenuta, ha precisato che non possono remunerarsi ex post prestazioni oltre il tetto di spesa ma possono, semmai, rimodularsi le distribuzioni delle prestazioni sanitarie tra i vari attori privati in regime di accreditamento in modo ad autorizzare ex ante ulteriori prestazioni sanitarie a favore delle strutture private che, a differenza di altre, abbiano una residua capacitò di erogazione di tali prestazioni.Peraltro, la condotta serbata dalla convenuta non era, ex se, neppure idonea ad ingenerare un affidamento nell'attrice.Infatti, le delibere prodotte quali allegati nn. 4 e 5 all'atto di citazione precisano che le stesse non possono considerarsi come dato storico per l'attribuzione del fondo relativo ad annualità successive.Tale precisazione induce, ex se, ad escludere che le richiamate delibere potessero considerarsi come prassi idonee ad ingenerare un qualsiasi affidamento nell'attrice circa la ridistribuzione dei fondi a proprio favore per ogni annualità successiva.E neppure il verbale di riunione del 14/12/2022,
prodotto in allegato all'atto di citazione, è idoneo ad ingenerare alcun affidamento in quanto rappresenta
Co una mera ipotesi che la non su propria iniziativa ma su pressanti richieste delle strutture private accreditate, non escludeva di prendere in considerazione, riservandosi di esprimere una decisione in epoca successiva e dopo aver valutato la rispondenza di una eventuale ridistribuzione dei fondi ad un reale
Co proprio fabbisogno.In definitiva, in assenza di una preventiva delibera della che avesse previamente rideterminato i tetti di spesa nei confronti delle strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento, l'operato dell'attrice, che ha deciso di eseguire ulteriori prestazioni sanitarie nella piena consapevolezza che superassero il tetto di spesa a lei riconosciuto, non può dar luogo ad alcun risarcimento dei danni per violazione di buona fede atteso che il limite di spesa previsto dalla innanzi richiamata normativa cogente è un limite invalicabile per le strutture sanitarie accreditate che non può essere
3 superato neppure adducendo la natura urgente ed indifferibile della prestazione di cura (in tal senso Cass.
civ. n. 14576/2024).Poichè il presente giudizio è stato causato dalla esistenza di precedenti condotte della
Co che avevano operato in conformità a quanto preteso dall'attrice, per tale grave ed eccezionale ragione le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti (art. 92 comma 2 c,p.c. come modificato da
Corte Costituzionale sentenza n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa proposta di cui all'epigrafe.,
così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 27/1/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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